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PROCEDURA DI ADESIONE UE ART. 49 TUE
Si articola in 2 fasi, una prima fase a carattere interistituzionale in cui sono coinvolte le istituzioni dell'UE, una seconda fase che ha carattere intergovernativo dove sono coinvolti i governi degli stati membri e il governo dello stato terzo che intende aderire all'UE. È una distinzione che deve essere presa come una linea guida, ma in realtà anche nella prima fase che è una fase interistituzionale, hanno un peso significativo i governi degli stati membri e allo stesso modo anche nella seconda fase in realtà anche le istituzioni dell'unione giocano un loro ruolo.
- Prima fase: la procedura prende avvio con una domanda di adesione, bisogna vedere chi può proporre domanda di adesione all'UE, la domanda di adesione può essere proposta da qualunque stato europeo che rispetti i valori di cui all'art. 2 del TUE e si impegni a promuoverli. Deve trattarsi di uno stato europeo quindi viene
indicato un requisito di carattere geografico. Lo stesso art. 49 afferma poi che deve trattarsi di uno stato europeo che rispetti i valori di cui all'art. 2 del TUE e si impegna a promuoverli. Questi valori devono essere condivisi da parte dello stato che intende presentare la domanda per aderire all'UE, la domanda viene presentata materialmente al consiglio dell'UE, il consiglio una volta ricevuta la domanda di adesione è chiamato ad adottare una decisione che potrà prendere all'unanimità, su proposta della commissione europea e previa approvazione del parlamento europeo. Quindi viene richiesta una procedura particolare. La specificità di questa procedura che viene seguita ai fini dell'adesione consiste nel fatto che prima di arrivare all'adozione della decisione in questione possono passare anche molti anni dal momento in cui lo stato terzo ha presentato la domanda. Una volta che lo stato terzo presenta la domanda di adesione.giuridico: comporta l'idoneità dello stato terzo a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE. Lo stato terzo deve essere in grado di poter rispettare gli obblighi che derivano e che gli deriveranno in caso di futura adesione all'UE. Un secondo criterio è quello politico che attiene all'idoneità dello stato terzo a rispettare i principi e i valori fondanti l'UE. Criterio economico: riguarda la capacità dello stato terzo di adattarsi all'economia di mercato dell'UE e di affrontare la concorrenza e le pressioni del mercato interno. Una volta che la commissione ha verificato il rispetto di questi criteri, formula la proposta di adesione che viene poi sottoposta al consiglio per l'adozione della decisione finale.economico: verifica sul fatto che lo stato terzo sia in grado di aprirsi a un'economia libera di mercato, basata sulla libera concorrenza tra le imprese. Questo accertamento è un accertamento che spesso richiede molto tempo alla commissione europea, spesso la commissione europea prima di formulare la necessaria proposta instaura un dialogo con lo stato terzo volto proprio a suggerire anche allo stato terzo le modifiche al proprio ordinamento che sono necessarie per poter rispettare i criteri in questione, se lo stato terzo non ha al momento tutti i requisiti per poter rispettare i tre criteri di Copenaghen la commissione europea instaura un dialogo a distanza con lo stato terzo e può anche indicare quali sono gli aspetti che devono essere modificati. Prima che la commissione europea sia in grado di elaborare la proposta possono passare diversi anni. Deve trattarsi di una decisione che il consiglio prende all'unanimità, visto che il consiglio è composto da
rappresentanti a livello ministeriale degli stati membri, questo comporta che i governi degli stati membri giocano un peso significativo in questa fase perché è sufficiente che uno stato membro sia contrario per impedire l'adozione della decisione che conclude la prima fase. In alcuni casi, es. Turchia, alcuni degli stati membri dell'UE hanno tradizionalmente rapporti particolarmente tesi con la Turchia, i rapporti politici pesano molto. Una volta che il consiglio abbia approvato la decisione la conseguenza è che allo stato terzo viene attribuito lo status di stato candidato, oggi gli stati candidati sono Macedonia, Albania, Montenegro, Turchia, Serbia, Bosnia e Kosovo hanno presentato domanda di adesione ma ancora non hanno l'operché non c'è stata la decisione del consiglio, negli altri casi sono stati che hanno lo status di stato candidato a aderire all'UE. A questo punto possono aprirsi i negoziati, non èadesione sono guidati dalla Commissione stessa. Durante questa fase, vengono discussi e negoziati i vari capitoli dell'acquis comunitario, che rappresentano le norme e le regole dell'Unione Europea. Una volta che tutti i capitoli sono stati negoziati e chiusi, si procede alla firma dell'accordo di adesione. La terza fase è quella dell'attuazione dell'accordo di adesione. In questa fase, lo stato candidato deve attuare le riforme necessarie per conformarsi all'acquis comunitario e alle norme dell'UE. Questo processo può richiedere del tempo e può essere soggetto a monitoraggio e valutazione da parte della Commissione Europea. Infine, una volta che lo stato candidato ha attuato tutte le riforme richieste e ha dimostrato di essere in grado di rispettare gli