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DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

PRIMA PARTE: LA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO NELLA COSTITUZIONE

La libertà d’espressione, attraverso la parola o altri mezzi,

rappresenta un aspetto antropologico, ovvero endemico alla natura

umana e costitutivo della razionalità dell’uomo. E’ nella polis greca

che troviamo per la prima volta l’affermarsi dell’idea di libertà di

La politica

parola. Aristotele scrive un’opera intitolata nella quale

parla di cittadinanza e diritti, dalla quale i barbari sono esclusi. Il

costituzionalismo moderno infatti raccoglie e riassume nel diritto i

risultati di un dibattito sulla libera espressione del pensiero che

affonda direttamente le sue radici nella Grecia del V secolo a.C. La

democrazia politica ateniese si sviluppa attorno all’Agorà, ovvero la

piazza pubblica, che era tanto importante quanto l’Ecclesia, ovvero

la sede della decisione, o assemblea civica. La polis valorizza così la

discussione pubblica, quale premessa indefettibile per le

deliberazioni politiche dell’organo assembleare. Aristotele individua

il tratto peculiare dell’essere cittadino nella partecipazione alla vita

della comunità politica attraverso l’accesso libero e uguale

all’Agorà, basato sul concetto di Isonomia, ovvero di uguaglianza

dei cittadini di fronte alle istituzioni della città. Il significato politico

della libertà di parola nella polis quale elemento di

autorealizzazione umana non sfugge alla riflessione di Hannah

vita activa,

Arendt sulla cosiddetta in quanto cruciale per

comprendere la centralità della libertà di comunicazione nella prassi

umana. Secondo la filosofa, l’azione si va ad incontrare con il

discorso costituendo insieme la sfera pubblica, cioè quella realtà

dove è messa da parte ogni dimensione privatistica o materiale.

“Con la parola e con l’agire ci inseriamo nel mondo umano” […]

“discorso e azione sono le modalità in cui gli esseri umani appaiono

gli uni agli altri non come oggetti fisici, ma in quanto uomini”. […]

“Senza essere accompagnata dal discorso non solo l’azione

perderebbe il suo carattere di rivelazione, ma anche il suo soggetto:

l’azione senza discorso non sarebbe più azione perché perderebbe il

suo attore, e l’attore, colui che compie atti, è possibile solo se nello

stesso tempo sa pronunciare delle parole.” La riflessione della

Arendt sulla sfera pubblica come luogo in cui si intrecciano il

discorso e l’azione rimanda direttamente alle radici antiche della

libertà di parola, in quanto la vera questione in gioco è il

riconoscimento della parola quale elemento relazionale costitutivo

della umanità stessa, con cui gli uomini acquistano verità e identità.

Il passaggio dall’ordine antico a quello della modernità introduce un

elemento inedito, la società civile o della autonomia dei privati,

attraverso la quale il rapporto tra pubblico e privato si ridefinisce

completamente, emergendo prepotente l’individualità.

La Costituzione è la fonte più importante del diritto, una sorte di

DNA dello Stato e la base del diritto pubblico, la quale può essere

modificata solo tramite referendum, la cui prima forma risale al

1946. In quell’anno si passò in Italia dallo stato monarchico basato,

rispetto al quadro costituzionale, sullo Statuto Albertino allo stato

repubblicano basato su una Costituzione di natura rigida: ossia una

Costituzione le cui disposizioni siano sono dotate di una particolare

resistenza passiva nei confronti di tutte le altre fonti normative

costituzionali, compresa la legge parlamentare. La Corte

costituzionale o Consulta infatti, l’organo giurisdizionale chiamato a

garantire la rigidità, può espellere dall’ordinamento giuridico una

legge qualora assuma un contenuto contrario rispetto a quanto

disposto dalla Carta: i giudici della Corte costituzionale sono 15 e

mantengono la carica per 9 anni, un terzo di essi viene nominato

dal Presidente della Repubblica, un altro terzo dal Parlamento

(composto da Camera dei Deputati e Senato), un ulteriore terzo

infine dalla Corte Suprema.

