Diritto delle successioni - lezioni di teoria
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riconoscimento. Rimane però in piedi l’art. 580 per chi non chiede il riconoscimento o non lo
ottiene.
Vi è poi un altro cambiamento che riguarda gli ascendenti, all’art. 536, c.1, anche per gli
ascendenti viene tolto l’attributo “legittimi”.
Per calcolare la legittima, una sentenza (Cass. 12919/2012) recente dà in una massima le
indicazioni: relictum-debitum+donatum al netto e poi si applicano le quote. Dopo va fatta
l’imputazione ex sé per cui il legittimario deve imputare alla propria quota le donazioni ricevute. A
differenza della collazione, è un calcolo meramente contabile. Le quote vanno calcolate secondo
l’orientamento della Cassazione (SU n. 13524/2006) con riguardo al momento dell’apertura della
successione.
Categorie di legittimari. Per quanto riguarda il coniuge l’art. 540, gli è riservata metà dell’asse
ereditario, salvo il caso del concorso con i figli. Art. 542, c.1, se il figlio è uno il coniuge ha 1/3, e i
figli sono più di uno, il coniuge ha ¼. Se concorre con gli ascendenti (art. 544), la metà del
patrimonio. Poi vi è la riserva qualitativa a favore del coniuge, il diritto di abitazione sulla casa
familiare.
Il coniuge separato che non subisce l’addebito ha gli stessi diritti successori del coniuge non
separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione perde i diritti successori e ha diritto a un
assegno vitalizio solo se godeva degli alimenti a carico del de cuius al momento della morte.
In caso di divorzio, in linea di principio non si hanno diritti successori. La disciplina del divorzio è in
una legge speciale, n. 898/1970, all’art. 9 bis rimane la solidarietà sotto forma di diritto agli alimenti
anche post mortem.
I figli sono presi in considerazione in un istituto generale nel caso della delazione vacante che
potrebbe operare anche per la tutela dei legittimari, nella rappresentazione, istituto in cui abbiamo
de cuius, rappresentante e rappresentato. Il rappresentato è figlio, fratello o sorella del decuius. Se
il rappresentato è figlio può essere che la tutela che gli spetterebbe come legittimario passi agli
ascendenti. La rappresentazione è un istituto generale che vale anche per la tutela dei legittimari.
Per quanto riguarda le quote sono: per un solo figlio ½ dell’asse, per unico figlio concorrente con il
coniuge 1/3. Se ci sono più figli che concorrono tra loro la quota è 2/3 dell’asse da dividersi in parti
uguali. Se più figli concorrono con il coniuge ai figli complessivamente spetta la metà del
patrimonio e al coniuge ¼.
Gli ascendenti concorrono con il coniuge mentre sono esclusi in caso di figli. La riforma della
filiazione ha fatto sì che tutti i rapporti di parentela sono basati sul sangue e non sul matrimonio.
Gli ascendenti sono tutti, non più solo quelli legittimi.
AZIONE DI RIDUZIONE
L’azione di riduzione è l’azione con cui il legittimario tutela la sua posizione, va contro a tre tipi di
disposizioni: istituzioni di erede, legati e donazioni. Essa è un’azione costitutiva che mira a far
dichiarare inefficaci le disposizioni lesive di legittima. Quindi è possibile scrivere un testamento
lesivo di legittima, è valido, che potrà essere dichiarato inefficace se il legittimario deciderà di
agire. Ci sono due presupposti indicati all’art. 564. Al comma 1 si dice che il legittimario che agisce
in riduzione con un estraneo (non coerede) è necessario aver accettato con beneficio d’inventario
(è a tutela dell’estraneo convenuto nell’azione di riduzione); il secondo presupposto è quello di cui
al comma 2, la c.d. imputazione ex sé, per cui il legittimario deve imputare alla sua porzione di
legittima donazioni e legati a lui fatti dal de cuius.
