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I DIRITTI DELL'IMPRESA E LA CIRCOLAZIONE DELLE IDEE (CAP 6)

Principi generali

La regolazione dei segni distintivi dell'impresa non ha creato controversie poiché sia i giuristi che gli economisti concordano sul fatto che il diritto commerciale debba vietare i comportamenti intenzionali o meno idonei a ingenerare confusione sull'identità di un imprenditore. E il diritto commerciale ha avallato queste convinzioni consacrando:

  1. il principio di unitarietà dei segni distintivi;
  2. il principio di relatività della tutela dei segni distintivi.

Sulla base del principio di unitarietà è vietato utilizzare come ditta, ragione o denominazione sociale o insegna il medesimo segno già usato da altri come marchio, e simmetricamente è vietato adottare come marchio l'altrui ditta, ragione o denominazione o insegna.

Divieti che implicano che l'adozione di un segno distintivo in una qualunque delle sue espressioni conferisce

all'imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre sue possibili espressioni. Sulla base del principio di relatività o di specialità della tutela il titolare di un marchio registrato gode di un diritto di uso esclusivo del segno unicamente per la classe o le classi merceologiche indicate nella domanda di registrazione e per i prodotti affini, mentre il titolare della ditta o dell'insegna gode del diritto di impedire l'uso di questi segni distintivi solo per attività analoghe o affini all'attività svolta e all'interno dell'ambito territoriale nel quale egli operi. È vietato a chiunque sfruttare un'invenzione brevettata da altri senza il permesso di chi quell'invenzione abbia brevettato per primo. Diversamente il diritto d'autore tutela nei confronti di pratiche di divulgazione mediatica di un'opera dell'ingegno. La protezione brevettuale e autoriale.

Ostacolerebbe la circolazione delle idee impedendo alle medesime di essere condivise, integrate, sviluppate a tutto vantaggio del processo di innovazione. Molte delle ragioni usualmente addotte per giustificare la disciplina della proprietà intellettuale sarebbero venute meno. Ad esempio si contesta l'idea che la tutela brevettuale troverebbe la propria ragione nell'esigenza di remunerare l'inventore e di incentivare altri imprenditori a fare lo stesso.

La teoria favorevole all'uso dei brevetti è criticata anche in astratto: un inventore sceglierà di brevettare la propria invenzione qualora tema di riuscire a mantenerla segreta per meno della durata del brevetto; sceglierà di non brevettare l'invenzione qualora immagini di poter mantenere il segreto su di essa per più di vent'anni anche senza brevetto.

La ditta e l'insegna

La ditta è il nome utilizzato dall'imprenditore per l'esercizio

utilizzare un nome di fantasia o un marchio come ditta, purché rispetti le norme di legge. La ditta può essere modificata o sostituita solo in determinati casi previsti dalla legge, come ad esempio in caso di trasferimento dell'azienda o di fusione con altre imprese. La ditta svolge una funzione di identificazione dell'impresa e rappresenta un elemento essenziale per la sua visibilità e riconoscibilità sul mercato. È importante che la ditta scelta sia unica e non crei confusione con altre imprese già esistenti. In conclusione, la ditta è un elemento fondamentale per l'attività d'impresa e deve essere adottata da tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese. Essa è disciplinata da specifiche norme del codice civile e deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore.

utilizzare una ditta derivata, ossia a lui trasferita da un altro imprenditore. In caso di trasferimento la legge non impone che alla ditta originaria siano aggiunti il cognome o la sigla dell’imprenditore che si serva della ditta a lui ceduta. Dunque un imprenditore può avere più ditte: una originaria e una o più derivate ottenute per trasferimento.

Il nome civile ai sensi dell’art. 6 del codice civile è per legge attribuito a goni persona; è costituito dal prenome e cognome, ossia a questa struttura predeterminata, e del medesimo non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche, ossia non è modificabile a piacere del suo titolare. Al contrario la ditta segue altri principi. La ditta rappresenta uno strumento di comunicazione della reputazione dell’imprenditore, di attrazione della clientela e di potenziale vantaggio competitivo.

Il comma 1 dell’art. 2563 prescrive che l’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo

La ditta può essere trasferita da un imprenditore ad un altro: l'art. 2565 al proposito detta 3 regole.

