DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
PRIMA PARTE: LA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO NELLA COSTITUZIONE
La libertà d’espressione, attraverso la parola o altri mezzi,
rappresenta un aspetto antropologico, ovvero endemico alla natura
umana e costitutivo della razionalità dell’uomo. E’ nella polis greca
che troviamo per la prima volta l’affermarsi dell’idea di libertà di
La politica
parola. Aristotele scrive un’opera intitolata nella quale
parla di cittadinanza e diritti, dalla quale i barbari sono esclusi. Il
costituzionalismo moderno infatti raccoglie e riassume nel diritto i
risultati di un dibattito sulla libera espressione del pensiero che
affonda direttamente le sue radici nella Grecia del V secolo a.C. La
democrazia politica ateniese si sviluppa attorno all’Agorà, ovvero la
piazza pubblica, che era tanto importante quanto l’Ecclesia, ovvero
la sede della decisione, o assemblea civica. La polis valorizza così la
discussione pubblica, quale premessa indefettibile per le
deliberazioni politiche dell’organo assembleare. Aristotele individua
il tratto peculiare dell’essere cittadino nella partecipazione alla vita
della comunità politica attraverso l’accesso libero e uguale
all’Agorà, basato sul concetto di Isonomia, ovvero di uguaglianza
dei cittadini di fronte alle istituzioni della città. Il significato politico
della libertà di parola nella polis quale elemento di
autorealizzazione umana non sfugge alla riflessione di Hannah
vita activa,
Arendt sulla cosiddetta in quanto cruciale per
comprendere la centralità della libertà di comunicazione nella prassi
umana. Secondo la filosofa, l’azione si va ad incontrare con il
discorso costituendo insieme la sfera pubblica, cioè quella realtà
dove è messa da parte ogni dimensione privatistica o materiale.
“Con la parola e con l’agire ci inseriamo nel mondo umano” […]
“discorso e azione sono le modalità in cui gli esseri umani appaiono
gli uni agli altri non come oggetti fisici, ma in quanto uomini”. […]
“Senza essere accompagnata dal discorso non solo l’azione
perderebbe il suo carattere di rivelazione, ma anche il suo soggetto:
l’azione senza discorso non sarebbe più azione perché perderebbe il
suo attore, e l’attore, colui che compie atti, è possibile solo se nello
stesso tempo sa pronunciare delle parole.” La riflessione della
Arendt sulla sfera pubblica come luogo in cui si intrecciano il
discorso e l’azione rimanda direttamente alle radici antiche della
libertà di parola, in quanto la vera questione in gioco è il
riconoscimento della parola quale elemento relazionale costitutivo
della umanità stessa, con cui gli uomini acquistano verità e identità.
Il passaggio dall’ordine antico a quello della modernità introduce un
elemento inedito, la società civile o della autonomia dei privati,
attraverso la quale il rapporto tra pubblico e privato si ridefinisce
completamente, emergendo prepotente l’individualità.
La Costituzione è la fonte più importante del diritto, una sorte di
DNA dello Stato e la base del diritto pubblico, la quale può essere
modificata solo tramite referendum, la cui prima forma risale al
1946. In quell’anno si passò in Italia dallo stato monarchico basato,
rispetto al quadro costituzionale, sullo Statuto Albertino allo stato
repubblicano basato su una Costituzione di natura rigida: ossia una
Costituzione le cui disposizioni siano sono dotate di una particolare
resistenza passiva nei confronti di tutte le altre fonti normative
costituzionali, compresa la legge parlamentare. La Corte
costituzionale o Consulta infatti, l’organo giurisdizionale chiamato a
garantire la rigidità, può espellere dall’ordinamento giuridico una
legge qualora assuma un contenuto contrario rispetto a quanto
disposto dalla Carta: i giudici della Corte costituzionale sono 15 e
mantengono la carica per 9 anni, un terzo di essi viene nominato
dal Presidente della Repubblica, un altro terzo dal Parlamento
(composto da Camera dei Deputati e Senato), un ulteriore terzo
infine dalla Corte Suprema.
