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Le procedure legislative

Esiste una procedura legislativa ordinaria, delle procedure legislative speciali e una procedura legislativa sui generis che riguarda il bilancio.

In quanto organismo tecnocratico la Commissione non è soggetta a istanze di parte: per questo motivo il potere di proposta è affidato alla Commissione, salvo quando il trattato stabilisce diversamente (per esempio quando stabilisce la proposta di un gruppo di Stati).

La Commissione può essere sollecitata dal Parlamento, dal Consiglio, dal Consiglio europeo (su specifici argomenti) e 1 milione di cittadini che siano adeguatamente rappresentativi degli Stati membri a partire dal trattato di Lisbona (l'iniziativa dei cittadini è menzionata tra le forme di democrazia diretta): in questi casi la Commissione deve prendere in considerazione la proposta ma non è obbligata a darne seguito, è nella sua discrezionalità elaborare le proposte, decidere qual è il.

momentopiù opportuno per elaborare un dossier perché l'iniziativa sta alla Commissione, a parte quando, appunto, l'oprevede il trattato stesso (in questo caso possono fare una proposta la BCE o un gruppo di Stati). Il trattato di Lisbona prevede un coinvolgimento anche dei parlamenti nazionali in una fase preliminare perché si vuole permettere ai parlamenti di esprimersi su una proposta che diventerà atto dell'Unione, che una volta in vigore produce i suoi effetti su tutti gli Stati membri e prevale rispetto al diritto nazionale. Nelle materie di competenza non esclusiva l'Unione ha questa competenza ma può esercitarla in concreto solo se è in grado di portare un valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati. I Parlamenti nazionali sono chiamati a verificare se la proposta effettivamente rispetta il principio di sussidiarietà; ogni Stato ha due voti, gli Stati in cui il Parlamento è bicamerale il voto è

disgiunto (per esempio in Italia il Senato ha un voto e la Camera ha un voto), possono votare in un arco di tempo di sette settimane, e passate le otto settimane se i parlamenti non si sono pronunciati la Commissione può adottare la proposta, mentre è obbligata a riconsiderare la sua proposta se uno Stato ritiene che sia stato violato il principio di sussidiarietà (è un modo per tener conto dell'opinione degli Stati membri). Quando il Consiglio si riunisce per votare una proposta di atto legislativo delibera in seduta pubblica, non a porte chiuse.

La procedura legislativa ordinaria è descritta dettagliatamente nelle sue fasi nell'art. 294 TFUE. C'è parità tra i legislatori, si parla di legislativo bicamerale. Le procedure legislative speciali sono descritte dalla base giuridica. Solo una delle due istituzioni, Consiglio e parlamento, decidono. L'altra istituzione viene coinvolta o attraverso la

consultazione(consultazione obbligatoria ma non vincolante) o attraverso l'approvazione (previa approvazione dell'altra istituzione, il parere dell'altra istituzione è vincolante). La procedura legislativa sui generis è descritta dall'art. 314 TFUE.

LA PROCEDURA DI BILANCIO
La procedura di bilancio è vicina a quella ordinaria anche se non è disciplinata dall'art. 294, ma dall'art. 314 TFUE, e proprio per questo rientra nella procedura legislativa sui generis. Prevede la parità tra i legislatori ed è una proposta della Commissione, intesa a trovare un consenso tra Consiglio e Parlamento. Il bilancio annuale deve essere in pareggio e le uscite devono essere protette da entrate già definite. Una frazione del gettito IVA che gli Stati ricevono viene immessa nel bilancio dell'UE. La più significativa delle entrate è il reddito nazionale lordo calcolato su una piccola percentuale del reddito.

Il prodotto interno lordo di tutti gli stati. Le spese dipendono dalle entrate, l'UE non può spendere più delle risorse che ha a disposizione.

Il quadro finanziario pluriennale viene definito ogni 7 anni e delinea quali sono le uscite e quindi le azioni che verranno finanziate nei 7 anni successivi. Nell'ultimo quadro la Commissione vuole finanziare la ripresa dopo il COVID e la materia ambientale, ma gli Stati non vogliono dare nuove risorse (o non si dà il via a questi nuovi progetti oppure si abbandonano alcuni vecchi progetti).

