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ITER LEGISLATIVO

La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata

collettivamente dalle due Camere (art. 70). Quando entrambe le Camere hanno

approvato lo stesso testo di legge, l’iter prevede altre fasi successive:

Promulgazione della legge da parte del P.d.R.;

 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

 Decorso del termine di vacatio legis, normalmente è di 15 giorni a meno

 che la legge stessa non disponga un periodo diverso che va dalla

pubblicazione in G.U. fino all’entrata in vigore della legge stessa.

Una legge può essere abrogata da una legge posteriore. L’abrogazione può

essere di due tipi:

Espressa, quando una legge a posteriore dichiara espressamente

 abrogata una legge anteriore o, eventualmente, singoli articoli, commi o

parti di essi;

Tacita, che ricorre o nel caso in cui le norme posteriori siano

 incompatibili con quelle precedenti o nel caso in cui introducano una

nuova regolamentazione della materia già regolata dalla legge

precedente.

La Deroga ricorre nell’ipotesi in cui la norma nuova prevede – con riferimento

esclusivo a casi specifici – una disciplina diversa da quella prevista dalla norma

precedente la quale però, a differenza dell’abrogazione, continua ad essere

pienamente efficace, essendo applicabile a tutti gli altri casi in virtù del

principio secondo il quale la legge speciale posteriore deroga quella generale.

Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare

l’efficacia ma con una differenza sostanziale rispetto all’abrogazione inerente

agli effetti

Abrogazione fa cessare efficacia della legge la dichiarazione

di incostituzionalità

Dal momento della sua abrogazione esplica i suoi

effetti a partire dalla

(efficacia ex nunc) entrata in

vigore della norma dichiarata

Incostituzionale (efficacia ex tunc)

Il Principio di irretroattività della legge “la legge non dispone che per

Ai sensi dell’art. 11, comma 1 delle preleggi

l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Si dice, invece, retroattiva una

norma che riconnette delle conseguenze giuridiche a fattispecie verificatesi

anteriormente alla sua entrata in vigore. Se la norma ha efficacia retroattiva,

essa si applica dunque anche alle controversie pendenti al momento della sua

entrata in vigore.

Nel passaggio da una legge vecchia ad una nuova, il legislatore talvolta

disciplina tale successione prevedendo delle specifiche norme che prendono il

nome di disposizioni transitorie, che stabiliscono come e quando si

applicano sia le norme vecchie che quelle nuove. In assenza di tali norme, si

pongono problemi relativi alla successione di leggio nel tempo. La dottrina ha

elaborato due distinte teorie:

la teoria del diritto quesito, secondo la quale la legge nuova non può

 colpire i diritti che sono già entrati nel patrimonio di un soggetto;

la teoria del fatto compiuto, secondo la quale la legge nuova non

 estende la sua efficacia ai fatti perfezionatisi quando era in vigore la

legge precedente.

Applicazione della legge nello spazio

Nei rapporti esistenti tra soggetti privati può accadere che la fattispecie che si

verifica in concreto presenti elementi di estraneità rispetto al sistema italiano.

Per capire quale sia la legge applicabile occorre fare riferimento al diritto

internazionale privato (D.I.P.), il quale è l’insieme di regole che stabiliscono

quale, tra le varie leggi nazionali potenzialmente applicabili dovrà in concreto

essere applicata al rapporto che presenta elementi di collegamento con

ciascuna di esse. Il D.I.P. opera tramite rinvii nel senso che indica al giudice

quale legge debba applicare la quale, come anticipato, potrebbe essere quella

dello Stato cui appartiene il giudice o quella di un altro Stato. Nel nostro

ordinamento, la disciplina del D.I.P. è rinvenibile, principalmente (anche se non

esclusivamente) nella L. 218/1995. Tale legge spesso richiama, o meglio, rinvia

a leggi di altri Stati. Tuttavia, ci sono dei limiti all’applicazione del diritto

straniero. Il più importante è quello per cui la legge straniera non può essere

applicata se è contraria all’ordine pubblico.

Lezione 2 Legge sul diritto d’autore,

La Legge 633/1941 nota anche come all’art. 2 n. 9,

definisce la Banca Dati come una “raccolta di opere, dati o altri elementi

indipendenti, sistematicamente e metodicamente disposti e individualmente

accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. In definitiva, si può

ritenere che una banca dati sia caratterizzata dall’archiviazione (digitale) di una

grossa mole di dati che sono fruibili tra di loro attraverso un software che ne

permette la fruizione mediante un’interfaccia di interrogazione (la schermata

principale).

L’efficienza di una banca dati viene misurata in base alla:

“Precisione” è la capacità di ottenere solo i documenti pertinenti e può essere

vista come una misura di esattezza.

“Recall” è una misura di completezza, ovvero la capacità di reperire il maggior

numero possibile di documenti pertinenti tra tutti quelli contenuti nella banca

dati.

“Rumore” è l’esatto contrario della precisione e rappresenta il numero di

documenti non pertinenti che la ricerca produce. Tale fenomeno si verifica

quando la ricerca, oltre ai documenti pertinenti, recupera anche documenti

inutili.

