DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
17 SETTEMBRE 2019
Il diritto dell’UE è una palestra per il giurista perchè è un diritto che ha i suoi punti fermi, ossia le
norme vincolanti, che ci sono e vanno conosciute, però è un diritto in continuo movimento, tant’è
processo di integrazione europea.
vero che si parla di L’integrazione europea non è un
fenomeno statico, avvenuto nel 1957 e così rimasto, è un processo continuo. È un processo che
passa attraverso le norme che gli stati si danno e le loro modifiche. Se ci si riflette i trattati istitutivi
della CE, oggi dell’UE, che possono considerarsi la costituzione europea, i trattati istitutivi
vengono definiti come costituzione europea. La costituzione europea, se così la si vuole chiamare,
è stata modificata almeno 6 o 7 volte negli ultimi 50 anni, non con modifiche marginali, ma con
modifiche sostanziali; cosa che dice molto sul tipo di ordinamento di cui stiamo parlando. La
costituzione italiana è stata modificata pochissime volte, al contrario della costituzione dell’UE
che è stata modificata moltissime volte. Questo per dire che bisogna essere dinamici nel suo
studio.
L’origine dell’ordinamento giuridico europeo è internazionale. Il diritto internazionale può essere
definito come il diritto che regola i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento internazionale. Tali
soggetti sono principalmente gli Stati. Il diritto internazionale è il diritto che regola i rapporti tra gli
stati, sopra o comunque a livello di governi. Altri soggetti dell’ordinamento internazionale sono
anche le organizzazioni internazionali, che sono soggetti fatti dagli stati; sono delle istituzioni
create da gruppi di stati, a volte su base regionale a volte su base universale, per occuparsi di
talune questioni di interesse comune a tutti gli stati. Gli stati si organizzano creando delle
istituzioni comuni per gestire determinati fenomeni.
L’UE è nata proprio come una organizzazione internazionale, cioè una serie di istituzioni comuni
che gli stati fondatori hanno deciso di darsi per gestire determinati settori di comune interesse. La
peculiarità di questa organizzazione è che essa, a differenza di tutte le altre organizzazioni
organi di individui,
internazionali, è dotata in primo luogo di cioè gli organi che decidono sono
fatti da persone che risiedono in quella sede, non sempre e non solo per rappresentare gli stati, i
governi che li mandano, ma spesso rappresentano se stessi, sono là a titolo individuale e devono
svolgere funzioni di tipo tecnico. Devono prendere decisioni nell’interesse del processo di
integrazione. È chiaro i rappresentanti degli stati tendino a fare gli interessi degli stati, quindi gli
interessi governativi. Nel contesto europeo è normale che il ruolo degli stati si riduca un po’.
Questa è la prima peculiarità dell’UE.
L’altra caratteristica dell’UE che la differenzia da altre organizzazioni internazionali è che queste
diritto derivato,
istituzioni, previste nei trattati, adottano delle norme di cosiddetto che non è altro
che il diritto adottato dalle istituzioni previsto dai trattati. Questo diritto derivato ha la capacità di
applicarsi negli ordinamenti degli stati membri, quindi di essere vincolanti. E questa è un’altra
assoluta novità nel panorama classico del diritto internazionale. Le norme di diritto derivato sono
direttamente applicabili negli ordinamenti che compongono l’organizzazione. Le norme sono
fatte a Bruxelles, a livello sovranazionale, ma vengono applicate dentro gli ordinamenti. Gli stati,
spesso e volentieri, non devono fare qualcos’altro per dare forza di legge a questa norma.
Arrivano direttamente da Bruxelles, direttive o regolamenti che siano. È comunque una peculiarità.
sui generis,
Una organizzazione internazionale con effettive peculiarità: organi di individui che
adottano atti vincolanti che possono produrre effetti negli ordinamenti.
