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Il Tribunale dell'UE e i tribunali specializzati

Anche l'organizzazione e il funzionamento del tribunale sono disciplinati da alcune specifiche fonti normative che occorre richiamare. Come la corte di giustizia, anche il tribunale approva il proprio regolamento di procedura, ma deve farlo di concerti con la corte di giustizia. Il trattato di Lisbona ha modificato la precedente denominazione che era tribunale di primo grado.

La composizione del tribunale è simile ma non identica a quella della corte. Il numero di giudici consisteva in almeno un giudice per stato membro. L'art.48 dello statuto prevede che i giudici siano solo 28. L'art 254 consente anche che lo statuto preveda la presenza di avvocati generali. Per i giudici del tribunale, la nomina avviene di comune accordo dai governi degli Stati membri. I giudici hanno un mandato di 6 anni rinnovabile ed eleggono tra di loro un presidente, che resta in carica 3 anni. I requisiti di indipendenza sono gli stessi di.

Quelli richiesti per i membri della corte. I requisiti di professionalità invece sono analoghi ma il livello richiesto è meno elencato.

Circa le formazioni di giudizio, il tribunale funziona normalmente in sezioni, composte da 3 o da 5 giudici. Il tribunale si riunisce in seduta plenaria, in grande sezione o in un giudice unico.

Il tribunale ha una natura duplice. In genere è giudice di primo grado. Le pronunce emesse dal tribunale fine giudice di primo grado sono soggette ad impugnazione davanti alla corte di giustizia. Il termine è di 2 mesi a decorrere dalla notifica della decisione da impugnare. Il tribunale è invece giudice di secondo grado in quanto conosce delle impugnazioni proposte contro le sentenza di primo grado di questi tribunali.

Complessa è la definizione della competenza del tribunale. La competenza del tribunale incontra 2 limiti. Da un lato sussistono azioni riservate alla competenza esclusiva e in grado unico sella corte di giustizia.

Dall'altro è in funzione il primo dei tribunali specializzati istituiti secondo la procedura dell'art.257 TFUE. Occupandoci della ripartizione di competenza tra tribunale e corte di giustizia va ribadito che la competenza del tribunale non copre tutte le azioni sottoposte al giudizio della corte. Per quanto riguarda le competenze dirette, l'art 256.1 TFUE attribuisce al tribunale la competenza:
  • In generale per i ricorsi proposti dalle persone fisiche e giuridiche contro le istituzioni e gli altri organi
  • Per i ricorsi d'annullamento e in carenza proposti da uno stato membro contro la commissione
  • Per i ricorsi d'annullamento proposti da uno stato membro contro il consiglio
La competenza del tribunale è definita in base a criteri personali ma anche in fase a criteri materiali e legati al tipo di ricorso. Nel caso di ricorsi degli Stati membri la competenza del tribunale è stata prevista solo per ricorsi d'annullamento o in carenza.carenza diretti contro la commissione e per ricorsi d'annullamento aventi ad oggetto gli specificiatti del consiglio elencati nell'art.51. Il par.3 dell'art.256 TFUE contempla la possibilità di attribuire al tribunale anche una competenza pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE. A partire dal trattato di Nizza è stata prevista la possibilità di creare un'ulteriore articolazione giurisdizionale. Il parlamento europeo e il consiglio possono istituire tribunali specializzati affiancati al tribunale e incaricati di conoscere un primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Le sentenze dei tribunali specializzati sono impugnabili davanti al tribunale per i soli motivi di diritto o di fatto. Il riesame della decisione del tribunale davanti alla corte di giustizia è previsto soli alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto. Il tribunale della funzione pubblica dell'UE (TFP) è competente.

In primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra le comunità e i loro agenti ai sensi dell'art.236 del trattato CE, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla corte di giustizia (c.d. Contenzioso del personale).

LA CORTE DEI CONTI, LA BANCA CENTRALE EUROPEA E GLI ALTRI ORGANI.

La corte dei conti è un organo di individui. La composizione comprende un cittadino di ciascuno stato membro per un mandato di 6 anni. Le funzioni della corte sono disciplinate dagli artt.285 e 287 TFUE. L'atto più rilevante in cui si estinse a la funzione di controllo della corte è costituito dalla relazione annuale che viene redatta alla fine di ogni esercizio.

