Diritto dello sport
Il fenomeno sportivo
Si è diffuso dalla metà dell’800, alcune persone, appassionate e facoltose (solo chi era benestante, i più poveri lavoravano e dunque non avevano il tempo per svagarsi) crearono gruppi sportivi a “livello embrionale”. Queste associazioni avevano caratteristiche simili alle federazioni. Fino all’inizio del 900 resta un fenomeno elitario, c’è un totale disinteresse da parte dello stato. Quest’ultimo interviene per la prima volta con l’avvento del fascismo fino ad arrivare alla fine del 900 dove vengono stanziati dei fondi a livello europeo per il fenomeno sportivo (nel 2004 l’università di Urbino fu incentivata). All’estero lo sport era emerso alla fine dell’800 (con la riapertura delle Olimpiadi). La scienza ha dimostrato le funzioni riconosciute all’attività sportiva che in passato aveva una valenza militare (per gli allenamenti).
Funzioni dello sport
- Agonale: (Agonistica) di competizione. Chi pratica sport per superare se stesso o gli avversari. Distingue l’attività agonistica da quella di fitness, la Costituzione all’articolo 2, garantisce e tutela i diritti del cittadini non solo come individui ma anche nell’ambito dell’associazione di cui fanno parte.
- Igienico-Sanitaria: studi scientifici hanno dimostrato che un’attività sportiva moderata e costante, favorisce il mantenimento del benessere psico-fisico e aiuta a prevenire le malattie (cardiovascolari, ipertensione, obesità).
- Sociale: lo sport favorisce l’integrazione tra persone di ceti ed etnie diverse.
- Di spettacolo: (economia) soprattutto a livello professionistico l’attività sportiva muove la commercializzazione (vendita diritti sportivi, sponsor).
- Educativa: consente agli individui di formare il proprio carattere e creare una propria identità personale.
Il fenomeno sportivo come ordinamento giuridico
È formato da tre elementi:
- Normazione;
- Plurisoggettività;
- Organizzazione.
Infatti, lo sport è plurisoggettivo (cioè abbiamo una pluralità di atleti), è organizzato ed è normativo (ci sono delle regole di gioco, non giuridiche, da rispettare). Lo stato è “sovrano” poiché non viene creato da un soggetto ma si “crea” da solo. Esso si costituisce quando più persone si danno delle regole per “gestire” la propria convivenza. Il fenomeno sportivo presenta i tre elementi di un ordinamento giuridico. Il problema era se dare o no valenza giuridica alle sue norme. Ciò accadde nel 1896 con la conversione “dell’agonismo occasionale” cioè fenomeni occasionali, isolati non collegati tra loro in “agonismo programmatico” cioè fenomeni costanti come ad esempio un torneo o un campionato. Questo passaggio è stato la conseguenza del ripristino delle Olimpiadi moderne.
Nel 1942 viene riconosciuto dal legislatore il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con la legge 426 che attribuisce alle federazioni il potere normativo di disciplinare l’attività sportiva, cioè di darsi delle regole. Nel 2002, avviene il riconoscimento normativo del C.O.N.I. Nel 2003, la legge 280 del 14 agosto ha convertito il decreto legge 220 (emanato in conseguenza al “caso Catania” società calcistica non ammessa nel massimo campionato di serie A). Questa legge (la 280) afferma che il fenomeno sportivo è un ordinamento giuridico. Ciò comporta la presenza nel nostro stato di due ordinamenti: sportivo e statale. La legge 280 è l’unica legge esistente in Italia in materia di giustizia sportiva.
Ad esempio, uno scontro di gioco può avere diversa qualificazione giuridica, cioè per lo stato può essere un episodio lecito, illecito per l’ordinamento sportivo. L’ordinamento sportivo può differenziarsi da quello statale fino a quando non vengono contrastate le leggi costituzionali. L’articolo 1 afferma che il rapporto tra i due ordinamenti è di autonomia limitata, cioè l’ordinamento sportivo è autonomo entro certi limiti (circoscritti dal legislatore) e può emanare leggi o regole che non contrastino le leggi costituzionali.