“Silenzio” è l’opposto del recall ed è speculare al rumore. Questo fenomeno si

verifica quando i documenti cercati, pur essendo presenti nella banca dati, non

vengono reperiti o quando non vengono reperiti tutti.

Classificazione Banche dati

Le banche dati di normativa o di legislazione contengono il corpus delle

norme nazionali, regionali, europee, internazionali

Le banche dati di giurisprudenza contengono provvedimenti emessi dai

giudici, ad esempio Corte di cassazione, giudici di merito, Corte di Giustizia

Unione europea, ecc.

Le banche dati di dottrina contengono i documenti degli studiosi del diritto.

In questo tipo di banche dati è possibile trovare libri, articoli pubblicati su

riviste giuridiche, commenti alle sentenze, atti dei convegni, ecc.

Tutte le banche elencate possono avere carattere generalista o di settore.

informatico,

Da un punto di vista prettamente la banca dati consta di tre

elementi strutturali:

1. un insieme di elementi informativi di base, ovvero l’insieme dei dati

da intendersi sia come un unicum che come dati singoli ma correlati tra

loro mediante link.

2. un criterio organizzativo di tali elementi, ovvero il software DBMS

(Data Base Management System) anche noto come “motore di ricerca”,

al quale si accede tramite interfaccia.

3. l’accessibilità ai contenuti presenti nella banca dati, ovvero il

dispositivo come il computer o il server che permette la consultazione.

Le banche dati possono essere distinte in due macrocategorie:

Le banche dati private richiedono l’acquisto di un abbonamento che

consente di ottenere una licenza d’uso. Una volta effettuato il pagamento,

l’utente riceve le credenziali di accesso e, tramite username e password, può

accedere al servizio. Gli usi che possono essere legittimamente fatti dipendono,

a monte, dalla licenza, che attribuisce all’utente alcuni specifici diritti fra quelli

più oltre quelli esaminati.

Le banche dati pubbliche, invece, sono accessibili gratuitamente

consentendo agli utenti di ottenere una risposta affidabile ad un quesito

giuridico senza dover sopportare un costo di abbonamento. In tal caso manca

un contratto di licenza, ma ciò non vuol dire che esse non siano tutelate,

applicandosi comunque le norme più oltre esaminate. Esempi sono

“Normattiva”, Gazzetta Ufficiale, EUR-LEX, SentenzeWeb.

Information retrieval: l’insieme delle possibili tecniche per soddisfare il

cosiddetto “bisogno informativo dell'utente” e si collega alla formulazione della

query, cioè l’interrogazione che si traduce in stringhe testuali che contengono il

massimizzare

quesito a cui si cerca di dare una risposta. Un buon modello deve

il richiamo e la precisione, riducendo al minimo il silenzio e il rumore.

Tra i possibili metodi di ricerca il più comune è la ricerca per estremi che è un

tipo di ricerca “mirata”, inserendo tutti o parte degli elementi identificativi del

documento desiderato.

-Se la ricerca ha ad oggetto un atto normativo, tra gli elementi da inserire

rientrano il tipo di atto, la data, il numero progressivo o anche il nome con cui il

documento è noto.

-Se invece la ricerca ha ad oggetto una pronuncia giurisprudenziale, i dati da

inserire sono l’ente che ha emesso il provvedimento, il tipo di provvedimento,

la data di pubblicazione e il numero progressivo.

-Infine, se la ricerca ha ad oggetto un documento dottrinale occorrerà inserire il

nome dell’autore, il titolo dell’opera o della rivista nonché il numero e la data di

quest’ultima.

Da notare che in tutti e tre casi indicati le banche dati consentono

ovviamente l’inserimento di dati parziali, purché idonei ad identificare

il documento ricercato, sicché non occorre conoscerli tutti

anticipatamente.

La ricerca per parole chiave è un altro degli strumenti utilizzati più di

frequente per ricercare informazioni nelle banche dati. Per rendere più efficace

la ricerca si usano gli operatori booleani che permettono di filtrare i risultati

sulla base della presenza o dell’assenza dei termini indicati all’interno dei

documenti fruibili. I principali operatori sono tre: AND, OR e NOT, cui se ne

aggiungono altri denominati operatori di prossimità. Compito degli operatori

booleani è quello di restringere e affinare la ricerca a determinati termini.

L’operatore AND, che in alcune banche dati può essere rappresentato

 anche con i simboli “+”, “&” o con l’opzione “tutte le parole”, consente

di collegare due o più parole. In questo modo il motore restituirà in

tutte le parole

risposta tutti i documenti che contengono inserite nella

stringa di ricerca, e non soltanto una di esse.

L’operatore OR, che in alcune banche dati è sostituito dal simbolo “=” o

 dall’opzione “alcune parole”, pone i termini ricercati in un rapporto di

alternatività. La banca dati, dunque, restituirà i documenti che

contengono almeno una delle parole indicate e collegate dall’operatore

OR a prescindere dalla posizione occupata nel testo.

L’operatore NOT, talvolta sostituito dal segno

Dettagli
A.A. 2024-2025
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sabrina.demarsico di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei dati e delle informazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universitas Mercatorum di Roma o del prof Tassone Bruno.