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IMPRENDITORE AGRICOLO
In relazione all'oggetto dell'attività si distingue tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. La nozione di imprenditore agricolo ha una valenza essenzialmente negativa ed è volta ad escludere l'imprenditore agricolo dalla applicazione delle regole dettate specificamente per gli imprenditori commerciali.
Abbiamo quindi diversi complessi normativi. Uno è lo statuto generale dell'imprenditore, che si applica a tutti. Esistono poi delle regole specifiche che si applicano solo a quelli commerciali. La nozione dell'imprenditore agricolo è rilevante proprio perché agli stessi non si applicano le regole peculiari dello statuto commerciale. Regole peculiari dello statuto commerciale sono sostanzialmente l'obbligo civilistico di tenuta delle scritture contabili e la soggezione alle procedure concorsuali. Nell'ottica del legislatore la disciplina dell'imprenditore agricolo ha la funzione di
agevolare questi imprenditori. La ragione di questo trattamento di favore, che si risolve nella esclusione dalla sottoposizione delle procedure concorsuali, è nellacircostanza che l'imprenditore agricolo è soggetto ad un duplice rischio: egli non è soggetto solo a rischio di mercato (per esempio il rischio di invenduto) ma è soggetto anche al cosiddetto rischio natura. (Per esempio, per un coltivatore di viti colpito da una grandinata) In breve questa è la ragione di un regime che è un regime certamente di favore per lo stesso. Tanto ciò premesso ora dobbiamo entrare nella questione più spinosa, che è quella della individuazione dell'imprenditore agricolo. È il caso di rilevare come la nozione legislativa di imprenditore agricolo sia stata modificata e non è più quella originaria del codice del 1942. È stata modificata nel 2001. È stato ampliato nel 2001 il numero dei soggetti cheVengono considerati imprenditori agricoli e dei soggetti che possono usufruire di un siffatto regime di favore. La nozione di imprenditore agricolo è contenuta nell'articolo 2135 cc.
Il primo comma ci dà la nozione di attività agricole essenziali. Abbiamo in questa norma la indicazione delle 3 attività agricole essenziali: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse."
In una prima approssimazione la definizione della coltivazione del fondo non è abbastanza chiara. La selvicoltura è la cura del bosco e la raccolta della legna. La semplice raccolta della legna senza la cura del bosco non è selvicoltura e di conseguenza è attività commerciale. La terza attività agricola essenziale è l'allevamento di animali. Questa è la formulazione dell'articolo 2135 cc comma
1º oggi vigente. La norma non risponde puntualmente al contenuto della formulazione ordinaria del Codice civile del 1942, la quale invece, diceva che è imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. La variazione lessicale consiste nel passaggio dalla formula “allevamento del bestiame” alla formula “allevamento di animali”. Non si tratta di sinonimi, ma è un percorso, quello della modifica legislativa, che è stato seguito scientemente dal legislatore, in quanto era stato sostenuto che nella formulazione “allevamento del bestiame” vi rientravamo solamente l’allevamento di animali di taglia media-grossa. [ovini, bovini e caprini]. Non vi rientravano per esempio l’allevamento di cani e di animali da pelliccia. Dal 1942 al 2001 la fattispecie che aveva dato maggiori problemi interpretativi era
quelladell'allevamento del bestiame, oggi divenuto allevamento di animali, in virtù di unascelta più ampia del legislatore al fine di estendere le linee perimetrali dell'attività dell'imprenditore agricolo. La norma prosegue: "Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine." La nuova nozione di imprenditore agricolo che è stata formulata dal decreto legislativo 228/2001 che ha modificato l'articolo 2135 cc aderisce alla cosiddetta teoria del ciclo biologico, secondo cui purché vi sia un ciclo biologico c'è imprenditore agricolo. Prima si erano posti dei problemi al riguardo. La nuova nozione di impresa comporta che la produzione dispecie vegetali o animali è sempre qualificabile come attività agricola essenziale, anche se prescindono dall'utilizzo del fattore terra. Specifichiamo le 3 attività: 1. Rientrano nella coltivazione del fondo l'orticoltura, la coltivazione in terre o vivai (anche le stesse non sono coltivate nel terreno), le coltivazioni idroponiche e aeroponiche. 