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Capitolo 6 - I diritti dell'impresa e la circolazione delle idee
I diritti di proprietà intellettuale sono suddivisi in tre categorie: i segni distintivi, i diritti sulle opere dell'ingegno e i diritti sulle invenzioni industriali.
I segni distintivi sono elementi che servono a identificare un imprenditore o un prodotto specifico, al fine di differenziarli agli occhi dei consumatori. I segni distintivi principali sono la ditta, l'insegna e il marchio.
La ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore e deve permettere di caratterizzare l'impresa in modo differenziato rispetto ad altre simili. Chi ha registrato per primo la ditta può richiedere che coloro che l'hanno adottata successivamente, in modo uguale o simile, la modifichino o la integrino. Lo scopo della tutela è garantire all'imprenditore che ne ha il diritto di evitare confusioni nella circolazione delle idee.
clientela.–
Trasferimento: che la ditta è un elemento inscindibile dall’azienda, e che dunque in caso di trasferimento di quest’ultima, occorrerà necessariamente trasferire anche la ditta. Alla ditta è attribuito un valore economico proprio. Dunque, il titolare della ditta può ben trasferirla ad altro imprenditore, ma non separatamente dall’azienda cui si riferisce. Nel caso di atto di trasferimento fra vivi, la ditta passa all’acquirente solo con il consenso dell’acquirente. Altrimenti, in caso di morte, passa automaticamente al successore. – non si impone che siano aggiunti alla ditta il cognome o la sigla dell’acquirente.
L’insegna: è il segno distintivo che consente di poter individuare i locali in cui si svolge l’attività dell’imprenditore. Come precisa l’art. 2568 c.c., è possibile fruire delle stesse norme previste dalla disciplina della tutela della ditta.
-Il
marchio: è il segno distintivo dei prodotti e delle merci dell'impresa. Oltre che dal codice civile, è altresì disciplinato dal Codice della proprietà industriale e da diverse convenzioni internazionali→ un marchio se registrato presso l'Ufficio comunitario dei marchi, produce i suoi effetti in tutta l'Unione Europea; un marchio internazionale ha, in ogni stato indicato nella domanda, lo stesso valore di un marchio nazionale.–
Requisiti: il marchio per poter essere valido deve essere: originale; vero; nuovo; conforme a legge, ordine pubblico e buon costume (non in grado di violare i diritti esclusivi dei terzi).–
Tutela: Per quanto infine riguarda la tutela, la forma di protezione principale consiste in un diritto di esclusiva. In altri termini, il titolare del marchio ha il diritto di essere l'unico a utilizzarlo. Il marchio riceve la tutela a livello locale, nazionale, europeo; 19a livello locale, tutelato con il preuso
(dimostrando l'uso del marchio per primi con prove come la pubblicità, materiali illustrativi, etc); a livello nazionale, con la registrazione nel registro dei marchi dei brevetti a Roma, uso esclusivo per 10 anni; a livello europeo, con la registrazione presso l'apposito ufficio UE (UAMI). Tipi di marchio: - Il marchio di fabbrica: se apposto sul prodotto da parte del fabbricante; - Il marchio di commercio: se apposto sul prodotto da parte del rivenditore; - Il marchio individuale: contrassegna i prodotti di un singolo imprenditore; - Il marchio collettivo: viene creato per distinguere i prodotti di una pluralità di imprenditori associati al fine di garantire l'origine o la qualità di determinati prodotti o servizi. - Il marchio generale: se identifica tutti i prodotti di un imprenditore; - Il marchio speciale: individua le differenze qualitative di serie specifiche di prodotti (marca dell'auto e modello specifico). Trasferimento: "Il marchio può essere trasferito da un titolare a un altro attraverso un contratto di cessione dei diritti di marchio."essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato". - trasferimento temporaneo: La differenza tra cessione di marchio e licenza di marchio è che con la cessione si cede la proprietà, mentre con la licenza si mantiene la titolarità del marchio e si cede solo la possibilità di farne uso. - tutele: Esiste, quindi, un limite che è quello della salvaguardia del pubblico, che non deve essere in alcun modo tratto in inganno a seguito del trasferimento di titolarità. Inoltre si obbliga chi lo ottiene in licenza a mantenere il medesimo livello qualitativo del prodotto che era contraddistinto dal marchio ceduto. - Principi generali: - il principio di unitarietà dei segni distintivi → vi è unitarietà tra tutte le tipologie di segno utilizzabili da un imprenditore (ditta, denominazione, insegna, marchio). L'identità con un segno giàusato in commercio costituisce impedimento alla registrazione di un marchio a condizione però che vi sia un rischio di confusione. – il principio di relatività o specialità della tutela dei segni distintivi → il rischio di confusione richiede, oltre alla confondibilità tra i segni, anche l'identità o l'affinità tra i prodotti o i servizi contrassegnati. Pur in presenza di segni identici, infatti, tale rischio non può verificarsi quando i prodotti ai quali sono applicati sono merceologicamente lontanissimi gli uni dagli altri. ("la registrazione esplica i suoi effetti limitatamente ai prodotti o servizi nella registrazione ed ai prodotti o servizi affini"). -Proprietà intellettuale: La proprietà intellettuale indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umano. Sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori einventori un monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni epone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.
