Diritto dell'informazione e della comunicazione
Prima parte: La libertà di manifestazione del pensiero nella costituzione
La libertà d’espressione, attraverso la parola o altri mezzi, rappresenta un aspetto antropologico, ovvero endemico alla natura umana e costitutivo della razionalità dell’uomo. È nella polis greca che troviamo per la prima volta l’affermarsi dell’idea di libertà di parola. Aristotele scrive un'opera intitolata Politica nella quale parla di cittadinanza e diritti, dalla quale i barbari sono esclusi. Il costituzionalismo moderno infatti raccoglie e riassume nel diritto i risultati di un dibattito sulla libera espressione del pensiero che affonda direttamente le sue radici nella Grecia del V secolo a.C. La democrazia politica ateniese si sviluppa attorno all’Agorà, ovvero la piazza pubblica, che era tanto importante quanto l’Ecclesia, ovvero la sede della decisione, o assemblea civica. La polis valorizza così la discussione pubblica, quale premessa indefettibile per le deliberazioni politiche dell’organo assembleare. Aristotele individua il tratto peculiare dell’essere cittadino nella partecipazione alla vita della comunità politica attraverso l’accesso libero e uguale all’Agorà, basato sul concetto di Isonomia, ovvero di uguaglianza dei cittadini di fronte alle istituzioni della città.
Il significato politico della libertà di parola nella polis quale elemento di autorealizzazione umana non sfugge alla riflessione di Hannah Arendt sulla cosiddetta vita activa, in quanto cruciale per comprendere la centralità della libertà di comunicazione nella prassi umana. Secondo la filosofa, l’azione si va ad incontrare con il discorso costituendo insieme la sfera pubblica, cioè quella realtà dove è messa da parte ogni dimensione privatistica o materiale. "Con la parola e con l’agire ci inseriamo nel mondo umano" [...] "discorso e azione sono le modalità in cui gli esseri umani appaiono gli uni agli altri non come oggetti fisici, ma in quanto uomini" [...] "Senza essere accompagnata dal discorso non solo l’azione perderebbe il suo carattere di rivelazione, ma anche il suo soggetto: l’azione senza discorso non sarebbe più azione perché perderebbe il suo attore, e l’attore, colui che compie atti, è possibile solo se nello stesso tempo sa pronunciare delle parole." La riflessione della Arendt sulla sfera pubblica come luogo in cui si intrecciano il discorso e l’azione rimanda direttamente alle radici antiche della libertà di parola, in quanto la vera questione in gioco è il riconoscimento della parola quale elemento relazionale costitutivo della umanità stessa, con cui gli uomini acquistano verità e identità.
Il passaggio dall’ordine antico a quello della modernità introduce un elemento inedito, la società civile o della autonomia dei privati, attraverso la quale il rapporto tra pubblico e privato si ridefinisce completamente, emergendo prepotente l’individualità. La Costituzione è la fonte più importante del diritto, una sorta di DNA dello Stato e la base del diritto pubblico, la quale può essere modificata solo tramite referendum, la cui prima forma risale al 1946. In quell’anno si passò in Italia dallo stato monarchico basato, rispetto al quadro costituzionale, sullo Statuto Albertino allo stato repubblicano basato su una Costituzione di natura rigida: ossia una Costituzione le cui disposizioni siano dotate di una particolare resistenza passiva nei confronti di tutte le altre fonti normative costituzionali, compresa la legge parlamentare. La Corte costituzionale o Consulta infatti, l’organo giurisdizionale chiamato a garantire la rigidità, può espellere dall’ordinamento giuridico una legge qualora assuma un contenuto contrario rispetto a quanto disposto dalla Carta: i giudici della Corte costituzionale sono 15 e mantengono la carica per 9 anni, un terzo di essi viene nominato dal Presidente della Repubblica, un altro terzo dal Parlamento (composto da Camera dei Deputati e Senato), un ulteriore terzo infine dalla Corte Suprema.
