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Fonti di terzo grado

Si tratta dei cosiddetti atti di esecuzione atti delegati. Sono due tipologie di fonti di terzo grado, che, con il trattato di Lisbona, hanno trovato disciplina dentro i trattati, mentre prima venivano comunque adottati, ma in base a regole tra istituzioni. Come l'ordinamento nazionale richiede fonti ulteriori rispetto alla legge ordinaria, come ad esempio i regolamenti, di cui la legge 46400/1988, che sono fonti anch'esse di terzo grado, che danno attuazione alle norme primarie, così anche il diritto europeo ha visto la necessità di creare fonti di terzo grado. Tra queste, particolare rilievo sono gli atti delegati, disciplinati all'art. 290 TFUE:

  1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.

Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la

La portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:

  1. il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
  2. l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

L'aggettivo "delegato" o "delegata" è inserito nel titolo degli atti delegati.

Un atto legislativo, ossia principalmente regolamenti e direttive, può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale.

che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Si vede come l'organo delegante sono il Parlamento e il Consiglio: c'è un atto legislativo di base, direttiva o regolamento, che delega la Commissione ad adottare un atto delegato, che hanno la funzione di integrare o modificare elementi non essenziali dell'atto principale. Gli elementi essenziali necessitano dell'atto legislativo. Di fatto si consente enorme di dettaglio alla Commissione di adottare per lo più. Vi sono tutta una serie di regolamenti e direttive che hanno allegate tutta una lista di prodotti o sostanze chimiche o liste di medicine, su questi aspetti tecnici si delega la Commissione. L'altra funzione degli atti di dettaglio è anche quella di consentire una modifica degli allegati o degli elementi non essenziali dell'atto, senza, tutte le volte, passare attraverso la procedura legislativa ordinaria, perché la modifica diutilizzato per indicare un atto che è stato delegato dalla Commissione per l'adozione di una normativa di dettaglio.inserita nel titolo dell'atto. Gli atti delegati non sono atti legislativi. È una cosa che si può dedurre ricordando la nozione di atto legislativo, che è un atto adottato da Parlamento e dal Consiglio congiuntamente su proposta della Commissione. È chiaro che in questa procedura non si rispecchiano queste condizioni. Gli atti di esecuzione sono l'altra fonte di diritto di terzo grado. Si chiamano così per aiutare a schematizzare il sistema. Si conferisce sempre alla Commissione il potere di adottare regole che garantiscano una uniforme esecuzione degli atti adottati dall'UE. Di norma, la regola generale è che sono gli stati membri a dare esecuzione agli atti di diritto dell'UE. Ci sono dei casi in cui le circostanze dell'atto stesso rischiano di non garantire un'applicazione uniforme, allora si chiede alla Commissione di dare indicazioni a tutti gli stati membri su come dare esecuzione a quella normativa. I termini di

esecuzione sono inseriti negli atti stessi.

Le fonti di terzo grado sono adottate dalla Commissione, su richiesta di un atto legislativo.

EFFETTI DEL DIRITTO DELL'UE NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI è un tema chiaramente centrale, perché è evidente che l'efficacia che il diritto dell'UE è in grado di garantirsi dentro agli ordinamenti nazionali è l'essenza del funzionamento del diritto dell'UE. Se il diritto dell'UE non fosse applicato negli ordinamenti interni, il senso di questa architettura giuridica verrebbe meno. L'effettività del diritto dell'UE è una priorità assoluta del sistema stesso. L'ordinamento UE richiede di essere effettivo, altrimenti sarebbe come non esistesse. Tuttavia nonostante la centralità di questo fatto, i trattati, in nessuna norma parlano degli effetti delle norme di diritto dell'UE negli ordinamenti interni. Qualche parola forse emerge dalla

Descrizione dei regolamenti e delle direttive. Da nessuna parte nei trattati si trova scritto alcunché sul tema ad esempio primato del diritto dell'UE sul rapporti tra ordinamento europeo e ordinamento nazionale. I principi che vivono a questo riguardo, sono fondamentali, e hanno origine meramente giurisprudenziale. Il primo principio che ha caratterizzato l'applicazione del diritto dell'UE e i suoi effetti giuridici nell'ordinamento interno è il principio che sancisce gli effetti diretti del diritto dell'UE. Per effetto diretto si intende la capacità di una norma di produrre effetti direttamente nei confronti degli individui, delle posizioni individuali, e, quindi, di vedersi applicata dinnanzi ai giudici nazionali alla stregua di una norma di diritto interno, significa capacità della norma di trovare applicazione davanti a un giudice nazionale, o meglio, dinanzi qualsiasi autorità nazionale, il giudice applica in ultima istanza la normativa.