Il problema è che nella teoria della pluralità degli ordinamenti, quando essi esistono significa che sono autonomi ed indipendenti e sono sullo stesso piano. Ciò non è possibile perché ci sono determinate situazioni in cui c’è una supremazia dell’ordinamento statale nei confronti dell’ordinamento sportivo. Esso infatti deve necessariamente, rispettare le norme statali, ovvero:
- La Costituzione: dal 2001 contiene articoli riguardanti lo sport, come il 117 che fa riferimento in particolare alla potestà legislativa concorrente (cioè lo Stato emana una legge quadro o dei principi generali che poi le regioni specificano nel dettaglio);
- Leggi nazionali: la legge 376 del 2000 introduce il reato di doping;
- Leggi regionali: (leggi che le regioni possono emanare senza la supervisione dello stato) le regioni legiferano in materia di fitness, infatti con le proprie leggi danno i requisiti strutturali e professionali per l’apertura di palestre;
- Regolamenti: fonti alla base della piramide, possono essere emanate dalle regioni.
- Norme prettamente sportive: i soggetti che possono emanare regole in ambito sportivo sono il C.O.N.I. e le federazioni nazionali. Il C.O.N.I. detta i principi generali, le federazioni invece si occupano delle regole della singola attività sportiva. Esse (le federazioni) emanano uno Statuto (atto interno con cui la federazione disciplina la propria attività) e una serie di Regolamenti (disciplinano singoli aspetti della vita federale) come:
- Regolamento tecnico (che deve essere conforme al regolamento internazionale al quale appartiene regolamento di gioco regolamento di
- Giustizia (dove sono indicati gli organi competenti in campo economico o per effettuare dei ricorsi).
Non bisogna rispettare solo le leggi emanate dal C.O.N.I. e dallo Stato, ma anche leggi sovranazionali, come quelle a livello europeo. A livello europeo le fonti sono:
- I Trattati: accordi tra gli stati membri, condivisi da tutti;
- Le Direttive: recepite da tutti gli stati, non ci sono accordi, sono atti legislativi nei singoli stati;
- I Regolamenti Comunitari: sono immediatamente vincolanti, non recepiti.
C.I.O. Comitato Internazionale Olimpico
Istituito nel 1894 da Pierre de Coubertin con il ripristino delle Olimpiadi moderne, non svolge tutti i compiti da solo, ma è affiancato dai fiduciari nazionali (come ad esempio il C.O.N.I.). Trasferito da Parigi, a causa della guerra, in Svizzera precisamente a Losanna dove ha sede tutt’ora, il C.I.O. elabora la Carta Olimpica (insieme di regole, non leggi che disciplinano il movimento olimpico). Il C.I.O. è un’organizzazione internazionale non governativa (non composta da stati, ma da soggetti appartenenti a stati diversi) senza scopo di lucro (ciò che viene guadagnato non viene ripartito tra i membri, ma viene reinvestito in altre manifestazioni sportive). Il C.I.O. è un’associazione con personalità giuridica regolata dalla legge svizzera (afferma che deve esserci la volontà dei soggetti a creare un soggetto autonomo e che ci sia uno scopo di natura ideale come uno scopo umanitario contrapposto allo scopo lavorativo). Il C.I.O. è composto da individui fisici e singoli e non da associazioni, detto perciò di tipo semplice. Per poter operare ha bisogno di organi, essi sono:
- Il presidente: che ha la funzione di rappresentanza dell’ente, forma gruppi di lavoro e assegna gli incarichi. Resta in carica per 8 anni;
- L’assemblea: formata da tutti i membri del C.I.O., con funzione deliberativa, adotta, interpreta e modifica la Carta Olimpica, concede o nega ad un membro di entrare a far parte del C.I.O. Si riunisce una volta all’anno;
- Commissione esecutiva: organo con funzione esecutiva, gestisce le finanze e l’amministrazione. È costituita dal presidente, dal vicepresidente e da altri 10 membri.
I compiti che spettano al C.I.O. sono:
- Predisporre il programma dei giochi olimpici;
- Stabilire la sede dei giochi olimpici;
- Prendere decisioni relative al dilettantismo degli atleti;
Lavora con i fondi privati, cioè con i proventi ottenuti dalle sponsorizzazioni e dalla vendita dei diritti tv.
Federazioni sportive internazionali
Sono enti di ciascuna disciplina sportiva in ambito internazionale, sono riconosciute dal C.I.O. se sono enti non governativi e se non hanno scopo di lucro. Hanno potere normativo per la singola disciplina sportiva, e sono vincolanti a livello nazionale. I regolamenti delle federazioni internazionali sono atti di autonomia privata cioè non sono atti pubblici ma atti che vincolano le federazioni nazionali (nel momento in cui entrano nella federazione internazionale accettano queste norme). Le federazioni internazionali tra loro si associano.
