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Il sistema della giustizia sportiva
Accertata l‟esistenza di un ordinamento giuridico nazionale deve riconoscersi anche un sistema di giustizia sportiva, istituito all‟interno dell‟ordinamento sportivo, strutturato in modo analogo a quello della giustizia statale, con il compito di risolvere le controversie tra atleti, società sportive e federazioni, nonché di reprimere le violazioni da parte degli associati delle norme dell‟ordinamento e assicurare l‟applicazione della sanzione sportiva.
Ciascuna FSN e DSA deve avere il suo sistema di giustizia autonomo, specializzato in funzione della disciplina di appartenenza, ma necessariamente vincolato, nella struttura e nel contenuto delle decisioni, ai principi del CONI.
Nell‟ottobre del 2003, a seguito della conversione del decreto Salvacalcio, la Giunta Nazionale ha provveduto all‟approvazione di 7 principi di giustizia sportiva in sostituzione dei Principi di giustizia federale fino ad
Il primo principio individua gli scopi della giustizia sportiva e cioè il rispetto dei principi dell‟ordinamento giuridico sportivo, il rispetto del fair play, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all‟uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale alla commercializzazione e corruzione.
A tal fine devono essere istituiti specifici organi di giustizia sportiva che si avvalgono di giudici scelti in base a criteri oggettivi di professionalità, i quali devono essere terzi ed imparziali.
La terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione dei giudici, negli ordinamenti federali, è garantito con la previsione di cause di astensione e di ricusazione dei giudici e del fatto che il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno
federale. Il Procuratore federale ha il compito di indagare sulle violazioni delle norme sportive e di presentare l'accusa davanti alla giustizia sportiva. Il quinto capitolo riguarda le sanzioni disciplinari, che possono essere comminate dalla giustizia sportiva in caso di violazione delle norme sportive. Le sanzioni possono variare da multe pecuniarie a squalifiche temporanee o permanenti. Il sesto capitolo tratta delle impugnazioni e dei ricorsi contro le decisioni della giustizia sportiva. Gli atleti o le federazioni sportive possono presentare ricorso davanti a organi di giustizia ordinaria per contestare le decisioni prese dalla giustizia sportiva. Infine, il settimo capitolo riguarda la collaborazione internazionale nel campo della giustizia sportiva. Il CONI collabora con organizzazioni internazionali e altre federazioni sportive per garantire l'applicazione uniforme delle norme sportive a livello internazionale. In conclusione, la giustizia sportiva svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'equità e l'integrità delle competizioni sportive. Attraverso un sistema di regole e procedure specifiche, la giustizia sportiva assicura che le violazioni delle norme sportive vengano punite in modo adeguato e che i diritti degli atleti e delle federazioni sportive vengano tutelati.Antidoping del CONI per le violazioni di norme in materia di doping. Il quinto riguarda i provvedimenti di clemenza: grazia (di competenza del Presidente federale, qualora sia comunque già stata scontata almeno la metà della pena inflitta), amnistia e indulto (di competenza del consiglio federale). Il sesto stabilisce l'inserimento negli Statuti e nei Regolamenti di giustizia della clausola irrituale compromissoria, che consenta di ricorrere all'arbitrato. L'ultimo principio attribuisce alle federazioni la facoltà di organizzare autonomamente la giustizia sportiva, tanto che è opportuno parlare di tanti sistemi di giustizia quante sono le FSN e le DSA riconosciute dal CONI, al quale spetta in ogni caso vigilare sul rispetto di tutti i principi di giustizia. LE FORME DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Sulla base dell'oggetto, della natura della controversia, si è soliti procedere ad una classificazione dei vari tipi di giustizia. antonellasapio@libero.it Vi è laGIUSTIZIA TECNICA, che mira a garantire il corretto svolgimento delle competizioni ed il rispetto delle norme che regolano il gioco della disciplina praticata e che sono poste dalla FSI di appartenenza; il rispetto di queste costituisce la garanzia della par condicio tra coloro che prendono parte alla competizione, essenziale per poter confrontare i risultati.
