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GLI ATTI DI ESECUZIONE!

Sono atti di competenza della Commissione esecutivi degli atti giuridicamente vincolanti

dell’Unione europea. !

I REGOLAMENTI!

CARATTERISTICHE!

I regolamenti sono definiti come atti a portata generale, obbligatori in tutti i loro

elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Esaminiamo le tre caratteristiche indicate nel trattato: !

a) il regolamento ha portata generale (distingue il regolamento dalle direttive) cioè

presenta il carattere dell’astrattezza: non si rivolge a destinatari determinati né

identificabili, ma a categorie considerate astrattamente e nel loro insieme. Destinatari

del regolamento sono quindi tutti i soggetti giuridici comunitari: Stati membri e persone

fisiche e giuridiche degli Stati stessi.!

b) il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi: tale caratteristica sta ad

indicare che le norme che esso pone in essere sono destinate a disciplinare la materia

e vanno osservate come tali dai destinatari. Spesso accade che i regolamenti debbano

essere integrati con misure di esecuzione che possono essere emanate sia dalla

stessa istituzione che ha emanato il regolamento, sia da un’altra istituzione

comunitaria, sia dalle autorità nazionali. !

c) la diretta applicabilità negli Stati membri è la caratteristica più <<originale>> dei

regolamenti dell’Unione: sta a significare che il regolamento acquisita efficacia negli

Stati membri senza che sia necessario un atto di ricezione o di adattamento da parte

dei singoli ordinamenti statali. Il regolamento ha validità automatica negli Stati membri

dell’Unione e conferisce diritti ed impone obblighi agli Stati membri, ai loro organi e ai

privati come una legge nazionale. Esso attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici

nazionali sono tenuti a tutelare. !

ELABORAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE!

I regolamenti sono atti a formazione complessa; essi in genere sono emanati dal

Consiglio su proposta della Commissione.

Il principale requisito formale previsto dai trattati per i regolamenti è la motivazione.

Tuttavia l’obbligo di motivare dipende dalla natura dell’atto e, trattandosi di un

regolamento, ossia di un atto destinato ad avere applicazione generale, la motivazione

può limitarsi ad indicare la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e gli

scopi generali che esso si propone.!

Oltre alla motivazione, i regolamenti devono far riferimento alle proposte ed ai pareri

obbligatoriamente richiesti dal trattato.

I regolamenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrano

in vigore dopo un periodo di vacatio legis di 20 giorni, a meno che una data diversa

non sia stata indicata nel regolamento stesso.!

LE DIRETTIVE!

Le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato

da raggiungere, senza incidere sulla competenza degli organi nazionali in merito alla

forma e ai mezzi necessari a raggiungere detto risultato.

Le direttive, dunque, non hanno portata generale, ma hanno come destinatari gli Stati

membri.!

A questo proposito si suole distinguere tra direttive generali, indirizzate a tutti gli Stati

membri, e direttive individuali o particolari, indirizzate ad uno o ad alcuni di essi.

Le direttive non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, in quanto impongono

un’obbligazione di risultato, lasciando liberi gli Stati di adottare le misure dagli stessi

ritenute opportune.!

Per quanto riguarda l’efficacia, non sono direttamente applicabili nel momento in cui sono

adottate dalle istituzioni; esse hanno un’efficacia mediata nel senso che creano diritti ed

obblighi per i singoli soltanto in seguito all’adozione da parte dei singoli Stati membri degli

atti con cui vengono recepiti.!

LE DIRETTIVE DETTAGLIATE!

La direttiva dovrebbe limitarsi all’enunciazione di principi e criteri generali, di regole finali

destinate ad essere tradotte dal singolo Stato in norme di dettaglio.

Le direttive dettagliate o particolareggiate indicano con precisione le norme interne che

gli Stati sono tenuti ad adottare.!

Si è voluto verificare se le direttive dettagliate siano ammissibili e non contrastino con lo

spirito e la lettera dell’art. 288 TFUE. A tal fine si è fatto ricorso al principio generale di

interpretazione secondo cui la sostanza prevale sulla forma degli atti: pertanto, una

direttiva dettagliata che si indirizzi a tutti gli Stati membri e ponga norme di carattere

generale è nella sostanza, un regolamento; così pure una direttiva dettagliata che si

indirizzi ad un singolo Stato membro è una decisione.!

La dottrina a fine di stabilire la legittimità o meno delle direttive dettagliate, distingue due

casi:!

a) se la direttiva dettagliata viene emanata in materia disciplinabile indifferentemente con

regolamenti, direttive o decisioni, essa deve essere considerata legittima; !

b) se, viceversa, si tratta di materia che può formare oggetto soltanto di direttive, si

dovrebbe negare la legittimità dell’adozione di direttive dettagliate: se il trattato ha

previsto in una determinata materia l’uso di uno strumento più elastico quale la

direttiva, non dovrebbe essere consentito all’istituzione dell’Unione di aggirare una

simile volontà. !

ELABORAZIONE, FORMA ED ENTRATA IN VIGORE!

L’elaborazione delle direttive, segue lo stesso iter procedurale dei regolamenti.

Anche i requisiti formali sono gli stessi, vale a dire la motivazione e il riferimento alle

proposte e ai parere obbligatori.

