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Diritto dell'impresa

Al centro del diritto dell'impresa c'è la figura dell'imprenditore. La norma di cui ci occuperemo in queste prime lezioni è quella art 2082 cc che è la nozione legislativa di imprenditore: "E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi." Questa è la nozione di imprenditore. Dell'articolo 2082 emergono i tratti essenziali della nozione di imprenditore;

  • Il primo: l'impresa è attività, l'impresa non c'è quando c'è un unico atto ma ci vuole una serie coordinata di atti collegati da una funzione unitaria.
  • Seconda caratteristica: l'impresa è una attività caratterizzata da uno scopo specifico: la produzione o lo scambio di beni o servizi.
  • Terzo: l'impresa è un'attività caratterizzata da specifiche modalità di svolgimento: l'organizzazione, l'economicità, la professionalità.

Professionalità nel diritto dell'impresa

In merito alla professionalità nel diritto dell'impresa, quest'ultima ha un significato diverso da quello che ha nel lessico comune. Nel lessico comune implica un giudizio di tipo valutativo (es: si è comportato in maniera professionale). Professionalità nell'ambito del diritto dell'impresa significa "abitualità". Dunque l'attività dell'imprenditore è professionale quando è abituale, senza che implichi un giudizio valutativo dell'attività dell'imprenditore.

Requisiti dell'imprenditore

Nel contenuto recettivo dell'art 2082 risultano i determinati requisiti di un imprenditore (che abbiamo già descritto): organizzazione, economicità e professionalità. Cosa significano?

  • Organizzazione: di capitale lavoro, investimenti, etc.
  • Economicità: per aversi impresa, l'attività deve essere esercitata con metodo economico. Quest'ultimo significa che le modalità di svolgimento dell'attività devono essere tali che nel periodo medio-lungo si tende al pareggio dei costi con i ricavi. Questo non significa che se gli affari dovessero andare male non vi sia economicità.

Esempio: una mensa. Chi gestisce una mensa e eroga i pasti ad un prezzo simbolico (2€). Certamente non la gestisce con metodo economico, perché non si potranno mai coprire i costi con i ricavi. Mentre se viene venduto a 6/7€, il metodo si dice astrattamente economico, perché è volto, nel periodo medio-lungo, al pareggio dei costi con i ricavi.

Requisiti controversi dell'imprenditore

Sino a questo momento abbiamo parlato dei requisiti dell'imprenditrice che emergono dal contenuto precettivo dell'art. 2082 cc. I giuristi discutono sul fatto che vi siano altri requisiti che però non risultano dal contenuto precettivo dell'art 2082, ma che secondo alcuni sarebbero necessari per aversi l'imprenditore. Questi sono:

  • Il primo requisito controverso è la necessità che per aversi imprenditore e impresa vi sia il cosiddetto scopo di lucro. Quest'ultimo cos'è? Chiariamo un primo punto: per aversi imprenditore non ha alcun rilievo il movente psicologico dell'imprenditore, dunque non ha alcun rilievo la volontà dell'imprenditore di perseguire un guadagno. I moventi interni dell'imprenditore non hanno mai alcun rilievo. La disciplina dell'impresa si basa su caratteristiche esterne e su profili oggettivi.
  • Secondo alcuni, oltre all'esercizio dell'attività con metodo economico (volto a far sì che in un periodo medio-lungo i costi dell'impresa siano coperti con i ricavi), per aversi imprenditore non sarebbe, secondo questi autori, sufficiente un mero metodo economico, ma un qualcosa di più; un cosiddetto metodo lucrativo, ovvero un metodo volto a far sì che nel periodo medio-lungo vi sia un delta/differenziale fra ricavi e costi, quindi un lucro oggettivo.
  • Sarebbero ancora necessari, secondo alcuni autori, per aversi imprenditore, ulteriori requisiti. Quello della destinazione al mercato dei beni o dei servizi prodotti. Nel senso che per aversi imprenditore sarebbe necessario che il bene o il servizio prodotto sia offerto sul mercato, ovvero sia destinato a una pluralità indifferenziata di persone. (Non sarebbe per esempio imprenditore, secondo alcuni autori, la cosiddetta impresa infragruppo che è l'impresa che ha un unico cliente. Esempio: impresa che produce bulloni e li vende alla Fiat). Quindi l'impresa che vende i beni a un solo soggetto non sarebbe imprenditore.
  • Un terzo requisito controverso della qualità di imprenditore che non risulta dalla disciplina testuale dell'articolo 2082 cc è quello della liceità dell'attività svolta. Non sarebbe imprenditore colui che gestisce di per sé un'attività illecita. (Contrabbando di sigarette, droga, etc).