Ci si chiede in quanto si prescriva l’azione di riduzione. L’idea prevalente è che si prescriva nel
termine ordinario dal giorno in cui può essere fatto valere. La tesi affermatasi nelle SU della
Cassazione nel 2004, è che dipende: la decorrenza varia a seconda che l’azione sia rivolta contro
istituzione di erede (in quel caso decorre dall’accettazione dell’eredità da parte del chiamato con
testamento lesivo di legittima) mentre per donazioni e legati dal giorno di apertura della
successione. 29/10/2015
LA SUCCESSIONE LEGITTIMA
La successione legittima o intestata (o ab intestato) è la successione basata sulla legge e si ha
quando manca in tutto o in parte la successione testamentaria. Con riguardo ai successibili c’è una
distinzione tra due categorie: il familiari e lo Stato. La successione legittima dei familiari si giustifica
sulla presunzione della volontà del de cuius che se avesse testato avrebbe assegnato i beni ai
familiari; la successione dello Stato (chiamato solo in assenza di parenti entro il 6° grado, quindi è
l’ultimo successibile, una soluzione di chiusura) si giustifica invece per il fatto che i beni non
devono restare vacanti.
Per quanto riguarda le successioni legittime, la prima previsione è l’art. 565 che è
significativamente mutato nel 2013. L’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti,
ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato secondo le norme del titolo. La Corte Costituzionale il 4
luglio 1979, con sentenza n. 55, dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo quando esclude
in mancanza di altri successibili, i fratelli naturali per contrasto con gli artt. 3 e 30 comma 3 Cost.
Adesso la parentela è naturale, a prescindere dal matrimonio. Prima il figlio naturale non era
fratello di un altro figlio naturale degli stessi genitori. Questo contrastava sia con l’assetto della
società e anche con il sentire comune.
La sentenza riconosceva comunque qualcosa di minimo, cioè di succedere in mancanza di altri
successibili legittimi. Oggi i fratelli, anche nati fuori dal matrimonio, sono invece nella nozione di
altri parenti.
Con riguardo alla successione legittima nel diritto romano nemo pro parte testatus pro partus
intestatus decedere potest, oggi invece la successione legittima rileva anche se il testamento
manchi solo in parte. Per es. potrebbe esserci un testamento che dispone soltanto di una parte
dell’eredità. Può anche accadere che un testamento disponga solo di una parte dell’eredità e il
chiamato non può o non vuole accettare, viene in rilievo la successione legittima; oppure può
essere che alcune disposizioni siano invalide o inefficaci.
Vi è una tendenza a favorire sempre di più il coniuge, ciò lo si vede anche nell’interpretazione degli
istituti (lo si vedrà più specificamente per es. sul diritto di abitazione del coniuge superstite). Con
riguardo alla successione legittima, tuttavia per es. i figli concorrono solo con il coniuge, mentre il
coniuge concorre anche con ascendenti, fratelli e sorelle (art. 582).
Al coniuge va tutto se non vi sono discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle (artt. 581 s.). Se
concorre con i figli, ottiene la metà dell’eredità se vi è un solo figlio e 1/3 se concorre con più figli.
Se concorre con ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge vanno 2/3.
Al coniuge separato senza addebito conserva tutti i diritti successori del non separato. Se è
separato con addebito perde i diritti successori, salva l’eccezione dell’art. 585 che richiama il
comma 2, art. 548 riguardante l’assegno vitalizio che spetta al coniuge che al momento
dell’apertura della successione godesse degli alimenti. Il coniuge divorziato perde i diritti
successori, salvo l’art. della legge sul divorzio che ha la stessa idea di fondo del coniuge separato
con addebito: può esservi una corresponsione di una somma a carico dell’eredità, nel caso di stato
di bisogno.
Per quanto riguarda i figli se ne occupa l’art. 566. I figli concorrono solo con il coniuge, escludono
tutte le categorie di familiari. Al figlio che concorre con il coniuge spetta 1/3, se vi sono più figli 2/3.
Con riguardo ai figli vi sono stati fondamentali mutamenti: già con la riforma del 1975 vi era stata ai
fini successori una parificazione con i figli naturali, l’unica differenza era la commutazione, oggi
abolita. L’altra novità fondamentale con riguardo ai figli è che è stato superato il riconoscimento dei
figli c.d. incestuosi
. Per quanto riguarda gli ascendenti si parla di luctuosa hereditas. In una
situazione normale, i beni passano alle generazioni future. L’art. 568 parla della successione dei
genitori e si dice che colui che muore senza coniuge, prole, fratelli o sorelle o loro discendenti
succedono il padre e la madre. Se vi è il concorso degli ascendenti con il coniuge la normativa si
trova all’art. 582, per cui agli ascendenti va 1/3, se invece concorrono con fratelli e sorelle la norma
cardine è l’art. 571, si divide per capi, ma vi è la riserva della metà che vada ai genitori o a uno di
essi. Per quanto riguarda poi i fratelli e le sorelle, a loro va tutta l’eredità se mancano coniuge,
discendenti e ascendenti. Fratelli e sorelle concorrono con il coniuge (art. 582) e con gli ascendenti
(art. 571). Se mancano la successione si apre tra i parenti, senza distinzione di linea. Comunque la
successione non ha luogo tra parenti oltre il 6° grado. Vi è una tendenza a limitare i gradi di
parentela rilevanti.
La norma di riferimento per la successione dello Stato è l’art. 586, per cui in mancanza di altri
successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto, senza bisogno di
accettazione (lo Stato è l’unico erede necessario). Lo Stato non risponde per i debiti ereditari e dei
legati oltre al valore dei beni acquistati.
Successioni legittime anomale. Un principio fondamentale del nostro sistema è il principio
dell’unità della successione (tutti i beni per tutti i chiamati), è l’idea per cui i beni devono andare
unitariamente a tutti i chiamati, salve poi le quote di ciascuno. Le successioni legittime anomale
sono deroghe a questo principio, che sono così numerose e significative che qualcuno contesta la
vigenza del principio. Le successioni legittime anomale sono quelle che riguardano beni o diritti
determinati che vengono attribuiti in modo derogatorio a certi soggetti rispetto ad altri. X es. il diritto
di abitazione della casa familiare va tutta al coniuge, non si divide tra i successibili. Altro esempio è
il maso chiuso. Un altro esempio è la tutela post-mortale dei diritti della personalità se si
considerano successibili. Altri esempi sono x es. l’art. 2122, in materia di lavoro e si tratta delle
indennità del lavoratore e si dice a chi vanno in caso di morte: devono corrispondersi al coniuge, ai
figli e parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° (che in linea di principio non avrebbero tutela
successoria) se vivono a carico del prestatore di lavoro. Inoltre vi è il diritto di locazione di immobili
urbani ad uso abitativo è ancora in vigore parte della l. 392/1978 (c.d. equo canone), che dice
all’art. 6 che in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coniuge, eredi e parenti o
affini con lui comunque conviventi. Vi fu anche un intervento del 1988 della corte Costituzionale
per cui può succedere anche il convivente more uxorio .
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Il testamento è un atto revocabile con cui taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere
di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale che la
legge consente siano tenute in un testamento, possono essere inserite. L’elemento fondamentale
del testamento è l’idea di negozio giuridico mortis causa. Ciò vuol dire che la morte è la ragione
giustificativa dell’atto, non solo che ha effetto a partire dalla morte. Alla base dell’autonomia
testamentaria vi è l’autonomia privata.
Le principali limitazioni all’autonomia testamentaria sono: i diritti dei legittimari, la capacità di
testare, limite alla sostituzione fedecommissaria, vietata, salvo il fedecommesso assistenziale (si
giustifica nella libertà di testare del 1° istituito).
Caratteri fondamentali del testamento. È un atto personalissimo, unilaterale, esclusivo, formale,
revocabile, patrimoniale.
È personalissimo perché può essere fatto solo dal testatore, non è suscettibile di essere fatto da
un rappresentante. Sarebbe nulla la procura e anche il testamento fatto per rappresentanza.