L’Italia è unita sotto forma di Stato dal 1861 e le tre caratteristiche fondamentali di uno Stato sono: il suo territorio, il popolo (sia cittadinanza, che nazione) e la sovranità. Nel 1946 si vota fra monarchia e repubblica ma non solo, si vanno ad eleggere anche i membri dell’Assemblea Costituente, che ebbe il compito tra gli anni 1946-48 di redigere la Carta Costituzionale, come stabilito dal decreto n. 98/1946 e che era costituita principalmente dai grandi raggruppamenti politici del momento, ovvero la Democrazia cristiana, il Partito socialista italiano e infine il Partito comunista italiano, seguiti poi da altri minori come il Partito liberale italiano, il Partito d’azione e il Partito democratico del lavoro. La costituzione repubblicana è lunga in quanto prevede 139 articoli, più 18 disposizioni finali e transitorie; rigida ma riformabile anche se non in senso assoluto; di compromesso delle tre culture dei tre partiti fondamentali (per esempio l’art. 2 è di forte impronta cattolica).
Le prime idee riguardo la libertà d’espressione risalgono alle grandi rivoluzioni costituzionali del 1800 che andranno a confluire nel concetto di costituzionalismo, con il quale si intende il complesso dei principi alla base di uno Stato costituzionale nel quale si è sostituito al concentramento di tutto il potere nelle mani del singolo monarca la divisione dei poteri. Nel 1689 avverrà quindi la Rivoluzione inglese con il Bill of Rights nel quale per la prima volta si afferma in una norma di diritto l’intangibilità della libertà di parola; nel 1776 la Rivoluzione americana che porterà nel 1787 alla nascita della Costituzione americana contro il dominio del Regno Unito; nel 1789 la Rivoluzione francese, che oppone il terzo Stato alle altre componenti sociali, che porterà alla nascita dell’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, il quale tutela la libertà di stampa, salvo gli abusi sanzionati dalla Legge, assieme alla libertà di circolazione, religiosa e personale (non si può essere imprigionati senza un valido motivo) e la libertà di possedere una proprietà privata.
Sorgono dunque due modelli fondamentali: quello del giuspositivismo francese, che pone alla base il diritto positivo cioè quello posto da una volontà sovrana espressa nella legge applicata nello Stato, e quello del giusnaturalismo americano, basato sull’esistenza di un diritto naturale e sulla sua superiorità sul diritto positivo. La libertà e la tolleranza religiosa che si trovano ora alla base degli Stati moderni europei inizia a svilupparsi a partire dal 1648, anno della pace di Westfalia, che pose fine alla Guerra dei Trent’anni, una guerra di religione che vedeva contrapposti cattolici e protestanti in Europa e che sancì un nuovo ordine giuridico europeo fondato sugli Stati sovrani, per cui risulta evidente il nesso fra organizzazione moderna dello stato sovrano e libertà di culto. È di quattro anni prima, nel 1644, l’opera di Milton Aeropagitica, il primo grande intervento appassionato a favore della libertà di stampa che si va ad inserire nel contesto in cui nasce la statualità in senso moderno: il libretto è contro la decisione del Parlamento inglese di introdurre un obbligo di controllo preventivo per tutti gli stampati, poco dopo essere entrato prepotentemente in conflitto col sovrano per garantire una brevissima fase di grande libertà di parola, dal 1640 al 1643. Secondo Milton infatti la censura impedisce all’uomo la libera ricerca della verità e favorisce il ritorno del pregiudizio clericale dell’Inquisizione. Precedentemente, nel 1555, la Pace di Augusta aveva fissato il principio di "cuius regio eius religio", rovesciando il rapporto tradizionale fra potere e Chiesa e passando così dall’epoca teologica all’epoca razionalista.
Nel 1651, con il suo libro il Leviatano, Thomas Hobbes (giusnaturalista inglese) individua per primo la costitutiva discrepanza fra i contenuti della legge e la verità di coscienza di ognuno, la libertà di coscienza, che si inizia a sviluppare a partire dalla formazione della modernità statuale e istituzionale, perché gli individui possono ora conservare una dimensione privata potenzialmente in grado di divaricarsi dalle imposizioni dell’autorità pubblica. La separazione di Hobbes fra sfera privata e sfera pubblica, tra convinzione personale e confessione religiosa, è il nucleo originario attorno al quale si svolgerà la vicenda liberale dello stato costituzionale. Sarà poi Spinoza a calcare sull’importanza della libertà di pensiero, affermando che essa sia prioritaria sia alla pace civile sia alla stabilità del potere sovrano, differentemente da Hobbes. La libertà individuale per Spinoza deve trovare corrispondenza nella garanzia da parte dello Stato della libera manifestazione del pensiero.
