vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ITER LEGISLATIVO
La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere (art. 70). Quando entrambe le Camere hanno
approvato lo stesso testo di legge, l’iter prevede altre fasi successive:
Promulgazione della legge da parte del P.d.R.;
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
Decorso del termine di vacatio legis, normalmente è di 15 giorni a meno
che la legge stessa non disponga un periodo diverso che va dalla
pubblicazione in G.U. fino all’entrata in vigore della legge stessa.
Una legge può essere abrogata da una legge posteriore. L’abrogazione può
essere di due tipi:
Espressa, quando una legge a posteriore dichiara espressamente
abrogata una legge anteriore o, eventualmente, singoli articoli, commi o
parti di essi;
Tacita, che ricorre o nel caso in cui le norme posteriori siano
incompatibili con quelle precedenti o nel caso in cui introducano una
nuova regolamentazione della materia già regolata dalla legge
precedente.
La Deroga ricorre nell’ipotesi in cui la norma nuova prevede – con riferimento
esclusivo a casi specifici – una disciplina diversa da quella prevista dalla norma
precedente la quale però, a differenza dell’abrogazione, continua ad essere
pienamente efficace, essendo applicabile a tutti gli altri casi in virtù del
principio secondo il quale la legge speciale posteriore deroga quella generale.
Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare
l’efficacia ma con una differenza sostanziale rispetto all’abrogazione inerente
agli effetti
Abrogazione fa cessare efficacia della legge la dichiarazione
di incostituzionalità
Dal momento della sua abrogazione esplica i suoi
effetti a partire dalla
(efficacia ex nunc) entrata in
vigore della norma dichiarata
Incostituzionale (efficacia ex tunc)
Il Principio di irretroattività della legge “la legge non dispone che per
Ai sensi dell’art. 11, comma 1 delle preleggi
l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Si dice, invece, retroattiva una
norma che riconnette delle conseguenze giuridiche a fattispecie verificatesi
anteriormente alla sua entrata in vigore. Se la norma ha efficacia retroattiva,
essa si applica dunque anche alle controversie pendenti al momento della sua
entrata in vigore.
Nel passaggio da una legge vecchia ad una nuova, il legislatore talvolta
disciplina tale successione prevedendo delle specifiche norme che prendono il
nome di disposizioni transitorie, che stabiliscono come e quando si
applicano sia le norme vecchie che quelle nuove. In assenza di tali norme, si
pongono problemi relativi alla successione di leggio nel tempo. La dottrina ha
elaborato due distinte teorie:
la teoria del diritto quesito, secondo la quale la legge nuova non può
colpire i diritti che sono già entrati nel patrimonio di un soggetto;
la teoria del fatto compiuto, secondo la quale la legge nuova non
estende la sua efficacia ai fatti perfezionatisi quando era in vigore la
legge precedente.
Applicazione della legge nello spazio
Nei rapporti esistenti tra soggetti privati può accadere che la fattispecie che si
verifica in concreto presenti elementi di estraneità rispetto al sistema italiano.
Per capire quale sia la legge applicabile occorre fare riferimento al diritto
internazionale privato (D.I.P.), il quale è l’insieme di regole che stabiliscono
quale, tra le varie leggi nazionali potenzialmente applicabili dovrà in concreto
essere applicata al rapporto che presenta elementi di collegamento con
ciascuna di esse. Il D.I.P. opera tramite rinvii nel senso che indica al giudice
quale legge debba applicare la quale, come anticipato, potrebbe essere quella
dello Stato cui appartiene il giudice o quella di un altro Stato. Nel nostro
ordinamento, la disciplina del D.I.P. è rinvenibile, principalmente (anche se non
esclusivamente) nella L. 218/1995. Tale legge spesso richiama, o meglio, rinvia
a leggi di altri Stati. Tuttavia, ci sono dei limiti all’applicazione del diritto
straniero. Il più importante è quello per cui la legge straniera non può essere
applicata se è contraria all’ordine pubblico.
Lezione 2 Legge sul diritto d’autore,
La Legge 633/1941 nota anche come all’art. 2 n. 9,
definisce la Banca Dati come una “raccolta di opere, dati o altri elementi
indipendenti, sistematicamente e metodicamente disposti e individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. In definitiva, si può
ritenere che una banca dati sia caratterizzata dall’archiviazione (digitale) di una
grossa mole di dati che sono fruibili tra di loro attraverso un software che ne
permette la fruizione mediante un’interfaccia di interrogazione (la schermata
principale).
L’efficienza di una banca dati viene misurata in base alla:
“Precisione” è la capacità di ottenere solo i documenti pertinenti e può essere
vista come una misura di esattezza.
“Recall” è una misura di completezza, ovvero la capacità di reperire il maggior
numero possibile di documenti pertinenti tra tutti quelli contenuti nella banca
dati.
“Rumore” è l’esatto contrario della precisione e rappresenta il numero di
documenti non pertinenti che la ricerca produce. Tale fenomeno si verifica
quando la ricerca, oltre ai documenti pertinenti, recupera anche documenti
inutili.
