B.
Il compromesso fra queste due visioni ritiene sufficiente il contegno dell’interessato
(perché è
sostanzialmente non elusivo degli impegni programmati ad es, il percorso stato troppo
breve e insufficiente per operare una disintossicazione o l’abbandono dello stato psicologico). La
declaratoria dell’esito dell’affidamento terapeutico avviene con la procedura semplificata ex art.
cioè
667 co. 4 c.p.p. (il procedimento dell’errore di persona*, de plano). Se il condannato sottoposto
“esito
all’affidamento terapeutico termina, con (veramente) positivo”, il programma terapeutico
prima dello spirare della pena:
la misura si trasforma in affidamento in prova ordinario a prescindere dal limite di pena
previsto per quest’ultimo (art. 94 co. 6-bis);
però il condannato potrebbe decidere di chiedere la sospensione della pena ex art. 90 del d.p.r.
La sospensione dell’esecuzione della pena per le persone tossicodipendenti (art. 90 dpr n.
309/1990)
è
Questo uno strumento dedicato solo alle persone tossicodipendenti (non a quelle
è perché
alcoldipendenti): una misura sospensiva e non alternativa le persone che accedono a tale
beneficio non stanno scontando una pena (sono effettivamente libere e non ci sono prescrizioni).
Però è
questa una sospensione che non viene data dal giudice di cognizione ma dal tribunale di
sorveglianza. è
Lo scopo della misura quello di evitare l’esperienza detentiva, che spesso si traduce in una
ricaduta nella tossicodipendenza, per chi abbia completato proficuamente il programma terapeutico:
è
essa nata con funzione premiale per i tossicodipendenti ed ha quindi anche una funzione
finalità
incentivante del recupero (potenziata dalla l. n. 49/2006); inoltre si affianca anche la di
riduzione del sovraffollamento carcerario.
I presupposti per accedere alla misura sono: è è
1. oggettivo: pena in concreto non superiore a 6 anni. Il limite di 4 anni se il condannato
responsabile di uno dei delitti di cui all’art. 4-bis;
2. soggettivo:
a. possono accedervi persone che abbiano commesso il reato in relazione allo stato di
bisognerà
tossicodipendenza (criminogenesi; consultare gli atti del processo) e
quindi:
i. coloro che hanno commesso il reato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
ii. coloro che hanno commesso il reato commesso al fine di procurarsi le
sostanze stupefacenti;
b. il condannato deve essersi sottoposto al trattamento terapeutico e deve
già
(ciò necessità
essersi concluso con esito positivo non comporta la che il condannato
sia effettivamente uscito del tutto dallo stato di tossicodipendenza).
è è
La ratio che se la dipendenza risolta e il reato era legato allo stato di tossicodipendenza,
compierà più reati.
probabilmente il soggetto non
28
Le preclusioni al beneficio:
1. la commissione, nel periodo tra l’inizio del programma e la pronuncia della sospensione, da
parte del richiedente, di un altro delitto non colposo punibile con la reclusione (art. 90 co. 2);
2. non essere concesso di una volta (art. 90 co. 4), a differenza dell’affidamento in
può più
prova.
modalità è
Le di accesso alla misura e il relativo procedimento omogenea a quella dell’affidamento
in prova in casi particolari*.
Il procedimento è pressoché
La disciplina del procedimento prevista dall’art. 91 omogenea a quella dell’affidamento
in prova in casi particolari*. Inoltre, l’art. 92 prevede una procedura che si applica, oltre che alla
sospensione dell’esecuzione, anche all’affidamento in prova terapeutico (grazie al richiamo
però
operato dall’art. 94 co. 3) e ricalca sostanzialmente il procedimento di sorveglianza, ci sono
alcune particolarità:
il tribunale di sorveglianza deve nominare il difensore del condannato, qualora ne sia privo,
fissare l’udienza senza indugio e darne avviso al condannato, al difensore e al pm almento 5 gg
prima dell’udienza (si tratta tuttavia di un termine ordinatorio);
la richiesta viene dichiarata inammissibile se non si riesce a dare avviso dell’udienza al
domicilio dichiarato dalla persona;
la richiesta viene dichiarata inammissibile anche se il richiedente non compare all’udienza
(quindi è ritenuto necessario uno scambio diretto tra giudice e condannato).
Gli effetti della sospensione e gli esiti
L’esecuzione della pena viene sospesa per 5 anni; la sospensione riguarda anche le misure di
sicurezza (eccetto la confisca), le pene accessorie, gli altri effetti penali (le obbligazioni civili da
reato vanno compiute) e la pena pecuniaria (laddove non ancora riscossa e il condannato si trovi in
disagiate condizioni economiche).