Il discorso di identificazione della figura di imprenditore è più complesso di quanto lasci apparire prima facie il solo articolo 2082 del codice civile, ma si arricchisce di alcuni requisiti che secondo una certa dottrina sono comunque necessari per aversi imprenditore, pur non risultando dal codice civile.

Relatività della nozione di imprenditore

Un primo punto su cui dovremmo fare attenzione è quello della relatività della nozione di imprenditore. L'art 2082 e tutti i discorsi che abbiamo poc'anzi accennato riguardano la nozione di imprenditore secondo il diritto commerciale. Ovviamente questo non esclude che questa nozione possa non coincidere, anzi non è perfettamente sovrapponibile con altre nozioni di diritto tributario o di diritto comunitario (esempio per il diritto comunitario l'avvocato è un imprenditore mentre per il diritto commerciale non lo è).

Esame dei requisiti dell'imprenditore

In un primo momento esamineremo i problemi ermeneutici posti dai requisiti dell'imprenditore contenuti nella disposizione dell’articolo 2082. È importante mettere in luce come non siano dei problemi meramente teorici, di studiosi o di professori che scrivono libri, ma stabilire se un soggetto è imprenditore o non lo è ha delle ricadute molto importanti sul piano applicativo. E la prima di queste ricadute sul piano applicativo è la assoggettabilità o meno che nel sistema italiano è solo per gli imprenditori ad una procedura concorsuale (ad oggi ancora fallimentare, perché si chiama ancora fallimento).

Chiarito il rilievo applicativo di questi problemi vediamo di addentrarci nel significato dell’articolo 2082 del codice civile. E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L’impresa è un’attività ed è un’attività produttiva. Anche lo scambio è un’attività produttiva (pensiamo al commerciante al minuto). Lo scambio è un’attività produttiva volta ad incrementare l’utilità dei beni, spostandoli nel tempo e nello spazio.

Non è impresa un’attività di mero godimento. Caso classico è il proprietario di immobili che li concede in locazione a terzi. Esercita egli un’attività di mero godimento e non è imprenditore. Non vi è però una incompatibilità ontologica tra godimento e impresa se accanto ad attività di godimento si svolge anche un’attività produttiva. Si diventa allora imprenditore (esempio: se chi ha degli immobili non si limita ad allocarli a terzi ma organizza un residence: fornisce un servizio di pulizie, organizza una sala prime colazioni per gli ospiti, organizza un servizio di ristoro).

Proseguiamo nell’analisi dei requisiti dell’imprenditore risultanti dal contenuto precettivo dell’articolo 2082. Si deve trattare di un’attività svolta con determinate caratteristiche: organizzata, economica e professionale. L’impresa come attività organizzata richiede che si chiarisca la portata, il significato dell’organizzazione. L’attività di impresa non è concepibile senza l’impiego coordinato dei fattori produttivi: lavoro e capitale. Nella maggior parte dei casi l’organizzazione dell’imprenditore consiste nella creazione di un apparato stabile complesso, con dipendenti, locali, materie prime, stabilimenti, uffici. Il nostro problema, che dobbiamo analizzare, è un altro. Nella gran parte dei casi c’è una organizzazione visibilmente percepibile (dipendenti, uffici, stabilimenti, macchinari, etc.). Qual è il minimum di organizzazione necessario affinché si possa avere un imprenditore e di conseguenza applicare la disciplina dell’impresa? Questo è il rilievo del problema, noi dobbiamo capire qual è il minimo di organizzazione perché si possa avere un imprenditore ed applicare la disciplina dell’impresa.