È chiaro che i rapporti con l’ordinamento europeo e gli ordinamenti degli stati membri creano un
nodo problematico, non è banale. È facile dire che le normative europee si applichino
direttamente negli ordinamenti interni, ma questo non va privo di problemi: il diritto UE interviene
in sistemi; gli stati membri sono già astrattamente completi. Questo diritto sovranazionale si
sovrappone a regole già esistenti, raramente si inserisce senza problemi. Richiede un lavoro di
adattamento e a volte si creano dei problemi tra diritto dell’UE e diritti interni, soprattutto di rango
costituzionale, che sono i conflitti più difficili da risolvere. Le norme di rango costituzionale
vengono protette rigidamente dallo stato, in quanto rappresentano la sua identità. 1
L’UE era consapevole sin dall’inizio che avrebbe fatto i conti con le identità nazionali, ma non in
modo avversario, ma anzi le identità nazionali sono una ricchezza per l’UE. Ciò che mancava,
spesso, si è ripreso dalle tradizioni comuni degli stati membri. Ben venga che ci fossero più livelli
da cui trarre norme per regolare tutti i problemi che sorgevano all’interno dell’ordinamento
europeo.
Detto ciò e proprio per questo, l’art 4 parte 2 del trattato sull’UE, dice espressamente: “L'Unione
rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella
loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e
regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia
dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.
In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.”.
Tutti gli stati sono formalmente uguali davanti al diritto internazionale: è la sovrana uguaglianza
degli stati. Non è importate se siano potenti o meno potenti, se siano grandi o piccoli, con
nucleare o senza. Davanti al diritto internazionale, gli stati sono tutti uguali. Così nel diritto dell’UE.
L’Unione rispetta le uguaglianze degli stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale
insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle
autonomie locali e regionali. Quindi per i trattati fa parte dell’identità nazionale, che l’Unione deve
rispettare, la struttura fondamentale che è sia politica che costituzionale. C’è la struttura
fondamentale dello stato, compreso il sistema delle autonomie. Lo stato italiano è un esempio
classico di una struttura particolare, composta da autonomie. La ripartizione di competenze tra
stato italiano e regioni, non può essere messa in discussione dall’UE, non ci può entrare, perchè
questa sfera fa parte dell’identità nazionale.
L’UE ha una struttura che ricorda un sistema federale, che è un sistema dove lo stato federale è
composto da stati federati al suo interno, come Germania e USA. L’UE non è uno stato, ma una
organizzazione internazionale. In primo luogo si deve ricordare l’origine internazionale di questo
sistema. Tanto è vero che gli stati federali hanno una costituzione, mentre l’UE ha dei trattati
internazionali. Questo non toglie che questi trattati hanno nel diritto vivente assunto una forte
somiglianza con una costituzione, tant’è che la stessa Corte di Giustizia parla di struttura
costituzionale. In tutti questi aspetti, i richiami con una federazione, sono molti.
L’UE è un soggetto internazionale autonomo, può parlare con altri stati del mondo, intrattiene
delle relazioni internazionali, diplomatiche anche, esistono delle ambasciate dell’UE, che parlano a
nome dell’UE, è un soggetto unico che rappresenta tutti, ma non è uno stato, è
un’organizzazione.
Un’altra particolarità, che la distingue fortemente, è che il diritto dell’UE si appoggia sugli
ordinamenti degli stati membri e non può prescinderne, perché l’UE non ha i propri giudici dentro
gli stati membri, non ha la propria polizia federale dentro gli stati membri, oppure a Bruxelles che
può agire negli stati membri. Per tutto ciò che riguarda l’applicazione e anche l’applicazione
forzata del diritto dell’UE, l’ordinamento europeo usa gli ordinamenti nazionali. Si pensi agli USA: i
giudici federali affiancano i giudici degli ordinamenti interni. L’ordinamento federale ha alcune
competenze. Esiste tutto un organo giurisdizionale della federazione che opera negli stati membri,
sia a livello di giudici che a livello di polizia. L’UE è un sistema normativo, ha norme vincolante che
devono trovare applicazione negli stati membri e per farlo devono ricorrere ai giudici degli stati
membri e eventualmente alle forze dell’ordine degli stati membri. È un sistema strettamente di
integrazione, ma anche strettamente normativo. È attraverso vincoli e obblighi che gravano sugli
stati membri, che il diritto dell’UE può rimanere operativo, può essere. E qui si vede la necessaria
interconnessione tra UE e stati membri, non si può stare l’una senza gli altri. Il diritto dell’UE esiste
nella misura in cui gli stati membri funzionano bene. Se gli stati membri non funzionano bene, l’UE
non può funzionare bene. Ciò è evidente nella situazione attuale in Polonia. La collaborazione è un
aspetto molto importante per il funzionamento dell’UE. Ma soprattutto leale collaborazione tra
principio di leale collaborazione
stati membri e istituzioni, e viceversa. Il è un principio
costituzionale imprescindibile dell’ordinamento UE. Senza una leale collaborazione, l’ordinamento
intero crolla.
