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Estratto del documento

STRUTTURA DEL CONTRATTO TELEMATICO

Gli obblighi informativi che caratterizzano un contratto, si differenziano a seconda della fase in cui questo si trova.

Un contratto telematico si compone di:

  • Obblighi informativi precontrattuali, che si individuano nella fase tra proposta e accettazione.
    • Contenuti minimi della Comunicazione commerciale (pubblicità)
    • Informazione relativa alla conclusione del contratto.
  • Obblighi informativi

Gli "zoccoli informativi" del d.lgs. 70/2003 sono gli articoli: 7, 12 e 13.

Gli obblighi informativi generali (articolo 7) riguardano tutti i destinatari della società dell'informazione; sono basilari. Comprendono nome, ragione sociale, domicilio ecc... Indicazioni sul modo per contattare questa persona, indicazioni inequivocabili sul prezzo. Gli obblighi devono essere facilmente accessibili al destinatario (es: in prima pagina o ben evidenziati), devono essere utilizzati strumenti pratici in modo che tali informazioni

siano facilmente reperibili, in modo diretto e permanente, ossia queste informazioni non possono essere onerose, né modificate. Inoltre, sul prestatore pende l'obbligo di aggiornare le informazioni tempestivamente (se ho spostato la sede legale, devo aggiornare questa informazione), ma devo anche mantenere quell'informazione (ad esempio, fino al cambio della sede). In caso di aggiornamento, bisogna evidenziarlo all'utenza. L'articolo 12 contiene le informazioni dirette alla conclusione del contratto. Nel caso in cui il contratto telematico sia rivolto a dei consumatori, l'articolo vale sempre, mentre, nel caso del B2B, vale solo nel caso in cui le parti non abbiano concordato diversamente. Deve esserci stata in pregresso una negoziazione fra le parti che ha portato a un diverso schema contrattuale. In particolare, le informazioni sono dirette a colmare un gap informativo tra i contraenti. Le informazioni dell'articolo devono essere fornite in modo chiaro.

comprensibile ed inequivocabile. Le informazioni diretta alla conclusione del contratto cui fa riferimento l'articolo 12 non contengono le informazioni sostanziali, previste per specifici beni e servizi.

L'articolo 49 del codice di consumo, rispetto al 12, richiede informazioni con linguaggio semplice e comprensibile (al consumatore non è richiesta capacità di comprensione e capacità lessicale elevata), in modo estremamente dettagliato; inoltre, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza (articolo 51 codice di consumo). Se l'articolo 49 e l'articolo 12 sono sovrapponibili, nel campo del B2C, prevale il codice di consumo. Si tratta di una superiorità sia gerarchica che di competenza. [L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.]

L'inoltro e la ricevuta dell'ordine, si trovano all'articolo 13 del d.lgs. 70/2003. La

B2B.

B2B. La ricevuta dell'ordine è fondamentale per la conclusione di un contratto ed è obbligatoria qualora almeno uno dei contraenti sia un consumatore. Esso, così come l'articolo 12, è una norma di generale applicazione, ossia, non si applica per i contratti conclusi esclusivamente tramite posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti, perché per questi si ritiene esserci una maggiore consapevolezza. Anche la ricevuta dell'ordine è il risultato del movimento di creazione di fiducia nella digitalizzazione. Se essa non ci fosse, il contratto sarebbe comunque concluso e le prestazioni dovute. L'inoltro dell'ordine è una prestazione aggiuntiva. "L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi." Questo comma prevale sul secondo comma dell'articolo 45 del CAD.

Obiettivi: L'obiettivo generale è

La tutela del consumatore in ragione di una posizione di debolezza informativa rispetto al professionista, aggravata dall'uso delle nuove tecnologie che consentono la conclusione del contratto anche in assenza del fornitore.

L'obiettivo specifico riguarda il fatto che, inoltre, in ambito telematico, anche le regole di formazione dell'accordo vengono definite dal professionista.

Gli obblighi informativi vanno dunque a colmare lo squilibrio informativo del consumatore per offrire al consumatore la possibilità, prima di effettuare l'ordine, di verificare esattamente le qualità del bene o del servizio o conoscere dettagliatamente le condizioni contrattuali a cui si espone.

Quadro normativo europeo:

  • Direttiva sui contratti a distanza 1997/7 (d.lgs 185/1999)
  • Direttiva sul commercio elettronico 2000/31 (d.lgs 70/2003)
  • Direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83 (d.lgs 21/2014)
  • Proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti

di fornitura di contenuto digitale.

Proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni.

Quadro normativo nazionale:

  • D.lgs. n. 70/2003 - Codice del consumo (che ha recepito la direttiva 2011/83).
  • Il contenuto minimo degli obblighi è previsto all'articolo 49 del codice di consumo. Essi devono essere stabiliti prima della conclusione del contratto.

Si hanno 4 profili strutturali:

  1. Aspetti strutturali dell'operazione negoziale, relativi all'astratta idoneità del medesimo a soddisfare l'interesse del consumatore (le informazioni "di base").
  2. Elementi relativi al regolamento contrattuale, ossia al concreto piano di attuazione dell'interesse programmato. Sono gli elementi correlati a quelli essenziali.
  3. Elementi esterni al futuro rapporto contrattuale, ma composta da informazioni pur sempre idonee a condizionare la scelta di consumo.
  4. Informazioni circa
l’esercizio del diritto di recesso. I primi due attengono a profili interni al contratto.

Articolo 49, c. 1: “Le informazioni sono fornite al consumatore in maniera chiara e comprensibile prima che questi si avvincolato dal contratto o da una corrispondente offerta”.

L’articolo 51 definisce i requisiti formali per i contratti a distanza.

Articolo 51, c. 1: “Per quanto riguarda i contratti a distanza, il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, c.1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.”

L’articolo 51 è più vecchio del 49; risale a quando magari le compravendite avvenivano al telefono, per le quali si parla ugualmente di contratti a distanza. Con “supporto durevole” si intende la

Possibilità di reperire le suddette informazioni anche dopo tempo. Un sito non è un supporto durevole per una serie di motivi, quali chiusura, cambio di gestione, ecc... Le informazioni divengono parte integrante del contratto (ove concluso) e non possono essere modificate se non con l'accordo espresso delle parti (articolo 49, c. 5).

Immodificabilità:

  • In caso di lacune, possono essere utilizzate per integrare il contenuto contrattuale.
  • In caso di divergenze, possono prevalere su clausole di contenuto discordante.

Se c'è discordanza tra quello che c'è scritto nel contratto e quello che c'è scritto nell'informativa precontrattuale, prevale la seconda. Questo perché è su quel contenuto informativo che la controparte ha manifestato la sua volontà di sottoscrivere il contratto.

Se il professionista intende modificare un elemento dell'informativa, deve prima ottenere il consenso espresso del consumatore.

Per esempio, le parti potrebbero concordare espressamente, con scambio di e-mail, un termine di consegna dei beni diverso da quello specificato sul sito del professionista; in ogni caso, una disposizione contenuta nelle condizioni generali in cui si affermi che il professionista può derogare alle informazioni fornite sul sito non rispetterebbe l'obbligo dell'accordo espresso dalle parti.

Questa norma non si applica alle modifiche apportate dal professionista alle condizioni del contratto dopo la sua conclusione.

Nel caso in cui non vengano fornite le informative degli articoli 7, 12 e 13, si applica al professionista una sanzione amministrativa, una sanzione pecuniaria (fino a 10.000 €) o, in caso di recidiva, una sanzione maggiorata.

Articolo 21 d.lgs 70- sanzioni: "salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni di cui agli articolo 7, 8, 9, 10 e 12 del presente decreto sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro".

Con <span class="quote">“salvo che il fatto costituisca reato” si intende che nel caso in cui venissero omesse informazioni, si potrebbe avere qualcosa da nascondere e, così, verrebbe integrato il reato di truffa contrattuale (la rete è un ambiente congeniale per articolare truffe contrattuali). Se il fatto costituisce reato, si applicano le leggi relative al reato commesso. L’articolo 21 richiama gli articoli 7 e 12, ma non il 13. Questo, perché non si può applicare la sanzione amministrativa, essendo tipica, senza che sia applicato l’articolo 13; si applica invece, la regola generale del c.c., secondo la quale se viene omessa un’informazione e, per effetto di questa omissione, deriva un danno si incorre nella responsabilità di risarcire il danno. Da sottolineare che la responsabilità è legata al danno; se non si ha alcun danno, la responsabilità è di tipo riparatorio, non sanzionatorio. L'onere della prova ricade

Dunque sul consumatore. Secondo il codice di consumo, la violazione degli obblighi informativi fa comunque scattare una sanzione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nency.lg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informatica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Poletti Dianora.