05/11/2015
CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO
Reg. 650/2012 entrato in vigore il 17 agosto 2015 riguarda in larga parte la giurisdizione e la legge
applicabile, ma vi è dentro una parte di diritto sostanziale. Il modello di certificato successorio è
mutuato dal modello tedesco, austriaco, vigente anche nei nostri territori con sistema tavolare. I
regolamenti UE sono direttamente applicabili. I considerando sono delle spiegazioni, a volte
considerazioni generali, altre volte quasi dei commenti. L’efficacia interpretativa è grande, perché
fanno parte del regolamento. Importanti i considerando da 67 in poi e la disciplina del certificato
successorio europeo, agli artt. 62-73. 06/11/2015
Il certificato successorio è un nuovo strumento introdotto da un regolamento UE. È nota l’influenza
che ha avuto la religione cristiana sulla materia successoria ma la situazione è mutata e si parla di
una relazione tra diritto delle successioni e cultura. Leggendo il considerando numero 6 si parla di
estendere il riconoscimento reciproco a materie che sono di interesse quotidiano quali successioni
e testamenti, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tra cui
l’ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore. Le questioni più rilevanti del diritto
delle successioni sono:
1) forme testamentarie, in relazione a cui nonostante varie differenze, la tendenza
interazionale è una crescente liberalizzazione;
2) ordine dei parenti nell’ambito della successione legittima: tendenza a limitare i gradi di
parentela rilevante e presenza di tre sistemi diversi: francese (e italiano), che affonda le
radici nelle novelle giustinianee basato su discendenti, genitori e fratelli e sorelle, altri
ascendenti e altri collaterali; il secondo sistema è il sistema latino delle tre linee (Spagna,
Portogallo): discendenti, ascendenti, collaterali; sistema austro-tedesco (sistema della
discendenza): discendenti, genitori e loro discendenti, nonni e loro discendenti, bisnonni e
loro discendenti.
3) Successione del coniuge superstite per cui si riscontra una crescente considerazione,
crescente orizontalizzazione.
In altri ordinamenti il diritto delle successioni è dinamico, per es. in Francia nel 2006 vi fu una
riforma organica che ha escluso i genitori dai legittimari, quindi in assenza di figli può andare tutto
al coniuge. Vi è la possibilità che i figli maggiorenni rinunzino alla legittima. Le riforme organiche a
livello nazionale sono anche molte altre. Notevoli tendenze evolutive vi sono già in fondamentali
meccanismi successori, per es. la rappresentazione, che servirebbe solo per la premorienza,
mentre a livello internazionale vi è un ampliamento (art. 467). Il diritto è una manifestazione della
cultura umana, però non si dovrebbe arrivare all’eccesso di attribuire alla materia successoria un
carattere folkloristico.
Il certificato rappresenta una novità importante nel diritto privato per diversi motivi pratici, simbolici
e teorici.
Il certificato successorio è stato introdotto dal reg. 650/2012 entrato in vigore il 17 agosto 2015.
Per le successioni apertesi dopo questo termine i notai possono rilasciare certificati successori.
Essi accertano la qualità di erede, legatario, esecutore o amministratore di eredità e le prerogative
che competono al soggetto sulla base della legge applicabile alla successione di cui si tratta.
Questo per i soggetti che hanno l’esigenza di entrare in contatto con il mercato di altri stati
dovendo dimostrare la loro qualità per esercitare i diritti legati alla successione. Il nostro
ordinamento non offriva una risposta al problema, salvo gli atti di notorietà.
Il certificato successorio ha derivazione comunitaria: si presenta come modulo standard
predisposto a livello comunitario e uniforme in tutti gli stati membri che hanno aderito (sono fuori
UK, Irlanda e Danimarca). Questo permette una semplificazione. Deve essere riconosciuto in tutti
gli stati membri automaticamente, senza exequatur, senza poter richiedere altra prova della qualità
di erede. È uno strumento facoltativo. Lo studio e la riflessione sul certificato successorio si
inserisce in un più ampio disegno di diritto internazionale privato sulla legge applicabile e giudice
competente in successioni con elementi di estraneità. Si distingue per essere uno strumento di
diritto sostanziale uniforme nel contesto europeo. È il primo esempio di uniformazione del diritto
sostanziale successorio in Europa in un ambito altamente refrattario all’uniformazione.
Presupposti. Vi sono almeno 4 presupposti, ognuno apre quesiti di difficile soluzione:
1) Dimensione transfrontaliera della successione. Gli artt. 62-63 si dice che il certificato è
rilasciato per essere utilizzato in altro stato membro, da soggetti che in altro stato membro
hanno bisogno di dimostrare l loro qualità di erede, legatario, esecutore, amministratore.
Bisogna indagare l’utilità a far valere la qualità di erede al di fuori dei confini nazionali.
Basta una mera utilità a far valere il certificato in altro stato membro. In assenza di questo
presupposto, di fronte ad una successione puramente interna non può rilasciare un
certificato il notaio. Eventualmente potrà il giudice porre una questione, altrimenti si
aprirebbe un altro tipo di questione: di discriminazione due soggetti entrambi eredi di un de
cuius l’uno potrà ottenere il certificato perché c’è un conto in Francia, mentre l’altro no
perché non ha alcuna utilità ad ottenerlo. Ci si chiede la ratio di questa disparità di
trattamento: se queste discriminazioni non sono rilevanti per il diritto UE, lo sono per il
diritto interno. È il richiedente a dover dimostrare l’utilità.
2) Assenza di contenzioso o decisioni contrarie: se vi è una sentenza che esclude la
validità di una clausola testamentaria manca il presupposto. Un dubbio può venire sul
contenzioso stragiudiziale: quanto deve stimolare eventualmente il contenzioso? Il notaio
ha l’onere di comunicare a tutti i beneficiari il fatto che sia stato richiesto un certificato
successorio europeo, per stimolare l’eventuale contenzioso. Di fronte a un legittimario
pretermesso attraverso un testamento che di fatto lo disereda, va coinvolto? Probabilmente
sì perché non si può far circolare certificati legittimanti un affidamento con il rischio che
l’affidamento venga frustrato da un’azione di riduzione.
3) Certezza. Laddove il richiedente non sia in grado di fornire sufficiente certezza sugli
elementi che chiede essere accertati, il certificato va rifiutato.
4) Competenza del notaio. È problematico perché investe il notaio di nuovi poteri. Non vi è
problema di limiti territoriali: il notaio italiano è competente quando è competente l’autorità
giudiziaria italiana. I criteri che dettano la competenza del giudice (e quindi del notaio)
passa dal criterio della nazionalità a quello della residenza abituale. L’art. 46, l. 218/1995
(nostra legge di diritto internazionale privato) dice che è competenze il giudice del luogo di
nazionalità del de cuius. Mentre il regolamento fissa il criterio della residenza abituale del
de cuius ed il regolamento quando applicabile prevale. Il criterio della residenza abituale è
problematico perché più evanescente della nazionalità. La ratio è preferire al criterio della
cittadinanza un criterio che dia rilevanza al legame sostanziale della persona con il
territorio. Questo criterio muta nel tempo ed è opportuno ricordare al soggetto che cambia
residenza di rivedere le proprie disposizioni testamentarie. Il notaio è anche competente in
altri casi: per es. quando vi è stata un’elezione da parte del de cuius con il testamento di
una legge diversa. Si può porre il problema che il regolamento ha cercato di far combaciare
legge applicabile e giudice competente ma vi sono dei casi in cui in una successione in cui
è competente il giudice di uno stato membro si applichi la legge di altro stato membro. Per
es. art. 21 reg., criterio sulla legge applicabile alle successioni transnazionali (luogo di
residenza abituale al momento della morte), ma per il par. 2 se eccezionalmente nel caso
concreto risulta che il de cuius aveva collegamenti manifesti più stretti con altro stato, si
applica la legge dell’altro stato. Guardando invece i criteri che stabiliscono la competenza,
andando al criterio generale (art. 4), sono competenti i giudici dello stato in cui il defunto
aveva la residenza abituale, non vi è l’eccezione di cui all’art. 21, par. 2, per cui in questo
caso è competente il giudice dello stato di residenza abituale, ma è applicabile la legge
dell’altro stato con cui ha collegamento più stretto. Casi simili possono accadere quando si
applicano i criteri di cui all’art. 10 e 11). Per es. il giudice può essere competente anche se
competente è altro giudice di altro stato se in quest’altro stato non è possibile per ragioni
gravi di difficoltà un certificato successorio. Vi il un problema giuridico dell’ordine pubblico
che rappresenta un limite di compatibilità per il giudice. La lesione di legittima è lesiva
dell’ordine pubblico? Gli studiosi hanno opposte tesi. Probabilmente la sensibilità odierna è
che non contrasti l’ordine pubblico perché la normativa a tutela dei legittimari, pur
ineludibile per il diritto interno non sia problema di ordine pubblico. Tuttavia il tema rimane
aperto. Al di là di casi sporadici, la regola è la residenza abituale. Si voleva introdurre la
presunzione di residenza abituale in capo al soggetto che ha la residenza anagrafica in un
paese, ma non lo si è fatto. In merito alla residenza abituale ci si chiede cosa rilevi:
presenza fisica, intenzione di adibire un luogo a propria sede, volontà di conferire stabilità
ad una sede.