La proprietà intellettuale include tre principali aree: brevetti (proteggono le nuove idee); marchi depositati (proteggono i simboli finalizzati a distinguere le varie aziende); diritto d'autore (protegge le espressioni artistiche).
Riguarda le opere dell'ingegno e artistiche e la loro protezione deriva dal copyright (diritto d'autore), che interessa tutte le opere letterarie ed artistiche, (comprensive di programmi televisivi e pubblicitari, nonché dei prodotti musicali e dei software informatici.) Devono avere carattere creativo.
Diritti morali: diritto alla paternità dell'opera (o quello di rimanere anonimo); diritto a non pubblicare l'opera; diritto a opporsi a ogni sua modificazione (che può recare pregiudizio alla sua reputazione).
diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali (salvo indennizzo a chi ha acquistato il diritto). - diritti patrimoniali: consiste nell'esclusivo sfruttamento economico dell'opera, che si realizza: in via diretta da parte dell'autore; in via indiretta mediante la cessione dei diritti, definitivamente o temporaneamente. - inoltre, l'autore ha il riconoscimento del diritto di esclusiva - Il diritto d'autore: protegge le espressioni artistiche. Questo diritto "nasce" dal momento in cui l'atto/opera creativa si manifesta. È una forma di diritto la cui durata di tempo è di 70 anni dalla morte dell'autore, ma questo profilo riguarda solo i diritti patrimoniali, il diritto morale è indefinito. - Il diritto di utilizzazione economica di tali opere è trasferibile. Contratto di edizione - è nullo un contratto che abbia ad oggetto tutte le opere dell'autore senza limiti di
tempo; è validose la durata è di massimo 10 anni.–
Tutele: per le opere dell’ingegno c’è il rischio che siano imitate o avvenga un abusivariproduzione o diffusione→ può agire in giudizio, per interrompere la violazione e in più larimozione di ciò.
Proprietà industriale: è l’insieme dei diritti e delle norme che disciplinano:
- Segni distintivi come i marchi, le indicazioni geografiche, le denominazioni d’origine
- Innovazioni tecniche e di design, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni emodelli industriali
Si può quindi affermare cha la Proprietà Industriale ha in oggetto alcune tematiche specifichedella Proprietà Intellettuale e che non si può propriamente parlare di “differenza” tra queste duematerie. La distinzione, infatti, è inesistente negli altri paesi (soprattutto quelli anglosassoni)rispetto
All'Italia. I diritti di Proprietà Industriale si acquistano attraverso la brevettazione. - Le invenzioni brevettabili sono di tre tipi: invenzioni industriali; i modelli di utilità; modelli e disegni. - Requisiti: novità; originalità; industrialità; liceità. - Il brevetto è il titolo che consente a chi ha realizzato un'invenzione di poterla produrre e commercializzare in esclusiva nello stato in cui il brevetto è stato richiesto. - Il brevetto internazionale conosciuto anche come PCT (Patent Cooperation Treaty) è in realtà una procedura con cui si può "prenotare" il brevetto praticamente in tutto il mondo partendo da un'unica domanda. L'inventore consegue una serie di brevetti distinti, sottoposti a una differente disciplina internazionale. - Il brevetto europeo è un brevetto valido in più stati dell'Europa; può essere depositato come autonoma
domanda di brevetto presso l'ufficio competente. La domanda deve contenere una descrizione dettagliata dell'invenzione, comprese le caratteristiche tecniche e i vantaggi rispetto alle soluzioni esistenti. Inoltre, è necessario fornire disegni o modelli che illustrino l'invenzione in modo chiaro e comprensibile. La domanda deve essere corredata da una relazione di ricerca che dimostri la novità e l'attività inventiva dell'invenzione. Una volta presentata la domanda, l'ufficio competente esaminerà la richiesta e, se ritenuta valida, rilascerà il brevetto. Il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo di sfruttare l'invenzione per un determinato periodo di tempo, solitamente 20 anni dalla data di deposito della domanda. Durante questo periodo, il titolare del brevetto può impedire a terzi di produrre, utilizzare o vendere l'invenzione senza il suo consenso.rtante della domanda è la descrizione dell'invenzione, che deve essere chiara e dettagliata. Inoltre, è necessario includere i disegni che illustrano l'invenzione e la sua funzione.