  1. La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.
  2. Il trasferimento della ditta deve essere effettuato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
  3. Il trasferimento della ditta deve essere iscritto nel registro delle imprese entro 30 giorni.
azienda, è importante considerare alcune condizioni e regole. In primo luogo, nel caso di un trasferimento aziendale tra soggetti viventi, la ditta non può passare all'acquirente senza il consenso del venditore. In secondo luogo, nel caso di una successione aziendale a causa di morte, la ditta viene trasmessa al successore, a meno che non ci sia una diversa disposizione testamentaria. La ditta può essere trasferita, ma solo in determinate circostanze. Innanzitutto, la ditta può essere trasferita perché è un bene immateriale con un valore economico. Due soggetti hanno il diritto di appropriarsi di questo valore contemporaneamente: il venditore e l'acquirente. Inoltre, la disciplina sul trasferimento della ditta è sostenuta da una funzione pubblica di tutela dei consumatori da pratiche ingannevoli. La cessione della ditta potrebbe indurre i consumatori a confondere l'origine dei prodotti. Pertanto, il trasferimento può avvenire solo con il consenso del venditore. Nel considerare il trasferimento della ditta, è importante rispettare queste condizioni e regole.

ditta nella successione dell'azienda a causa di morte la norma n 2565 copre le diverse ipotesi in cui ad esempio, l'azienda sia devoluta ad un singolo legatario, o vi sia una pluralità di coeredi che proseguono l'attività d'impresa, ovvero nella circostanza in cui i coeredi non proseguono nella gestione dell'azienda. Nei casi di prosecuzione dell'attività la ditta potrà continuare a contenere il nome dell'imprenditore defunto in quanto elemento indispensabile per non dispendere l'avviamento.

La disciplina dell'insegna è espressa da un unico art. del codice civile, l'art. 2568. Quando l'insegna sia uguale o simile a quella usata da altri imprenditori dovrà essere integrata o modificata in modo tale da differenziarla.

L'insegna è il segno distintivo che serve per identificare ogni azienda. L'insegna contraddistingue i locali dell'impresa, cioè può

Indicare al pubblico sia lo stabilimento produttivo sia l'esercizio di vendita all'ingrosso o al dettaglio, dell'imprenditore. L'insegna è dunque un rilevante strumento di attrazione della clientela. L'insegna deve non essere ingannevole ed essere in grado di distinguere il soggetto imprenditoriale al quale si riferisce. Anche l'insegna deve cioè possedere i requisiti della veridicità e dell'originalità.

Il marchio. Nel codice civile si occupano del marchio solo sei articoli dal 2569 al 2574. Il marchio assume valore comunitario quando viene registrato presso l'ufficio comunitario dei marchi, producendo i suoi effetti nel complesso dell'unione europea, nel rispetto del principio di unitarietà. Ciò significa che il marchio comunitario è esattamente lo stesso per tutti i paesi europei, e che il suo detentore è titolare di un diritto unitario. L'unitarietà è altresì

L'elemento che distingue il marchio comunitario dal marchio internazionale. Questo secondo tipo di marchio dev'essere registrato presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che ha sede a Ginevra. Non essendo un marchio unico, il marchio internazionale è di fatto costituito da un complesso di marchi nazionali, tali per cui il titolare può vantare diritti analoghi nei paesi in cui si chiede che il marchio sia tutelato. In entrambi i casi, poi, è la registrazione dei marchi che rende effettiva la loro tutela, non l'acquisita notorietà. Sicché a partire dal momento della registrazione, l'imprenditore si trova nella condizione di investire sul proprio marchio, per promuoverlo a livello sovranazionale.

Le funzioni del marchio sono tre:

  1. la prima e principale è distintiva, poiché il marchio differenzia i prodotti di un imprenditore da prodotti dei propri concorrenti. Questa funzione va a vantaggio del pubblico,
imprese, purché non vi sia rischio di confusione per i consumatori. I marchi possono essere registrati presso gli uffici competenti, come ad esempio l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio e di vietare a terzi di utilizzarlo senza autorizzazione. È importante sottolineare che i marchi possono essere costituiti da parole, disegni, lettere, numeri, suoni, forme tridimensionali o combinazioni di questi elementi. Inoltre, possono essere distinti in marchi di prodotto, che identificano beni materiali, e marchi di servizio, che identificano servizi. In conclusione, i marchi svolgono un ruolo fondamentale nel mondo degli affari, consentendo alle imprese di distinguersi dalla concorrenza e di creare un legame con i consumatori. La loro protezione legale è essenziale per garantire la tutela dei diritti dei titolari e la corretta informazione dei consumatori.

imprenditori concorrenti sulla base di una licenza di marchio non esclusiva. È quindi lecito

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
72 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rob1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Campobasso Mario.