DIRITTO COMMERCIALE (d c)
1.Il diritto commerciale regola il commercio e l’attività delle imprese (commerciale o no).
Disciplina sia l’iniziativa economica, sia la protezione dei beni e idee e si occupa della proprietà e
circolazione degli strumenti di lavoro e della ricchezza dell’imprenditore.
-il diritto commerciale antico: si tratta di semplici strumenti mercantili visto che ancora non si era
→
sviluppato un complesso sviluppato ed omogeneo di disposizioni tra i principali strumenti:
a. Societates publicanorum: società di appalti per lavori pubblici o riscossione di imposte.
b.La prassi “exercere negotiationes per servos communes”: il commerciante esercita i suoi affari
scopo di lucro e in forma organizzata avvalendosi del lavoro di schiavi al proprio servizio.
c.foenus nauticum: contratto di finanziamento di imprese marittime
d. forme di responsabilità dei naviganti, vettori, osti (receptum) e di esercizio di azioni processuali
(actiones esercitoria).
-ALTO MEDIOEVO: c’è uno ius mercatorum: un diritto che nasceva in alternativa allo ius
commune, come diritto ‘speciale’, perché applicabile ai rapporti commerciali e perché creato dal
ceto dei mercanti, e come diritto ‘universale’ destinato a regolare i rapporti tra mercanti
indipendentemente dalla loro nazionalità, dai luoghi dello scambio e dalle regole che in essi erano
vigenti.
Compare una nuova classe sociale: la borghesia. La città medievale è il centro di contatto e di
confronto civile e economico, in cui le corporazioni svolgono un importante ruolo→ esse
riunivano tutti coloro che esercitavano la medesima professione, garantendo regolamentazione e
tutela. L’economia diventa sempre più imprenditoriale (non solo più agricola o artigianale), si basa
sull’autoregolazione delle classi sociali (tramite gli statuti). Con l’affermarsi della borghesia la
società si evolve, aumentano infatti gli scambi e lo ius mercatorum, che era stato prodotto da una
classe mercantile, viene imposto alle altre classi. Questo diritto doveva essere necessariamente
usato se nella contrattazione anche solo una delle parti sia un commerciante.
Le sue fonti: statuto, consuetudini e giurisprudenza mercantile. Istituti diffusi:
-societas mercatorum→la compagnia nasce come unione di natura familiare e come mezzo per
realizzare investimenti e affari comuni; i soci hanno una responsabilità illimitata e solidale (ratio
legge: favorire lo sviluppo del commercio); hanno un’amministrazione disgiuntiva (l’obbligazione
assunta da un socio vincola anche gli altri).
-commenda: un contratto a prestazioni reciproche connessi ad attività marittime: nel
finanziamento di spedizioni, per un verso, e della gestione di tali imprese, per altro verso.
–La società in accomandita deriva dalla commenda: i finanziatori, soci accomandanti, godono di
una limitazione della responsabilità e i gestori, soci accomandatari, hanno una resp illimitata.
-società di capitali: fondano la propria attività sulla disponibilità di capitali oltre che sul lavoro dei
soci.
-titoli di credito (cambiale): a) pagherò cambiaro: titoli di credito che contengono la promessa di
un soggetto di pagare una somma a favore di un altro. b) cambiale tratta: titolo che accorpa il
pagherò con la lettera di cambio, per mezzo del quale il debitore ordina a un terzo di pagare la 1
somma prevista. c)girata: un soggetto trasferisce al giratario la legittimazione di un titolo di
credito. Cosi il giratario acquista la cambiale e il credito menzionato.
-500: si avvertono segnali di protoindustrilizzazione.
-600: nasce la SOCIETA PER AZIONI (s.p.a.)→ 2 novità: la limitazione della responsabilità e che il
suo capitale è formato da azioni. Ciò è permesso per via di un patto con il sovrano, che concede
loro questo privilegio ma in cambio essi si impegnano a compire spedizioni economiche per lo
stato, che li finanza. L’altro punto è che il capitale sociale è suddiviso in azioni. le azioni hanno un
valore di mercato che riflette il valore della società che le ha emesse. Esse rappresentano un
investimento. le azioni costituiscono il capitale a rischio. Il conferimento del capitale rappresenta
una forma di finanziamento che non richiede il pagamento di interessi.