C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Rappresenta l’ente per lo sport, formalizzato nel 1942, ma esistente già anni prima. La prima olimpiade a cui ha partecipato l’Italia è quella del 1908, successivamente partecipò anche a quella del 1912. Per garantire la partecipazione a questi eventi si creò un “comitato temporaneo” nel 1905 e nel 1910 reso successivamente permanente a partire dal 1914. Il C.O.N.I. divenne un punto fermo della politica fascista, infatti i membri del C.O.N.I. venivano nominati dal partito fascista.
Con la legge 426 del 1942 il C.O.N.I. venne riconosciuto e provvisto di regolamento, ma questa stessa legge, non specificava la natura giuridica del C.O.N.I., gli studiosi propendevano per una natura pubblica (numerosi indizi) ad esempio per il fatto che fosse stato istituito con una legge, o per il fatto che prendeva fondi dallo stato o perché aveva un compito pubblico (espandere lo sport).
La questione si risolse con la legge del 23 luglio 1999 emanata dal decreto Melandri che ha provveduto a modificare il tutto e a chiarire che il C.O.N.I. è un ente pubblico ed è l’ente esponenziale dello sport italiano ed ha la funzione di diffondere a tutti i livelli la pratica sportiva e di combattere le sostanze dopanti. Lo stesso decreto ha riconosciuto l’inserimento del C.O.N.I. nell’ordinamento sportivo internazionale, obbligandolo (C.O.N.I). a conformarsi ai principi di tale ordinamento. Il successivo decreto Pescante dell’8 gennaio 2004 ha rimarcato i ruoli degli organi del C.O.N.I. allargando i poteri affidati al Consiglio Nazionale. Essendo un ente giuridico il C.O.N.I. opera attraverso i seguenti organi:
- Consiglio nazionale: svolge funzioni di controllo, ha lo scopo di provvedere alla diffusione dell’ideale olimpico nonché allo sviluppo dell’attività sportiva nazionale. Si occupa di adottare lo statuto (approvato dal ministero delle finanze), eleggere il presidente e i componenti della Giunta Nazionale, emanare i principi fondamentali al quale si unificheranno gli statuti delle singole federazioni e definire i criteri per la distinzione tra dilettantismo e professionismo.
È composto da:
- Dal presidente;
- Dai presidenti delle federazioni nazionali;
- Dai membri italiani del C.I.O.;
- Dagli atleti e tecnici in rappresentanza delle federazioni nazionali;
- Da 5 rappresentanti degli enti di promozione;
- Da 1 membro delle associazioni riconosciute;
- Da 3 rappresentanti delle discipline sportive associate;
- Da 3 rappresentanti delle strutture territoriali del C.O.N.I.;
I primi tre organi elencati sono membri di diritto, gli altri sono membri elettivi. Il Consiglio Nazionale è convocato almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio, salvo emergenze o richieste motivate da almeno 1/3 dei membri.
- Giunta Nazionale: è l’organo esecutore, controlla l’attività amministrativa del C.O.N.I., definisce gli obiettivi, approva lo statuto (atto normativo che regola la vita interna dell’ente), formula proposte, adotta in casi urgenti provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, controlla le federazioni sportive nazionali sulle discipline associate e sugli enti di promozione sportiva. È convocata dal presidente una volta al mese, ed è composta da:
- Dal presidente del C.O.N.I.;
- Dai membri italiani del C.I.O.;
- Da 10 rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e dalle discipline associate;
- Da un rappresentante degli enti di promozione.
- Il presidente: eletto dal Consiglio Nazionale è nominato con decreto del presidente della Repubblica. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale, viene eletto per 4 anni ed ha la funzione di rappresentanza dell’ente. Per diventare presidente bisogna essere tesserati a una federazione nazionale e possedere una tra queste caratteristiche:
- Essere stato presidente o vice di una federazione sportiva o membro della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- Essere stato un atleta chiamato a far parte della rappresentativa nazionale;
- Essere stato dirigente insignito dal C.O.N.I. dalle onorificenze del collare.
- Il segretario generale: nominato dalla Giunta Nazionale provvede alla gestione amministrativa del C.O.N.I. partecipa alle adunanze del Consiglio Nazionale senza prendere parte al diritto di voto.