L’Italia è unita sotto forma di Stato dal 1861 e le tre caratteristiche
fondamentali di uno Stato sono: il suo territorio, il popolo (sia
cittadinanza, che nazione) e la sovranità. Nel 1946 si vota fra
monarchia e repubblica ma non solo, si vanno ad eleggere anche i
membri dell’Assemblea Costituente, che ebbe il compito tra gli anni
1946-48 di redigere la Carta Costituzionale, come stabilito dal
decreto n. 98/1946 e che era costituita principalmente dai grandi
raggruppamenti politici del momento, ovvero la Democrazia
Costituzione repubblicana
Statuto Albertino
cristiana, il Partito socialista italiano e infine il Partito comunista
Lunga, rigida, a sovranità popolare, di
Breve, flessibile, ottriata,
italiana, seguiti poi da altri minori come il Partito liberale italiano, il
compromesso, costituita da un’Assemblea
liberale
Partito d’azione e il Partito democratico del lavoro.
Costituente
La costituzione repubblicana è lunga in quanto prevede 139 articoli,
più 18 disposizioni finali e transitorie; rigida ma riformabile anche se
non in senso assoluto; di compromesso delle tre culture dei tre
partiti fondamentali (per esempio l’art. 2 è di forte impronta
cattolica).
Le prime idee riguardo la libertà d’espressione risalgono alle grandi
rivoluzioni costituzionali del 1800 che andranno a confluire nel
concetto di costituzionalismo, con il quale si intende il complesso
dei principi alla base di uno Stato costituzionale nel quale si è
sostituito al concentramento di tutto il potere nelle mani del singolo
monarca la divisione dei poteri. Nel 1689 avverrà quindi la
Rivoluzione inglese con il “Bill of rights” nel quale per la prima volta
si afferma in una norma di diritto l’intangibilità della libertà di
parola; nel 1776 la Rivoluzione americana che porterà nel 1787 alla
nascita della Costituzione americana contro il dominio del Regno
Unito; nel 1789 la Rivoluzione francese, che oppone il terzo Stato
alle altre componenti sociali, che porterà alla nascita dell’articolo
11 della “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, il quale
tutela la libertà di stampa, salvo gli abusi sanzionati dalla Legge,
assieme alla libertà di circolazione, religiosa e personale (non si può
essere imprigionati senza un valido motivo) e la libertà di possedere
una proprietà privata. Sorgono dunque due modelli fondamentali:
quello del giuspositivismo francese,che pone alla base il diritto
positivo cioè quello posto da una volontà sovrana espressa nella
legge applicata nello Stato, e quello del giusnaturalismo americano,
basato sull’esistenza di un diritto naturale e sulla sua superiorità sul
diritto positivo.
La libertà e la tolleranza religiosa che si trovano ora alla base degli
Stati moderni europei inizia a svilupparsi a partire dal 1648, anno
della pace di Westfalia, che pose fine alla Guerra dei Trent’anni, una
guerra di religione che vedeva contrapposti cattolici e protestanti in
Europa e che sancì un nuovo ordine giuridico europeo fondato sugli
Stati sovrani, per cui risulta evidente il nesso fra organizzazione
moderna dello stato sovrano e libertà di culto. E’ di quattro anni
l’Aeropagitica,
prima, nel 1644, l’opera di Milton il primo grande
intervento appassionato a favore della libertà di stampa che si va
ad inserire nel contesto in cui nasce la statualità in senso moderno:
il libretto è contro la decisione del Parlamento inglese di introdurre
un obbligo di controllo preventivo per tutti gli stampati, poco dopo
essere entrato prepotentemente in conflitto col sovrano per
garantire una brevissima fase di grande libertà di parola, dal 1640
al 1643. Secondo Milton infatti la censura impedisce all’uomo la
libera ricerca della verità e favorisce il ritorno del pregiudizio
clericale dell’Inquisizione. Precedentemente, nel 1555, la Pace di
Augusta aveva fissato il principio di “cuius regio eius religio”,
rovesciando il rapporto tradizionale fra potere e Chiesa e passando
così dall’epoca teologica all’epoca razionalista. Nel 1651, con il suo
Leviatano,
libro il Thomas Hobbes (giusnaturalista inglese) individua
per primo la costitutiva discrepanza fra i contenuti della legge e la
verità di coscienza di ognuno, la libertà di coscienza, che si inizia a
sviluppare a partire dalla formazione della modernità statuale e
istituzionale, perché gli individui possono ora conservare una
dimensione privata potenzialmente in grado di divaricarsi dalle
imposizioni dell’autorità pubblica. La separazione di Hobbes fra
sfera privata e sfera pubblica, tra convinzione personale e
confessione religiosa, è il nucleo originario attorno al quale si
svolgerà la vicenda liberale dello stato costituzionale. Sarà poi
Spinoza a calcare sull’importanza della libertà di pensiero,
affermando che essa sia prioritaria sia alla pace civile sia alla
stabilità del potere sovrano, differentemente da Hobbes. La libertà
individuale per Spinoza deve trovare corrispondenza nella garanzia
da parte dello Stato della libera manifestazione del pensiero.
