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Diritto dell'ambiente

Lezione 1 - 25 settembre 2019

Il punto di partenza è che il percorso di affermazione della tutela dell’ambiente è un percorso conflittuale tra ambiente e uomo (rapporto visto negli anni come se l’uomo fosse estraneo e viceversa). Dal punto di vista umano l’ambiente è considerato come qualcosa da cui attingere le risorse, dal quale cercare le risorse per sopravvivere, ma anche da cui difendersi. Tuttavia, anche se da un punto di vista scientifico/normativo la tutela dell’ambiente è un’idea recente, l’idea di preservare la natura ha origini lontane: già in epoca buddista vediamo come queste discipline religiose promuovevano l’arte di adattare la propria vita in modo armonioso con il “respiro cosmico”, sottolineando così la necessità di prevedere delle strutture che si adeguassero all’ambiente circostante (non invasive) e non dominanti sull’ambiente stesso.

Nello stesso periodo giudaico-cristiano, nonostante ci fosse una forma di vedere la natura come subordinata all’uomo, questo non ha escluso l’affermazione di una tutela dell’ambiente.

Gli elementi che caratterizzano il rapporto con l’ambiente sono due: l’uomo diviene sensibile alla tutela dell’ambiente quando ne avverte la necessità e quando il danno ambientale si è già avuto (per le ricadute negative sulla vita che quel danno ha provocato).

Il periodo storico in cui per la prima volta si avverte il passaggio da una concezione principalmente sacra dell’ambiente ad una visione più utilitaristica è il periodo medievale: iniziano ad essere protetti a fini utilitaristici i boschi e le riserve.

In realtà, questo rapporto non è che fosse privo della presenza di elementi inquinanti. Pensando all’epoca romana, alcuni studi hanno rilevato come ci fossero elementi fortemente inquinanti come la presenza dell’incapacità di gestire la questione dei rifiuti (Monte Testaccio), ma anche lo smaltimento dei fumi da cucina aveva ricadute negative sull’aria. Altre forme di inquinamento meno intuitive erano dovute all’inquinamento da piombo (si pensi agli acquedotti) o all’aggressione nei confronti del paesaggio dovuta alla crescita urbanistica e alle guerre che portavano distruzioni ingenti.

Rivoluzione industriale e aree protette

Un cambiamento radicale c’è con la rivoluzione industriale dove assistiamo a due fenomeni:

  • Una forte industrializzazione
  • Fenomeno di un’urbanizzazione forzata con un conseguente abbandono delle zone agricole.

In questo senso la natura va ad assumere un “valore intrinseco”, cioè inizia a diventare una forma di rivendicazione sociale da parte della popolazione più ingente. È il momento in cui ci si rende conto che la protezione dell’ambiente non è più in mano solo a coloro che detengono il potere statale (governanti).

Proprio in questo periodo si hanno i primi episodi di tutela dell’ambiente che arrivano poi fino ai giorni nostri. Le aree protette sono zone geograficamente e giuridicamente circoscritte sulle quali c’è un intervento sia a livello locale che governativo di protezione e conservazione delle risorse. La prima area protetta istituita è in America con le fonti termali dell’Hot Springs e poi il parco di Yellowstone (1832). In Europa il primo esempio di area protetta si ha in Francia nel 1853 con Fontainebleau.

È in pieno sviluppo industriale e illuministico che si hanno le prime forme di tutela dell’ambiente attraverso la creazione di aree protette. Il ‘700 e l’800 non hanno a cuore la tematica dell’ambiente, non si avverte l’esigenza di intervenire per la protezione dell’ambiente. Questa esigenza di arrivare a una maggiore sensibilità ambientale nasce a seguito di alcuni “disastri”, la cui portata è tale da rappresentare momenti di svolta:

  • Il primo episodio di disastro è il “grande smog di Londra” (5 dicembre 1952): la nebbia è provocata dall’esalazione dei carboni e questo ha portato a migliaia di morti in 5 gg.
  • Il secondo episodio è un grave incidente nel canale della Manica, il Torrey Canyon: affonda, spezzandosi, una petroliera e riversa in mare quantità enormi di greggio (1966). Da qui si evidenziano due elementi: elemento ambientale, difficoltà di proteggere l’ambiente da disastri quali quelli del trasporto di greggio; l’incidente avvenne in un momento in cui c’era un forte mare mosso e quindi era difficile arrivare alla petroliera, il governo del Regno Unito decise di bombardare il greggio, sottovalutando come questo avrebbe avuto ricadute negative nell’aria. Mise quindi in evidenza l’incapacità di intervenire a tutela dell’ambiente in situazioni di disastri.
  • Il terzo episodio riguarda l’Italia, la diossina in Seveso (1976). Questo ha portato a un intervento normativo da parte della comunità europea poiché uno degli elementi caratterizzanti l’ambiente è la partecipazione della popolazione alle decisioni riguardanti l’ambiente. Questo diritto delle persone, per essere esercitato, necessita di informazione e conoscenza delle situazioni ambientali le quali non possono esserci in mancanza di sensibilizzazione. Le direttive Seveso 1 e Seveso 2 adottate all’interno del contesto europeo portano a far emergere uno degli elementi che diverrà la Convenzione di Aarhus proprio sulla partecipazione dell’opinione pubblica alle decisioni ambientali frutto di informazione ed educazione ambientale. Lo stesso tema dell’educazione ambientale lo ritroveremo nella conferenza di Stoccolma del ’72.
  • Quarto episodio riguarda la tragedia industriale di Bhopal in India (1984) dove è scoppiata una fabbrica portando a ricadute negative sulla qualità della vita (che ancora oggi si trascinano) e sull’ambiente.
  • L’ultimo episodio che ha portato all’adozione di una convenzione importante è Chernobyl (26 aprile 1986). A portare conseguenze negative è, oltre all’esplosione, il fatto che non sia stata data notizia di ciò che stava accadendo alla comunità internazionale. Questo episodio ha portato all’adozione a inizi anni ’90 sulla necessità di informare gli altri Stati su eventuali incidenti; questo si rifà al principio del divieto di inquinamento transfrontaliero.

La percezione ambientale tra gli anni '60 e '70

Tra gli anni ’60 e ’70 la comunità percepisce la complessità della situazione ambientale e l’ambiente inizia a diventare fonte di ispirazione normativa: il Caso Trail (1941) riguarda la controversia tra Stati Uniti e Canada e, in modo particolare, la fuoriuscita di gas tossici da una fonderia canadese che si sono poi diffusi anche in territorio statunitense.

In diritto internazionale una controversia è un conflitto giuridico tra due o più Stati in cui generalmente gli elementi che la contraddistinguono sono: la pretesa di una parte lesa e la contropretesa dell’altra parte. Come si risolve una controversia? Gli strumenti per risolverla si distinguono tra mezzi diplomatici (accordo, conciliazione, mediazione ecc.) e mezzi giurisdizionali (intervento di un organo internazionale che emette una sentenza). Mentre i mezzi diplomatici producono un documento finale non vincolante, con i mezzi giurisdizionali si genera un documento vincolante. A livello internazionale c’è una corte internazionale di giustizia che si occupa di controversie tra gli Stati, c’è poi la possibilità di costituire oppure c’è una corte arbitrale. Nel diritto internazionale non c’è niente che si impone sugli Stati e anche nel caso della controversia gli Stati devono essere d’accordo nella sua risoluzione dinanzi a una corte. La caratteristica dell’arbitro è che giudica la controversia sulle fonti giuridiche che le stesse parti mettono a disposizione (oltre ovviamente ad essere imparziale). L’arbitro non è quindi come un giudice interno che invece giudica sulla base del diritto, non sono le parti che gli dicono dove deve andare a cercare. Questo perché c’è una differenziazione di partecipazione agli accordi internazionali quindi non è detto che uno Stato che è parte di un accordo detiene anche l’altro; se non è parte di un accordo, questo non potrà esser fatto valere nei confronti di quello Stato quindi per questo nella maggior parte dei casi coloro che fanno ricorso ad un arbitro indicano quali sono le fonti da cui può approfondire e giudicare.

