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LA FUNGIBILITÀ DELLA PENA E CALCOLO DEL PRESOFFERTO EX ART. 657
Il pubblico ministero prima di emettere l'ordine di esecuzione procede alla quantificazione della pena da espiare. Allo scopo è tenuto a calcolare in detrazione anche i periodi di sottoposizione del condannato a una restrizione della libertà per titolo legittimo o senza titolo legittimo durante un procedimento penale. Emerge la necessità di considerare ai fini della pena da eseguire il tempo trascorso in custodia cautelare o in esecuzione di una pena la cui espiazione si è successivamente rivelata priva di fondamento.
In un sistema come il nostro, la custodia cautelare, al di là delle regole all'apparenza molto restrittive, resta uno strumento di larga applicazione nel processo, la cui durata è talmente ampia che, sommata alla cronica lunghezza dei giudizi e all'effetto sospensivo delle impugnazioni, spesso fa sì che al momento di iniziare l'espiazione.
della pena il condannato abbia già trascorso in carcere un periodo corrispondente a gran parte della pena stessa. Alla base della scelta legislativa vi è quindi un evidente esigenza di equità e di compensazione, tendente a evitare che l'interessato paghi una seconda volta quanto ha già pagato senza motivo sia pure per un altro fatto. Perciò un criterio di fungibilità governa le modalità del computo e ha una comprensibile ampiezza in omaggio al canone del favor libertatis. Secondo l'articolo 657 comma 1, nella determinazione della pena detentiva da espiare va calcolato il periodo di custodia cautelare sofferta per lo stesso o per altro reato anche se la custodia è ancora in corso. Quest'ultimo riferimento significa che la detenzione non convalidata da un titolo definitivo, la cui giustificazione è pertanto ancora sub iudice, va comunque imputata alla pena definitiva. La prassi coglie in modo puntuale la ratio delladisposizione poiché include le stesse misure precautelari nel perimetro della fungibilità. Così quando l'arresto o il fermo non sono convalidati o non segue l'emissione di un provvedimento cautelare, i giorni di detenzione conseguenti a tali restrizioni provvisorie dovranno essere valutati ai fini dell'articolo 657.
Inoltre, nel quadro dei rapporti tra procedimenti diversi, la detenzione sofferta in uno, ove ricorrano determinati requisiti, è imputabile alla condanna emessa nell'altro.
Si badi che la detrazione non presuppone il carattere ingiusto della custodia cautelare. Ove ricorrata tale circostanza si applica l'articolo 314 comma 4 codice di rito, secondo cui il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare ingiustamente sofferta che sia stata già considerata ex articolo 657.
Il principio di fungibilità vale anche nelle ipotesi di applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva ex art.
312 codice di rito, perché si verifica sotto il profilo afflittivo una sostanziale identità fra il periodo trascorso in internamento per misura di sicurezza e periodo trascorso in custodia cautelare (articolo 657 comma 1 seconda parte).
Dove invece debba essere irrogata in via definitiva una misura di sicurezza detentiva, non è possibile detrarre da essa l'eventuale periodo trascorso in custodia cautelare perché vi osta la stessa struttura delle misure di sicurezza, che sono ancorate la sussistenza della pericolosità sociale e quindi indeterminate nella durata.
Non sono fungibili le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare - e dagli arresti domiciliari, alla stessa equiparati dall'articolo 284 comma 5 - per cui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e l'obbligo di dimora non entrano nel calcolo della pena o della sanzione sostitutiva applicata.