Il quadro istituzionale dell'UE è completato da numerosi altri organi. Il comitato economico e il comitato delle regioni sono organi di individui. Il comitato economico e sociale è composto da

rappresentare delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. Il secondo organo a carattere consultivo è il comitato delle regioni. Vanno poi menzionati gli organi creati dal TUE nell'ambito dell'UEM. Si tratta della banca centrale europea (BCE) e del sistema di utopie delle banche centrali (SEBC). La BCE gode di personalità giuridica, ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Si articola al suo interno un comitato esecutivo, composto da un presidente, un vicepresidente e altri 4 membri, nominati dal consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del consiglio, previa consultazione del parlamento europeo e del consiglio direttivo, e un consiglio direttivo, composto dai membri del comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali.nazionale degli Stati membri la cui moneta è l'euro. L'art.130 TFUE impone alla BCE e ai membri dei rispettivi organi decisionali di garantire l'indipendenza della loro azione non solo rispetto agli Stati membri, ma anche alle altre istituzioni e organi dell'UE. Le funzioni della BCE e del SEBC sono disciplinate dagli artt.127-128 TFUE. Il SEBC aveva l'obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi, ad esso spetta di definire e attuare la politica monetaria dell'UE. Ai sensi dell'art.128 TFUE la BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'UE. La banca europea degli investimenti (BEI) è dotata di una propria personalità giuridica. Le sue funzioni consistono nel facilitare mediante concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopo di lucro, il finanziamento di progetti finalizzati a contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato.interno.Tra le agenzie indipendenti abbiamo il centro satellitare dell'UE; l'ufficio europeo di polizia; l'eurojust...

LE PROCEDURE DECISIONALI.

Per procedure decisionali si intende la sequenza di atti o fatti richiesta dai trattati affinché la volontà dell'UE si possa manifestare attraverso determinati atti giuridici. Le procedure decisionali hanno carattere Interistituzionale. Esse si compongono di atti o fatti provenienti da più di un'istituzione. Le procedure decisionali si distinguono per la loro varietà. La disciplina delle procedure decisionali è stabilita dai trattati ed è inderogabile dalle istituzioni.

Tra le procedure legislative ci sono:

  • La procedura legislativa ordinaria che consiste nell'audizione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del parlamento europeo e del consiglio su proposta della commissione
  • Le procedure legislative speciali che si applicano solo
nei casi specifici previsti dai trattati. Accanto alle procedure legislative, i trattati ne prevedono altre per l'adozione di atti di natura diversa (procedure non legislative). LA DEFINIZIONE DELLA CORRETTA BASE GIURIDICA. Per stabilire quale procedura vada seguita, occorre definire la base giuridica dell'atto che si intende adottare. La corretta individuazione della base giuridica dipende dall'analisi di alcuni elementi oggettivamente rilevabili, tra i quali soprattutto lo scopo e il contenuto dell'atto. Qualora non sia possibile determinare il centro di gravità dell'atto, l'atto dovrà avere una base giuridica plurima, consistente in tutte le disposizioni dei trattati corrispondenti ai suoi cari scopi e ai vari contenuti. Fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la soluzione della base giuridica plurima veniva esclusa anche in caso di atti a cavallo tra pilastri diversi. LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA. SecondoL'art.289 TFUE la procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del parlamento europeo e del consiglio su proposta della commissione. In passato era nota come procedura di codecisione perché tramite essa le due istituzioni gestiscono insieme il potere decisionale. La disciplina della procedura si trova nell'art.294 TFUE e si fonda su un sistema di ripetute letture della proposta di atto legislativo fa parte delle sue istituzioni. In generale la procedura legislativa ordinaria si apre con la proposta della commissione. Il parlamento europeo e il consiglio godono del potere di sollecitare la commissione a presentare una proposta. Il trattato di Lisbona introduce un istituto di democrazia partecipativa, consistente nel diritto dei cittadini dell'UE di invitare la commissione a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un intervento dell'UE.atto giuridico dell'UE, a fini dell'attuazione dei trattati (c.d. Iniziativa dei cittadini). La commissione è portatrice dell'interesse generale dell'UE, mentre il consiglio rappresenta gli interessi individuali di ciascuno stato membro, l'art.293.1 TFUE limita il potere del consiglio di modifica della proposta della commissione. L'art.293.2 TFUE prevede che fintanto che il consiglio non ha deliberato, la commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'UE. Si ritiene che tra i poteri riconosciuti alla commissione dall'art.293.2 rientri anche il potere di ritirare la proposta. La procedura si apre con la proposta della commissione, la quale viene indirizzata simultaneamente al consiglio e al parlamento europeo. La prima lettura consiste nell'adozione da parte del parlamento europeo della propria posizione che viene trasmessa al consiglio.rima lettura senza modifiche.•Modificate la posizione in prima lettura e la inviate al Consiglio per una seconda lettura.•Non adottate una posizione entro i 3 mesi, il Consiglio può adottare la sua posizione come definitiva.
Dettagli
A.A. 2020-2021
51 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefania99pipitone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Tardia Ignazio.