L’art. 10 ha un criterio di competenza sussidiaria se alla morte il defunto non risiedeva
abitualmente in uno stato membro ma ha nello stato membro alcuni beni, gli organi
giurisdizionali sono comunque competenti se il defunto possedeva la cittadinanza di quello
stato membro. Vi è la possibilità teorica di una doppia competenza (soggetto con doppia
cittadinanza che abbia beni in entrambi gli stati). Oppure sono competenti se ha avuto
l’ultima residenza abituale in tale stato e non siano trascorsi più di 5 anni dal cambiamento.
Procedimento. Tutto muove da una richiesta con modulo standard facoltativa con cui il
richiedente ha l’onere di fornire gli elementi che giustificano il rilascio. È possibile richiesta
congiunta di tutti gli eredi. Il notaio deve rilasciare il notaio senza ritardo. Emerge il problema
pratico perché il modello è quello dell’Erbschein che però è emesso da un giudice, non da un
notaio. Si parla di comparizione delle parti, indagini ecc. sono poteri non propri del notaio.
Si pone qui il grosso problema di che tipo di istruttoria vada fatta e quanto si possa basarsi sulle
informazioni ricevute. L’accertamento del notaio sarà prevalentemente documentale. La
valutazione sarà secondo uno standard di competenza per valutare. Il notaio ha un largo potere di
apprezzamento. I poteri prettamente giurisdizionali non possono essergli attribuiti. Laddove c’è una
controversia l’unica strada sarà il rifiuto seguito dall’impugnazione al giudice che deciderà. Può
esservi il certificato parziale su determinati elementi laddove non si ha la certezza su tutti gli
elementi. Della richiesta va data notizia a tutti i beneficiari e riservatari (anche legittimari
pretermessi, altrimenti vi sarebbe irragionevole disparità tra legittimari lesi e pretermessi). Dopo di
ciò il certificato viene emesso. Il notaio rilascia copia autentica che vale 6 mesi. Esso può essere
anche impugnato presso i giudici dello stato competente per quella successione. In caso di
modifica o revoca, annotata sul certificato si dà comunicazione a tutti coloro i quali hanno in mano
copia autentica.
Effetti. L’art. 69 reg. regola gli effetti. Il certificato è molto più di un mero strumento probatorio, è
uno strumento di diritto materiale fonte di un legittimo affidamento in capo ai terzi. Ciò emerge
dalla lettura dei par. 3-4, art. 69: il certificato esime da responsabilità il soggetto che compia attività
giuridica con colui che risulta legittimato dal certificato, ed è fonte di estinzione dell’obbligazione.