Devono essere inoltre detratti gli eventuali periodi di tempo
trascorsi dal condannato in esecuzione di un progetto di messa alla prova ex articolo 464 bis c.p.p. (articolo 657 bis). Può infatti verificarsi che l'esito della prova sia negativo o che venga disposta la revoca dell'ordinanza ammissiva. In entrambi i casi riprende il corso del processo, suscettibile di sfociare in una sentenza di condanna. In simili ipotesi, nel momento esecutivo l'articolo 657 bis impone al pubblico ministero di detrarre dalla pena da eseguire un periodo pari al periodo di durata della prova, secondo il criterio per cui tre giorni di prova equivalgono un giorno di reclusione o di arresto ovvero a 250 euro di multa o di ammenda. La disposizione non significa affatto che la messa da prova sia da considerare una sanzione anticipata. Più in generale il criterio di fungibilità non vale ad equiparare le misure cautelari alla pena: dal punto di vista della funzione i provvedimenti cautelari devono essere distinti da quelli sanzionatori.della compatibilità con la presunzione di innocenza. L'equiparazione pretesa dal criterio di fungibilità affonda le sue radici in ragioni di equità. L'articolo 657 comma 2 estende la fungibilità agli ulteriori casi nei quali si può verificare una privazione della libertà personale senza un'effettiva giustificazione: c.d. senza titolo. Infatti il pubblico ministero deve tener conto anche del periodo di carcerazione eventualmente subita per diverso reato, se la relativa sentenza di condanna è stata revocata per revisione ex art. 637 o per abolitio criminis ex art. 673 o nel caso di conflitto pratico di giudicati ex art. 669, oppure quando è intervenuta l'amnistia (art. 151 c.p.) o è stato concesso l'indulto per la pena (art. 174 c.p.), ovviamente nei limiti dello stesso. CASI SU RICHIESTA DEL CONDANNATO Fin qui abbiamo esaminato i casi in cui la detrazione ad opera del pubblico ministero haLa natura obbligatoria ed ufficiosa. Si devono aggiungere anche ulteriori ipotesi previste dall'articolo 657 comma 3 che sono invece subordinate alla richiesta del condannato. Si tratta di:
- dalla pena pecuniaria o dalla sanzione sostitutiva non pecuniaria - semidetenzione e libertà controllata - possono essere detratte la custodia cautelare e la pena detentiva espiata senza titolo;
- dalla semidetenzione e dalla libertà incontrollata può essere detratta la sanzione sostitutiva non pecuniaria espiata senza titolo.
La prima situazione è resa possibile dai criteri di ragguaglio stabiliti dall'articolo 135 Codice penale per la pena pecuniaria (un giorno di pena detentiva o custodia cautelare equivale a € 250) e dell'articolo 57 della 1. n. 689 del 1981 per le sanzioni sostitutive (un giorno di pena detentiva o di custodia cautelare equivale a un giorno di semidetenzione e a due di libertà controllata).
La natura volontaria di queste ipotesi
Risponde all'esigenza di lasciare al condannato margini di valutazione sulla convenienza del meccanismo. Egli, infatti, potrebbe avere interesse a spendere in altro modo il "credito" di pena maturato, soprattutto in presenza di posizioni processuali complesse, in cui ad esempio debba essere eseguita una sentenza di condanna a pena pecuniaria ma egli abbia a suo carico anche un'altra condanna, stavolta a pena detentiva che sta per diventare esecutiva.
La soluzione del codice evita che un istituto ispirato al favor rei finisca per rivelarsi pregiudizievole per il condannato. Il codice peraltro non prevede in capo al pubblico ministero l'obbligo di interpellare in via preventiva la persona condannata, la quale, se intende sfruttare la fungibilità, deve attivarsi prima che abbia avvio la procedura esecutiva.
OSTACOLO TEMPORALE
L'articolo 657 comma 4 statuisce che sono detratte soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato.
perdita del diritto di proporre impugnazioni.nullità: quando questi soggetti rilevino l'inesattezza del calcolo in conseguenza di errori o di omissioni oppure se il pubblico ministero abbia addirittura rifiutato di provvedere alle necessarie rettifiche, benché espressamente richiesto in tal senso, possono adire il giudice dell'esecuzione.Le decisioni dell'organo giurisdizionale che riguardano il merito sono subordinate alla instaurazione del procedimento prescritto dall'art. 666, nel rispetto delle forme e delle garanzie del contraddittorio. Qualora il giudice dell'esecuzione emetta invece il provvedimento de plano su un'istanza di fungibilità della pena, si configura una nullità di ordine generale e assoluta, per mancata citazione dell'interessato e assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
L'ESECUZIONE DELLE PENE CONCORRENTI: IL PROVVEDIMENTO DI CUMULO EX ART. 663
Contro la stessa persona possono essere divenuti irrevocabili
più sentenze o più decreti di condanna per fatti di reato diversi: in tal caso esistono più titoli esecutivi penali da porre in esecuzione e non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 669, che attiene a diverse condanne relative al medesimo fatto.
In questa situazione il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 663 determina la pena di eseguirsi inosservanza delle norme sul concorso di pene (articoli 72 e ss codice penale) che già il giudice dellacognizione ha l'obbligo di osservare, quando con una sola sentenza o con un solo decreto pronuncia condanna per più reati contro la stessa persona (articolo 71 codice penale) e nel caso in cui dopo una sentenza o un decreto di condanna giudica la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima (articolo 70, prima parte, codice penale).
L'applicazione delle disposizioni sul concorso di pene può avvenire per la prima volta in
La fase esecutiva si verifica quando sono necessarie l'esecuzione di più sentenze o decreti di condanna nei confronti della stessa persona. Questa situazione è regolata dall'articolo 80, seconda parte.