Organizzazione dell'impresa

Primo problema: per aversi imprenditore e applicare l’attività dell’impresa è necessaria l’organizzazione del lavoro altrui (quindi di avvalersi di altre persone che collaborano, prescindendo dal rapporto giuridico di lavoro dipendente o meno) o abbiamo un imprenditore anche quando l’attività produttiva economica e professionale viene esercitata senza avvalersi di collaboratori? (Esempio: pensiamo a una gioielleria. Questo soggetto è imprenditore o no? O non lo è perché non organizza il lavoro altrui?)

Secondo un primo orientamento per acquisire la qualità di imprenditore è necessaria ed indispensabile l’organizzazione del lavoro altrui. Questa impostazione è stata oramai superata da tanti anni, grazie a uno dei massimi studiosi di diritto commerciale Walter Biggiavi. Egli fece un esempio dicendo che l’organizzazione del lavoro non è necessaria perché se lo fosse dovremmo concludere che non è imprenditore colui che sostituisce tutti i dipendenti con delle macchine, anche se il volume della sua produttività risulta incrementato. Dunque se ne deve dedurre che in linea di principio non possiamo considerare, affinché si acquisti la qualità di imprenditore, necessaria l’organizzazione del lavoro altrui.

Economicità e professionalità

Secondo profilo: è necessaria l’organizzazione del capitale? È necessario un apparato strumentario percepibile? (come locali, macchinari). In realtà non è necessario nemmeno questo, perché vi sono dei soggetti per i quali basta un minimum di organizzazione. Esempio il mediatore professionale. Colui che esercita un’attività di mediazione nella vendita di appartamenti. (Gli basta un cellulare, un pc e una scrivania).

Dopo il requisito dell'organizzazione abbiamo il requisito della economicità. Vi è una tesi che tende a svalutare il ruolo del requisito della economicità rispetto ad altri elementi enunciati nell’articolo 2082 cc. Il ragionamento che viene svolto da questi autori, i quali ritengono che l’economicità non sia un requisito avente valore autonomo della qualità di imprenditore e che attività economica significa sinonimo di attività produttiva e quindi non significa altro che attività rivolta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Questa tesi che tende a svalutare e a negare il valore autonomo del requisito della economicità innanzitutto è in conflitto con la formulazione testuale dell’articolo 2082 cc. Difatti il requisito della economicità è richiesto in aggiunta a quello della attività produttiva e gli si deve perciò attribuire un autonomo significato. L’attività produttiva quindi ha un autonomo significato nella formulazione testuale dell’articolo 2082. Poi va tenuto presente che l’attività produttiva può dirsi condotta con metodo economico quando è svolta con modalità che nel medio-lungo periodo consentano la copertura dei costi con i ricavi.

(Noi abbiamo fatto l’esempio della mensa: quando nel lungo periodo la attività di gestione di una mensa è svolta in maniera tale che i costi vengano coperti con i ricavi possiamo tenere presente che l’attività sia economica. Dunque è imprenditore chi vende i pasti ad un prezzo che astrattamente consente nel periodo medio-lungo di coprire i costi con i ricavi. Non è imprenditore chi per esempio gestisce la mensa o eroga qualsiasi bene o servizio gratuitamente. Ad esempio se una associazione religiosa organizza una mensa per gli extracomunitari e eroga i pasti gratuitamente agli stessi, non è imprenditore.)

Dobbiamo quindi chiarire che è imprenditore chi esercita i servizi con metodo economico anche se ispirato da un fine pubblico o ideale. Ciò che è importante non è il fine ideale ma le regole di svolgimento dell’attività. L’ultimo dei requisiti dell’articolo 2082 è la professionalità. Anzitutto il termine professionalità nel corpo dell’articolo 2082 cc è svincolato da ogni significato di tipo valutativo, ma significa "abitualità". Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una determinata attività.

