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CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

Reg. 650/2012 entrato in vigore il 17 agosto 2015 riguarda in larga parte la giurisdizione e la legge

applicabile, ma vi è dentro una parte di diritto sostanziale. Il modello di certificato successorio è

mutuato dal modello tedesco, austriaco, vigente anche nei nostri territori con sistema tavolare. I

regolamenti UE sono direttamente applicabili. I considerando sono delle spiegazioni, a volte

considerazioni generali, altre volte quasi dei commenti. L’efficacia interpretativa è grande, perché

fanno parte del regolamento. Importanti i considerando da 67 in poi e la disciplina del certificato

successorio europeo, agli artt. 62-73. 06/11/2015

Il certificato successorio è un nuovo strumento introdotto da un regolamento UE. È nota l’influenza

che ha avuto la religione cristiana sulla materia successoria ma la situazione è mutata e si parla di

una relazione tra diritto delle successioni e cultura. Leggendo il considerando numero 6 si parla di

estendere il riconoscimento reciproco a materie che sono di interesse quotidiano quali successioni

e testamenti, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tra cui

l’ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore. Le questioni più rilevanti del diritto

delle successioni sono:

1) forme testamentarie, in relazione a cui nonostante varie differenze, la tendenza

interazionale è una crescente liberalizzazione;

2) ordine dei parenti nell’ambito della successione legittima: tendenza a limitare i gradi di

parentela rilevante e presenza di tre sistemi diversi: francese (e italiano), che affonda le

radici nelle novelle giustinianee basato su discendenti, genitori e fratelli e sorelle, altri

ascendenti e altri collaterali; il secondo sistema è il sistema latino delle tre linee (Spagna,

Portogallo): discendenti, ascendenti, collaterali; sistema austro-tedesco (sistema della

discendenza): discendenti, genitori e loro discendenti, nonni e loro discendenti, bisnonni e

loro discendenti.

3) Successione del coniuge superstite per cui si riscontra una crescente considerazione,

crescente orizontalizzazione.

In altri ordinamenti il diritto delle successioni è dinamico, per es. in Francia nel 2006 vi fu una

riforma organica che ha escluso i genitori dai legittimari, quindi in assenza di figli può andare tutto

al coniuge. Vi è la possibilità che i figli maggiorenni rinunzino alla legittima. Le riforme organiche a

livello nazionale sono anche molte altre. Notevoli tendenze evolutive vi sono già in fondamentali

meccanismi successori, per es. la rappresentazione, che servirebbe solo per la premorienza,

mentre a livello internazionale vi è un ampliamento (art. 467). Il diritto è una manifestazione della

cultura umana, però non si dovrebbe arrivare all’eccesso di attribuire alla materia successoria un

carattere folkloristico.

Il certificato rappresenta una novità importante nel diritto privato per diversi motivi pratici, simbolici

e teorici.

Il certificato successorio è stato introdotto dal reg. 650/2012 entrato in vigore il 17 agosto 2015.

Per le successioni apertesi dopo questo termine i notai possono rilasciare certificati successori.

Essi accertano la qualità di erede, legatario, esecutore o amministratore di eredità e le prerogative

che competono al soggetto sulla base della legge applicabile alla successione di cui si tratta.

Questo per i soggetti che hanno l’esigenza di entrare in contatto con il mercato di altri stati

dovendo dimostrare la loro qualità per esercitare i diritti legati alla successione. Il nostro

ordinamento non offriva una risposta al problema, salvo gli atti di notorietà.

Il certificato successorio ha derivazione comunitaria: si presenta come modulo standard

predisposto a livello comunitario e uniforme in tutti gli stati membri che hanno aderito (sono fuori

UK, Irlanda e Danimarca). Questo permette una semplificazione. Deve essere riconosciuto in tutti

gli stati membri automaticamente, senza exequatur, senza poter richiedere altra prova della qualità

di erede. È uno strumento facoltativo. Lo studio e la riflessione sul certificato successorio si

inserisce in un più ampio disegno di diritto internazionale privato sulla legge applicabile e giudice

competente in successioni con elementi di estraneità. Si distingue per essere uno strumento di

diritto sostanziale uniforme nel contesto europeo. È il primo esempio di uniformazione del diritto

sostanziale successorio in Europa in un ambito altamente refrattario all’uniformazione.

Presupposti. Vi sono almeno 4 presupposti, ognuno apre quesiti di difficile soluzione:

1) Dimensione transfrontaliera della successione. Gli artt. 62-63 si dice che il certificato è

rilasciato per essere utilizzato in altro stato membro, da soggetti che in altro stato membro

hanno bisogno di dimostrare l loro qualità di erede, legatario, esecutore, amministratore.

Bisogna indagare l’utilità a far valere la qualità di erede al di fuori dei confini nazionali.

Basta una mera utilità a far valere il certificato in altro stato membro. In assenza di questo

presupposto, di fronte ad una successione puramente interna non può rilasciare un

certificato il notaio. Eventualmente potrà il giudice porre una questione, altrimenti si

aprirebbe un altro tipo di questione: di discriminazione due soggetti entrambi eredi di un de

cuius l’uno potrà ottenere il certificato perché c’è un conto in Francia, mentre l’altro no

perché non ha alcuna utilità ad ottenerlo. Ci si chiede la ratio di questa disparità di

trattamento: se queste discriminazioni non sono rilevanti per il diritto UE, lo sono per il

diritto interno. È il richiedente a dover dimostrare l’utilità.