L’Italia è unita sotto forma di Stato dal 1861 e le tre caratteristiche

fondamentali di uno Stato sono: il suo territorio, il popolo (sia

cittadinanza, che nazione) e la sovranità. Nel 1946 si vota fra

monarchia e repubblica ma non solo, si vanno ad eleggere anche i

membri dell’Assemblea Costituente, che ebbe il compito tra gli anni

1946-48 di redigere la Carta Costituzionale, come stabilito dal

decreto n. 98/1946 e che era costituita principalmente dai grandi

raggruppamenti politici del momento, ovvero la Democrazia

Costituzione repubblicana

Statuto Albertino

cristiana, il Partito socialista italiano e infine il Partito comunista

Lunga, rigida, a sovranità popolare, di

Breve, flessibile, ottriata,

italiana, seguiti poi da altri minori come il Partito liberale italiano, il

compromesso, costituita da un’Assemblea

liberale

Partito d’azione e il Partito democratico del lavoro.

Costituente

La costituzione repubblicana è lunga in quanto prevede 139 articoli,

più 18 disposizioni finali e transitorie; rigida ma riformabile anche se

non in senso assoluto; di compromesso delle tre culture dei tre

partiti fondamentali (per esempio l’art. 2 è di forte impronta

cattolica).

Le prime idee riguardo la libertà d’espressione risalgono alle grandi

rivoluzioni costituzionali del 1800 che andranno a confluire nel

concetto di costituzionalismo, con il quale si intende il complesso

dei principi alla base di uno Stato costituzionale nel quale si è

sostituito al concentramento di tutto il potere nelle mani del singolo

monarca la divisione dei poteri. Nel 1689 avverrà quindi la

Rivoluzione inglese con il “Bill of rights” nel quale per la prima volta

si afferma in una norma di diritto l’intangibilità della libertà di

parola; nel 1776 la Rivoluzione americana che porterà nel 1787 alla

nascita della Costituzione americana contro il dominio del Regno

Unito; nel 1789 la Rivoluzione francese, che oppone il terzo Stato

alle altre componenti sociali, che porterà alla nascita dell’articolo

11 della “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, il quale

tutela la libertà di stampa, salvo gli abusi sanzionati dalla Legge,

assieme alla libertà di circolazione, religiosa e personale (non si può

essere imprigionati senza un valido motivo) e la libertà di possedere

una proprietà privata. Sorgono dunque due modelli fondamentali:

quello del giuspositivismo francese,che pone alla base il diritto

positivo cioè quello posto da una volontà sovrana espressa nella

legge applicata nello Stato, e quello del giusnaturalismo americano,

basato sull’esistenza di un diritto naturale e sulla sua superiorità sul

diritto positivo.

La libertà e la tolleranza religiosa che si trovano ora alla base degli

Stati moderni europei inizia a svilupparsi a partire dal 1648, anno

della pace di Westfalia, che pose fine alla Guerra dei Trent’anni, una

guerra di religione che vedeva contrapposti cattolici e protestanti in

Europa e che sancì un nuovo ordine giuridico europeo fondato sugli

Stati sovrani, per cui risulta evidente il nesso fra organizzazione

moderna dello stato sovrano e libertà di culto. E’ di quattro anni

l’Aeropagitica,

prima, nel 1644, l’opera di Milton il primo grande

intervento appassionato a favore della libertà di stampa che si va

ad inserire nel contesto in cui nasce la statualità in senso moderno:

il libretto è contro la decisione del Parlamento inglese di introdurre

un obbligo di controllo preventivo per tutti gli stampati, poco dopo

essere entrato prepotentemente in conflitto col sovrano per

garantire una brevissima fase di grande libertà di parola, dal 1640

al 1643. Secondo Milton infatti la censura impedisce all’uomo la

libera ricerca della verità e favorisce il ritorno del pregiudizio

clericale dell’Inquisizione. Precedentemente, nel 1555, la Pace di

Augusta aveva fissato il principio di “cuius regio eius religio”,

rovesciando il rapporto tradizionale fra potere e Chiesa e passando

così dall’epoca teologica all’epoca razionalista. Nel 1651, con il suo

Leviatano,

libro il Thomas Hobbes (giusnaturalista inglese) individua

per primo la costitutiva discrepanza fra i contenuti della legge e la

verità di coscienza di ognuno, la libertà di coscienza, che si inizia a

sviluppare a partire dalla formazione della modernità statuale e

istituzionale, perché gli individui possono ora conservare una

dimensione privata potenzialmente in grado di divaricarsi dalle

imposizioni dell’autorità pubblica. La separazione di Hobbes fra

sfera privata e sfera pubblica, tra convinzione personale e

confessione religiosa, è il nucleo originario attorno al quale si

svolgerà la vicenda liberale dello stato costituzionale. Sarà poi

Spinoza a calcare sull’importanza della libertà di pensiero,

affermando che essa sia prioritaria sia alla pace civile sia alla

stabilità del potere sovrano, differentemente da Hobbes. La libertà

individuale per Spinoza deve trovare corrispondenza nella garanzia

da parte dello Stato della libera manifestazione del pensiero.