Nel corso di gara è l‟Ufficiale di gara, l‟organo di giustizia tecnica il quale adotta le decisioni di tipo tecnico e quella di natura disciplinare. Terminata la gara, le controversie sulla regolarità della stessa sollevate dai partecipanti, tramite il cd. reclamo, sono di competenza degli organi federali di giustizia. In primo grado è istituito un Giudice unico.
La GIUSTIZIA DISCIPLINARE è finalizzata all‟accertamento e alla punizione del comportamento dell‟associato che violi i precetti dei Regolamenti federali e attenti all‟esistenza dell‟ordinamento sportivo stesso; ha la stessa funzione delle
Sanzioni penali all'interno dell'ordinamento statale e può all'applicazione della sanzione espulsiva. Arrivare nelle Carte federali si trovano delle singole fattispecie di illecito disciplinare ben determinate. Vi è la frode sportiva o illecito sportivo che è l'illecito più grave perché nell'ordinamento sportivo il bene primario da tutelare è la gara. Poi si va dal doppio tesseramento, alla violazione della clausola compromissoria e del principio di lealtà e correttezza. Quest'ultimo principio costituisce l'enunciazione di un principio primario e fondamentale senza ulteriore specificazione e può quindi anche assumere carattere residuale, venendo applicato laddove non vi sia un'altra previsione più specifica e dettagliata in cui far rientrare i fatti censurati. In ogni Federazione e Disciplina Associata è previsto un meccanismo procedimentale per lo svolgimento del giudizio e l'irrogazione della sanzione.
ciò che comunemente viene definito Procedimento Disciplinare. Il sistema di giustizia sportivo è incardinato sul principio del giusto processo, previsto dall'art. 2.8 dello Statuto del CONI, laddove si chiarisce che l'ente garantisce i giusti procedimenti per la risoluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo, cioè la contestazione dell'accusa, il contraddittorio, il diritto di difesa. Vi è un Procuratore federale, che ha il compito di esercitare d'ufficio l'azione nel caso in cui vengano commesse azioni in violazione dei Regolamenti, svolgendo un'azione requirente. Una volta istruito il procedimento, il Procuratore presenta una richiesta di archiviazione oppure deferisce gli inquisiti all'organo disciplinare di primo grado. Vi è poi la possibilità di appellare la decisione emanata dinanzi all'organo collegiale di secondo grado. Vi è poi una GIUSTIZIA ECONOMICA che comprende le controversie di carattere patrimoniale tra.gli associati e le società sportive. Si tratta di controversie dove le parti sono entrambe portatrici di un interesse personale di grado e natura, ed in cui la Federazione non assume il ruolo di parte in causa, ma di terzo, cui è attribuita la funzione di garantire l'equo e corretto funzionamento del meccanismo risolutivo della controversia. La GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA indica i casi in cui è riconosciuto un rimedio impugnatorio interno avverso le deliberazioni dell'Organo amministrativo federale. La prassi applicativa ne riconosce la perseguibilità solo nelle ipotesi in cui gli atti degli organi di amministrazione abbiano un contenuto tecnico sportivo e non politico, normativo o amministrativo in senso stretto. I RAPPORTI TRA LA GIUSTIZIA SPORTIVA E LA GIUSTIZIA ORDINARIA. Negli Statuti e nei Regolamenti di ogni Federazione esiste una disposizione (vincolo di giustizia) che impone ai propri affiliati e tesserati di adire per tutte le controversie sportive esclusivamente alla giustizia sportiva, rinunciando alla giurisdizione ordinaria.questioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva esclusivamente agli organi della giustizia sportiva e che preclude agli stessi la facoltà di rivolgersi alle Autorità giurisdizionali dello Stato per la tutela dei propri interessi, con la previsione di sanzioni che variano e vanno dalla penalizzazione di punti in classifica fino alla radiazione dall'ordinamento sportivo. Tuttavia il vincolo di giustizia, nell'ordinamento statale, si scontra con gli artt. 24, 113 e 114 Cost., che riconoscono a tutti i cittadini il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi, sia la giurisdizione dei giudici statali, ordinari e amministrativi. Così dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto il vincolo di giustizia legittimo e operante solo se e quando la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili e non indisponibili o interessi legittimi. Quindi, le questioni di carattere tecnico, cioè attinenti a decisioniSportive meramente tecniche, inquanto rilevanti solo all'interno dell'ordinamento sportivo, sono state sempre ritenute insindacabili dal giudice statale. Invece le questioni di carattere economico rilevano anche per l'ordinamento statale, così come quelle di carattere disciplinare e i provvedimenti amministrativi. Tuttavia, gli organi federali si sono rifiutati di dar seguito ai provvedimenti dei giudici statali su questioni prettamente sportive, sulla base di una presunta, assoluta autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale e dell'obbligo di rispettare le direttive in tal senso emanate dall'Autorità sportive internazionali. Da qui l'opportunità di un intervento del legislatore statale che chiarisse tutte le questioni che assumono rilevanza per l'ordinamento giuridico dello Stato separandole da quelle giuridicamente indifferenti per lo stesso. L'occasione si è presentata nell'estate del 2003 con la vicenda legata al Catania calcio.
Il Governo ha emanato il d.l. 220/2003, con il quale ha disciplinato i rapporti tra ordinamento sportivo e statale e ha attribuito al CONI il potere di adottare, su proposta della Federazione competente, provvedimenti di carattere straordinario transitorio per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004. Tale decreto ha consentito al Consiglio federale della FEDERCALCIO, di ripescare le Società ricorrenti, retrocesse sul campo in C1, allargando il campionato di B a 24 invece che 20 squadre e di fatto eliminando l'interesse delle stesse a chiedere il blocco delle retrocessioni. Il cosiddetto decreto Salvacalcio è stato convertito con modificazioni nella l. 280/2003. Con questa legge lo Stato ha sancito l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO, ad eccezione delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, ma anche di materie affidate.nazione delle controversie in materia sportiva. L‟art. 3 stabilisce che le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono vincolanti per le parti interessate. L‟art. 4 prevede la possibilità di ricorso alle autorità giudiziarie ordinarie solo in casi eccezionali. L‟art. 5 sancisce il principio del divieto di doppio giudizio. L‟art. 6 stabilisce che le decisioni degli organi di giustizia sportiva possono essere impugnate solo per vizi di legittimità. L‟art. 7 prevede la possibilità di ricorso al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) per le controversie internazionali. L‟art. 8 disciplina la composizione degli organi di giustizia sportiva. L‟art. 9 stabilisce che le decisioni degli organi di giustizia sportiva devono essere motivate. L‟art. 10 prevede la possibilità di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per le controversie riguardanti le violazioni delle norme etiche e deontologiche. L‟art. 11 disciplina la procedura di ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. L‟art. 12 prevede la possibilità di ricorso al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) per le controversie riguardanti le violazioni delle norme olimpiche. L‟art. 13 disciplina la procedura di ricorso davanti al CONI. L‟art. 14 stabilisce che le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono esecutive. L‟art. 15 prevede la possibilità di ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per le controversie riguardanti le decisioni degli organi di giustizia sportiva. L‟art. 16 disciplina la procedura di ricorso davanti al TAR. L‟art. 17 stabilisce che le decisioni degli organi di giustizia sportiva possono essere impugnate solo entro un determinato termine. L‟art. 18 prevede la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato per le controversie riguardanti le decisioni degli organi di giustizia sportiva. L‟art. 19 disciplina la procedura di ricorso davanti al Consiglio di Stato. L‟art. 20 stabilisce che le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono definitive e non possono essere oggetto di ulteriori ricorsi.