2) Assenza di contenzioso o decisioni contrarie: se vi è una sentenza che esclude la

validità di una clausola testamentaria manca il presupposto. Un dubbio può venire sul

contenzioso stragiudiziale: quanto deve stimolare eventualmente il contenzioso? Il notaio

ha l’onere di comunicare a tutti i beneficiari il fatto che sia stato richiesto un certificato

successorio europeo, per stimolare l’eventuale contenzioso. Di fronte a un legittimario

pretermesso attraverso un testamento che di fatto lo disereda, va coinvolto? Probabilmente

sì perché non si può far circolare certificati legittimanti un affidamento con il rischio che

l’affidamento venga frustrato da un’azione di riduzione.

3) Certezza. Laddove il richiedente non sia in grado di fornire sufficiente certezza sugli

elementi che chiede essere accertati, il certificato va rifiutato.

4) Competenza del notaio. È problematico perché investe il notaio di nuovi poteri. Non vi è

problema di limiti territoriali: il notaio italiano è competente quando è competente l’autorità

giudiziaria italiana. I criteri che dettano la competenza del giudice (e quindi del notaio)

passa dal criterio della nazionalità a quello della residenza abituale. L’art. 46, l. 218/1995

(nostra legge di diritto internazionale privato) dice che è competenze il giudice del luogo di

nazionalità del de cuius. Mentre il regolamento fissa il criterio della residenza abituale del

de cuius ed il regolamento quando applicabile prevale. Il criterio della residenza abituale è

problematico perché più evanescente della nazionalità. La ratio è preferire al criterio della

cittadinanza un criterio che dia rilevanza al legame sostanziale della persona con il

territorio. Questo criterio muta nel tempo ed è opportuno ricordare al soggetto che cambia

residenza di rivedere le proprie disposizioni testamentarie. Il notaio è anche competente in

altri casi: per es. quando vi è stata un’elezione da parte del de cuius con il testamento di

una legge diversa. Si può porre il problema che il regolamento ha cercato di far combaciare

legge applicabile e giudice competente ma vi sono dei casi in cui in una successione in cui

è competente il giudice di uno stato membro si applichi la legge di altro stato membro. Per

es. art. 21 reg., criterio sulla legge applicabile alle successioni transnazionali (luogo di

residenza abituale al momento della morte), ma per il par. 2 se eccezionalmente nel caso

concreto risulta che il de cuius aveva collegamenti manifesti più stretti con altro stato, si

applica la legge dell’altro stato. Guardando invece i criteri che stabiliscono la competenza,

andando al criterio generale (art. 4), sono competenti i giudici dello stato in cui il defunto

aveva la residenza abituale, non vi è l’eccezione di cui all’art. 21, par. 2, per cui in questo

caso è competente il giudice dello stato di residenza abituale, ma è applicabile la legge

dell’altro stato con cui ha collegamento più stretto. Casi simili possono accadere quando si

applicano i criteri di cui all’art. 10 e 11). Per es. il giudice può essere competente anche se

competente è altro giudice di altro stato se in quest’altro stato non è possibile per ragioni

gravi di difficoltà un certificato successorio. Vi il un problema giuridico dell’ordine pubblico

che rappresenta un limite di compatibilità per il giudice. La lesione di legittima è lesiva

dell’ordine pubblico? Gli studiosi hanno opposte tesi. Probabilmente la sensibilità odierna è

che non contrasti l’ordine pubblico perché la normativa a tutela dei legittimari, pur

ineludibile per il diritto interno non sia problema di ordine pubblico. Tuttavia il tema rimane

aperto. Al di là di casi sporadici, la regola è la residenza abituale. Si voleva introdurre la

presunzione di residenza abituale in capo al soggetto che ha la residenza anagrafica in un

paese, ma non lo si è fatto. In merito alla residenza abituale ci si chiede cosa rilevi:

presenza fisica, intenzione di adibire un luogo a propria sede, volontà di conferire stabilità

ad una sede.

L’art. 10 ha un criterio di competenza sussidiaria se alla morte il defunto non risiedeva

abitualmente in uno stato membro ma ha nello stato membro alcuni beni, gli organi

giurisdizionali sono comunque competenti se il defunto possedeva la cittadinanza di quello

stato membro. Vi è la possibilità teorica di una doppia competenza (soggetto con doppia

cittadinanza che abbia beni in entrambi gli stati). Oppure sono competenti se ha avuto

l’ultima residenza abituale in tale stato e non siano trascorsi più di 5 anni dal cambiamento.

Procedimento. Tutto muove da una richiesta con modulo standard facoltativa con cui il

richiedente ha l’onere di fornire gli elementi che giustificano il rilascio. È possibile richiesta

congiunta di tutti gli eredi. Il notaio deve rila

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A.A. 2015-2016
15 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartyVr92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle successioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tescaro Mauro.