Non è imprenditore chi compie una isolata operazione di acquisto e successiva rivendita di merci. Non è imprenditore chi esercita per una sola volta attività di trasporto. Se invece abitualmente egli svolge attività di trasporto diventa imprenditore. Abbiamo detto che nel diritto dell’impresa professionalità significa abitualità. Ovviamente l’esistenza del requisito della professionalità va valutato con riferimento alle caratteristiche peculiari di una determinata attività. Per le attività stagionali (alberghi in località di villeggiatura, stabilimenti balneari) è sufficiente il ripetersi dell’attività di impresa secondo le cadenze proprie di quella determinata attività.

Ancora, perché si acquisti la qualità di imprenditore non è necessario che l’attività di impresa sia l’unica attività di un determinato soggetto. Quindi la professionalità non implica che l’attività di impresa sia l’attività unica e quindi esclusiva. (N.B. Per i professori e per i pubblici impiegati esiste divieto di fare ciò).

Abbiamo detto che professionalità non implica alcun giudizio di carattere valutativo sull’attività di imprenditore. Ma possiamo avere impresa anche nel caso di unico affare? Esempio classico è quello della costruzione di un edificio. Vero è che l’affare è unico ma questo richiede una pluralità di operazioni (acquisto materiali, contratti con i lavoratori dipendenti per costruire etc.) Questo affare implica una serie di operazioni tra di loro collegate che richiedono anche un certo arco di tempo. In questo caso si può dire di acquistare la qualità di imprenditore.

Problemi interpretativi nell'identificazione dell'imprenditore

Terminata l’analisi dei requisiti della qualità dell’imprenditore disciplinati dalla formulazione dell’articolo 2082. Abbiamo visto i problemi interpretativi che sono posti nella identificazione dell’imprenditore e in particolare nella identificazione della definizione dell’imprenditore dall’articolo testuale 2082. Avevamo accennato che tali questioni non esauriscono i problemi di identificazione dell’imprenditore commerciale in quanto, seguendo itinerari e prospettive diverse, gli studiosi hanno sostenuto l’esistenza di ulteriori requisiti perché possa parlarsi di imprenditore commerciale. Requisiti che seppur non contenuti nell’articolo 2082 sarebbero comunque necessari per aversi imprenditore ma quali sono?

  • Lo scopo di lucro
  • La destinazione al mercato dei beni e servizi prodotti
  • La liceità dell’attività svolta

Parliamo ad esaminarli. Partiamo dal problema della necessità o meno dello scopo di lucro. Al riguardo, un primo punto merita di essere precisato e si tratta di un punto che è assolutamente controverso: non ha rilievo per la qualificazione di soggetto come imprenditore il cosiddetto lucro soggettivo o movente psicologico dell’imprenditore. Quest’ultimo non può ritenersi rilevante perché si deve considerare che l’applicazione della disciplina dell’impresa è fondata su criteri esteriori ed oggettivi. Ed è fondata su criteri esteriori ed oggettivi perché si tratta di una disciplina che è dettata per la tutela dei terzi e in quanto tale deve essere una disciplina i cui presupposti di applicazione per i terzi devono avere applicazione facilmente riconosciuta. Dunque sicuramente non è rilevante il movente psicologico dell’imprenditore di realizzare un guadagno.

La questione della essenzialità o meno dello scopo di lucro affinché un soggetto possa essere qualificato come imprenditore diviene quella della necessità o meno di un lucro cosiddetto oggettivo. Quest’ultimo è l’esercizio della attività di impresa con modalità tali che in un periodo medio-lungo i ricavi superano i costi. Cioè che vi sia un delta fra i ricavi e i costi che rappresenti il guadagno. È necessario che l’impresa sia gestita con modalità tali che nel periodo medio-lungo si configuri la realizzazione di un profitto? Il professore ritiene di no.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Carlottaaaaa2000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Piscitello Paolo.
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