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GLI ATTI DI ESECUZIONE!
Sono atti di competenza della Commissione esecutivi degli atti giuridicamente vincolanti
dell’Unione europea. !
I REGOLAMENTI!
CARATTERISTICHE!
I regolamenti sono definiti come atti a portata generale, obbligatori in tutti i loro
elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Esaminiamo le tre caratteristiche indicate nel trattato: !
a) il regolamento ha portata generale (distingue il regolamento dalle direttive) cioè
presenta il carattere dell’astrattezza: non si rivolge a destinatari determinati né
identificabili, ma a categorie considerate astrattamente e nel loro insieme. Destinatari
del regolamento sono quindi tutti i soggetti giuridici comunitari: Stati membri e persone
fisiche e giuridiche degli Stati stessi.!
b) il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi: tale caratteristica sta ad
indicare che le norme che esso pone in essere sono destinate a disciplinare la materia
e vanno osservate come tali dai destinatari. Spesso accade che i regolamenti debbano
essere integrati con misure di esecuzione che possono essere emanate sia dalla
stessa istituzione che ha emanato il regolamento, sia da un’altra istituzione
comunitaria, sia dalle autorità nazionali. !
c) la diretta applicabilità negli Stati membri è la caratteristica più <<originale>> dei
regolamenti dell’Unione: sta a significare che il regolamento acquisita efficacia negli
Stati membri senza che sia necessario un atto di ricezione o di adattamento da parte
dei singoli ordinamenti statali. Il regolamento ha validità automatica negli Stati membri
dell’Unione e conferisce diritti ed impone obblighi agli Stati membri, ai loro organi e ai
privati come una legge nazionale. Esso attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici
nazionali sono tenuti a tutelare. !
ELABORAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE!
I regolamenti sono atti a formazione complessa; essi in genere sono emanati dal
Consiglio su proposta della Commissione.
Il principale requisito formale previsto dai trattati per i regolamenti è la motivazione.
Tuttavia l’obbligo di motivare dipende dalla natura dell’atto e, trattandosi di un
regolamento, ossia di un atto destinato ad avere applicazione generale, la motivazione
può limitarsi ad indicare la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e gli
scopi generali che esso si propone.!
Oltre alla motivazione, i regolamenti devono far riferimento alle proposte ed ai pareri
obbligatoriamente richiesti dal trattato.
I regolamenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrano
in vigore dopo un periodo di vacatio legis di 20 giorni, a meno che una data diversa
non sia stata indicata nel regolamento stesso.!
LE DIRETTIVE!
Le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato
da raggiungere, senza incidere sulla competenza degli organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi necessari a raggiungere detto risultato.
Le direttive, dunque, non hanno portata generale, ma hanno come destinatari gli Stati
membri.!
A questo proposito si suole distinguere tra direttive generali, indirizzate a tutti gli Stati
membri, e direttive individuali o particolari, indirizzate ad uno o ad alcuni di essi.
Le direttive non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, in quanto impongono
un’obbligazione di risultato, lasciando liberi gli Stati di adottare le misure dagli stessi
ritenute opportune.!
Per quanto riguarda l’efficacia, non sono direttamente applicabili nel momento in cui sono
adottate dalle istituzioni; esse hanno un’efficacia mediata nel senso che creano diritti ed
obblighi per i singoli soltanto in seguito all’adozione da parte dei singoli Stati membri degli
atti con cui vengono recepiti.!
LE DIRETTIVE DETTAGLIATE!
La direttiva dovrebbe limitarsi all’enunciazione di principi e criteri generali, di regole finali
destinate ad essere tradotte dal singolo Stato in norme di dettaglio.
Le direttive dettagliate o particolareggiate indicano con precisione le norme interne che
gli Stati sono tenuti ad adottare.!
Si è voluto verificare se le direttive dettagliate siano ammissibili e non contrastino con lo
spirito e la lettera dell’art. 288 TFUE. A tal fine si è fatto ricorso al principio generale di
interpretazione secondo cui la sostanza prevale sulla forma degli atti: pertanto, una
direttiva dettagliata che si indirizzi a tutti gli Stati membri e ponga norme di carattere
generale è nella sostanza, un regolamento; così pure una direttiva dettagliata che si
indirizzi ad un singolo Stato membro è una decisione.!
La dottrina a fine di stabilire la legittimità o meno delle direttive dettagliate, distingue due
casi:!
a) se la direttiva dettagliata viene emanata in materia disciplinabile indifferentemente con
regolamenti, direttive o decisioni, essa deve essere considerata legittima; !
b) se, viceversa, si tratta di materia che può formare oggetto soltanto di direttive, si
dovrebbe negare la legittimità dell’adozione di direttive dettagliate: se il trattato ha
previsto in una determinata materia l’uso di uno strumento più elastico quale la
direttiva, non dovrebbe essere consentito all’istituzione dell’Unione di aggirare una
simile volontà. !
ELABORAZIONE, FORMA ED ENTRATA IN VIGORE!
L’elaborazione delle direttive, segue lo stesso iter procedurale dei regolamenti.
Anche i requisiti formali sono gli stessi, vale a dire la motivazione e il riferimento alle
proposte e ai parere obbligatori.