Nel caso specifico della controversia tra Stati Uniti e Canada, per la prima volta l’arbitro ha avuto un approccio che è uscito fuori dall’aspetto privatistico e ha considerato l’ambiente come un aspetto globale (che non riguardava solo il Canada, ma anche gli Stati Uniti). Da qui nasce e si afferma il principio di divieto di inquinamento transfrontaliero: gli Stati sono responsabili dei danni che provocano al proprio interno, anche nei confronti degli Stati limitrofi. Ha quindi considerato le ricadute negative che quell’evento ha causato nello stato limitrofo (Stati Uniti), ad oggi può sembrare una cosa scontata, ma un tempo non era così. Dall’affermazione di questo divieto discende un obbligo di ripristino dell’ambiente (se possibile), ma l’obbligo principale è quello di cooperare e quindi informare gli Stati per prendere le dovute misure cautelari, legato al diritto di conoscenza e tutela dell’ambiente.

Secondo caso riguarda una controversia con centro l’Albania.

Tipologie di ambiente

La prima osservazione è che abbiamo diverse tipologie di nozioni di ambiente:

  • Ambiente in senso spaziale
  • Nozione figurata dell’ambiente (ambiente = condizioni sociali, storiche e culturali in cui cresciamo)
  • Nozione scientifica che è oggetto di diverse discipline.

Definizione biologica: l’ambiente è tutto ciò che può influire sul metabolismo o sul comportamento di un organismo o di una specie.

Definizione dell’ecologia: l’ambiente è un sistema di condizioni esterne in cui vive un organismo.

Definizione della geologia: l’ambiente è l’insieme delle condizioni fisiche, chimiche e biologiche per le quali un minerale o una roccia si forma.

Definizione in termini politici: l’ambiente è l’ambiente naturale ovvero quella parte considerata importante o di valore per gli esseri umani.

Definizione in ambito umanistico: l’ambiente è l’ambito culturale e sociale in cui la persona è cresciuta.

Le definizioni precedenti possono essere alterate da fattori esterni. Queste alterazioni provocate da fattori esterni prendono il nome di eventi inquinanti e questa forma di evento inquinante può variare a seconda della tipologia, dell’origine e del risultato che provoca la fonte inquinante.

Nozione scientifica: l’ambiente è l’insieme dei fattori viventi e non viventi. I fattori non viventi sono quegli elementi necessari affinché i fattori viventi possano vivere (aria, acqua ecc.). Questa nozione ci porta a pensare al concetto di “ecosistema”. L’ecosistema può avere diverse forme di intromissione nell’uomo:

  • Ecosistema naturale: presenza umana quasi del tutto assente (deserto);
  • Ecosistema modificato: gradualità di presenza umana (è irrilevante, non tale da produrre modifiche, un esempio di ecosistema modificato è costituito dalle steppe);
  • Ecosistema coltivato: presenza umana maggiore (riserve/parchi);
  • Ecosistema costruito: presenza umana molto forte (centri urbani);
  • Ecosistema degradato: forte presenza umana e non c’è più equilibrio ecologico. Questo porta a gravi conseguenze negative sugli esseri viventi in termini di qualità della vita.

Nozione giuridica dell'ambiente

Nozione giuridica; si ritrova in due richiami:

  1. Convenzione del consiglio d’Europa sulla responsabilità civile per danni provocati da attività pericolose dell’ambiente (’93). Questa convenzione si lega a una definizione per cui la nozione di ambiente è composta dalle risorse naturali (acqua, suolo, flora, fauna ecc.) e dalle interazioni con le stesse risorse naturali.
  2. Parere richiesto alla corte internazionale di giustizia nel ’96 sulla liceità dell’uso delle armi nucleari in un conflitto armato. La corte dice che, oltre a comprendere il concetto di leaving space, include all’interno della nozione anche la qualità della vita (salute ed esseri umani) ampliando la portata giuridica del concetto di ambiente.