Diversa invece è la forma di pubblicità, a causa del carattere individuale delle direttive:

esse vanno infatti notificate ai destinatari e acquistano efficacia dalla data della notifica.

Inoltre le direttive fissano un termine per la loro attuazione. Se gli stati membri, entro

questo termine, non adottano le misure interne di esecuzione, commettono una violazione

del trattato.!

LE DECISIONI!

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi; se designa i destinatari è

obbligatoria soltanto nei confronti di questi assumendo quindi una portata individuale.!

Quando è rivolta a destinatari precisi, essa costituisce espressione di un’attività

amministrativa piuttosto che normativa. Altrimenti la decisione può configurarsi come un

atto normativo privo della definizione di destinatari precisi qualificandosi come una

delibera vincolante.

Destinatari delle decisioni possono essere gli Stati membri o uno o più individui.!

Le decisioni sono normalmente emanate dalla Commissione, mentre il Consiglio, di

regola, emana solo le decisioni indirizzate agli Stati membri.

Le decisioni vengono notificate ai destinatari ed acquistano efficacia dalla data della

notifica o da altra data successiva, espressamente indicata.!

GLI ATTI NON VINCOLANTI!

Le raccomandazioni possono essere emanate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e

dalla Commissione, alle condizioni contemplate dal Trattato.

I pareri possono essere emanati oltre che dalle menzionate istituzioni anche dalla Corte di

giustizia dell’Unione europea nella speciale ipotesi prevista dall’art. 218, par. 11, TFUE, dal

Comitato economico e sociale e dal Comitato delle Regioni.!

Una distinzione tra i due tipi di atti può essere operata in base alle loro diverse finalità.

Mentre la raccomandazione ha, infatti, il preciso scopo di sollecitare il destinatario a tenere

un determinato comportamento giudicato più rispondente agli interessi comuni, il parere

tende piuttosto a fissare il punto di vista della istituzione che lo emette, in ordine a una

specifica questione.!

RACCOMANDAZIONI E PARERI!

Le raccomandazioni e i pareri non sono sottoposti ad alcuna forma particolare, fatta

eccezione per alcuni pareri per i quali il Trattato CE prevede una motivazione espressa.

Sia le raccomandazioni che i pareri possono avere come destinatari gli Stati membri,

oppure le altre istituzioni dell’Unione o ancora i soggetti di diritto interno degli Stati membri.!

LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI AL PROCESSO DECISIONALE DELL’U.E. E IL

RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE!

La riforma avvenuta con la legge costituzionale numero 3 del 2001, ha aumentato il

coinvolgimento delle regioni italiane nell’attuazione e nella formazione delle politiche e

delle normative di livello europeo. !

Il nuovo articolo 117 quinto comma, garantisce alle regioni la possibilità di partecipare sia

alla fase ascendente sia alla fase discendente del diritto dell’Unione. !

QUANTO ALLA FASE ASCENDENTE LA PARTECIPAZIONE PUÒ ESSERE DIRETTA E

INDIRETTA !

La previsione espressa della partecipazione diretta delle regioni ai lavori del Consiglio,

consente al Governo di nominare un rappresentante regionale in seno allo stesso organo,

in rappresentanza dell’Italia. Detta previsione è a tutt’oggi rimasta inattuata.La

partecipazione indiretta si svolge all’interno dello stato membro e prevede che il Governo

si faccia portavoce delle istanze regionali in sede europea. Gli strumenti previsti dalla

legge per partecipare effettivamente alla fase ascendente consistono nel meccanismo

delle osservazioni, nel meccanismo di intesa e nell’istituto della riserva d’esame (richiesta

di sospendere ogni decisione sul progetto in discussione al Consiglio).!

QUANTO ALLA FASE DISCENDENTE!

Quando le direttive disciplinano materie di competenza esclusiva delle regioni e province

autonome (Trento e Bolzano), queste possono provvedere direttamente alla loro

trasposizione.!

Per le materie di competenza concorrente, invece, i principi fondamentali sono dettati dalla

legge comunitaria e tali principi non sono derogabili dalla legge regionale o provinciale. !

Nel caso Regioni e Province autonome, non diano esecuzione alle direttive dell’unione

nelle materie di loro competenza esclusiva, è previsto che il governo eserciti un potere

sostitutivo al fine di evitare di esporre l’Italia a procedure di infrazione per mancato

recepimento della normativa europea. !

I PRINCIPI COMUNI AGLI ATTI DELL’U.E.!

LA MOTIVAZIONE!

Gli atti vincolanti approvati dall’U.E. devono essere motivati, pena l’annullamento per

violazione delle forme sostanziali. Affinché l’obbligo di motivazione, sia soddisfatto, è

necessario che l’atto contenga la specificazione degli elementi di fatto e di dritto sui quali

l’istituzione si è fondata. !

La Corte di giustizia a precisato che la necessità della motivazione deve essere valutata in

funzione delle circostanze del caso, della natura e dell’interesse che i destinatari della, o

altre persone, da questo ricordati direttamente o individualmente, possono avere a

ricevere spiegazioni !

LA BASE GIURIDICA!

L’atto deve far riferimento ad una o più specifiche

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A.A. 2017-2018
65 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rumiana di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'UE e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Pierini Marcello.