-700: consolidamento. –società di persone generali e società in accomandita semplice e società
anonima. →
-nel frattempo: si sviluppa il diritto commerciale scritto, prodotto dallo Stato questo fenomeno
prelude all’abbandono del sistema soggettivo per cui il d c è il diritto dei soli mercanti→ il d c si
oggettivizza ( si rinuncia ai privilegi di classe).
-800/900: codificazione. –la Francia è tra i primi paesi fa una doppia codificazione (civile e
commerciale). Ora il commerciante non è piu considerato come soggetto diverso dagli esponenti
delle altri classi (oggettivazione d c); anche se poi ciò condurrà ad altre differenziazioni sociali e
ineguaglianze.
–in Italia: codice di commercio 1882. Il d c regola anche i rapporti misti (il commerciante è solo una
parte)→ ineguaglianza di classi.--> nuovo particolarismo giuridico di fonte statale. Tuttavia alcuni
principi di d c diventano di diritto comune: i principi di favore per la conclusione del contratto, di
favore per il creditore e per l’acquirente in buona fede di beni mobili.
→
-1942: il d c è inserito nel libro V del CODICE CIVILE cd commercializzazione del diritto privato.
Assume rilievo la figura dell’imprenditore è il commerciante passa in secondo piano.
–La produzione giuscommercialista è molto abbondante. Si evolve grazie a :
a. l’affermazione nella prassi di contrattazione standardaddizata (contratti predisposti).
b. introduzione di nuovi contratti d’impresa: leasing, factoring, franchising, merchandising,
contratti di banca e borsa.
+ frammentazione della disciplina economica e il moltiplicarsi delle fonti.
2. LE TEORIE DELL’IMPRESA: ci sono teorie economiche, si concentrano di più sulla nascita delle
imprese e le loro dinamiche produttive; e teorie giuridiche, si concentrano invece
sull’individuazione degli interessi che devono perseguire per rispettare i principi dell’ordinamento.
–Teorie economiche sono 4:
A) Teoria neoclassica: l’impresa è uno strumento che ha come obbiettivo quello di produrre,
ovvero trasformare merci o servizi (input) in altri merci e servizi (output).
B) Teoria dell’impresa come nesso di contratti: l’impresa è un complesso di accordi che i vari
soggetti costituenti l’impresa stringono per formalizzare i loro obiettivi e interessi.
C) Teoria dell’impresa come sistema di relazioni la destinazione delle risorse viene rimessa alle
scelte di un imprenditore che si occupa in prima persona dell’azienda e la dirige.
D) Teoria dei diritti di proprietà, l’impresa coincide con i diritti di proprietà relativi ai beni che 2
costituiscono il capitale. Si svuota cioè il bene del suo mero significato di oggetto di pura
compravendita per indagare ciò che invece si tende a dare per scontato, ossia il complesso dei
diritti di proprietà inerente a quel bene e che diviene l'elemento che più ne determina il valore
economico. L'importanza dell'istituzione di un sistema dei diritti di proprietà risiede nel fatto che
con essa si decidono le modalità con cui si procede alla suddivisione dei costi e benefici di una
corrispondente decisione di utilizzo di risorse.
-Teorie giuridiche:
1). Teorie contrattualiste: sostengono che l’interesse della società (impresa)coincide con quello dei
soggetti che si accordano tra di loro, stipulando un contratto, e si uniscono in società per svolgere
in comune un‘attività economica. L’obiettivo è fare scelte produttive in grado di realizzare gli
interessi dei propri azionisti, massimizzando il rendimento dell’investimento compiuto dai soci e
quindi massimizzando il valore di mercato delle azioni di cui essi sono titolari. L’impresa nasce
perciò come sistema contrattuale (interno) in sé capace di generare altri sistemi relazionali (quelli
col mercato). La vita dell’impresa è dunque legata al perpetuarsi delle convenienze – sia pure
mutabili nella specie ma non nell’oggetto – che originariamente hanno dato vita ad un sistema
contrattuale e che vedono tale sistema immerso in un intreccio complesso di relazioni con
l’esterno.