Oggi, sotto questi vari profili, non siamo messi così male. Il diritto dell’UE ha visto un periodo di
oltre 50 anni di grande espansione e grande attuazioni. Cambiamenti e collaborazioni ci sono
stati. Alcuni ordinamenti sono stati totalmente riformati. È chiaro che ci sono stati anche momenti
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di crisi, quasi sempre legati a problemi di crisi di tipo politico, quando interviene una crisi di tipo
politico tra gli stati membri, questa si riflette sulla capacità dell’ordinamento di continuare a
svilupparsi, quindi sulla capacità dell’ordinamento di produrre norme efficaci e utili a risolvere i
problemi concreti. Un problema attuale è la crisi migratoria, su cui non c’è stata una reale
collaborazione. Se non c’è collaborazione le norme non vengono applicate. Le norme sui flussi
migratori erano già state prese nel 2015, che però non sono state attuate. Ci sono, invece, altri
settori in cui il diritto dell’UE ha funzionato bene, come il diritto dell’ambiente. È uno degli
ordinamenti più evoluti sul piano mondiale. Così come il diritto dei consumatori. Tutti i codice del
consumo sono oggi di origine europea. Si pensi al mercato interno, alla circolazione di servizi e
capitali che caratterizza il mercato europeo, che diviene mercato interno. Noi, oggi, negoziamo
condizioni di scambi internazionali con grandi potenze straniere, Canada, USA, Giappone, India,
come se fossimo un unico stato, composto da 28, quasi 27 mercati tutti uniti. La forza di
negoziazione dell’UE è notevole. È chiaro che rispetto all’Italia che va a negoziare per aprire il
mercato italiano, ha un altro peso. Quello che l’Unione può fare, può ottenere come benefici
commerciali nell’accesso dei mercati stranieri è molto maggiore rispetto a quello che il singolo
stato potrà ottenere.
L’UE ha dei problemi, soprattutto in questo momento storico, risente delle crisi politiche mondiali,
perchè siamo una famiglia di 27 stati. Forse con l’uscita del Regno Unito le cose a rigore si
semplificheranno, perchè era uno di quei membri che spesso ostacolava l’integrazione. La sua
uscita sarà sicuramente negativa per il Regno Unito stesso. La difficoltà dell’UE risiede nella
difficoltà del dialogo tra Stati. Per fortuna esistono dei meccanismi di superamento che quando
esiste una competenza attribuita possono trovare una soluzione attraverso le procedure.
Attraverso la tecnicizzazione dei problemi, a volte si riescono a risolvere i blocchi di tipo politico.
Si creano delle regole, si danno delle procedure, si decide a maggioranza, quando si ha deciso,
se anche uno stato era contrario, si va avanti. Se si danno delle regole, allora è con esse che si
risolvono i problemi. È un insegnamento molto importante.
LE ORIGINI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE
L’idea dell’integrazione europea nasce dopo la fine della seconda guerra mondiale, dopo
un’Europa dilaniata dal conflitto mondiale. Un sentimento forte delle popolazioni europee e di
alcuni governi che erano usciti dal conflitti con notevoli differenze, tra cui Germania e Italia. Si
aveva un’esigenza di un lungo periodo di pace per le popolazioni degli stati europei Questa
necessità di un periodo privo di guerre aveva incentivato la cooperazione: gli stati erano
desiderosi, chi più chi meno, di cooperare tra loro, per superare questo grave momento di
difficoltà. I politici più ambiziosi, tra cui i nostri capi di governo, avevano pensato addirittura ad
un’unione di tipo politico. Era un progetto più ambizioso di quello che poi è stato. Si pensava di
creare un’unione economica, un’unione universale che poi poteva far nascere gli Stati Uniti
d’Europa. Si pensava che questo si potesse realizzare attraverso la creazione di quella che era
Comunità Europea di Difesa,
stata pensata come la si voleva partire da una difesa comune, per
difendere i confini europei e da lì, si pensava, di arrivare a creare, progressivamente, un sistema
totalmente federato. Era un progetto molto ambizioso, che però è stato abortito, nel senso che
presto ci si è resi conto che i tempi non erano maturi, soprattutto perchè gli stati europei con
grandi tradizioni storiche e politiche, a cui non erano ancora pronti a rinunciare. Quindi la
comunità europea di difesa non è venuta alla luce.
