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SOCIETÀ PER AZIONI S.P.A
Caratteri generali
La società per azioni rappresenta il tipo più complesso e so sticato delle società di capitali.
Nascono nel 1600 per il riconoscimento a un ente societario della responsabilità limitata.
La s.p.a., consente agli imprenditori dotati di idee e capitale, di creare volumi produttivi e di fatturato
massimamente consistente. Consente inoltre, di far a ermare all’imprenditore la sua superiorità nei
confronti dei propri collaboratori alla comune intrapresa in forma societaria: l’articolazione
dell’organizzazione corporativa, permette di separare proprietà e controllo.
disciplina delle s.p.a.,
La è generalmente tratteggiata dal codice civile del 1942, il quale però nel
corso degli anni ha subito diverse modi cazioni:
- Riforma del 1974—> si è concentrata sulle esigenze dei soci nelle s.p.a. di maggiori dimensioni, e
quotate, ovvero delle società le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentari e per questo
oggetto di interventi regolativi. La disciplina di queste s.p.a. è stata modi cata e integrata con
disposizioni sul controllo contabile a dato a società di revisione, sulla categoria speciale delle
azioni di risparmio, sui poteri di vigilanza e controllo riguardo la veridicità e la completezza
dell’informazione societaria a data alla Consob.
- Testo unico della nanza del 1998—> ha introdotto una disciplina organizza dei mercati nanziari e
dei soggetti che vi operano.
- Riforma del 2003 (studiamo questa)—> con il ne di incentivare l’autoregolazione societaria e di
creare le condizioni perché le imprese italiane possano bene ciare di vantaggi competitivi nei
confronti delle omologhe straniere, ma preservando ambiti di competenza normativa esclusiva del
legislatore nazionale e di inderogabilità del diritto applicabile.
La nozione di s.p.a. deriva dalla sovrapposizione tra la de nizione di contratto di società (ex art.
2247) e le speci cità della fattispecie:
- art. 2325—> “nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il
responsabilità limitata,
suo patrimonio”. I soci, godono quindi di e i creditori possono con dare
solo sul patrimonio sociale
- art. 2346—> le partecipazioni sono costituite da azioni che costituiscono frazioni omogenee de,
capitale sociale: funzione organizzativa del capitale sociale.
- l’organizzazione interna della società è articolata in forma corporativa: ripartizione di organi e u ci
con speciali mansioni, con l’obiettivo di massimizzare l’e cienza dell’impresa—> società dotata di
corporate governance, con un proprio consiglio d’amministrazione.
- principio maggioritario:
Vale il comanda chi conta di più.
Ci sono s.p.a. aperte e s.p.a. chiuse: le s.p.a. chiuse sono tutte quelle società che non appartengono
alla categoria delle società aperte, in cui il capitale è chiuso, e non di uso tra un numero di soci
particolarmente elevato, sono le s.p.a. non quotate.
Le società aperte—> art. 2325-bis: “sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
le società con azioni quotate in mercati regolamentati o di use fra il pubblico in misura rilevante”.
Inoltre, le società aperte sono di due tipologie:
- le società con azioni non quotate sui mercati regolamentati
- le società con azioni di use tra il pubblico in misura rilevante: ovvero le società che:
- abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano
complessivamente una percentuale del capitale sociale almeno pari al 5%
- non abbiano superato, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle
prestazioni pari a 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50
unità.
Regime giuridico—> la disciplina prevede disposizioni diversamente applicabili:
- quelle applicabili a tutte le s.p.a.
- quelle applicabili alle sole s.p.a. chiuse
- quelle applicabili alle sole s.p.a. aperte (quotate e non)
- quelle applicabili alle sole s.p.a. quotate (si applica il Testo unico della nanza)
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COSTITUZIONE sociale”:
Art. 2326: “denominazione “la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l’indicazione di società per azioni”. Occorre soltanto speci care che si tratti di una s.p.a.,
mentre il nome di un socio non è necessario che ci sia: la denominazione può essere espressa con
una sigla, con un nome di persona o fantasia, in qualsiasi lingua, purché rispetti l’ordine pubblico e il
buon costume, e non necessariamente deve far riferimento al tipo di attività svolta.
Questa viene tutelata così come lo è la ditta.
ammontare minimo del capitale sociale:
Art. 2327—> la costituzione della s.p.a. richiede un
capitale minimo di 50mila euro (aumentato nel 2014 da 120 mila). Il minimo viene ritenuto adatto per
assolvere alle funzioni alle quali l’istituto del capitale sociale è preordinato.
