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LA COOPERAZIONE RAFFORZATA
La cooperazione rafforzata è una procedura decisionale istituzionalizzata con il Trattato di Amsterdam e poi
modificata dal Trattato di Nizza, finalizzata a realizzare una più forte cooperazione su specifici temi e aree (giustizia,
difesa, gestione economica ecc.) che non siano già di esclusiva competenza comunitaria, anche laddove, per ragioni
politiche, non ci sia l'adesione della totalità Stati membri dell'Unione europea (perché possa attuarsi è richiesta una
partecipazione di almeno nove paesi membri).
Le cooperazioni rafforzate sono uno strumento di estrema importanza per dare un maggiore impulso al processo
di integrazione dell'Unione europea, senza coinvolgere la totalità degli Stati membri che possono avere reticenze
nell'incrementare l'integrazione in alcune aree (es. politica estera e di sicurezza comune).
Esse possono coinvolgere soltanto le aree tematiche che non siano già di competenza esclusiva dell'Unione europea.
COOPERAZIONI E PROPOSTE IN ESSERE
Divorzio tra coniugi di nazionalità diversa (partecipano Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia,
Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria).
Appunti di Chiara Miceli
pag. 16
Regime patrimoniale dei coniugi di diversa nazionalità.
Procuratore europeo.
Brevetto europeo (partecipano tutti gli Stati dell'Unione ad eccezione della Spagna; l'adesione dell'Italia è stata comunicata il
30 settembre 2015 dalla Commissione Europea).
Cooperazione strutturata permanente (PeSCo); iniziativa di cooperazione rafforzata in ambito militare (maturata nello
scenario politico successivo al referendum britannico sulla Brexit e agli annunci di disimpegno militare multilaterale
della presidenza di Donald Trump) a cui hanno aderito 25 paesi dell'Unione europea (restano fuori la Danimarca, Malta e
l'uscente Regno Unito). Appunti di Chiara Miceli
pag. 17 IL SISTEMA GIURISDIZIONALE
GIURISDIZIONE ricorso per INADEMPIMENTO
CONTENZIOSA ricorso di ANNULLAMENTO
ricorso per CARENZA
ricorsi in materia di RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE
GIURISDIZIONE NON
CONTENZIOSA rinvio PREGIUDIZIALE tab.A
RICORSO PER INADEMPIMENTO O INFRAZIONE
Oggetto di tale procedura è la violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo derivante dal diritto dell'Unione
europea. Un caso tipico di violazione consiste, ad esempio, nel mancato recepimento di una direttiva entro il termine
previsto.
Va osservato che relativamente a questa procedura essa è attivabile per qualsiasi comportamento di uno Stato membro contrario al
diritto dell'Unione, sia esso attivo che omissivo, laddove tale comportamento sia posto in essere da qualsiasi ente nazionale (Stato,
regioni, comuni, enti pubblici, Corti di giustizia) indipendentemente da una colpa ma solo alla luce della oggettiva violazione.
La violazione può riguardare: La procedura è promossa da:
Un’azione, trattandosi in tal caso di una Commissione
condotta commissiva Stato
Un’inerzia, attuandosi così una condotta
omissiva PROCEDIMENTO lo Stato ha 2 mesi per presentare le
COMMISSIONE STATO proprie osservazioni circa gli
invio lettera di addebiti mossi. Laddove lo Stato
messa in mora interessato non risponda o non
fornisca chiarimenti soddisfacenti
fase pre-
contenziosa se lo Stato non si COMMISSIONE
STATO
conforma al parere entro emette un parere
un termine fissato dalla motivato
Commissione Appunti di Chiara Miceli
pag. 18
La sentenza della Corte è di mero accertamento
dell’esistenza o meno della violazione non potendo
CORTE DI GIUSTIZIA
fase contenziosa indicare le misure necessarie per far cessare
l’inadempimento.
Fase pre-contenziosa
La fase pre-contenziosa è di competenza della Commissione europea, che può avviarla d'ufficio (art. 258 TFUE), ovvero su richiesta
di qualsiasi altro Stato membro (art. 259 TFUE); non è escluso, tuttavia, che l'impulso possa provenire da un'interrogazione
parlamentare presentata al Parlamento europeo da un deputato, ovvero da una denuncia di privati cittadini.
Il ricorso per inadempimento può anche essere promosso da qualsiasi Stato membro. La procedura prevede che lo
Stato si rivolga preliminarmente alla Commissione, pena l’irricevibilità del ricorso.
Lo stato ricorrente espone le sue ragioni e la Commissione offre allo Stato imputato di presentare le proprie
osservazioni.
La Commissione può assumere 4 posizioni:
può non reputare fondate le motivazioni la Commissione non emette parere e lo Stato
apportate dallo Stato ricorrente ricorrente può comunque presentare ricorso alla
Corte poiché il parere della Commissione è
può essere d’accordo con lo Stato imputato di obbligatorio ma non vincolate.
inadempimento
può essere d’accordo con lo Stato ricorrente la Commissione emette il parere motivato
non formula alcun parere nel termine di 3 mesi
In via preliminare, quindi, la Commissione, ove rilevi l'effettiva violazione di una norma di diritto dell'Unione europea, co ncede allo
Stato membro sottoposto alla procedura un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni circa gli addebiti mossi,
tramite l'invio di una lettera di messa in mora (o lettera di contestazione). Laddove lo Stato interessato non risponda entro i
termini, ovvero non fornisca chiarimenti soddisfacenti, la Commissione emette un parere motivato con cui opera una formale
diffida ad adempiere nei confronti dello Stato sottoposto alla procedura.