2). Teorie istituzionaliste: l’impresa va considerata come un’istituzione sociale la quale non può
sottrarsi al compito di attribuire allo sviluppo economico e sociale della comunità/paese di
appartenenza. L’interesse della società non è coincidente con quello dei soci. Cosi l’attività
d’impresa rappresenta sia l’esercizio del diritto sia l’adempimento di una funzione→ che va a
vantaggio non solo dei titolari dell’impresa ma anche dei stakeholder (ciascuno dei soggetti
direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell'attività di un'azienda). la teoria
istituzionalista dell’interesse sociale, la quale afferma la supremazia dell’interesse dell’impresa in
sé su qualunque altro e a questo interesse subordina l’interesse degli stessi soci.
-Teorie dell’impresa e interessi della società: il codice civile italiano menziona espressamente
l’interesse sociale: art.2373→ conflitto di interessi dei soci di una s.p.a; art.2441→ esclude il dirtto
di opzione; art.2391.
–Interessi sociali “tipici”: massimizzazione del profitto sociale; controllare la gestione della
societa; determinare il grado di rischio dell’attività; determinazione della durata dell’investimento;
alienabilità della propria partecipazione.
-Il mercato (entro il quale si svolge l’attività d’impresa): deve essere sicuro, stabile (deve
mantenersi operativo nel corso del tempo, efficiente. Per limitare i rischi del mercato si devo
rispettare alcuni limiti. →
-art.41: libertà d’iniziativa economica privata è libera. l’attività d’impresa deve essere tutelata
alle stregua di un diritto di libertà di iniziare, svolgere e cessare un’attività imprenditoriale.
–Limiti: non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignita umana. Inoltre il legislatore può condizionarla emanando
provvedimenti: incentivi per gli imprenditore che tengono dati comportamenti; che prescrivano il
rilascio di un’autorizzazione; che impongono adempimenti tecnici; impongono all’impresa obblighi
di informazione e di comunicazione ai consumatori; relativi alle attività pericolose→ consentono di
indirizzare l’attività di produzione e innovazione. 3
-l’attività d’impresa può essere 1. eteroregolata o 2. autoregolata:
1. Tramite regole o standard. La regola individua tutte le circostanze rilevanti nella disciplina di un
dato ambito/comportamento e detta il comportamento da tenersi. Lo standard consente di
prendere in considerazione altre fattispecie che non sono espressamente elencate (hanno un
contenuto elastico), circostanze che sono state tenute conto in modo implicito dal legislatore (Gli
standard sono ad esempio le clausole e i principi generali: buona fede; “in modo informato”
art.2381).
2. Autoregolazione imprenditoriale e auto. societaria:
-sono accordi e contratti plurilaterali che regolano l’organizzazione interna e l’attività esterna di
più imprese che operano nello stesso luogo (es. contratto di rete>) .
–servono come standard organizzativo e informativo→ ciò consente agli investitori di sapere quali
soluzioni di governo e controllo siano fatte dalle società quotate e di valutarne il valore. Le società
quotate adottato al proprio interno regole di corporate governance (l’insieme di strumenti,
regole, relazioni, processi e sistemi aziendali finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione
dell’impresa) e certificano all’esterno di averle adottate; svolge la funzione di spingere le società
verso comportamenti meritevoli, tramite un’autonoma adesione; es. codice di autodisciplina delle
società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.
-Norme dispositive e inderogabili:
a. Le norme dispositive, o default, è una norma che permette ai suoi destinatari di adottare una
disciplina alternativa a quella dettata letteralmente, nei limiti fissati dalla stessa norma; ovvero
una norma derogabile dalla volontà dei privati che possono adottarla alle proprie esigenze.
Funzione: per il contesto ampio in cui si muove l’attività d’impresa, esse permettono di regolare il
contesto generale e di poterle applicare anche in contesti imprenditoriali disomogenei.
Esempio: in difformità di quanto stabilito dall'art. 1477, comma 2, cod. civ., venditore e
compratore possono convenire che la consegna della cosa venduta non sia accompagnata dalla
consegna degli accessori, delle pertinenze e dei frutti. Nel loro testo contengono espressione del
tipo: “salvo diversa disposizione statutaria”, “salvo che le parti dispongo diversamente”.
b. Le norme inderogabili, dette anche imperative, impongono delle regole di condotta anche
contro la volontà dei destinatari che non possono disciplinare in modo diverso i loro rapporti.
