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Diritto civile 1: successione per causa di morte

Definizione di successione

Successione è termine generale che indica un fenomeno in forza del quale un soggetto subentra ad un altro soggetto nella titolarità di uno o più rapporti giuridici, fenomeno dell'acquisto derivativo. Causa di morte indica che il subingresso presuppone la morte di una persona fisica. Il diritto si fa carico del compito di stabilire quale sia la sorte dei rapporti giuridici.

Normative sulla successione

Non esiste un gruppo di regole specifiche che indichi propriamente gli effetti giuridici prodotti dalla morte di una persona. Per avere tale visione complessiva bisogna raccogliere norme diverse che sono spesso lontane tra loro perché diverse sono le fonti della disciplina del diritto successorio. Certamente esiste un corpo fondamentale di regole (libro II del C.C. art: 456-768). Tuttavia, non sono solo queste le norme che si occupano di ciò, ma vi sono per esempio delle norme che troviamo nell'ambito della disciplina delle obbligazioni, dei contratti, delle società o anche in leggi speciali. Questo insieme di norme costituisce un sistema organico e complesso, condizionato da elementi sia di carattere culturale che socio-economico.

Interessi tutelati dal sistema

Il sistema si occupa di tutelare alcuni interessi e anche di bilanciare interessi contrapposti. Infatti vengono in considerazione numerosi interessi che richiedono tutela:

  • Interesse di ogni persona fisica di poter stabilire la sorte del suo patrimonio post mortem
  • Interesse dei familiari di subentrare nei rapporti giuridici ma più in generale l'interesse di scegliere se subentrare o no nei rapporti giuridici
  • Interesse di disciplinare come i familiari possono subentrare nei rapporti giuridici che facevano capo a quella persona
  • Interesse dei creditori della persona defunta, di veder soddisfatto il loro credito, di sapere chi subentra alla persona defunta e di evitare il concorso con i creditori dell'erede (separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede)
  • Interesse dello Stato di duplice natura: interesse fiscale (tassare i trasferimenti di ricchezza che avvengono per causa di morte) e interesse ad acquisire il patrimonio ereditario per destinarlo a vantaggio della collettività in tutti i casi in cui una persona fisica muoia senza lasciare successori (senza testamento e senza coniuge né parenti entro il sesto grado, il patrimonio va allo stato)

Principi fondamentali del diritto successorio

  • Principio della libertà testamentaria: riconosciuta ad ogni persona fisica il potere di stabilire la sorte del proprio patrimonio post mortem (art.500qualcosa). Tale diritto ha certe articolazioni: si può decidere se fare testamento o no, una volta deciso di farlo si può decidere a chi destinare il patrimonio (anche se con limiti per gli stretti congiunti). Inoltre ognuno che abbia fatto testamento è libero di decidere se modificare tale testamento o eliminarlo prima di morire
  • Trasmissione familiare della ricchezza: principio che si sviluppa in due diverse direzioni:
    • In mancanza di testamento la legge riconosce nei rapporti di coniugio e di parentela (fino al 6° grado) un titolo a succedere (successione legittima)
    • Con testamento, ci sono nuove categorie di eredi legittimi: es. legge sulle unioni civili (l.74/2016) ha stabilito all'art.1 c.21 che alla parte che ha contratto un'unione civile dello stesso sesso si applicano le norme del diritto successorio [va contro la libertà testamentaria perché si riconoscono diritti successori in capo ai congiunti stretti della persona (coniuge, figli o ascendenti) anche in caso di unione civile al partner]. Va contro libertà testamentaria perché se un testamento dovesse privare uno dei legittimari di quanto inderogabilmente gli spetta, il testamento potrà essere impugnato tramite strumento di riduzione con cui si può rendere inefficace nei suoi confronti il testamento lesivo.

