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SICUREZZA
(Federica Mogherini)
Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del Presidente della
Commissione, nomina l‘Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.
L‘Alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce
con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del
Consiglio.
L‘Alto rappresentante presiede il Consiglio «Affari esteri». L’Alto rappresentante è il Vice-
presidente della Commissione.
In quanto componente della Commissione anche l’Alto rappresentante è soggetto al voto del
Parlamento europeo.
In caso di mozione di censura, le dimissioni riguardano solo le sue funzioni all’interno della
Commissione (di cui è il Vice-presidente) e non anche le funzioni svolte all’interno del Consiglio
(Presidenza Consiglio Affari esteri).
LA COMMISSIONE (Presidente: Claude Juncker)
-Organo di individui.
Art. 17 TUE: Fino al 31 ottobre 2014 la Commissione è composta da un cittadino di ciascuno
Stato membro compreso il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri.
Chi viene eletto non rappresenta il proprio stati membri ma solamente gli interessi dell’unione.
A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri,
compreso il presidente e l‘Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio
europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.
Consiglio europeo dell’11-12 dicembre 2008
Viene deciso che la Commissione continuerà ad essere composta da un cittadino di ciascuno
Stato membro compreso il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri.
(28+2)
Il mandato della Commissione è di cinque anni.
I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro
impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. I membri della
Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o
organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione
dei loro compiti. Non devono avere alcun incarico all’interno del loro stato membro.
Per la durata del loro mandato i membri della Commissione non esercitano alcuna attività
professionale, remunerata o non.
La procedura di nomina
Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un
candidato alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto dei risultati delle elezioni
europee (quelle del parlamento). Di fatto, ciascun partito politico europeo indica il proprio
candidato alla presidenza della Commissione e il Consiglio europeo propone il candidato del
partito politico risultato vittorioso alle elezioni europee (Juncker – PPE) Tale candidato è eletto
dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono.
Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza
qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo
secondo la stessa procedura.
Il Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità
che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in
base alle proposte presentate dagli Stati membri.
Il Presidente, l‘Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli
altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del
Parlamento europeo.
In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera
a maggioranza qualificata.
La commissione è nominata dal consiglio europeo, chi la propone è il consiglio insieme al
presidente, chi legisla è il parlamento.
LA NOMINA DELLA COMMISSIONE
CONSIGLIO EUROPEO —> Propone il Presidente della Commissione
PARLAMENTO EUROPEO —>Elegge il Presidente della Commissione
CONSIGLIO —> Adotta l’elenco dei membri della Commissione
PARLAMENTO EUROPEO —> Voto di approvazione per il Presidente, l’Alto rappresentante e i
membri
CONSIGLIO EUROPEO —>Nomina della Commissione
La mozione di censura
La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione.
Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro
funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si
dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.
I COMPITI DELLA COMMISSIONE
- La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a
tal fine (potere di iniziativa legislativa).
-Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati
(potere di controllo).
-Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia
dell'Unione europea (potere di controllo).
-Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi.
-Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai
trattati (potere di esecuzione).
-Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la PESC (potere di
rappresentanza).
-Dispone di un autonomo potere normativo in alcuni casi previsti dai Trattati (potere
normativo).
-Libera circolazione dei lavoratori
-Concorrenza
IL POTERE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA
La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a
tal fine.
La Commissione non dispone di un autonomo potere decisionale, salvo casi del tutto
eccezionali.
Per contro, la Commissione è investita in modo esclusivo del potere di proporre l’adozione di un
atto legislativo.
Art. 17, 2 TUE: un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della
Commissione, salvo che i trattati dispongano diversamente. Per contro, gli altri atti (gli atti non
legislativi) sono adottati su proposta della Commissione soltanto se così è previsto dai trattati.
IL POTERE DI CONTROLLO
Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati
sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea oltre che sull’applicazione del
diritto dell’Unione.
Controllo duplice, in alcuni settori la commissione detiene un potere di controllo diretto e un
controllo indiretto.
Controllo diretto: nei confronti di soggetti individuati (es. concorrenza).la commissione accerta
l’infrazione e sanziona. La commissione può indicare sul corretto comportamento delle imprese
sul mercato e se accerta una violazione delle norme ne eroga una sanzione.
Controllo indiretto: potere di presentare ricorsi alla Corte di giustizia nei confronti degli SM e
delle istituzioni che abbiano violato i Trattati. Si attivano una serie di procedure nei confronti
degli SM e delle istituzioni che violano il trattato, ma il controllo è indiretto perché a decisione
finale sul se lo SM abbia effettivamente violato il diritto dell’Ue non spetta alla commissione ma
alla corte di giustizia.
IL POTERE DI RAPPRESENTANZA
Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la PESC (potere di
rappresentanza).
Art. 27, 2 TUE: la rappresentanza dell’Unione nelle materie che rientrano nella PESC spetta
all’Alto rappresentante.
Art. 220, 2 TFUE: spetta alla Commissione e all’Alto rappresentante il compito di attuare ogni
forma di cooperazione con l’ONU e di assicurare i necessari collegamenti con le altre
organizzazioni internazionali.
Sul piano INTERNO la Commissione detiene il potere esclusivo di rappresentare l’Unione e in
ciascuno SM l’Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche
dalle legislazioni nazionali.
IL PARLAMENTO EUROPEO
Originariamente era composto dai membri dei parlamenti nazionali (c.d. doppio mandato). Il
parlamentare italiano era anche parlamentare europeo. All’inizio dell’esperienza europea il
parlamentare nazionale non aveva alcun interesse a a partecipare a riunioni che si svolgevano
in luoghi a lui sconosciuti, dunque queste riunioni erano praticamente deserte.
Dal 1979 i membri del Parlamento europeo sono eletti direttamente dai cittadini europei per la
durata di 5 anni.
Le elezioni parlamentari si tengono ogni cinque anni e ogni cittadino dell’UE iscritto alle liste
elettorali ha il diritto di voto. Il Parlamento esprime pertanto la volontà democratica dei
cittadini dell’Unione e ne rappresenta gli interessi interagendo con le altre istituzioni dell’UE.
L’attuale Parlamento europeo, eletto nel giugno 2014, è composto da 751 membri provenienti
da tutti i 28 paesi dell’UE.
Art. 14 TUE: Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il
loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente.
Art. 10, par. 2 TUE: I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello di Unione europea,
nel Parlamento europeo.
In ragione della sua composizione il Parlamento europeo esprime il principio di democrazia
all’interno dell’ordinamento dell’UE.
Numero parlamentari eletti in ciascun paese
Austria - 18 Belgio - 21 Bulgaria - 17 Croazia - 11 Cipro - 6 Danimarca - 13 Estonia - 6 Finlandia
- 13 Francia – 74
Germania – 96 Grecia - 21 Irlanda - 11 Italia - 73 Lettonia - 8 Lituania - 11 Lussemburgo - 6
Malta - 6
Paesi Bassi - 26 Polonia – 51 Portogallo - 21 Regno unito - 73 Repubblica ceca - 21 Romania - 32
Slovacchia - 13
Slovenia – 8 Spagna – 54 Svezia - 20 Ungheria – 21. Totale=751
Art. 223, 1 TFUE: Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni
necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo
una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati
membri.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa
approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei