Estratto del documento

Diritto delle successioni

Materiali facoltativi

  • Cassazione Sezioni Unite su onere della prova del testamento olografo
  • Sezioni unite sul danno da morte
  • Articolo dottrinale sulla lezione del 19 novembre su diritto di abitazione del coniuge
  • Contributo sulla morte digitale
  • Articolo su lezione del 2 ottobre
  • Commento alla disciplina della rappresentazione
  • Reg. UE sulle successioni
  • Relazione al re in materia di successioni
  • Articolo di Kindler sul confronto tra il sistema successorio tedesco e italiano
  • Articolo su trust e tutela dei legittimari

Le successioni a causa di morte

Modifiche. Il diritto delle successioni ha recentemente subito una modifica di carattere rilevante, la riforma della filiazione. Questa riforma ha cambiato molte norme del libro I e varie norme del libro II sulle successioni. Si è fatto prima nel 2012 un primo intervento che ha modificato le norme principali delegando a un intervento del 2013 una serie di norme di dettaglio. Questo ha portato diversi problemi intertemporali. Questa riforma ha attuato il principio che vi sono solo figli, non legittimi o naturali, tutti i figli sono uguali. In passato, prima di questa riforma, si distingueva tra figli legittimi, nati nell’ambito di un matrimonio, e i figli naturali, nati da genitori non coniugati. La distinzione sul piano successorio non era molto rilevante perché vi era lo stesso trattamento, tuttavia in generale il rapporto di filiazione in quanto tale rilevava solo tra genitore e figlio. Il figlio naturale non entrava a far parte della più generale famiglia. Per esempio, due figli naturali non erano tra di loro fratelli dal punto di vista ad esempio della filiazione legittima. La denominazione legittimi-naturali è bandita.

È quindi cambiata la nozione di parentela, in quanto all’art. 74 c.c. il testo previgente diceva che la parentela è il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite, mentre oggi aggiunge “sia nel caso di filiazione all’interno del matrimonio, sia al di fuori di esso, sia adottivo”. Prima il non dire nulla sottintendeva che la parentela fosse solo quella legittima. Questo ha anche risvolti successori. La materia ha continue modifiche. Per esempio, Regolamento europeo per le successioni.

Nozione di successione a causa di morte

Si tratta della vicenda traslativa dei diritti di una persona a seguito della sua morte. Nel momento della morte si perde la capacità giuridica, per cui perdendo la capacità giuridica il soggetto perde ciò che ad esso è intrinsecamente connesso, per esempio, i diritti della personalità.

[Vi sono due casi (Roma e Bari) dove è stata lesa la personalità di un defunto, e ci si è posti il problema se possa esservi tutela ed il suo fondamento. Per i manuali non può esservi tutela successoria.]

Dando per scontata questa impostazione, con la morte si estinguono i diritti della personalità mentre i diritti patrimoniali, in linea di massima, si trasmettono a qualcun altro ed è proprio questa la successione a causa di morte (patrimonialità della successione).

L’espressione mortis causa va tenuta distinta da post mortem. Post mortem significa che gli effetti dell’atto si produrranno dopo la morte di qualcuno, mentre mortis causa significa che la ragione giustificativa sta proprio nella morte.

Le distinzioni fondamentali in materia successoria sono tra successione legittima e testamentaria. Poi si distingue tra successione particolare e universale. La successione universale, istituzione di erede, avviene nell’universalità o in una quota dei beni, mentre la successione particolare riguarda uno o più diritti determinati.

In merito al principio di patrimonialità della successione, nel caso di una obbligazione naturale (obbligazione che si distingue dall’obbligazione civile perché serve per soddisfare un bisogno sociale o morale). Per esempio, responsabilità extracontrattuale, presupposti sono il fatto-danno-responsabilità + elemento soggettivo + ingiustizia del danno, se manca uno degli elementi può nascere l’obbligazione naturale di risarcirlo. L’obbligazione naturale, se il soggetto muore, passa in capo agli eredi? Dando per presupposto la patrimonialità della successione, si dovrebbe dire che non si trasmette perché l’interesse protetto è solo morale. Tuttavia, si può dire che è comunque valutabile economicamente. La Cassazione ha detto che non può trasmettersi perché l’obbligazione ha un fondamento non patrimoniale.

Vi è poi la distinzione tra successione testamentaria, legittima e necessaria. Se vi è la successione testamentaria, il contenuto del testamento prevale sulla successione legittima. Prevale il testamento e la ratio è l’autonomia privata in generale, che si declina come autonomia testamentaria. Alla base della successione testamentaria vi è anche un collegamento con la proprietà. Questo diritto è così forte che si può non solo godere e disporre finché si è in vita, ma anche disporne per quando si morirà. Si contrappone anche con la successione necessaria. I due istituti sono collegati. Sia nella successione legittima, sia in quella necessaria si ha titolo nella legge, ma le discipline sono diverse.

Il principio generale è che gli affini non succedono, tuttavia in alcune discipline di dettaglio vi sono casi in cui succedono. Per esempio, art. 2122, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, ci si chiede che fine faccia l’indennità di fine rapporto in caso di morte del lavoratore, può andare agli affini fino al 2o grado. Per quanto riguarda i soggetti, sono l’ereditando o de cuius.

Capacità successoria

Quando parliamo di successione a causa di morte in generale, uno dei primi argomenti è la capacità successoria, specifica applicazione all’ambito della successione della capacità giuridica, con la particolarità che mentre per la capacità giuridica il riferimento è alla nascita, in ambito successorio vi è una anticipazione perché l’art. 462 dice che sono capaci di succedere coloro che sono nati o concepiti, quindi la capacità di succedere l’avrebbe anche il concepito e poi possono ricevere per testamento i figli di una persona vivente benché non ancora concepiti. Il concepito ha già la capacità successoria, ma sottoposta a condizione legale risolutiva, per Bianca nel caso del non concepito la condizione è sospensiva, nel senso che potrà avere capacità ma finché non si avvera la condizione non ha la capacità.

Vi erano limitazioni in relazione alla capacità degli enti. L’art. 600 c.c., oggi abrogato, diceva che le disposizioni a favore di ente non riconosciuto non hanno efficacia se entro 1 anno da quando il testamento è eseguibile non è fatta istanza per ottenere il riconoscimento. A ciò si collegava l’art. 17 c.c. in cui si diceva che la persona giuridica non può ricevere beni immobili mortis causa o accettare legati senza autorizzazione governativa. Si dice che la finalità del controllo è quella che i beni non venissero destinati a finalità improduttive. Oggi è stato abrogato.

Indegnità

L’indegnità è, per Bianca, un’incapacità a succedere, ma vi sono due tesi: secondo una tesi nel momento in cui si apre la successione, l’indegno può acquistare i beni oggetto dell’eredità con pieno diritto (potest capere ma non potest retinere, come dice la relazione al re), tuttavia, se qualcuno facesse valere la sua indegnità, il giudice con sentenza costitutiva impedirebbe all’indegno di ritenere i beni. Mentre secondo un’altra tesi l’indegno è incapace a succedere. Questo ha conseguenze pratiche, perché se l’azione è di mero accertamento è imprescrittibile, mentre se è una pretesa degli altri successibili è sottoposto a prescrizione decennale. Si potrebbe dire che l’indegnità tuteli anche un interesse pubblico e quindi sia incapacità a succedere. Tuttavia, la topografia del codice dedica il capo II alla capacità di succedere e il capo III all’indegnità, se l’indegnità fosse incapacità a succedere, perché avrebbe bisogno di un capo separato. Bonilini sostiene che l’elemento decisivo a favore della tesi della relazione al re è che l’istituto ha conseguenze gravissime, va quindi limitato il più possibile. Le ipotesi di indegnità sono tassative e inoltre gli effetti di questo istituto dovrebbero essere contenuti il più possibile.

Il discorso dell’indegnità si collega alla c.d. diseredazione. Per Bonilini si può diseredare un legittimario. Un testamento che disereda un legittimario è valido ed efficace, può essere reso inefficace nei confronti del legittimario con l’esperimento dell’azione di riduzione. È possibile la diseredazione di un non legittimario? Per la giurisprudenza non era ammissibile se si trattasse di una mera diseredazione. Era possibile disporre a favore di altri ma non la mera diseredazione. Nel 2012 la Cassazione ha detto che è ammissibile anche una clausola di mera diseredazione, purché non si tratti di un legittimario, ma anche questo può essere messo in discussione. Si può cogliere una tendenza evolutiva, di lasciare più libertà di scelta. Con riguardo alla diseredazione, oggi l’art. 448 bis del codice in materia di alimenti, contempla a presupposti particolari la possibilità di diseredare il proprio genitore, un legittimario, seppur a certe condizioni. La norma fu introdotta nel 2013 con la seconda parte della riforma della filiazione.

Posizione del successibile prima dell’apertura della successione

Vi è il successibile per testamento, il successibile legittimo e poi i legittimari. Queste tre diverse categorie, fintanto che il de cuius è in vita, che diritti hanno? Il successibile testamentario fintanto che il testatore è vivo (anche vista la revocabilità del testamento) non ha alcun diritto, ha un’aspettativa di fatto (a differenza dell’aspettativa di diritto, che concede delle tutele giuridiche), una speranza senza alcuna tutela giuridica, fondata su elementi di fatto (per esempio non si possono compiere atti conservativi). Il successibile legittimo, vista la libertà di disporre del testatore, anch’esso non ha diritti. Per quanto riguarda i legittimari vi è in principio un’aspettativa di fatto, ma una tutela limitatissima è stata introdotta, per esempio con il patto di famiglia, con cui laddove vi sia un’azienda l’imprenditore regola l’assetto dell’azienda o partecipazioni sociali in modo tale da assicurare la continuità. È un patto inter vivos con cui lascia l’azienda ad un legittimario in pectore e agli altri legittimari viene attribuita una somma di denaro. Per favorire le transazioni immobiliari di provenienza donativa, il legislatore pone un termine ventennale dalla trascrizione della donazione per l’azione di restituzione da terzi aventi causa. Altra tutela introdotta nel codice del 2005, nell’ambito di questa disciplina vi è una particolare previsione al c.4, art. 563 c.c. in cui si dice che il decorso del termine ventennale è sospeso nei confronti dei legittimari che abbiano notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, che semplicemente concede tempo per esperire l’azione di restituzione.

Apertura della successione

Vi sono quattro fasi diverse:

  1. Apertura della successione: il momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
  2. Vocazione o chiamata: individuato il successibile.
  3. Delazione: nella maggior parte dei casi coincide con la vocazione ma dal punto di vista logico è distinto, si tratta della concreta offerta dei beni ereditari. Si distingue dalla vocazione in alcuni casi, per esempio erede sottoposto a condizione sospensiva.
  4. Acquisto: con l’accettazione per gli eredi e con la mancata rinuncia per i legati.

L’apertura della successione si ha nel momento della morte del de cuius presso il suo domicilio. Prima dell’apertura della successione può esservi qualcosa che influisce sulla successione mortis causa. La donazione ha una disciplina in parte simile al testamento ed è collegato a vari profili del diritto delle successioni (per esempio tutela dei legittimari). La donazione rileva come anticipazione della successione nell’azione di riduzione e nell’istituto della collazione.

Vi è poi la vocazione con cui si individua chi è il successibile, in base al testamento o alle norme sulle successioni legittime. Vi è poi la delazione, offerta concreta dei beni ereditari, ossia che vi è il diritto di accettare la chiamata. Anche se a volte è considerato sinonimo di vocazione, può distinguersi dalla vocazione nei momenti in cui è individuato il successibile ma egli non può ancora accettare. Per esempio, chiamato con condizione sospensiva.

Vi è poi la fase dell’acquisto in cui si distingue tra istituzione di erede e legato. Nel nostro ordinamento vige il principio per cui si può diventare erede solo con l’accettazione, un atto di volontà; mentre il legato si acquista automaticamente, salva la facoltà di rinuncia.

Con riguardo alla fase della chiamata o dell’azione, al momento che intercorre tra la delazione e l’acquisto, abbiamo un chiamato (vocato o delato), che non è ancora erede; vi è un patrimonio ereditario che ancora non ha un titolare, ma i beni possono necessitare di una protezione. L’art. 460, comma 1 dice che il chiamato può esercitare le azioni possessorie anche se non ha la materiale apprensione dei beni. Sull’interpretazione di questo articolo si sono confrontate diverse posizioni, collegato a quest’articolo vi è anche la disciplina della successione e dell’accessione del possesso, per cui il possesso continua nell’erede a partire dall’apertura della successione mentre il successore a titolo particolare può unire il suo possesso a quello precedente per goderne gli effetti; sembrerebbe doversi intendere che finché non si è eredi non si ha il possesso, tuttavia l’art. 460 dice che anche se non si è eredi si possono esercitare le azioni possessorie. Vi sono due ricostruzioni: o si dice che visto che il possessore è solo l’erede, è vero che la legge dice che chi è erede può esercitare le azioni possessorie, ma non si dice che è possessore, Bianca dice che si ha solo la detenzione (opinione maggioritaria). L’opinione minoritaria, per esempio Trabucchi, si rifà all’impostazione francese (a cui siamo più legati per quanto riguarda le successioni) della saisine, cioè l’idea per cui non vi è soluzione di continuità tra de cuius ed erede, il nostro ordinamento ha separato il profilo della titolarità del diritto (si è eredi solo se si accetta), però si è mantenuta l’impronta almeno dal punto di vista del passaggio del possesso. L’erede può compiere atti conservativi, per esempio atti di interruzione della prescrizione. Può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (se il chiamato vendesse un bene ereditario nonostante non sussistano questi presupposti è considerata accettazione tacita dell’eredità).

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528. Il curatore è nominato quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari.

Vi è un aspetto che accomuna il curatore all’esecutore testamentario (art. 703 c.c.: deve curare che siano eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto e amministrare la massa ereditaria, il suo scopo è principalmente attuare le volontà del defunto), si dice che sono uffici di diritto privato ossia vi è l’idea che un soggetto cui vengono attribuiti dei poteri nell’interesse altrui.

Delazione vacante. Significa che il chiamato non può o non vuole accettare. In questo caso si deve trovare qualcun altro, il primo istituto che viene in rilievo è la sostituzione ordinaria e la sostituzione fedecommissaria, poi vi è la rappresentazione, altrimenti l’accrescimento. Se non vi sono i presupposti si seguono le norme della successione legittima, al limite i beni vanno allo Stato, unico erede necessario, che non può rifiutare.

L’art. 688 parla della sostituzione ordinaria per cui il testatore può sostituire all’erede istituito un'altra persona per il caso che il chiamato non possa o non voglia accettare. La sostituzione fedecommissaria di cui all’art. 692 riguardante il genitore, ascendenti o il coniuge dell’interdetto. Si nomina un successore al successore. Questa devoluzione successiva è preordinata dal primo de cuius, limita la libertà di disporre del primo istituito. Questo è un istituto eccezionale. Si lascia il bene all’interdetto con la finalità che quando egli muoia i beni vadano all’ente che lo cura. Negli altri casi la sostituzione fedecommissaria è proibita. Tuttavia, dal 2004 si è introdotta l’amministrazione di sostegno che si è affermata come istituto applicato quasi sempre, mentre questo articolo si applica solo all’interdetto.

La rappresentazione è l’istituto per cui al chiamato che non può o non vuole accettare l’eredità si sostituiscono i suoi discendenti nel luogo e nel grado dell’ascendente.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartyVr92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle successioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tescaro Mauro.
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