2. La selvicoltura deve essere intesa come attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi raccolti. 3. Allevamento di animali: la formulazione del codice del 1942 parlava di allevamento di bestiame. Ed è questa la questione che aveva determinato i più vivaci contrasti. Il criterio del ciclo biologico introdotto dal legislatore con la riforma del 2001 considera attività agricole essenziali ogni attività di allevamento anche se svolta al di fuori del fondo (Esempio: allevamento di polli da batteria). Per allevamento di animali si deve intendere non solo l'allevamento.volto a ottenere soli prodotti agricoli ma vi rientrano anche ogni tipo di allevamento fondato sul ciclo biologico (in passato controverso). Lo è l'allevamento di cavalli, cani (legge speciale 2003) e bestiame di pellicce. La sostituzione del termine bestiame con quello di animali toglie ogni incertezza sulla possibilità di qualificare come impresa agricola essenziale non solo l'allevamento di animali allevati su fondo (1942), ma anche quello di allevamento di cortili, o acquacoltura. Sono poi attività agricole anche le cosiddette attività agricole per connessione. Abbiamo identificato quali sono gli imprenditori agricoli essenziali. La disciplina di esonero degli imprenditori agricoli non si applica solo a quelli essenziali ma anche agli imprenditori agricoli per connessione. Questi ultimi sono dei soggetti che esercitano attività che sono di per sé attività agricole essenziali ma quando ricorrono determinati presupposti usufruiscono.del determinato regime di favore stabilito per gli imprenditori agricoli.Il terzo comma ci dà la nozione di imprese agricole per connessione. Due sono le condizioni necessarie perché un imprenditore possa essere qualificatocomeimprenditore agricolo per connessione: La connessione soggettiva significa che è necessario che il soggetto che esercita queste attività (ricezione etc.) sia qualificabile come imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle 3 attività agricole essenziali (Esempio: chi trasforma le olive in olio. Egli le deve coltivare per essere imprenditore agricolo). La connessione oggettiva è necessario che ricorra una connessione oggettiva tra le 2 attività. Sotto tale profilo la disciplina attuale innova rispetto a quella previgente. Secondo la disciplina originaria del Codice civile del 1942 era necessario che le attività di trasformazione e di alienazione dei prodotti agricoli rientrassero nell'esercizio normale dell'agricoltura e che le attività connesse avessero carattere accessorio. (Esempio: olive trasformate in olio d'oliva veniva considerata attività agricola quando rientrava)nell'esercizio normale dell'agricoltura ovvero quando la maggior parte dei coltivatori di olive trasformavano le olive in olio. Solo se questi erano coltivatori di olive e non quando le acquistavano da terzi). Questo criterio della normalità è stato sostituito dal criterio della prevalenza: secondo cui, l'attività per connessione viene considerata dal legislatore attività agricola quando si tratta di attività aventi ad oggetto solo prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola essenziale. I beni prodotti o i servizi forniti, perché un soggetto possa essere considerato imprenditore agricolo per connessione, devono essere prevalentemente frutto dell'attività agricola essenziale. IMPRENDITORE COMMERCIALE Per definire l'imprenditore commerciale potremmo dire che è tale colui che non è qualificabile come imprenditore agricolo. Ma ciò non basta. Vi è unaArt. 2135 comma 3:
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
autorevole corrente dottrinaria, la quale ha sostenuto l'esistenza di un terzium genus, che non è costituito né da imprenditori agricoli né commerciali, i cosiddetti imprenditori civili. Ci sarebbe quindi un'altra categoria non soggetta allo statuto dell'imprenditore commerciale. Per verificare se tale affermazione sia ammissibile dobbiamo identificare l'imprenditore commerciale. Per identificare chi è l'imprenditore commerciale dobbiamo interpretare il disposto dell'articolo 2195 comma 1. Si tratta della norma con cui si prevedono i soggetti che sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese. (oggi lo fanno anche quelli agricoli).
L'articolo 2195 del cc afferma che: "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori, che esercitano:
- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività
intermediaria nella circolazione dei beni;
un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;