Oltreoceano, nel 1776 si fa espressa menzione fa espressa

menzione della libertà di stampa nell’articolo 12 della

“Dichiarazione dei diritti della Virginia”, affermando che qualunque

governo che la limiti altro non è se non dispotico; nel 1787 inoltre la

“Costituzione federale degli Stati Uniti” nel suo I emendamento

afferma che il Congresso non può in alcun modo limitare la libertà di

stampa o di parola, né stabilire una religione di Stato o impedirne

una. Con queste rivoluzioni, oltre che i diritti politici, si riconoscono

pure quelli sociali: il diritto di istruzione, alla salute, i diritti sul luogo

di lavoro, ecc. e, mentre il diritto di libertà d’espressione viene

garantito con l’astensione dello Stato, tramite il suo non intervento,

per quanto riguarda quelli sociali essi vengono garantiti tramite

l’intervento diretto dello Stato. (Gesù, Socrate, Galielo Galilei).

SECONDA PARTE: LA STAMPA

Nello Stato italiano invece la libertà di stampa sarà garantita per

lungo tempo dall’art. 28 dello Statuto Albertino, che deriva dal

costituzionalismo di stampo francese, e dunque giuspositivista,

infatti recita: “La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli

abusi.” In questo articolo infatti si specifica che, mentre i testi

religiosi prima di essere stampati e diffusi al pubblico necessitano

dell’autorizzazione della Chiesa, precisamente dal vescovo della

diocesi di provenienza, qualsiasi altro testo stampato non può

essere sottoposto a nessun tipo di censura, se questo non viola

quanto espresso nell’Editto sulla stampa (legge n. 695/1848) del

1848 che ne disciplina i potenziali abusi seconda la riserva di leggi

(= la Costituzione prevede che la disciplina di una determinata

maniera sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a

regolare tale maniera nessuna fonte secondaria). Le pubblicazioni

possono essere di due tipologie: comuni,quali manifesti o libri con

obbligo di deposito presso l’autorità giudiziaria, o periodiche, quali

settimanali o quotidiani che si occupano invece di informazione con

obbligo di comunicare alle segreterie di Stato per gli affari interni

l’inizio del periodo di pubblicazione e la figura di un gerente

responsabile, il quale rispondeva di tutti gli scritti presenti sul

proprio giornale, in particolare degli scritti anonimi, in quanto

vigeva il divieto di stampa anonima. Nella seconda parte dell’Editto

sulla stampa vengono invece indicati i reati, quali la diffamazione

(che lede la reputazione), l’ingiuria (che va a ledere l’onore), la

denigrazione della corrente forma di governo e lo scrivere contro la

proprietà privata. Inoltre stabilisce quali autorità giudiziarie sono

responsabili per reprimere tali reati.

Con la proclamazione del neostato italiano vengono presi dei

provvedimenti restrittivi nei confronti della libertà di stampa: nel

1899 sotto il governo Pelloux si prova a reintrodurre una restrizione

della libertà di stampa, aggiungendo delle pene per i reati collegati

ad essa, concedendo al giudice la possibilità di sospendere lo

stampato e arrivando a permettere un procedimento simile alla

censura, per il quale gli stampati non potevano nascere e circolare

prima di essere preventivamente passati sotto il controllo: la legge

non passò a causa del forte dissenso e nel 1900 la Corte di

cassazione dichiarò nullo il decreto di legge del governo Pelloux.

Pochi anni dopo, nel 1906, la maggioranza parlamentare (il partito

popolare di Sturzo e il partito democratico) sotto il governo Giolitti

emette la legge n.278/1906 , sul sequestro degli stampati, di natura

garantista (garantismo= concezione dell’ordinamento giuridico che

conferisce rilievo alle garanzie giuridiche volte a riconoscere e

tutelare i diritti e le libertà fondamentali da qualsiasi abuso), che

dichiara che la stampa può essere sequestrata solo in seguito ad

una sentenza definitiva di condanna emessa dalla magistratura, con

due sole eccezioni: per gli stampati contrari al buon costume e per

gli stampati che non rispettano gli obblighi interni all’Editto, che

subiscono la repressione.