Funzione: per tutelare i soggetti deboli o quando una negoziazione può rilevarsi iniquo.
-CAP. 2: L’IMPRENDITORE:
L’imprenditore è il soggetto che svolge l’attività d’impresa;
Tutti gli imprenditori (agricoli e commerciali, piccoli e grandi,
Statuto generale degli imprenditori:
privati e pubblici) sono assoggettati a una disciplina base comune, che comprende, parte della
disciplina dell'azienda (artt. 2555-2562) e dei segni distintivi (artt. 2563-2574), la disciplina della
concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620) e la disciplina a tutela della concorrenza e del
mercato della legge 287/1990. →
art.2082
La figura viene definita nel codice civile dall’ è imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di 4
beni o di servizi. Gli elementi identificanti la figura dell’imprenditore sono: l’economicità; l’attività
organizzata; la professionalità; l’attività produttiva.
a: è la capacità di una azienda di massimizzare l'efficienza delle risorse a sua disposizione al vincolo
della copertura dei costi. Ciò equivale a dire che le entrate economiche (ricavi) d'impresa devono
sempre essere uguali o superiori alle uscite (spese).
Nel profitto la differenza tra entrate e uscite è maggiore di zero. L'orientamento al profitto
caratterizza soltanto alcune forme d'impresa ma non tutte. L'economicità invece caratterizza tutte
le forme d'impresa.
b: consiste nel coordinamento dei fattori produttivi (capitale, lavoro, mezzi) di cui l’impresa si
serva. Così un imprenditore organizza la propria impresa creando un apparato stabile,
coordinando le mansioni del personale, l’adeguatezza dei locali, l’uso delle materie e delle merci, il
corretto funzionamento di impianti, macchinari.
c: è professionale l’esercizio abituale dell’attività economica. Un esercizio che non deve essere
occasionale. tuttavia l'attività non deve necessariamente essere continua o la principale
dell'imprenditore.
D: L’attività è la serie coordinata di atti finalizzati alla produzione o allo scambio di beni, quindi è
attività produttiva.
-professionisti intellettuali: l’art.2238 esclude per i professionisti intellettuali l’applicazione della
disciplina prevista dallo Statuto degli imprenditori, a meno che l’attività intellettuale non sia
esercitata nell’ambito di un’impresa.
-l’atto d’impresa è l’atto tipico dell’imprenditore; esso è considerato come una singola
manifestazione del comportamento dell’imprenditore, manifestazione che aggiungendosi ad altre
della medesima natura, forma un complesso omogeneo: la categoria degli atti d’impresa.
Essi sono fonte di diritti, obblighi e responsabilità per i soggetti a cui sono imputati (imprenditori in
primis). La categoria comprende atti liberi o vincolati, negoziali e non, leciti e non leciti.
-Inizio e fine dell’attività: PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’→ si acquista lo status di imprenditore solo al
momento dell’effettivo inizio dell’attività. Ad esso si contrappone il principio formalistico (con
l’iscrizione nel registro delle imprese).
–Individuale: -per l’inizio dell’attività si applica il principio di effettività. Non è rilevante la mera
intenzione, occorre che siano materialmente compiuti atti d’impresa→ si fa una distinzione (non
condivisa da tutti) tra atti di organizzazione e atti dell’organizzazione. I primi riguardano la fase
preliminare dell’attività, sono atti preimprenditoriale; mentre i secondi sono atti di esercizio,
hanno carattere di produzione o scambio e segnano l’inizio dell’attività. ma non sempre la realtà
rispecchia cio→ deve trattarsi di una serie di atti coordinati di organizzazione che permettono di
presumere ai terzi che si tratti di un’attività destinata alla produzione o scambio di beni e servizi.
→
–fine: pr. Di effettività la perdita dello status si ha con l’effettiva cessazione dell’attività. altri
pensano che la fine coincide con la cancellazione del registro, in accordo con l’art.10 della legge
fallimentare→” G
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