Fase giurisdizionale o contenziosa
Qualora lo Stato in causa non si conformi al parere nel termine fissato dalla Commissione, questa, ovvero lo Stato membro che
abbia eventualmente avviato la procedura, sono legittimati a proporre ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia dell'Unione
europea.
Se la Corte decide riconoscendo la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato ritenuto inadempiente, quest'ultim o ha
l'obbligo di porre immediatamente rimedio alla violazione accertata. Se poi la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia
preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte comporta, allora può dar corso ad una ulteriore
procedura di infrazione e ad un nuovo giudizio innanzi alla stessa Corte per l'esecuzione della sentenza, chiedendo il pagamento di
una somma forfettaria o di una penalità. In questo caso, con le modifiche apportate ai trattati dal trattato di Lisbona, non è
necessario un secondo parere motivato.
Sanzioni
Le sanzioni pecuniarie per l'esecuzione delle sentenze rese al termine di una procedura di infrazione sono state fissate
recentemente dalla Commissione con la Comunicazione SEC 2005 n. 1658. La sanzione minima per l'Italia è stata determinata in
9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, a
.
seconda della gravità dell'infrazione a monte Appunti di Chiara Miceli
pag. 19 tab.B
RICORSO PER ANNULLAMENTO
Il ricorso per annullamento è un procedimento attraverso il quale il ricorrente può chiedere l'annullamento di un atto
da parte di un'istituzione comunitaria.
Può essere proposto entro 2 mesi dalla pubblicazione o dalla notificazione dell’atto.
La procedura è promossa da:
Vizi di annullabilità: Non devono dimostrare che un
1. incompetenza, Parlamento
atto li tocchi direttamente ma
2. violazione di norme sostanziali Consiglio
possono agire in qualsiasi
3. violazione da parte dell'atto di un trattato o Commissione
momento
di qualunque altra norma gerarchicamente Stati membri
superiore
4. sviamento di potere Corte dei conti Posso adire la Corte solo se
Comitato delle Regioni l’atto lede le proprie
BCE prerogative o diritti
Persone fisiche e
giuridiche
Il ricorso per annullamento è un procedimento attraverso il quale il ricorrente (Stato membro, organo comunitario, o privato) può
chiedere l'annullamento di un atto da parte di un'istituzione comunitaria. Esso è disciplinato dall'art.263 TFUE, il quale stabilisce
come la Corte possa esercitare controllo di legittimità su atti legislativi oppure su atti del Parlamento europeo, Consiglio
europeo, Banca centrale europea (salvo se si tratta di raccomandazioni o pareri), Commissione, Consiglio, organi o organismi i quali
producano effetti giuridici verso terzi.
La Corte di giustizia dell'Unione europea può ricevere il ricorso per annullamento direttamente dalla Commissione, dal Consiglio,
dagli Stati membri e, a partire dal Trattato di Maastricht, dal Parlamento europeo, dalla Corte dei conti europea e dalla Banca
centrale europea, e a partire dal Trattato di Lisbona, dal Comitato delle Regioni o anche da persone fisiche e giuridiche d i diritto
nazionale.
Affinché la Corte di giustizia possa annullare un atto devono verificarsi 4 condizioni:
L'atto deve essere impugnabile: deve cioè essere contestabile, secondo la Corte di Giustizia è atto
impugnabile qualunque atto produca effetti nei confronti di terzi.
Chi fa ricorso alla Corte di Giustizia deve avere diritto di agire: se il ricorrente è un'istituzione si può ricorrere
direttamente davanti alla corte, se invece è un individuo (fisico o giuridico), deve dimostrare di fronte al
Tribunale di Primo Grado che le sue motivazioni sono reali e tutelabili.
Nell'atto imputato deve necessariamente verificarsi un vizio di legittimità.
I tipi di vizio di legittimità sono 4:
i. Incompetenza: l’istituzione che ha emanato l’atto non ne aveva il potere
ii. violazione di norme sostanziali che regolano l'adozione degli atti (il Consiglio non chiede il
parere del Parlamento quando ciò sia previsto dai Trattati)
iii. violazione da parte dell'atto di un trattato o di qualunque altra norma gerarchicamente
superiore (il Consiglio emana un regolamento in una materia in cui i trattati imponevano di
emanare una direttiva)
iv. sviamento di potere (esercizio di un potere, da parte di un'istituzione, per un fine diverso da
quello per cui le era stato conferito).
Affinché l'atto possa essere annullato è necessario agire entro 2 mesi dalla pubblicazione dell'atto.
La sentenza della corte ha valore retroattivo (ex tunc), ossia annulla anche gli effetti precedenti alla data
dell'annullamento, nel caso in cui l'atto impugnato sia un regolamento la corte può decidere di annullare solo
determinati aspetti dell'atto piuttosto che integralmente. L’annullamento comporta anche l’obbligo di risarcire i
danni provocati dal suo comportamento qualora questo sia an