Questa capacità del diritto dell'UE è stata affermata dalla Corte di Giustizia, fin dagli albori della sua giurisprudenza e, in particolare nel caso Van Gend & Loos. In modo chiaro ed esplicito per la prima volta, nel caso in cui le norme in materia di libera circolazione delle merci e divieto di dazi doganali erano state dichiarate dalla Corte di Giustizia direttamente applicabili nei confronti di un importatore di prodotti che voleva importare prodotti dalla Germania all'Olanda. L'Olanda cerca di sostenere che queste norme non sono direttamente applicabili, che sono norme di diritto internazionale che possono implicare responsabilità reciproca tra gli stati membri, ma non di venir invocate dai cittadini contro i propri nuovi generestati. In quell'occasione la Corte ha affermato che l'ordinamento dell'UE è di là dove crea obblighi per gli stati. Affermazione di efficacia diretta delle norme dell'UE. Tuttavia la Corte la

subordina ad alcune condizioni: la capacità di applicarsi in modo diretto non è tipica di tutte le norme di diritto dell'UE, è necessario che queste norme abbiano determinate caratteristiche, che la Corte enuclea già nel caso Van Gend & Loos e che restano le stesse in tutta chiarezza, precisione incondizionabilità. Sono 3 le caratteristiche: e Le norme di diritto dell'UE per poter avere quella capacità di applicarsi direttamente in una situazione concreta davanti ai giudici nazionali, devono essere chiare, precise e incondizionate. Non sono condizioni astratte, ma logiche. Una norma per poter essere applicata da un interprete, deve avere un contenuto chiaro e preciso, che non lascia adito a interpretazioni diverse. Deve essere poi incondizionata. La sua applicazione non può richiedere un atto di attuazione da parte del legislatore nazionale. Non sarebbe direttamente applicabile. Non deve essere subordinata ad

Un caso Van Gend & Loos attività normativa nazionale. Sono condizioni di logica giuridica. Nel sierano trovate queste caratteristiche nella norma di divieti di dazi. La Corte ha riconosciuto efficienza diretta alle norme dei trattati: quasi tutte le norme relative alle libertà fondamentali, come la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi, dei stabilimenti, oltre che il divieto di non discriminazione. Non lo sono, ad esempio, chiaramente, quelle norme sulle procedure. Non tutte le norme dell'ordinamento europeo hanno efficienza diretta, devono applicarsi al caso in concreto. L'effetto della norma si attaglia alla natura della norma. Si deve esaminare la natura della norma. I regolamenti sono già direttamente applicabili per natura. Hanno la caratteristica di diritta applicabilità innata, che, però non necessariamente implica l'effetto diretto delle norme del regolamento. Non tutte le norme dei regolamenti sono poi anche

dotate di effetto diretto. Nonnecessariamente. Dipende com’è formata la norma. Nella logica esiste la diretta applicabilità el’effetto diretto. Il regolamento è direttamente applicabile, in quanto non richiede atto direcepimento.

Le direttive non sono direttamente applicabili. L’atto normativo che contiene una direttiva non hala capacità di applicarsi direttamente in linea di principio, perchè i trattati dicono che gli statimembri devono recepire le direttive. Questo già fa venire meno il requisito dell’incondizionabilità.

È subordinata ad una attività dello stato. Eppure se gli stati non facessero bene il loro lavoro direcepimento si creerebbe un problema di effettività del diritto UE. È chiaro che il diritto dell’UEavrebbe un problema applicativo non da poco, l’effettività verrebbe pregiudicata totalmente. È inquest’ambito che si inserisce

L'effetto diretto delle direttive. La Corte di Giustizia ha riconosciuto la possibilità anche per

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alewefly di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Cellerino Chiara.