Oltreoceano, nel 1776 si fa espressa menzione fa espressa
menzione della libertà di stampa nell’articolo 12 della
“Dichiarazione dei diritti della Virginia”, affermando che qualunque
governo che la limiti altro non è se non dispotico; nel 1787 inoltre la
“Costituzione federale degli Stati Uniti” nel suo I emendamento
afferma che il Congresso non può in alcun modo limitare la libertà di
stampa o di parola, né stabilire una religione di Stato o impedirne
una. Con queste rivoluzioni, oltre che i diritti politici, si riconoscono
pure quelli sociali: il diritto di istruzione, alla salute, i diritti sul luogo
di lavoro, ecc. e, mentre il diritto di libertà d’espressione viene
garantito con l’astensione dello Stato, tramite il suo non intervento,
per quanto riguarda quelli sociali essi vengono garantiti tramite
l’intervento diretto dello Stato. (Gesù, Socrate, Galielo Galilei).
SECONDA PARTE: LA STAMPA
Nello Stato italiano invece la libertà di stampa sarà garantita per
lungo tempo dall’art. 28 dello Statuto Albertino, che deriva dal
costituzionalismo di stampo francese, e dunque giuspositivista,
infatti recita: “La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli
abusi.” In questo articolo infatti si specifica che, mentre i testi
religiosi prima di essere stampati e diffusi al pubblico necessitano
dell’autorizzazione della Chiesa, precisamente dal vescovo della
diocesi di provenienza, qualsiasi altro testo stampato non può
essere sottoposto a nessun tipo di censura, se questo non viola
quanto espresso nell’Editto sulla stampa (legge n. 695/1848) del
1848 che ne disciplina i potenziali abusi seconda la riserva di leggi
(= la Costituzione prevede che la disciplina di una determinata
maniera sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a
regolare tale maniera nessuna fonte secondaria). Le pubblicazioni
possono essere di due tipologie: comuni,quali manifesti o libri con
obbligo di deposito presso l’autorità giudiziaria, o periodiche, quali
settimanali o quotidiani che si occupano invece di informazione con
obbligo di comunicare alle segreterie di Stato per gli affari interni
l’inizio del periodo di pubblicazione e la figura di un gerente
responsabile, il quale rispondeva di tutti gli scritti presenti sul
proprio giornale, in particolare degli scritti anonimi, in quanto
vigeva il divieto di stampa anonima. Nella seconda parte dell’Editto
sulla stampa vengono invece indicati i reati, quali la diffamazione
(che lede la reputazione), l’ingiuria (che va a ledere l’onore), la
denigrazione della corrente forma di governo e lo scrivere contro la
proprietà privata. Inoltre stabilisce quali autorità giudiziarie sono
responsabili per reprimere tali reati.
Con la proclamazione del neostato italiano vengono presi dei
provvedimenti restrittivi nei confronti della libertà di stampa: nel
1899 sotto il governo Pelloux si prova a reintrodurre una restrizione
della libertà di stampa, aggiungendo delle pene per i reati collegati
ad essa, concedendo al giudice la possibilità di sospendere lo
stampato e arrivando a permettere un procedimento simile alla
censura, per il quale gli stampati non potevano nascere e circolare
prima di essere preventivamente passati sotto il controllo: la legge
non passò a causa del forte dissenso e nel 1900 la Corte di
cassazione dichiarò nullo il decreto di legge del governo Pelloux.
Pochi anni dopo, nel 1906, la maggioranza parlamentare (il partito
popolare di Sturzo e il partito democratico) sotto il governo Giolitti
emette la legge n.278/1906 , sul sequestro degli stampati, di natura
garantista (garantismo= concezione dell’ordinamento giuridico che
conferisce rilievo alle garanzie giuridiche volte a riconoscere e
tutelare i diritti e le libertà fondamentali da qualsiasi abuso), che
dichiara che la stampa può essere sequestrata solo in seguito ad
una sentenza definitiva di condanna emessa dalla magistratura, con
due sole eccezioni: per gli stampati contrari al buon costume e per
gli stampati che non rispettano gli obblighi interni all’Editto, che
subiscono la repressione.