Gli esiti:
positivo (procedimento ex art. 677 co. 4 c.p.p.*): se la persona in quei 5 anni non commette
delitti non colposi puniti con la reclusione si estingue la pena e ogni altro effetto penale, ma
non le eventuali misure di sicurezza. Il tribunale di regola fa decorrere la sospensione, e quindi
l’effetto estintivo, dalla data di presentazione dell’istanza; tuttavia l’art. 93 co. 2-bis gli consente
più
di determinare un termine iniziale diverso e favorevole, tenuto conto della durata delle
è
limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si volontariamente sottoposto e del suo
comportamento: questo meccanismo di retrodatazione permette di evitare che al beneficiario
della sospensione utilmente fruita residui ancora una quota di pena detentiva (dato che il
requisito oggettivo è, di regola, 6 anni di pena, a fronte di una sospensione di 5 anni);
condannato
negativo (revoca: procedimento di sorveglianza): la misura viene revocata se il
“commette un (qualsiasi) delitto” non colposo punito con la reclusione durante la
è perché
sospensione dell’esecuzione penale. In questo caso la revoca obbligatoria il tribunale,
può
a differenza di quanto previsto per la revoca delle misure alternative, non farla dipendere da
una valutazione di incompatibilità con la prosecuzione della sospensione.
“commissione
L’espressione di un delitto”:
secondo la dottrina maggioritaria si riferisce al momento della commissione del nuovo
o delitto;
secondo la Cassazione si riferisce al momento della pronuncia di una sentenza di condanna
o definitiva.
29
La detenzione domiciliare (art. 47-ter l. ord. pen.)
Si tratta di una misura alternativa poliedrica di carattere detentivo non prevista originariamente
semilibertà): è
dalla legge di ord. pen. (essa prevedeva solo l’affidamento in prova e la stata
introdotta all’art. 47-ter dalla legge Gozzini n. 663/1986*. Quanto ai caratteri afflittivi che
caratterizzano la misura, la legge per i contenuti rinvia alla misura cautelare degli arresti
domiciliari (art. 282 c.p.p.: misura cautelare assimilata dalla legge processuale alla custodia in
perché
carcere). Alcuni non considerano la detenzione domiciliare una misura alternativa
è (è più “misura
sostanzialmente la persona come se fosse in carcere propriamente una alternativa
è è
alla reclusione in carcere”). Proprio siccome assimilabile alla reclusione in istituto applicabile
più
anche a soggetti non ancora maturi per forme avanzate di risocializzazione, insieme ai ridotti
“[...]
costi che la sua esecuzione comporta per lo stato (art. 47-ter co. 5: Nessun onere grava
sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del
condannato che trovasi in detenzione domiciliare”). Essa viene applicata dal tribunale di
sorveglianza come le altre misure e può essere concessa anche dal magistrato*.
verrà
La pena detentiva (tutta o una parte) non scontata in carcere ma presso il domicilio del
condannato o in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura, accoglienza o
assistenza (ad es. in ospedale) o presso case famiglia protette (nel caso della detenzione
umanitaria*).
La detenzione domiciliare tende a soddisfare entrambe le esigenze dell’art. 27 co. 3, con un
umanità
particolare accento su quella di della pena, che si ricollega ad altri valori fondamentali
e della maternità).
(tutela della salute, della famiglia, dell’infanzia
Le prescrizioni
Le prescrizioni sono (co. 4: viene richiamato l’art. 284 c.p.p.):
il divieto di allontanarsi dalla propria dimora o luogo pubblico di cura, accoglienza o assistenza
sarà
(prescrizione principale). In caso di allontanamento non autorizzato, il condannato
responsabile del reato di evasione (art. 385 c.p.): originariamente anche in caso di denuncia di
evasione si sospendeva la misura (il condannato tornava in carcere) fino alla sentenza per il
però è
reato in questione (poi se vi era la condanna veniva revocata la misura) poi la Corte cost.
stata adita e ha stabilito che spetta alla magistratura di sorveglianza verificare caso per caso
è
se l’allontanamento giustificato o meno e quindi se sospendere o meno la detenzione
domiciliare (se poi il giudizio si chiude con una condanna la misura deve essere revocata, salvo
entità). può
che il fatto appaia di lieve Se il condannato non altrimenti provvedere alle sue
può
indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il tribunale
autorizzarlo ad uscire per il tempo strettamente necessario (es. per lavorare o per fare la spesa).
possono essere però controlli/prescrizioni più stringenti:
Vi può
si disporre se necessario il controllo mediante braccialetto elettronico (col consenso
o del condannato, altrimenti il giudice deve disporre la carcerazione), subito o
successivamente (a causa dell’irrigidimento delle prescrizioni): art. 58-quinquies e si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 275-bis c.p.p.;
può
si anche vietare di comunicare con persone diverse da quelle che con lei convivono o
o provvedono alle sue cure (nessuna telefonata e nessuna visita);
disposizioni per l’intervento di esecuzione penale esterna (ad es. colloqui con l’uepe). In
realtà perché è
si tratta di una misura dai contenuti rieducativi molto poveri difficile impostare
può
dei progetti se una persona non uscire di casa. Infatti questa misura viene utilizzata
finalità
prevalentemente non per rieducative e risocializzanti ma per questioni umanitarie e
finalità
risponde anche all’esigenza di bilanciare le punitive con la tutela di altri valori
costituzionali importanti ad es. tutela della
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto penitenziario, Prof. Gadia Davide, libro consigliato Manuale di diritto penitenziario , Gla…
-
Riassunto esame Diritto penitenziario, prof. Buzzelli, libro consigliato Manuale dell'esecuzione penitenziaria, Mon…
-
Riassunto esame di Diritto penitenziario, prof. Buzzelli, libro consigliato Manuale di diritto penitenziario
-
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale pena…