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LA RESPONSABILITA':
E' una reazione dell'ordinamento giuridico di fronte ad un comportamento scorretto
rilevante una fonte civile, penale sportiva (illecito disciplinare).
Abbiamo diversi tipi di responsabilità nello sport:
• la responsabilità dell'atleta che reca danno ad un altro atleta
• la responsabilità dell'organizzatore della manifestazione verso i partecipanti e gli
estranei
• la responsabilità del gestore dell'impianto
Per quanto riguarda la responsabilità dell'atleta che reca danno ad un altro atleta in
ambito sportivo bisogna distinguere i vari sport:
• sport a "violenza necessaria": come la boxe
• sport a "violenza eventuale": come il calcio, dove la violenza è comunque
disciplinata
• sport "non violenti": come il nuoto, dove non ci deve essere nessuno scontro o
contatto fisico durante la pratica sportiva
LE SCRIMINANTI: sono limitazioni della responsabilità degli atleti e sono di 3 tipi:
• la scriminante sportiva: dove si sottolinea che lo Stato incoraggia e sostiene la
pratica sportiva perché essa contribuisce al benessere e perché lo sport è un
grande settore economico
• la scriminante dell'accettazione del rischio sportivo: dove si afferma che "non è
punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può
validamente disporne"
• la scriminante dell'esercizio del diritto: dove si afferma che "l'esercizio di un diritto
esclude la punibilità"
Quando si supera il rischio consentito e non è possibile invocare le scriminanti si può
avere un ILLECITO PENALE che può essere :
• colposo: se commesso senza la finalità di arrecare un danno fisico a chi subisce la
violenza
• doloso: se diretto ad arrecare un pregiudizio fisico a chi subisce la violenza
Oppure un ILLECITO CIVILE: il regime di responsabilità civile sportivo (art. 2043 c.c.)
afferma che "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Attraverso il risarcimento si
trasferisce il danno da colui che l'ha subito all'altro soggetto che l'ha commesso (funzione
riparatoria).
VIOLENZA NEI CONFRONTI DI TERZI ESTRANEI ALLA PRATICA SPORTIVA
(PUBBLICO):
In questo caso non c'è tolleranza da parte dell'ordinamento penale e quindi si applicano i
principi generali della responsabilità penale senza possibilità di invocare le esimenti
(cause di giustificazione).
Per quanto riguarda la responsabilità dell'organizzatore della manifestazione e la
responsabilità del gestore dell'impianto:
L'organizzatore ha la responsabilità su tutto quello che avviene o potrebbe avvenire
all'interno della manifestazione sportiva e ha la responsabilità su tutti i soggetti che sono
presenti alla manifestazione. Inoltre l'organizzatore firma un contratto indiretto con gli
spettatori attraverso la vendita del biglietto, con il quale gli spettatori si impegnano a
pagare il biglietto, mentre l'organizzatore si impegna a tutelare la loro salute e a fare in
modo che possano godere dello spettacolo.
La responsabilità del gestore invece è quella di tenere a norma l'impianto in cui la
manifestazione si svolgerà e deve possedere delle carte con cui può dimostrare che sono
state fatte tutte le revisioni dell'impianto ed è a norma e utilizzabile.
Se l'organizzatore della manifestazione è anche il gestore dell'impianto, le due
responsabilità coincidono.
SAFETY RULES: si tratta delle regole tecniche previste normalmente dalle singole
federazioni per l'organizzazione dell'evento sportivo. Si tratta di disposizioni provenienti
da soggetti competenti nello specifico settore. E' bene ricordare che ogni disposizione
sportiva riveste sempre un ruolo sussidiario. Le misure protettive apprestate
dall'organizzatore devono essere proporzionate alla natura ed all'intensità dei rischi, alla
condizione dei luoghi ed alla maggiore o minore presenza di pubblico.
DOPING:
Per doping si intende la somministrazione di sostanze dopanti. Questo fenomeno si è
sviluppato a partire dagli anni '60 nei paesi dell'Est, per poi diffondersi in tutta Europa a
tutti i livelli: professionistico, dilettantistico e amatoriale. La prima iniziativa contro il doping
a livello europeo è stata la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del
1966 con la quale si invitavano i governi degli stati membri a contrastare questo
fenomeno, seguì dieci anni dopo la Carta Europea dello sport per tutti. Importante è stato
il ruolo della Commissione Europea, che nella lotta al doping ha espresso 3 principi:
• il diritto di tutti, sia sportivi che non, alla tutela della salute
• il principio d'integrità: che deve garantire la regolarità della competizione sportiva
• l'attenzione particolare nei riguardi dei bambini
Il 16 novembre del 1989 si è giunti all'emanazione della Convenzione di Strasburgo
contro il doping, entrata in vigore con la ratifica di 4 stati membri (l'Italia ha ratificato il 29
novembre 1995 con la legge 522). La Convenzione elencava una lista di farmaci e metodi
proibiti. Si stabilì inoltre la figura dello sportivo in colui che partecipa assiduamente ad
attività sportive. Per coordinare le informazioni relative ai controlli da
effettuare sugli sportivi è stata istituita una banca dati, chiamata Adams, nella quale gli
atleti inseriscono i propri dati personali, i programmi di allenamento e la loro reperibilità,
così che le federazioni possano effettuare controlli antidoping a sorpresa.