Con lo scoppio della Grande Guerra in Italia del 1915 il Governo
italiano stabilisce con la legge n.83/1915 che: le notizie debbano
essere preventivamente controllate dal Governo stesso; l’Esecutivo
può vietare la pubblicazione di notizie di carattere militare; il
prefetto ha la possibilità di procedere immediatamente al sequestro
di uno stampato. La guerra finirà il 4 novembre del 1918; il 28
ottobre del 1922 avrà luogo la marcia su Roma che segnerà
l’effettiva nascita del regime fascista che si protrarrà fino al 25
luglio del 1943. Mussolini è il primo capo del governo che crea un
ufficio stampa con il compito di comunicare informazioni relative al
governo col fine di rafforzare il consenso nei suoi confronti, secondo
il metodo “del bastone e della carota”, cioè punendo chi si oppone e
lodando chi si conforma. Il fascismo sarà responsabile di interventi
restrittivi e drastici nella regolazione del sistema di stampa italiano,
alcuni tuttora vigenti, tra i quali:
1. Passaggio dal gerente responsabile al direttore responsabile
nel 1925: egli deve essere interno al giornale, non può essere
un deputato perché i deputati godevano dell’impunità
parlamentare e per questo non era possibile processarli, e per
ultimo ottenere il riconoscimento del prefetto. Il fascismo riuscì
a liberarsi di diversi oppositori grazie alla legge secondo la
quale se un direttore responsabile veniva condannato per due
volte decadeva dalla carica: i prefetti molto spesso si
rifiutavano di nominare un altro direttore e senza di questa
figura non è possibile pubblicare.
Dal 1925 in poi non è più il prefetto a nominare il direttore ma
la procura della Repubblica. Nel 1930 con l’articolo 57 del
Codice penale si stabilisce per il direttore responsabile la
responsabilità oggettiva, riferita a qualunque pubblicazione
presente all’interno della sua testata: il direttore responsabile
è con gli articoli presenti nel suo giornale come un genitore coi
propri figli. La responsabilità oggettiva non è materia del
Codice penale, si rifà infatti al diritto civile. Ogni direttore
poteva finire sotto processo in base al tipo di scritti contenuti
nel suo periodico fino al 1958, quando il Parlamento, in virtù di
una sentenza della Corte Costituzionale, eliminerà la
responsabilità oggettiva, sostituendola con l’obbligo da parte
del direttore di controllare l’articolo, l’omissione di controllo è
materia di reato.
2. Disciplina dei reati a mezzo stampa nel nuovo codice penale:
nel 1930 viene formulato il codice penale Rocco che nasce
dall’esigenza di risolvere l’ambigua questione della
incorporazione dei reati a mezzo stampa ad una disciplina
speciale. Infatti si decide che l’intero settore dei reati a mezzo
stampa è ricondotto all’ambito della disciplina codicistica. Per
cui, oltre all’aggravamento delle pene, si ha pure un notevole
aumento del numero dei reati quali: l’ingiuria (contro l’onore
della persona, che viene esplicitamente citata), la diffamazione
(contro la reputazione della persona, senza che venga citata),
il vilipendio (consistente nell’offendere con parole, scritti o atti
di disprezzo valori ritenuti degni di rispetto),
l’istigazione,l’apologia di reato (esaltare o difenere
pubblicamente un’azione riconosciuta reato dalla Legge) la
calunnia e la diffusione di notizie false. Vengono proibite tutte
le pubblicazioni e spettacoli definiti osceni, in contrasto col
comune senso di pudore.
3. Istituzione dell’ordine e dell’Albo dei giornalisti: significativa
dimostrazione della tendenza del regime ad estendere il
proprio controllo sull’esercizio della libertà di stampa è
l’istituzione di questo ordine, che ha costituito di fatto un
meccanismo di filtraggio e selezione politica di chi esercitava
la professione. L’istituzione, pensata nel 1925 con la legge
n.2307, si realizza effettivamente solo tre anni dopo, con il
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