Il par. 4 dice che se una persona è legittimata a disporre di beni secondo il certificato si considera
che l’avente causa abbia acquistato da persona legittimata, a meno che si dimostri che sapeva la
falsità delle informazioni contenute dal certificato. È una nuova fattispecie di acquisto a non
domino che è fatto salvo. Il regolamento descrive un frammento di una questione molto più ampia
che ha molte ripercussioni che dovranno essere risolte dal diritto interno. Sono escluse dal
regolamento altri aspetti: pubblicità e rapporti con il vero legittimato. La fattispecie ricorda
l’acquisto dall’erede apparente ma vi sono diversità: l’ambito applicativo, perché nel certificato non
vi è il presupposto che si tratti di acquisto a titolo oneroso. Per quanto riguarda gli atti unilaterali si
pensi al terzo che vende con diritto di riscatto che esercita il riscatto contro l’erede in base al
certificato è valido se questo poi non è erede?
Il regolamento non dice nulla circa la pubblicità per quanto riguarda gli immobili, che resta di
competenza degli stati membri. Probabilmente si applica la regola che si applica per l’erede
apparente.
Se un legatario menzionato in un certificato aliena un bene legato a un terzo, ma esso non è
legatario, se un legittimario agisce in riduzione chiedendo la restituzione del bene legato, la
sentenza che accoglie la domanda si estende all’acquisto a non domino del terzo? Probabilmente
sì.
Per quanto riguarda i rapporti con il vero erede, ci si chiede che tutela ha l’erede vero che subisce
un depauperamento. Bisogna cercare delle risposte nel nostro sistema.
Se l’atto è a titolo oneroso si applica la regola dell’erede apparente che dovrà versare il
corrispettivo all’erede vero, se l’erede apparente era in buona fede. In caso di malafede vi è il
pagamento dell’indebito (art. 2048). Se la cosa è stata donata l’erede vero ex art. 2048, c.2 il terzo
è obbligato nei limiti dell’arricchimento. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa
determinata, il terzo deve restituirla. Calando la fattispecie comunitaria nel nostro sistema se ne ha
una compromissione nei suoi effetti. Vi è comunque il risarcimento del danno, essendo un illecito.
Si è trattato di creare un documento per far circolare posizioni giuridiche soggettive.
Questa normativa sembra avere una valenza teorica, forse persino filosofica, profondissima.
L’acquisto dello status si erede nell’ordinamento italiano è spesso un aspetto solitario che non
coinvolge altri, talvolta difficilmente documentabile (per es. il legato non richiede accettazione, v
può essere accettazione tacita o presunta). Queste ipotesi non escono mai dalla conoscenza del
diretto interessato.
Spesso i notai hanno considerato la dichiarazione di successione come prova. La disciplina del
certificato successorio interviene pesantemente in questa situazione, perché investe i successori di
forte legittimazione, difficile da scardinare. Si passa dall’enfasi sulla sostanza (chi è l’erede),
all’esigenza di sicurezza nella circolazione dei beni. Segna il passaggio dell’acquisto della qualità
di successore dalla dimensione dell’ontologia alla gnoseologia. Questo va ben oltre la disciplina
dell’erede apparente. Dall’altra parte interviene in ambito in cui l’esigenza pratica è molto
insistente.
Il reg. all’art. 66 parla dell’indagine che va fatta: verifica informazioni, effettua indagini necessarie
(le faceva già anche per una qualsiasi compravendita) ecc.
Se il certificato lo chiede il chiamato all’eredità, implica accettazione e siccome deve contenere
indicazione di beni e diritti trasferiti, sulla scorta di esso si può trascrivere la successione.
Il rilascio della copia è un’attività che ha nel regolamento una disciplina minutissima e precisissima.
Non è prevista alcuna forma di pubblicità del certificato successorio. Può accadere che il certificato
venga richiesto a più notai nello stesso stato. La soluzione a ciò non può essere l’inserimento del
certificato nel registro delle successioni. Il disegno di legge sulla concorrenza prevede che il
registro delle successioni non sia più tenuto dai tribunali, ma dal consiglio notarile nazionale, quindi
unico, ma non vi è la norma che preveda l’inserimento del certificato in questo registro.
La norma del par. 3, art. 62 prevede che una volta rilasciato, per essere utilizzato in altro stato
membro, il certificato produce gli effetti anche nello stato membro delle autorità che lo hanno
rilasciato. 12/11/2015
DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE E LEGATI
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartyVr92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle successioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Verona - Univr o del prof Tescaro Mauro.
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