La corte internazionale di giustizia emette delle sentenze e possono richiedere la sentenza su una controversia gli Stati (i principali soggetti del diritto internazionali). Lo statuto della corte (che è l’atto istitutivo con cui è stata creata) prevede che possano essere chiesti pareri alla corte internazionale di giustizia su questioni giuridiche che hanno ad oggetto specifiche tematiche, uno tra queste è la liceità dell’uso di armi nucleari. Questo parere è stato posto due volte:

  • La prima richiesta è stata fatta dall’organizzazione mondiale della sanità. La corte internazionale di giustizia ha ritenuto che l’organizzazione mondiale della sanità non avesse la capacità di richiedere un parere perché la richiesta di un parere è la liceità dell’uso delle armi nucleari in un conflitto armato (non c’è un intervento/richiamo alla salute). Secondo la corte, diverso sarebbe stato il caso in cui l’organizzazione mondiale della sanità avesse richiesto un parere riguardante gli effetti sulla salute. Lo statuto dice infatti che gli istituti specializzati possono richiedere un parere purché sia richiesto su questioni giuridiche che rientrano nel loro ambito di attività e nel caso dell’organizzazione mondiale della sanità non ci rientravano.
  • È una questione particolare perché l’assemblea generale ha fatto richiesta del parere nuovamente e per la prima volta nella storia la corte internazionale di giustizia non ha mai emesso un parere.

Il diritto internazionale dell’ambiente comprende tutti gli strumenti (accordi o atti di soft law) che si occupano del diritto dell’ambiente. Le organizzazioni producono protocolli, ma anche dichiarazioni dei principi (atti che non hanno forza vincolante in quel momento). I termini utilizzati all’interno di questi atti di soft law sono più forti, più difficile è quando si deve trasformarli in atti vincolanti. Nel momento in cui gli atti di soft law vengono adottati non esiste un valore giuridico vincolante però manifestano la volontà degli Stati e quindi possono rappresentare l’emergere di norme consuetudinarie. Le norme consuetudinarie sono fonti non scritte poiché si fondano sui comportamenti degli Stati e il convincimento che quel comportamento produca effetti giuridici vincolanti. Una delle caratteristiche della norma consuetudinaria è che è erga omnes (elemento che caratterizza entrambe le norme, cogenti e consuetudinarie). L’elemento che distingue consuetudinarie e cogenti è la derogabilità in quanto una norma consuetudinaria può essere derogata (ad esempio da un accordo: n Stati decidono che nei loro confronti, e solamente per loro, quella consuetudine non ha valore, ma la questione viene regolamentata in un altro modo. Per tutti gli altri Stati della comunità internazionale quella consuetudine resta in vigore) mentre la norma cogente non può essere derogata perché fa riferimento ai diritti fondamentali la cui violazione comporta sanzioni e, in particolare, processi penali a livello internazionale.

Già dalla seconda metà dell’800 si iniziano ad avere i primi esempi di accordi internazionali per la tutela dell’ambiente. Inizialmente questi accordi si occupano di regolamentare il traffico di merci nei corsi fluviali, in Europa in modo particolare (vengono istituite delle commissioni fluviali). La commissione per la navigazione nel Reno è stata istituita dal 1815 in poi, ha subito nel tempo degli sviluppi e negli anni ’60 del ‘900 ha avuto una ristrutturazione per fini ambientali. Anche oggi ha compito di occuparsi delle eventuali controversie che sorgono tra gli Stati sui trasporti fluviali delle merci.

All’inizio del ‘900 cominciano ad essere adottati alcuni trattati internazionali che prendono come oggetto alcune specie della fauna in rischio di estinzione già da allora (Convenzione Europea per la protezione degli uccelli utili all’agricoltura e Convenzione sulla protezione delle foche da pelliccia) c’è un concetto di utilitarismo che ritorna: uccelli utili all’agricoltura e foche per la pelliccia.

L’altra tipologia di convenzioni riguarda accordi transfrontalieri per la gestione di grandi aree o risorse, aventi ad oggetto la prevenzione di controversie tra Stati transfrontalieri (es. Canada e Stati Uniti). Altre convenzioni ancora hanno ad oggetto flora e fauna di luoghi specifici. Tutti questi episodi di prime espressioni di tutela ambientali possono essere visti come qualcosa di strutturale nel valutare l’ambiente? No perché sono manifestazioni troppo episodiche legate a delle situazioni contingenti dovute a elementi utilitaristici (necessità di intervenire quando si avverte un danno in corso). In questo senso si parla di intervento utilitaristico-emergenziale.

Lezione 2 - 30 settembre 2019

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher savellanicola97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Crescenzi Andrea.
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