Ci si è allora concentrati su altri temi, su temi sui quali fosse più facile trovare un accordo. Tali
temi erano quelli economici, si è cominciata un’integrazione di tipo economico. È così il processo
integrazione europea
di si definisce come un perseguimento di fini politici attraverso
l’integrazione economica. Chiaramente quando si parla di crescita economica e mercato, è più
facile che gli stati si trovino d’accordo: a tutti interessa espandere i propri mercati e ottenere una
crescita economica. Su questi temi si collabora. L’integrazione economica importa meno
sull’interesse dei singoli stati, come questioni legate alla politica in senso stretto. Quindi
integrazione economica. trattato firmato a Parigi
La primissima comunità è stata creata dal nel 1951, entrato in vigore nel
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio
1952, un trattato che istituiva la (CECA). Già dal
nome si comprende come l’integrazione pensata era limitata a soli due settori, ossia carbone e
acciaio. Gli stati si erano messi d’accordo nel sottoporre ad una autorità comune, la cosiddetta
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Alta Autorità, la gestione di queste due risorse, che, se ci si pensa, erano le due risorse che
avevano scatenato il conflitto mondiale. Gli stati si accordavano sul non litigare più su questo
tema, su commerciare tra loro in modo equilibrato queste due materie prime e a quindi
sottoporre la gestione sovranazionale imparziale per la gestione di questo commercio. L’Alta
Autorità è una sorta di commissione europea che si occupava di gestire al posto degli stati
membri, queste due merci. La CECA ad oggi non esiste più, perchè aveva durata di 50 anni. Gli
stati sapevano che forse nel giro di mezzo secolo la situazione di queste due risorse sarebbe
cambiata, quindi l’accordo aveva una durata. Quindi la CECA nel 2002 è scaduta e gli stati hanno
deciso di non rinnovarla per via dell’esistenza dell’UE, che ha assorbito le competenze della
CECA. Sette anni dopo arriveranno altri due trattati che daranno origine alla futura UE, entrambi
firmati a Roma nel 1957 ed entrati in vigore dal 1 gennaio 1958, creano altre due comunità:
Comunità Europea dell’Energia Atomica Comunità
(CEEA), anche nota come EURATOM e la
Economica Europea (CEE). Tre trattati, tre comunità: il primo per due settori, il carbone e
l’acciaio, una sola per l’energia atomica e la terza per la Comunità economica. La terza è quella
con caratteri meno settoriali, si occupava di tutti i settori dell’economia senza un indirizzo
Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda Lussemburgo.
specifico. I paesi fondatori sono: e
L’aspetto un po’ meno efficace di questo sistema è che c’erano tre comunità con tre diverse
istituzioni. Tutto tre volte. Nel 1967 si è pensato di razionalizzare il tutto e di fare il famoso trattato
fusione degli esecutivi,
sulla con il quale si sono creati una Commissione ed un Consiglio per
tutte e tre le comunità europee, nonché la modificazione del sistema di finanziamento e quindi
della tenuta del bilancio di queste tre comunità.
Danimarca, Regno Unito Irlanda
Da 6 stati si è arrivati a 28: e sono stati i primi ad aderire nel
Grecia Spagna Portogallo
1973 al sistema delle comunità europee. Poi si è unita la nel 1981. e
Austria, Finlandia Svezia big bang
nel 1986. e nel 1995. Nel 2004 c’è stato il cosiddetto
Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania,
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