obblighi dell'UE, l'accordo di adesione può essere ratificato da tutti gli stati membri dell'UE. A questo punto, lo stato candidato diventa ufficialmente un membro dell'Unione Europea. È importante sottolineare che il processo di adesione all'UE è un processo complesso e lungo, che richiede impegno e sforzi da parte dello stato candidato. Inoltre, l'adesione all'UE comporta l'adozione delle norme e delle regole dell'Unione, nonché l'accesso al mercato unico europeo e la partecipazione alle decisioni e alle politiche dell'UE.adesione all'Unione Europea comporta una serie di negoziati che possono durare anni. Ad esempio, la Turchia ha iniziato i suoi negoziati nel 2010 e sono ancora in corso. Questi negoziati riguardano 35 diversi capitoli, che rappresentano 35 diverse aree di intervento dell'UE. I negoziati non vengono condotti contemporaneamente su tutti i capitoli, ma di solito si cerca di chiudere un capitolo e passare al successivo. Per ogni capitolo, è necessario raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare allo stato terzo in modo che, una volta entrato a far parte dell'UE, sia già in linea con la normativa vigente. Si vuole evitare che lo stato terzo, al momento dell'adesione, sia costretto a mettersi in regola. Proprio per questo motivo, durante i negoziati capitolo per capitolo, si cerca di allineare le normative dello stato terzo a quelle dell'UE.volta conclusi i negoziati potrà essere concluso l'accordo di adesione che deve essere firmato e ratificato da tutti gli stati membri dell'unione e firmato e ratificato anche da parte dello stato terzo. PROCEDURA DI RECESSO ART. 50 TUE La procedura di recesso è stata introdotta nei trattati per la prima volta da parte del trattato di Lisbona, prima i trattati istitutivi non disciplinavano la possibilità di recedere dall'UE, si discuteva se uno stato membro potesse recedere dall'UE. Secondo alcuni il processo di integrazione europea veniva considerato irreversibile e quindi non doveva essere consentito al singolo stato membro recedere dall'unione. Già prima del trattato di Lisbona, in particolare la convenzione che si riunì per elaborare il trattato costituzione nei primi anni 2000, venne avanzata la proposta di inserire un articolo appositamente dedicato al recesso, l'idea all'epoca fu un'idea che venne adalcuni convinti federalisti, europeisti o alcuni esponenti particolarmente favorevoli all'integrazione europea. Venne fatta questa proposta perché ritenevano che l'UE dovesse progredire sulla base di un'ispirazione federale e soprattutto dovesse consentire agli stati più pronti che tenessero maggiormente al processo di integrazione europea, di rafforzare tra loro i legami. Gli stati che non fossero intenzionati all'integrazione avrebbero potuto uscire. Sono alcuni sostenitori europeisti che proposero l'inserimento della clausola di recesso, l'idea era quella che alcuni stati avrebbero potuto avvalersi della clausola di recesso e così è stato, il trattato di Lisbona formalizzò l'idea di disciplinare una procedura di recesso. È diritto di ogni stato membro quello di recedere dall'unione senza bisogno di motivare in alcun modo. Se uno stato membro vuole può recedere dall'UE, a tal fine deve seguire.La procedura, secondo l'articolo in questione, prevede che lo stato membro debba notificare al consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall'UE. Una volta ricevuta tale comunicazione, il consiglio europeo elabora degli orientamenti che devono informare e quindi essere alla base del negoziato tra lo stato che ha chiesto di recedere e l'UE stessa. Il negoziato ha l'obiettivo di giungere all'adozione di un accordo di recesso, tenendo anche conto delle future relazioni che potranno essere instaurate con lo stato in questione. L'accordo di recesso viene concluso dall'UE mediante una decisione che deve essere presa a maggioranza qualificata da parte del consiglio, previa approvazione del parlamento europeo. Si prevede che a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso, i trattati istitutivi e di conseguenza tutto il diritto dell'UE cesserà.
di produrre i propri effetti e applicarsi allo stato che a quel punto è divenuto stato terzo. Si prevede anche un termine dell'art. 50, si prevede che qualora l'accordo di recesso non sia stato concluso entro il termine di due anni dal momento della notifica da parte dello stato in questione della volontà di recedere, dopo due anni in ogni caso i trattati cessano di produrre i loro effetti nei confronti dello stato interessato. È possibile che UE e stato recedente decidano di prorogare il termine di due anni fissato all'interno dell'art. 50.
BREXIT
Il referendum sulla Brexit: 23 giugno 2016 con Cameron primo ministro.
Il 23 giugno 2016 a seguito del referendum con una maggioranza di 51,9 contro 48 per poco vincono i sostenitori del leave dall'UE e questo comportò una serie di sconvolgimenti interni. I sostenitori della Brexit spingevano per un'immediata attivazione della procedura di cui all'art. 50: c'è stato un referendum,
si sono presentati alla Corte Costituzionale. Dopo un lungo dibattito, la Corte ha respinto entrambi i ricorsi e ha dichiarato che la procedura di attivazione dell'articolo 50 può essere avviata. Ora il nuovo ministro sta lavorando per definire i dettagli e avviare ufficialmente la procedura.