Inoltre la soglia va mantenuta nel corso del tempo, altrimenti si va incontro a scioglimento.
atto costitutivo.
Art. 2328—> La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale;
inoltre, l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico indicando una serie di informazioni
che tassativamente deve includere:
- le generalità dei soci fondatori, i quali possono anche non essere persone siche, ma società di
capital o anche associazioni non riconosciute. Si potrà trattare di persone straniere se sia
riconosciuta la condizione di reciprocità a soggetti italiani dall’ordinamento giuridico dallo Stato di
provenienza. Devono poi essere dichiarate le azioni conferite ai soci e il riferimento alla loro
assegnazione, in quanto la riforma del 2003 prevede che si possa derogare il principio di
proporzionalità
- denominazione e comune in cui si trova la sede della società ed eventuali sedi secondarie. Non è
più richiesto di esplicitare l’indirizzo, in modo tale che un suo spostamento non debba prevedere
la modi ca dell’atto costitutivo
- l’attività che costituisce l’oggetto sociale. Vengono qui menzionate una serie di attività
economiche, tra le quali una è la principale e le altre sono ad essa connesse. Bisognerà
speci care categorie o rami speci ci di attività economiche
- l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato. Al momento della costituzione andrà
versato il 25% dei conferimenti in denaro. (Non è richiesta una valutazione sull’adeguatezza del
livello del capitale rispetto all’attività prescelta come oggetto sociale).
- il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di
emissione e circolazione. Sono inoltre emettibili azioni prive di valore nominale il cui valore si
desume dividendo l’ammontare del capitale sociale per il numero delle azioni emesse.
- il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura: si reputa necessario che i beni in natura siano
esaustivamente rappresentati, includendo l’indicazione di chi li ha conferiti, le caratteristiche
speci che, e la loro misura.
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. In assenza di una normativa, è
l’assemblea che adotta il bilancio a provvedere alla distribuzione.
- i bene ci eventualmente accordati ai promotori (coloro che abbiano avuto l’iniziativa nella
procedura di costituzione per pubblica sottoscrizione) o ai soci fondatori (coloro che abbiano
stipulato l’atto costitutivo). L’obiettivo è quello di remunerare e compensare promotori e fondatori
per il loro lavoro e per le spese a rontate. Dalla riforma del 2003, ai fondatori sono assegnati
ulteriori bene ci rispetto a quelli già previsti.
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri indicando quali
tra essi hanno la rappresentanza della società. Si tratta di una clausola dell’atto costitutivo nella
quale va rappresentata l’opzione che dai soci sia compiuta tra i modelli di governance tradizionale,
monistico e dualistico.
- il numero dei componenti del collegio sindacale, il quale verrà ssato secondo i parametri del
codice civile e in caso di società quotate, del TUF. Il numero dei sindaci può essere di 3 o 5,
discrezionalmente determinato ma non inferiore a 3 in caso di società quotate.
- la nomina dei primi amministratori e sindaci: i componenti del consiglio di sorveglianza e del
soggetto incaricato di e ettuare la revisione legale dei conti (qualora fosse previsto); amministratori
e sindaci che saranno in seguito nominati dall’assemblea ordinaria dei soci.
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- l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della
società (spese notarili e di iscrizione)
- la durata della società: se è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, non superiore a
un anno, decorso il quale la società potrà recedere.
- Statuto—> “lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se
forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caos di
contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quello dello statuto prevalgono le seconde.
Atto costitutivo e statuto devono essere considerati unitariamente, anche se sono due documenti
diversi che svolgono anche funzioni diverse.
Mentre l’atto costitutivo deve contenere le informazioni fondamentali riguardo l’entità della società e
ai pro li costitutivi, lo statuto è il documento in cui troviamo le norme relative al funzionamento della
società (il modo in cui si organizza, derogando rispetto alle disposizioni civilistiche, per realizzare
l’attività economica secondo gli intendimenti dei propri soci.
Possono anche essere due documenti separati ma sostanzialmente sono un atto unitario, in quanto
lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo.
Qualora insorgano contrasti tra atto e statuto, prevale lo statuto.
Condizioni minime—> art. 2329: “per procedere alla costituzione della società è necessario: che sia
sottoscritto per intero il capitale sociale, che siano rispettate le previsioni degli artt. 2342, 2343 e
2343-ter relative ai conferimenti; che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle