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GLI ATTI NON PREVISTI
Nella prassi dell'Unione assistiamo spesso all'emanazione di atti che non rientrano in alcuna categoria contemplata dall'art. 288 TFUE o dai Trattati, si tratta di atti atipici in senso proprio. La corte ha ammesso in linea generale la loro legittimità, purché non derogatori rispetto alle disposizioni dei trattati. Tra essi ricordiamo:
- le decisioni sui generis, atti vincolanti, normalmente adottati dal Consiglio e che non rispondevano al modello tipico di decisione (ex art. 249 TCE) non avendo specifici destinatari, ma erano pur sempre obbligatorie e di portata generale;
- gli accordi interistituzionali tra Consiglio, Commissione e Parlamento, in origine considerati meri strumenti informali, ma che col tempo hanno assunto veste di atto giuridico dalla natura vincolante (es. l'accordo sulle indagini dell'Ufficio per la lotta antifrode);
- le risoluzioni del Consiglio che, sebbene non vincolanti, rivestono notevole importanza.
riferiscono; gli accordi c.d. amministrativi, stipulati dalla Commissione con Stati terzi.
La qualificazione dell'atto spetta al giudice e dunque alla Corte di giustizia e al Tribunale. La produzione di effetti obbligatori collegati a tali accordi dipenderà in sostanza dalla volontà espressa delle istituzioni che li hanno conclusi. Un esempio previsto dagli stessi trattati è costituito dagli accordi interistituzionali promossi dalla commissione nel contesto della programmazione annuale e pluriennale (art.17 TUE). Gli atti devono, naturalmente, mantenersi e svolgersi nel rispetto dei trattati, in particolare non possono alterare i limiti delle competenze stabilite. Se costituiscono applicazione di disposizioni dei trattati, sono sottoposti al controllo giudiziario di conformità a queste ultime e la loro violazione può essere sanzionata.
CAPITOLO 5
SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE
Le istituzioni dell'Unione sono soggette al controllo della
conformità dei loro atti al TFUE ed ai principi generali del diritto. Questo poiché un ordinamento giuridico e indipendente, quale si professa l'UE, non può dirsi tale in assenza di un sistema giurisdizionale che consenta di controllare: - la legittimità delle sue azioni; - il rispetto delle sue norme; - la tutela adeguata dei diritti attribuiti ai suoi soggetti, non solo Stati membri e istituzioni, ma anche e soprattutto i singoli, persone fisiche o giuridiche. Solo in tal modo potrà realizzarsi una "comunità di diritto". Il sistema di tutela giurisdizionale riguarda il riparto di competenze tra Corte, Tribunale e Tribunali specializzati. Siamo in presenza quindi di un sistema giurisdizionale complesso, dove operano il sistema giudiziario UE e le giurisdizioni interne, basato su un meccanismo di integrazione e cooperazione nel rispetto delle relative sfere di competenza nel quale: - i giudici interni assicurano neiRispettivi ordinamenti l'applicazione del diritto UE; - mentre il giudice UE garantisce la legalità e l'uniforme interpretazione del diritto UE. Si tratta di un meccanismo ove l'applicazione dei trattati spetta ai giudici interni dell'unione e l'interpretazione è competenza esclusiva della CG.
PROCEDIMENTI CONTENZIOSIAZIONI DIRETTE CONTRO GLI STATI MEMBRI - I RICORSI PER INFRAZIONE
Scopo del ricorso per infrazione è consentire alla CG, di esercitare un controllo sull'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro derivanti dalle norme UE e, al contempo, di determinarne l'esatta portata in caso di interpretazione divergente. La sua funzione, più che sanzionare lo Stato colpevole, è ristabilire la legalità; vi si ricorre come extrema ratio dopo aver esperito vani tentativi di rimediare alla violazione. Questo spiega perché il suo esercizio non presupponga necessariamente l'esistenza
di unpregiudizio subito dagli altri stati membri né una colpa a carico dello stato contro cui la procedura di infrazione è rivolta, e giustifica le complesse modalità del suo svolgimento e il ruolo centrale svolto dalla commissione. AMBITO DI APPLICAZIONE: non è applicabile in tutti i settori di competenza dell'UE.- Non applicabile per ottenere il rispetto di obblighi imposti agli Stati membri per evitare disavanzi pubblici eccessivi o per mancato adeguamento a decisioni del Consiglio in materia: solo il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può decidere misure di pressione e sanzioni al riguardo di vario tipo contro lo Stato membro che non ottemperi alle sue decisioni.
- Applicabile dal consiglio direttivo della BCE per accertare le violazioni commesse dalle banche centrali nazionali, e dal consiglio di amministrazione della BEI per mancata esecuzione degli obblighi nascenti dallo Statuto della Banca.
- Non applicabile per le
materie rientranti nella PESC.
- A partire dal Trattato di Lisbona, invece, è applicabile anche in ambito di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale purché sia trascorso il periodo di transizione (al momento 5 anni) previsto appositamente (il regime precedente in materia prevedeva l'intervento della Corte solo se non poteva essere risolta dal Consiglio trascorsi 6 mesi da quando era stato adito il Consiglio stesso per la soluzione della controversia fra Stati membri inerente atti adottati in tale settore).
- Può essere utilizzata per accertare eventuali violazioni specifiche dei valori fondanti dell'unione, in alternativa alla procedura ex art 7 TUE. Così è stato chiarito dalla giurisprudenza nel caso commissione c. Polonia dove quest'ultima ha violato l'art 19 TUE (gli stati devono stabilire rimedi x assicurare una tutela giurisdizionale dei diritti attribuiti dall'unione) ritenuta disposizione concretizzare il
Principio dello stato di diritto affermato all'art 2 TUE.
OGGETTO DEL RICORSO: qualsiasi violazione (conseguente a un comportamento attivo/omissivo), da parte di uno Stato membro, degli obblighi che gli sono imposti da qualsiasi fonte del diritto UE:
- Da una disposizione dei Trattati o dal diritto derivato (es. mancata attuazione di una direttiva nel termine), dagli accordi internazionali che vincolano l'UE, da una sentenza della Corte;
- dai principi generali dell'ordinamento in quanto facenti parte integrante del diritto dell'unione.
Non importa se la norma violata abbia o meno efficacia diretta: se la norma nazionale sia, sulla carta, conforme al diritto UE ma una prassi amministrativa costante e generalizzata sia ad esso contraria, c'è l'infrazione, e viceversa (se esiste una norma nazionale contraria al diritto UE, anche se non applicata in virtù di una circolare, c'è infrazione).
Può costituire infrazione la
su una richiesta presentata da un soggetto interessato, che può essere un privato cittadino, un'azienda o un'organizzazione. Il soggetto interessato deve dimostrare di avere un interesse diretto, attuale e sufficientemente concreto alla decisione che si chiede di adottare. Il procedimento può essere avviato anche d'ufficio dalla Commissione europea, se ritiene che uno Stato membro abbia violato il diritto UE. Il procedimento si svolge in due fasi: una fase amministrativa e una fase giurisdizionale. Nella fase amministrativa, la Commissione europea invia una lettera di messa in mora allo Stato membro, in cui gli chiede di adottare le misure necessarie per conformarsi al diritto UE entro un determinato termine. Se lo Stato membro non adotta le misure richieste entro il termine stabilito, la Commissione può inviare un parere motivato, in cui ribadisce la sua richiesta e fissa un nuovo termine per l'adempimento. Se lo Stato membro non adotta ancora le misure richieste entro il nuovo termine, la Commissione può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella fase giurisdizionale, la Corte di giustizia dell'Unione europea esamina il caso e adotta una decisione. La decisione può constatare l'esistenza di una violazione del diritto UE da parte dello Stato membro e imporre a quest'ultimo di adottare le misure necessarie per conformarsi al diritto UE. La decisione può anche prevedere sanzioni pecuniarie per lo Stato membro in caso di mancato adempimento. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per lo Stato membro interessato e per tutti gli altri Stati membri. Lo Stato membro deve adottare le misure necessarie per conformarsi al diritto UE entro il termine stabilito dalla Corte.sull'oggettiva constatazione del mancato rispetto da parte di uno stato membro degli obblighi imposti: per giurisprudenza consolidata della CG, l'inadempimento deve risultare dalla volontà, dalla negligenza, da cause di forza maggiore, da difficoltà tecniche affrontate. Non sono motivi esoneranti dalla resp: norme, prassi, particolari difficoltà nell'esecuzione della norma UE, come l'opposizione dei privati e relativi problemi di ordine pubblico (ad esempio l'esistenza di attività criminali nella regione in cui si verifica l'inadempimento), avvenimenti politici come crisi di governo, scioglimento del Parlamento (fatti salvi i casi di forza maggiore, solo per il periodo necessario ad una amministrazione diligente per porvi rimedio); il fatto che la violazione non abbia prodotto danni o pregiudizi a carico degli altri Stati membri; l'illegittimità della decisione inottemperata (in tal caso avrebbe dovuto utilizzare).l'azione in annullamento ex art. 263 TFUE, a meno che l'atto sia affetto da un vizio talmente grave ed evidente da potersi considerare inesistente); il mancato rispetto degli obblighi UE da parte di altro Stato membro. Lo Stato non è resp quando la decisione UE violata è stata presa in una materia di competenza esclusiva degli Stati membri. PROCEDURA: Il TFUE prevede due diverse procedure: una su iniziativa della Commissione, l'altra su iniziativa di uno o più Stati membri: in questo secondo caso, il ricorso passa sempre al vaglio della commissione, in ragione del ruolo ad essa affidato di "guardiana del trattato" (art.17 TFUE). Spesso l'attivazione della procedura è sollecitata da reclami o segnalazioni di privati indirizzati alla Commissione, anche se non è necessario che il denunciante abbia subito un pregiudizio dalla violazione commessa dallo Stato. Si distingue una fase precontenziosa, che talora può essere omessa.rtante del diritto dell'Unione europea, può avviare una procedura di infrazione. La Commissione invia una lettera di messa in mora allo Stato membro interessato, in cui esprime le sue preoccupazioni e richiede spiegazioni entro un determinato periodo di tempo. Se lo Stato membro non risponde in modo soddisfacente o non adotta le misure necessarie per conformarsi al diritto dell'Unione europea, la Commissione può avviare una procedura di infrazione formale. Fase contenziosa: se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia adempiuto alle sue obbligazioni in base alla lettera di messa in mora, può presentare un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Corte di giustizia esamina il caso e emette una sentenza che può condannare lo Stato membro inadempiente e imporre sanzioni. B) SU INIZIATIVA DI UNO STATO MEMBRO – ART. 259 TFUEFase precontenziosa: quando uno Stato membro ritiene che un altro Stato membro abbia violato un obbligo importante del diritto dell'Unione europea, può inviare una lettera di messa in mora allo Stato membro interessato, esprimendo le sue preoccupazioni e richiedendo spiegazioni entro un determinato periodo di tempo. Se lo Stato membro interessato non risponde in modo soddisfacente o non adotta le misure necessarie per conformarsi al diritto dell'Unione europea, lo Stato membro che ha inviato la lettera di messa in mora può avviare una procedura di infrazione formale. Fase contenziosa: se lo Stato membro che ha inviato la lettera di messa in mora ritiene che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto alle sue obbligazioni in base alla lettera di messa in mora, può presentare un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Corte di giustizia esamina il caso e emette una sentenza che può condannare lo Stato membro inadempiente e imporre sanzioni.