Oltreoceano, nel 1776 si fa espressa menzione della libertà di stampa nell’articolo 12 della Dichiarazione dei diritti della Virginia, affermando che qualunque governo che la limiti altro non è se non dispotico; nel 1787 inoltre la Costituzione federale degli Stati Uniti nel suo I emendamento afferma che il Congresso non può in alcun modo limitare la libertà di stampa o di parola, né stabilire una religione di Stato o impedirne una. Con queste rivoluzioni, oltre che i diritti politici, si riconoscono pure quelli sociali: il diritto di istruzione, alla salute, i diritti sul luogo di lavoro, ecc. e, mentre il diritto di libertà d’espressione viene garantito con l’astensione dello Stato, tramite il suo non intervento, per quanto riguarda quelli sociali essi vengono garantiti tramite l’intervento diretto dello Stato. (Gesù, Socrate, Galileo Galilei).
Seconda parte: La stampa
Nello Stato italiano invece la libertà di stampa sarà garantita per lungo tempo dall’art. 28 dello Statuto Albertino, che deriva dal costituzionalismo di stampo francese, e dunque giuspositivista, infatti recita: "La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi." In questo articolo infatti si specifica che, mentre i testi religiosi prima di essere stampati e diffusi al pubblico necessitano dell’autorizzazione della Chiesa, precisamente dal vescovo della diocesi di provenienza, qualsiasi altro testo stampato non può essere sottoposto a nessun tipo di censura, se questo non viola quanto espresso nell’Editto sulla stampa (legge n. 695/1848) del 1848 che ne disciplina i potenziali abusi seconda la riserva di leggi (= la Costituzione prevede che la disciplina di una determinata maniera sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale maniera nessuna fonte secondaria).
Le pubblicazioni possono essere di due tipologie:
- Comuni, quali manifesti o libri con obbligo di deposito presso l’autorità giudiziaria
- Periodiche, quali settimanali o quotidiani che si occupano invece di informazione con obbligo di comunicare alle segreterie di Stato per gli affari interni l’inizio del periodo di pubblicazione e la figura di un gerente responsabile, il quale rispondeva di tutti gli scritti presenti sul proprio giornale, in particolare degli scritti anonimi, in quanto vigeva il divieto di stampa anonima.
Nella seconda parte dell’Editto sulla stampa vengono invece indicati i reati, quali la diffamazione (che lede la reputazione), l’ingiuria (che va a ledere l’onore), la denigrazione della corrente forma di governo e lo scrivere contro la proprietà privata. Inoltre stabilisce quali autorità giudiziarie sono responsabili per reprimere tali reati.
Con la proclamazione del neostato italiano vengono presi dei provvedimenti restrittivi nei confronti della libertà di stampa: nel 1899 sotto il governo Pelloux si prova a reintrodurre una restrizione della libertà di stampa, aggiungendo delle pene per i reati collegati ad essa, concedendo al giudice la possibilità di sospendere lo stampato e arrivando a permettere un procedimento simile alla censura, per il quale gli stampati non potevano nascere e circolare prima di essere preventivamente passati sotto il controllo: la legge non passò a causa del forte dissenso e nel 1900 la Corte di cassazione dichiarò nullo il decreto di legge del governo Pelloux. Pochi anni dopo, nel 1906, la maggioranza parlamentare (il partito popolare di Sturzo e il partito democratico) sotto il governo Giolitti emette la legge n.278/1906, sul sequestro degli stampati, di natura garantista (garantismo = concezione dell’ordinamento giuridico che conferisce rilievo alle garanzie giuridiche volte a riconoscere e tutelare i diritti e le libertà fondamentali da qualsiasi abuso), che dichiara che la stampa può essere sequestrata solo in seguito ad una sentenza definitiva di condanna emessa dalla magistratura, con due sole eccezioni: per gli stampati contrari al buon costume e per gli stampati che non rispettano gli obblighi interni all’Editto, che subiscono la repressione.