Diritto successorio e limitazioni

Il diritto successorio costituisce complessivamente una materia indisponibile da parte dei privati; l'autonomia dei privati si esprime solo ed esclusivamente attraverso gli strumenti giuridici che il legislatore stesso ha disposto: testamento e accettazione/rinuncia all'eredità (atti che richiedono determinate forme e possono essere posti in essere solo nel momento in cui si apre la successione, non prima). Al di fuori di questi canali non vi sono alternative; divieto dei patti successori.

Forme di successione per causa di morte

  • Titolo universale: indica la trasmissione della generalità dei rapporti giuridici che facevano capo ad una persona nel momento della morte (erede)
  • Titolo particolare: trasmissione di alcuni determinati rapporti. Attribuzione di uno o più diritti specificamente attribuiti dal testamento o dalla legge (legatario).

Soggetti della successione

Due soggetti principali:

  • Persona che è venuta a mancare (de cuius o ereditando). È per forza una persona fisica. In realtà alcuni hanno sostenuto che in caso di estinzione di ente unico può esserci vicenda traslativa universale che per certi versi darebbe luogo a fenomeno assimilabile a successione ereditaria. In realtà però tale estinzione dà luogo a situazione che non ha nulla a che vedere con successione ereditaria. Alla dichiarazione di morte naturale di persona è equiparata la morte presunta la quale deve essere dichiarata dal giudice dopo 10 anni dalla notizia della scomparsa.
  • Erede o legatario: possono essere indifferentemente persone fisiche/giuridiche/enti intermedi. Perché si possa verificare il subingresso (sia a titolo universale che particolare) occorre che il successore abbia capacità successoria, tutte le persone fisiche compresi inascituri concepiti e tutti gli enti giuridici. In alcuni casi c'è possibilità di un lascito testamentario in favore di un ente che non sia ancora esistente nel momento dell'apertura della successione; esiste norma la quale fa obbligo al notaio di segnalare al prefetto gli atti tra vivi o testamenti che fanno donazioni o lasciti ad enti da istituire.

Capacità successoria

Art. 462: Capacità successoria: sono capaci di succedere tutti i nati o concepiti al tempo dell'apertura del testamento.

  • Persone già nate: può verificarsi il caso in cui un soggetto che sia chiamato ad un'eredità sia assente (persona scomparsa da almeno 2 anni. Infatti dopo due anni dall'ultima notizia della persona scomparsa, il tribunale può dichiararne l'assenza) o dichiarato presuntivamente morto. Se l'assente viene chiamato all'eredità allora si applica art 70 c.c. che dice che l'eredità viene devoluta a coloro ai quali spetterebbe in mancanza di questa persona, come se non ci fosse. Può darsi poi che l'assente ritorni. In questo caso se il ritorno avviene prima che si sia prescritto il diritto di accettare l'eredità (10 anni), i diritti successori dell'assente sono fatti salvi; non si perde eredità se si è assenti, l'eredità viene devoluta ad altri in modo temporaneo. Infatti art 70 prevede che coloro ai quali la quota dell'assente sia stata provvisoriamente attribuita devono fare l'inventario dei beni. Se l'erede è morto l'eredità si devolve ai chiamati successivi.
  • Concepiti: il c.2 pone presunzione relativa: salvo prova contraria si presume concepito al tempo dell'apertura del testamento chi nasce entro 300 giorni dall'apertura della successione. È suscettibile di venire meno retroattivamente nel caso in cui al concepimento non segua l'evento della nascita. Ci si trova di fronte ad una chiamata ereditaria che è sottoposta ad una condiziona legale di tipo risolutivo, cioè il concepito ha capacità successoria e può acquistare ma l'acquisto si risolve se non si verifica l'evento fisiologico della nascita; come fa il concepito ad accettare? Art 320 c.c.: responsabilità genitoriale. I genitori hanno il diritto/dovere di amministrare i beni e di rappresentare negli atti giuridici i figli nati e nascituri. Il c.3 chiarisce che i genitori possono accettare/rinunciare con l'autorizzazione del giudice l'eredità o i legati.
  • Figli di una persona vivente al momento dell'apertura della successione anche se non ancora concepiti: questo però solo nella successione testamentaria. Il problema è che si apre una situazione di incertezza che può durare anche molto a lungo (mentre quando è concepito dura solo 300 giorni) e che ha come termine finale il momento in cui la persona che dovrebbe figliare risulta impossibilitata a farlo (morte o momento in cui risulta oggettivamente certo che quella persona non potrà mettere al mondo dei figli). Che fine fanno i beni destinati a nascituri non ancora concepiti? La legge attribuisce il potere di amministrare questi beni al c.d. chiamato in subordine (colui il quale assumerebbe l'eredità se il non concepito non venisse ad esistenza). Tale amministrazione deve avvenire sotto la vigilanza del tribunale il quale deve dare autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.