“Silenzio” è l’opposto del recall ed è speculare al rumore. Questo fenomeno si
verifica quando i documenti cercati, pur essendo presenti nella banca dati, non
vengono reperiti o quando non vengono reperiti tutti.
Classificazione Banche dati
Le banche dati di normativa o di legislazione contengono il corpus delle
norme nazionali, regionali, europee, internazionali
Le banche dati di giurisprudenza contengono provvedimenti emessi dai
giudici, ad esempio Corte di cassazione, giudici di merito, Corte di Giustizia
Unione europea, ecc.
Le banche dati di dottrina contengono i documenti degli studiosi del diritto.
In questo tipo di banche dati è possibile trovare libri, articoli pubblicati su
riviste giuridiche, commenti alle sentenze, atti dei convegni, ecc.
Tutte le banche elencate possono avere carattere generalista o di settore.
informatico,
Da un punto di vista prettamente la banca dati consta di tre
elementi strutturali:
1. un insieme di elementi informativi di base, ovvero l’insieme dei dati
da intendersi sia come un unicum che come dati singoli ma correlati tra
loro mediante link.
2. un criterio organizzativo di tali elementi, ovvero il software DBMS
(Data Base Management System) anche noto come “motore di ricerca”,
al quale si accede tramite interfaccia.
3. l’accessibilità ai contenuti presenti nella banca dati, ovvero il
dispositivo come il computer o il server che permette la consultazione.
Le banche dati possono essere distinte in due macrocategorie:
Le banche dati private richiedono l’acquisto di un abbonamento che
consente di ottenere una licenza d’uso. Una volta effettuato il pagamento,
l’utente riceve le credenziali di accesso e, tramite username e password, può
accedere al servizio. Gli usi che possono essere legittimamente fatti dipendono,
a monte, dalla licenza, che attribuisce all’utente alcuni specifici diritti fra quelli
più oltre quelli esaminati.
Le banche dati pubbliche, invece, sono accessibili gratuitamente
consentendo agli utenti di ottenere una risposta affidabile ad un quesito
giuridico senza dover sopportare un costo di abbonamento. In tal caso manca
un contratto di licenza, ma ciò non vuol dire che esse non siano tutelate,
applicandosi comunque le norme più oltre esaminate. Esempi sono
“Normattiva”, Gazzetta Ufficiale, EUR-LEX, SentenzeWeb.
Information retrieval: l’insieme delle possibili tecniche per soddisfare il
cosiddetto “bisogno informativo dell'utente” e si collega alla formulazione della
query, cioè l’interrogazione che si traduce in stringhe testuali che contengono il
massimizzare
quesito a cui si cerca di dare una risposta. Un buon modello deve
il richiamo e la precisione, riducendo al minimo il silenzio e il rumore.
Tra i possibili metodi di ricerca il più comune è la ricerca per estremi che è un
tipo di ricerca “mirata”, inserendo tutti o parte degli elementi identificativi del
documento desiderato.
-Se la ricerca ha ad oggetto un atto normativo, tra gli elementi da inserire
rientrano il tipo di atto, la data, il numero progressivo o anche il nome con cui il
documento è noto.
-Se invece la ricerca ha ad oggetto una pronuncia giurisprudenziale, i dati da
inserire sono l’ente che ha emesso il provvedimento, il tipo di provvedimento,
la data di pubblicazione e il numero progressivo.
-Infine, se la ricerca ha ad oggetto un documento dottrinale occorrerà inserire il
nome dell’autore, il titolo dell’opera o della rivista nonché il numero e la data di
quest’ultima.
Da notare che in tutti e tre casi indicati le banche dati consentono
ovviamente l’inserimento di dati parziali, purché idonei ad identificare
il documento ricercato, sicché non occorre conoscerli tutti
anticipatamente.
La ricerca per parole chiave è un altro degli strumenti utilizzati più di
frequente per ricercare informazioni nelle banche dati. Per rendere più efficace
la ricerca si usano gli operatori booleani che permettono di filtrare i risultati
sulla base della presenza o dell’assenza dei termini indicati all’interno dei
documenti fruibili. I principali operatori sono tre: AND, OR e NOT, cui se ne
aggiungono altri denominati operatori di prossimità. Compito degli operatori
booleani è quello di restringere e affinare la ricerca a determinati termini.
L’operatore AND, che in alcune banche dati può essere rappresentato
anche con i simboli “+”, “&” o con l’opzione “tutte le parole”, consente
di collegare due o più parole. In questo modo il motore restituirà in
tutte le parole
risposta tutti i documenti che contengono inserite nella
stringa di ricerca, e non soltanto una di esse.
L’operatore OR, che in alcune banche dati è sostituito dal simbolo “=” o
dall’opzione “alcune parole”, pone i termini ricercati in un rapporto di
alternatività. La banca dati, dunque, restituirà i documenti che
contengono almeno una delle parole indicate e collegate dall’operatore
OR a prescindere dalla posizione occupata nel testo.
L’operatore NOT, talvolta sostituito dal segno