Con lo scoppio della Grande Guerra in Italia del 1915 il Governo

italiano stabilisce con la legge n.83/1915 che: le notizie debbano

essere preventivamente controllate dal Governo stesso; l’Esecutivo

può vietare la pubblicazione di notizie di carattere militare; il

prefetto ha la possibilità di procedere immediatamente al sequestro

di uno stampato. La guerra finirà il 4 novembre del 1918; il 28

ottobre del 1922 avrà luogo la marcia su Roma che segnerà

l’effettiva nascita del regime fascista che si protrarrà fino al 25

luglio del 1943. Mussolini è il primo capo del governo che crea un

ufficio stampa con il compito di comunicare informazioni relative al

governo col fine di rafforzare il consenso nei suoi confronti, secondo

il metodo “del bastone e della carota”, cioè punendo chi si oppone e

lodando chi si conforma. Il fascismo sarà responsabile di interventi

restrittivi e drastici nella regolazione del sistema di stampa italiano,

alcuni tuttora vigenti, tra i quali:

1. Passaggio dal gerente responsabile al direttore responsabile

nel 1925: egli deve essere interno al giornale, non può essere

un deputato perché i deputati godevano dell’impunità

parlamentare e per questo non era possibile processarli, e per

ultimo ottenere il riconoscimento del prefetto. Il fascismo riuscì

a liberarsi di diversi oppositori grazie alla legge secondo la

quale se un direttore responsabile veniva condannato per due

volte decadeva dalla carica: i prefetti molto spesso si

rifiutavano di nominare un altro direttore e senza di questa

figura non è possibile pubblicare.

Dal 1925 in poi non è più il prefetto a nominare il direttore ma

la procura della Repubblica. Nel 1930 con l’articolo 57 del

Codice penale si stabilisce per il direttore responsabile la

responsabilità oggettiva, riferita a qualunque pubblicazione

presente all’interno della sua testata: il direttore responsabile

è con gli articoli presenti nel suo giornale come un genitore coi

propri figli. La responsabilità oggettiva non è materia del

Codice penale, si rifà infatti al diritto civile. Ogni direttore

poteva finire sotto processo in base al tipo di scritti contenuti

nel suo periodico fino al 1958, quando il Parlamento, in virtù di

una sentenza della Corte Costituzionale, eliminerà la

responsabilità oggettiva, sostituendola con l’obbligo da parte

del direttore di controllare l’articolo, l’omissione di controllo è

materia di reato.

2. Disciplina dei reati a mezzo stampa nel nuovo codice penale:

nel 1930 viene formulato il codice penale Rocco che nasce

dall’esigenza di risolvere l’ambigua questione della

incorporazione dei reati a mezzo stampa ad una disciplina

speciale. Infatti si decide che l’intero settore dei reati a mezzo

stampa è ricondotto all’ambito della disciplina codicistica. Per

cui, oltre all’aggravamento delle pene, si ha pure un notevole

aumento del numero dei reati quali: l’ingiuria (contro l’onore

della persona, che viene esplicitamente citata), la diffamazione

(contro la reputazione della persona, senza che venga citata),

il vilipendio (consistente nell’offendere con parole, scritti o atti

di disprezzo valori ritenuti degni di rispetto),

l’istigazione,l’apologia di reato (esaltare o difenere

pubblicamente un’azione riconosciuta reato dalla Legge) la

calunnia e la diffusione di notizie false. Vengono proibite tutte

le pubblicazioni e spettacoli definiti osceni, in contrasto col

comune senso di pudore.

3. Istituzione dell’ordine e dell’Albo dei giornalisti: significativa

dimostrazione della tendenza del regime ad estendere il

proprio controllo sull’esercizio della libertà di stampa è

l’istituzione di questo ordine, che ha costituito di fatto un

meccanismo di filtraggio e selezione politica di chi esercitava

la professione. L’istituzione, pensata nel 1925 con la legge

n.2307, si realizza effettivamente solo tre anni dopo, con il

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stegosaurros di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Magnani Carlo.
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