- Il collegio dei revisori dei conti: nominato per 4 anni (prorogabili) con decreto emanato dal ministero per i beni e le attività culturali. Controlla e verifica la gestione contabile e amministrativa del C.O.N.I. ed è composto da 5 membri:
- Uno in rappresentanza del ministero vigilante;
- Un designato dal ministero dell’economia e delle finanze;
- Tre in rappresentanza del C.O.N.I.
C.O.N.I. servizi SPA
Ente affiancato al C.O.N.I. a partire dal 2002 come conseguenza del periodo di crisi che colpì il C.O.N.I. dovuto al fatto che non c’erano più proventi dai giochi di scommesse (divenuti monopolio dello stato) e l’avvento di nuovi giochi di scommesse. Per questo il C.O.N.I. servizi SPA (Società Per Azioni) è subentrato nei rapporti passivi (i debiti, i mutui) e attivi (i crediti, il denaro da ricevere) fino ad inglobare a se tutti i dipendenti del C.O.N.I. Complessivamente ha una funzione strumentale di cui si avvale il C.O.N.I. per perseguire gli obiettivi, ha una vera e propria funzione di “salvagente”.
Federazioni sportive nazionali
Sono subordinate al C.O.N.I. e hanno una funzione rappresentativa di una o più discipline sportive. Ogni federazione rappresenta un unico sport, ci sono pochi casi in cui una stessa federazione rappresenta più discipline, per esempio la F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali). Giuridicamente fino al 1999 si poneva lo stesso problema del C.O.N.I., infatti alcuni studiosi affermavano che essendo il C.O.N.I. un ente pubblico, allora anche le Federazioni lo erano, altri invece pensavano che le federazioni rappresentassero le società di conseguenza erano private. Nel 1999 con il decreto Melandri e successivamente con il decreto Pescante, si è chiarito che le federazioni sportive nazionali sono enti privati o meglio associazioni con personalità giuridica di diritto privato non più organi del C.O.N.I. e soprattutto sono senza scopo di lucro (reinveste i guadagni ottenuti).
In alcuni casi le federazioni hanno poteri pubblici, come ad esempio l’iscrizione delle società ai campionati spetta proprio alle federazioni tramite l’affiliazione, concessa revocata o negata. Le federazioni sportive nazionali regolano e disciplinano uno sport, emanano lo statuto e i regolamenti, controllano gli impianti, curano la preparazione degli atleti in vista dei giochi Olimpici. Il riconoscimento è subentrato al possesso dei seguenti requisiti:
- Svolgimento di una attività sportiva sul territorio nazionale;
- Affiliazione ad una federazione sportiva internazionale riconosciuta dal C.I.O.;
- Presenza di un ordinamento interno a base democratica.
Gode di un'ampia autonomia normativa, gestionale e tecnica ma risulta sottoposta alla vigilanza della Giunta Nazionale del C.O.N.I. che approva i regolamenti federali e gli statuti federali. I poteri sono distribuiti tra:
- Presidente Federale: ha la rappresentanza legale, può essere eletto per 2 mandati consecutivi più un terzo consecutivo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno (causa diverse da dimissioni volontarie);
- Consiglio Federale: organo direttivo centrale con molti compiti tra cui la gestione del bilancio. I componenti sono eletti dall’assemblea;
- Assemblea nazionale e territoriale: proiezione delle altre componenti ed espressione delle loro volontà;
- Collegio dei revisori dei conti: funzioni di controllo contabile.
Le federazioni sportive nazionali chiedono di essere riconosciute al C.O.N.I. che decide se riconoscerle e in più le controlla (controllo del bilancio). La federazione nazionale deve essere affiliata alle federazioni sportive internazionali di riferimento, deve avere dei regolamenti conformi a quelli internazionali per garantire la comparazione dei risultati e deve dimostrare di essere in grado di svolgere attività sportiva su tutto il territorio nazionale.
Atto costitutivo
Atto giuridico con il quale si dà vita ad una “persona giuridica”. Ad esso è legato lo statuto. L’atto costitutivo è redatto come atto pubblico davanti ad un notaio. Contiene:
- Nome, denominazione, data di nascita, domicilio e sede della società;
- Attività e oggetto sociale;
- Sistema d’amministrazione adottato e numero degli amministratori;
- Durata della società.
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