Nel nostro ordinamento il doping ha duplice valenza:
• illecito disciplinare
• reato
- Nel caso di illecito disciplinare: le federazioni prevedono una responsabilità oggettiva
dell'atleta, infatti in ambito sportivo è sufficiente che l'atleta risulti positivo ai test
antidoping o che si rifiuti di sottoporsi ai test o che non si presenti per essere sanzionato.
Il test antidoping si effettua mediante le analisi delle urine o in alcuni casi attraverso le
analisi del sangue. Qualora ci siano problemi di salute, all'atleta è permesso prendere dei
farmaci che non siano volti a modificare la prestazione fisica. Per non incorrere in
sanzioni, l'atleta presenta un certificato del medico curante con la conferma dell'uso di
farmaci per validi motivi di salute. Se dovessero esserci dei controlli e dai risultati si
evidenziasse un'elevata quantità di un farmaco segnalato dal medico, l'atleta non rischia
sanzioni, al contrario se ci sono dosi massicce di farmaci non segnalati dal medico
curante, si presenta per l'atleta l'ipotesi di un reato. Ci sono stati dei fraintendimenti tra le
federazioni nazionali e internazionali dato che alcuni farmaci erano permessi dalle prime e
vietati dalle seconde. Per questo è stata creata la WADA (World Anti-Doping Agency) con
sede a Montrèal, che ha creato una lista di medicinali vietati, modificata e aggiornata ogni
anno.
- Nel caso di reato: la situazione è diversa, infatti l'atleta è punito anche a titolo di dolo (se
vi è l'intenzionalità) per raggiungere un fine specifico, non deve per forza concretizzarsi il
fatto, basta l'intenzionalità per essere puniti. Solo in Italia il doping è anche reato, nel
resto dei paesi è solo un illecito disciplinare. Il reato è punito con la reclusione da 3 mesi
ai 3 anni più un importo in denaro che si aggira intorno ai 2.500€ e i 50.000€.
Chiunque è punibile:
• chi consiglia
• chi procura
• chi somministra
La pena è aggravata se il comportamento:
• è rivolto a minorenni
• se c'è il coinvolgimento di un soggetto istituzionalmente ammesso alla lotta al
doping, come ad esempio un dipendente del CONI
• se reca un danno irreversibile alla salute della persona (morte)
Se il reato è commesso da un medico o fisioterapista, oltre alla pena vi è anche
un'interdizione temporanea della propria professione, mentre quando il reato è
commesso da un soggetto istituzionalmente ammesso alla lotta al doping (membro del
CONI per esempio) vi è l'interdizione perpetua della professione.
Un'altra ipotesi di reato non riguarda gli atleti, ma chi commercia le sostanze dopanti, che
viene punito con la reclusione dai 2 ai 6 anni. E' il reato più grave perché potenzialmente
ha un maggior numero di persone e un maggior pericolo per la salute pubblica. Inoltre
non è necessario che il commercio si realizzi per essere condannati, basta anche solo
l'intenzione di commercializzare le sostanze dopanti per essere condannati.
Nel nostro ordinamento l'organo competente in questo caso è la Commissione per la
vigilanza e il controllo sul doping, introdotto nel 2000, composto da:
• rappresentanti dei ministri
• rappresentanti del CONI (atleti e allenatori)
• rappresentanti medici (dottori e psicologi)
La Commissione propone l'elenco delle sostanze vietate che devono essere recepite con
un decreto da parte del Ministero della Salute. In più si occupa dei controlli antidoping e
predispone e organizza campagne antidoping.
Altri organi competenti sono:
• Tribunale Nazionale Antidoping: giudica in primo o secondo grado dopo una
sentenza degli organi federali
• Ufficio di procura antidoping: ha la funzione di accusa, cioè chiede la squalifica o il
deferimento degli atleti colpevoli
• Comitato per l'esenzione ai fini terapeutici (CEFT): è il comitato che l'atleta deve
informare sui farmaci utilizzati per non incorrere in sanzioni
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE:
CONTRATTO: è l'accordo tra 2 o più parti per regolare e costituire dei rapporti giuridici.
Affinché esista un contratto vi deve essere un accordo, ossia la volontà di entrambe le
parti a stipulare un contratto, la causa del contratto, che definisce la funzione del
contratto. Vi deve essere anche un oggetto del contratto e la forma (ma non sempre)
La sponsorizzazione è un contratto attraverso il quale lo sponsor utilizza l'immagine di un
personaggio noto, pagandolo, per pubblicizzare un proprio prodotto o l'intera azienda.
Il personaggio viene chiamato sponsy e ha l'obbligo di veicolare l'immagine dello sponsor.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto:
• atipico: perché non ha una regolamentazione nell'ordinamento, ma ha avuto una
sua diffusione sociale