Con lo scoppio della Grande Guerra in Italia del 1915 il Governo italiano stabilisce con la legge n.83/1915 che: le notizie debbano essere preventivamente controllate dal Governo stesso; l’Esecutivo può vietare la pubblicazione di notizie di carattere militare; il prefetto ha la possibilità di procedere immediatamente al sequestro di uno stampato. La guerra finirà il 4 novembre del 1918; il 28 ottobre del 1922 avrà luogo la marcia su Roma che segnerà l’effettiva nascita del regime fascista che si protrarrà fino al 25 luglio del 1943. Mussolini è il primo capo del governo che crea un ufficio stampa con il compito di comunicare informazioni relative al governo col fine di rafforzare il consenso nei suoi confronti, secondo il metodo "del bastone e della carota", cioè punendo chi si oppone e lodando chi si conforma. Il fascismo sarà responsabile di interventi restrittivi e drastici nella regolazione del sistema di stampa italiano, alcuni tuttora vigenti, tra i quali:
- Passaggio dal gerente responsabile al direttore responsabile nel 1925: egli deve essere interno al giornale, non può essere un deputato perché i deputati godevano dell’impunità parlamentare e per questo non era possibile processarli, e per ultimo ottenere il riconoscimento del prefetto. Il fascismo riuscì a liberarsi di diversi oppositori grazie alla legge secondo la quale se un direttore responsabile veniva condannato per due volte decadeva dalla carica: i prefetti molto spesso si rifiutavano di nominare un altro direttore e senza di questa figura non è possibile pubblicare. Dal 1925 in poi non è più il prefetto a nominare il direttore ma la procura della Repubblica. Nel 1930 con l’articolo 57 del Codice penale si stabilisce per il direttore responsabile la responsabilità oggettiva, riferita a qualunque pubblicazione presente all’interno della sua testata: il direttore responsabile è con gli articoli presenti nel suo giornale come un genitore coi propri figli. La responsabilità oggettiva non è materia del Codice penale, si rifà infatti al diritto civile. Ogni direttore poteva finire sotto processo in base al tipo di scritti contenuti nel suo periodico fino al 1958, quando il Parlamento, in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale, eliminerà la responsabilità oggettiva, sostituendola con l’obbligo da parte del direttore di controllare l’articolo; l'omissione di controllo è materia di reato.
- Disciplina dei reati a mezzo stampa nel nuovo codice penale: nel 1930 viene formulato il codice penale Rocco che nasce dall’esigenza di risolvere l’ambigua questione dell’incorporazione dei reati a mezzo stampa ad una disciplina speciale. Infatti si decide che l’intero settore dei reati a mezzo stampa è ricondotto all’ambito della disciplina codicistica. Per cui, oltre all’aggravamento delle pene, si ha pure un notevole aumento del numero dei reati quali: l’ingiuria (contro l’onore della persona, che viene esplicitamente citata), la diffamazione (contro la reputazione della persona, senza che venga citata), il vilipendio (consistente nell’offendere con parole, scritti o atti di disprezzo valori ritenuti degni di rispetto), l’istigazione, l’apologia di reato (esaltare o difendere pubblicamente un’azione riconosciuta reato dalla Legge) la calunnia e la diffusione di notizie false. Vengono proibite tutte le pubblicazioni e spettacoli definiti osceni, in contrasto col comune senso di pudore.
- Istituzione dell’ordine e dell'Albo dei giornalisti: significativa dimostrazione della tendenza del regime ad estendere il proprio controllo sull’esercizio della libertà di stampa è l’istituzione di questo ordine, che ha costituito di fatto un meccanismo di filtraggio e selezione politica di chi esercitava la professione. L’istituzione, pensata nel 1925 con la legge n.2307, si realizza effettivamente solo tre anni dopo.
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