Diversa invece è la forma di pubblicità, a causa del carattere individuale delle direttive:
esse vanno infatti notificate ai destinatari e acquistano efficacia dalla data della notifica.
Inoltre le direttive fissano un termine per la loro attuazione. Se gli stati membri, entro
questo termine, non adottano le misure interne di esecuzione, commettono una violazione
del trattato.!
LE DECISIONI!
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi; se designa i destinatari è
obbligatoria soltanto nei confronti di questi assumendo quindi una portata individuale.!
Quando è rivolta a destinatari precisi, essa costituisce espressione di un’attività
amministrativa piuttosto che normativa. Altrimenti la decisione può configurarsi come un
atto normativo privo della definizione di destinatari precisi qualificandosi come una
delibera vincolante.
Destinatari delle decisioni possono essere gli Stati membri o uno o più individui.!
Le decisioni sono normalmente emanate dalla Commissione, mentre il Consiglio, di
regola, emana solo le decisioni indirizzate agli Stati membri.
Le decisioni vengono notificate ai destinatari ed acquistano efficacia dalla data della
notifica o da altra data successiva, espressamente indicata.!
GLI ATTI NON VINCOLANTI!
Le raccomandazioni possono essere emanate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e
dalla Commissione, alle condizioni contemplate dal Trattato.
I pareri possono essere emanati oltre che dalle menzionate istituzioni anche dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea nella speciale ipotesi prevista dall’art. 218, par. 11, TFUE, dal
Comitato economico e sociale e dal Comitato delle Regioni.!
Una distinzione tra i due tipi di atti può essere operata in base alle loro diverse finalità.
Mentre la raccomandazione ha, infatti, il preciso scopo di sollecitare il destinatario a tenere
un determinato comportamento giudicato più rispondente agli interessi comuni, il parere
tende piuttosto a fissare il punto di vista della istituzione che lo emette, in ordine a una
specifica questione.!
RACCOMANDAZIONI E PARERI!
Le raccomandazioni e i pareri non sono sottoposti ad alcuna forma particolare, fatta
eccezione per alcuni pareri per i quali il Trattato CE prevede una motivazione espressa.
Sia le raccomandazioni che i pareri possono avere come destinatari gli Stati membri,
oppure le altre istituzioni dell’Unione o ancora i soggetti di diritto interno degli Stati membri.!
LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI AL PROCESSO DECISIONALE DELL’U.E. E IL
RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE!
La riforma avvenuta con la legge costituzionale numero 3 del 2001, ha aumentato il
coinvolgimento delle regioni italiane nell’attuazione e nella formazione delle politiche e
delle normative di livello europeo. !
Il nuovo articolo 117 quinto comma, garantisce alle regioni la possibilità di partecipare sia
alla fase ascendente sia alla fase discendente del diritto dell’Unione. !
QUANTO ALLA FASE ASCENDENTE LA PARTECIPAZIONE PUÒ ESSERE DIRETTA E
INDIRETTA !
La previsione espressa della partecipazione diretta delle regioni ai lavori del Consiglio,
consente al Governo di nominare un rappresentante regionale in seno allo stesso organo,
in rappresentanza dell’Italia. Detta previsione è a tutt’oggi rimasta inattuata.La
partecipazione indiretta si svolge all’interno dello stato membro e prevede che il Governo
si faccia portavoce delle istanze regionali in sede europea. Gli strumenti previsti dalla
legge per partecipare effettivamente alla fase ascendente consistono nel meccanismo
delle osservazioni, nel meccanismo di intesa e nell’istituto della riserva d’esame (richiesta
di sospendere ogni decisione sul progetto in discussione al Consiglio).!
QUANTO ALLA FASE DISCENDENTE!
Quando le direttive disciplinano materie di competenza esclusiva delle regioni e province
autonome (Trento e Bolzano), queste possono provvedere direttamente alla loro
trasposizione.!
Per le materie di competenza concorrente, invece, i principi fondamentali sono dettati dalla
legge comunitaria e tali principi non sono derogabili dalla legge regionale o provinciale. !
Nel caso Regioni e Province autonome, non diano esecuzione alle direttive dell’unione
nelle materie di loro competenza esclusiva, è previsto che il governo eserciti un potere
sostitutivo al fine di evitare di esporre l’Italia a procedure di infrazione per mancato
recepimento della normativa europea. !
I PRINCIPI COMUNI AGLI ATTI DELL’U.E.!
LA MOTIVAZIONE!
Gli atti vincolanti approvati dall’U.E. devono essere motivati, pena l’annullamento per
violazione delle forme sostanziali. Affinché l’obbligo di motivazione, sia soddisfatto, è
necessario che l’atto contenga la specificazione degli elementi di fatto e di dritto sui quali
l’istituzione si è fondata. !
La Corte di giustizia a precisato che la necessità della motivazione deve essere valutata in
funzione delle circostanze del caso, della natura e dell’interesse che i destinatari della, o
altre persone, da questo ricordati direttamente o individualmente, possono avere a
ricevere spiegazioni !
LA BASE GIURIDICA!
L’atto deve far riferimento ad una o più specifiche