Nel bilancio annuale si decide per l'anno successivo quali progetti finanziare tenendo conto delle entrate e delle uscite.

Sul fronte delle entrate ci saranno delle novità perché si prevede una nuova risorsa, possibile dopo l'uscita dell'UK, per la riduzione dell'utilizzo della plastica a fini ambientali.

Ci sono dei limiti sul bilancio dell'Unione che a differenza di quelli statali non hanno:

funzioni redistributive: non hanno la funzione di indirizzare, spostare le risorse da chi ha di più a chi ha meno (aiuti sociali, assistenza sociale);- funzione redistributiva su base territoriale: molte regioni ricevono finanziamenti perché sono meno prospere rispetto ad altre. La maggior parte delle voci possono essere usate per finanziare dei programmi che raggiungono gli obiettivi dell'UE stabiliti secondo le priorità del bilancio, non distribuite a pioggia ma su progetti concreti. "L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e Articolo 311 (ex articolo 269 del TCE): per portare a compimento le sue politiche. Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle

risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

"1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. È stabilito per un periodo di almeno cinque anni. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

2. Il Consiglio, deliberando secondo una

procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.

Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali

E le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto. 5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa".

Quanto più uno Stato è ricco più sarà capace di usare la funzione redistributiva per il proprio stato. Quando la proposta rischia di essere snaturata ad opera delle modifiche del Consiglio o del Parlamento allora la Commissione può ritirare la sua proposta; il ritiro avviene solitamente quando è evidente che non sarebbe approvata (di solito non solleva le critiche).

La procedura di bilancio, che il trattato classifica come una procedura speciale ma che il libro definisce sui generis perché è disciplinata dettagliatamente dall'art. 314 TFUE e prevede la parità di Parlamento e Consiglio, anch'essa inizia con una proposta.

della Commissione e si avvicina per questo alla procedura legislativa speciale ma è più snella nella sua articolazione e anch'essa è intesa a trovare un consenso tra Consiglio e Parlamento perché devono approvare il bilancio ciascuno nella propria sede. Il testo approvato dal Consiglio deve essere lo stesso approvato dal parlamento, per cui i due organi hanno la possibilità di pronunciarsi sui testi approvati dall'altro. Il bilancio annuale deve essere in pareggio e le uscite devono essere tutte coperte da entrate già previste; la decisione deve avere una valenza generale che permane finché non viene modificata. Ogni anno viene definito il massimale delle entrate, dal quale dipendono le uscite. Il quadro finanziario pluriennale è deciso con una procedura descritta all'art. 312 TFUE, anche se viene definito in realtà ogni 7 anni (e non 5), il quale delinea quali sono le uscite che verranno finanziate nei successivi7 anni. La nuova decisione sulle risorse proprie di dicembre 2020 prevede una nuova risorsa propria che prevede un'aliquota sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in ogni Stato membro. Ci sono dei limiti nell'utilizzo del bilancio perché non ha la funzione redistributiva dei bilanci nazionali. All'art. 311 si stabilisce che il Parlamento viene consultato, ovvero il Consiglio deve chiedere al Parlamento di pronunciarsi, ma ciò non equivale al veto. La decisione che stabilisce le entrate dell'Unione non è adottata dal Consiglio previa approvazione dei parlamenti nazionali, perché il Consiglio non deve aspettare l'approvazione dei parlamenti nazionali per approvare la decisione, ma per entrare in vigore negli stati la decisione deve essere approvata dai parlamenti nazionali attraverso le norme costituzionali nazionali. All'art. 312 si sancisce che il Consiglio deliberando con procedura legislativa speciale.

La delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, è equivalente al diritto di veto. Questo significa che se il Parlamento europeo non approva il progetto di quadro finanziario pluriennale, esso non viene deliberato.

L'esecuzione, come sinonimo di attuazione del diritto UE, si riferisce all'attuazione delle norme e delle decisioni prese a livello europeo. È il processo attraverso il quale le leggi e le politiche dell'Unione europea vengono messe in pratica e applicate nei singoli Stati membri.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carola2000x di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Lang Alessandra.