Nel momento della morte del testatore ci sono quindi situazioni diverse per i nascituri:

  • Concepito: acquisto avviene da parte dei genitori
  • Non concepito: la delazione è sospesa. Nessuno può acquistare per conto del concepito.

Capacità successoria spetta a tutte le persone fisiche viventi o concepite + enti giuridici + futuri figli di una persona vivente al momento dell'apertura della successione.

Incapaci di succedere

  • Caso in cui sia istituito come erede testamentario un figlio non concepito di persona non vivente al momento dell'apertura della successione
  • Quando è previsto un lascito a favore di un ente già estinto → nullità della disposizione testamentaria
  • (Anche caso in cui si lascia qualcosa a animali) → nullità della disposizione

Vi sono però anche casi di incapacità relativa a succedere (596-8 c.c.): disposizioni testamentarie fatte a favore del tutore o del notaio che riceve il testamento pubblico e disposizioni nei confronti di chi ha redatto il testamento segreto. Questo perché si vuole evitare che il testatore sia influenzato da un soggetto direttamente interessato. La conseguenza è la stessa dell'incapacità assoluta a succedere, cioè la nullità. C'è poi apposita norma che pone presunzione assoluta di interposizione stabilendo che l'incapacità valga anche qualora il testamento sia fatto in favore o del coniuge o dei discendenti o dei genitori del notaio o del tutore dell'incapace.

Indegnità a succedere

Trova il proprio fondamento nella c.d. incompatibilità morale del successore con il defunto. È molto più frequente dell'incapacità. È immorale perché è indegno chi pone in essere una delle condotte che tale articolo indica tassativamente. Due categorie:

  • Atti compiuti contro persona del de cuius o suoi congiunti (omicidio, tentato omicidio, calunnia o altre fattispecie aventi rilevanza penale)
  • Atti compiuti contro la libertà testamentaria del de cuius (es. chi ha indotto con violenza o dolo il de cuius a fare o revocare un determinato testamento o redigere testamento falso o che ha fatto consapevolmente uso di un testamento falso o chi ha distrutto o modificato il testamento. Qua si va in contro a sanzione civile la quale trova il suo fondamento nella riconosciuta ripugnanza sociale a consentire che chi abbia posto in essere una di tali condotte possa poi trarre vantaggio dall'eredità della persona offesa. È una sorta di pena privata. Tale natura comporta che è una sanzione che non si trasmette ai discendenti ma rimane a carico di chi ha commesso la violazione; il figlio dell'indegno subentra al proprio genitore tramite la rappresentazione).

Operatività dell'indegnità

Due orientamenti:

  1. Sostenuto da una parte autorevole della dottrina (anche Bianca): indegnità altro non sarebbe che una forma di incapacità successoria. A sostegno di tale opinione si aggiunge il tenore letterale l'esordio dell'art 463. Inoltre considerare l'indegno come incapace a succedere risponde meglio all'esigenza di non consentirgli a priori di approfittare dell'eredità della persona offesa. Qui sentenza sarebbe meramente dichiarativa (si limiterebbe ad accertare una situazione).
  2. Tesi della Corte di cassazione (giurisprudenza): indegnità è forma di sanzione che vien applicata dal giudice con sentenza a carico dell'indegno che sia stato chiamato all'eredità. L'indegnità e la conseguente esclusione dalla successione sarebbero gli effetti di una sentenza avente natura costitutiva. Qui un soggetto è indegno solo se e quando vi sia una sentenza che lo dichiari tale, cioè sentenza di tipo costitutivo. Ciò ha conseguenze rilevanti: finché indegnità non viene pronunciata con sentenza non si impedisce la delazione e il termine di prescrizione dell'azione è di 10 anni. Quindi accogliendo tale opinione: se un soggetto pone in essere una di tali azioni ma non c'è alcuna sentenza e poi succede che il testatore muore e quello che ha avuto tale condotta viene chiamato all'eredità e se entro 10 anni nessuno degli interessati agisce in giudizio per ottenere la sentenza che applichi al caso di tale persona la sanzione dell'indegnità e quindi si prescrive, alla fine questo manterrà l'acquisto dei beni ereditati. Altrimenti per effetto della sentenza l'acquisto dei beni viene meno.

La legge poi prevede che un indegno sia riabilitato (art 466). È una sorta di perdono privato con cui la persona offesa rimette l'offesa e lo riabilita. Questo può avvenire in due modi:

  • Forma espressa (atto pubblico o testamento)
  • Forma tacita (quando il de cuius essendo a conoscenza della condotta commessa dall'indegno lo nomini lo stesso nel testamento come erede o legatario)

Oggetto della successione

Approfondire quali sono i rapporti trasmissibili mortis causa. Quando muore una persona viene meno un universo di rapporti giuridici. L'insieme di questi è l'asse ereditario. Altro termine è relictum: ciò che è stato lasciato. Alcuni diritti e alcuni obblighi si trasmettono, altri si estinguono.

  • Diritti e obblighi di tipo non patrimoniale: (diritti e obblighi familiari) c'è estinzione. In queste situazioni non si subentra. Tuttavia però la legge decide che gli eredi siano legittimati a esercitare o proseguire azioni giudiziali spettanti alla persona defunta. Esempio è offerto da art 270 c.c. per azione giudiziale di maternità o paternità (azione promossa da figlio non riconosciuto da uno dei genitori) la quale può essere o promossa o proseguita dai discendenti del figlio che sia morto prima di aver promosso l'azione o durante il giudizio (questo avviene per l'interesse dell'eredità).
  • Diritti della personalità: diritti a integrità fisica, morale, riservatezza, immagine. Diritti che si estinguono al momento della morte. Anche qua però la legge consente che alcuni di questi diritti siano esercitati dai successori. Esempio più importante è offerto da diritto morale d'autore (= diritto ad essere riconosciuto autore di una certa opera o ad opporsi a modifiche) che può essere esercitato anche dai familiari del defunto. Però i diritti patrimoniali che derivano da lesione di un diritto della personalità si trasmettono agli eredi. Esempio: diffamazione di una persona dà diritto al risarcimento del danno; gli eredi subentrano e possono ottenere risarcimento.
  • Diritti patrimoniali di carattere assoluto: si trasmettono agli eredi ma non tutti i diritti reali si trasmettono ai successori perché ve ne sono alcuni che non possono durare oltre la vita del titolare (usufrutto, uso, abitazione). Ma se muore non l'usufruttuario ma il nudo proprietario la conseguenza giuridica che si viene a produrre è che gli eredi subentreranno nella nuda proprietà che continuerà ad essere gravata da usufrutto. Stessa cosa per uso e abitazione.
  • Diritti patrimoniali relativi: diritti di credito. Normalmente crediti e debiti o obbligazioni del defunto passano agli eredi e si trasmettono per causa di morte ma questo non accade sempre. Vi sono alcune eccezioni: obbligazioni naturali (obblighi non giuridici ma morali e sociali es gioco d'azzardo. Il debito non è obbligatoriamente da pagare ma se viene pagato non ci può essere restituzione), obbligazioni che abbiano carattere strettamente personale (crediti o debiti che non possono che spettare al loro originario titolare, ad esempio quelli alimentari o di mantenimento), obbligazioni di fare (si estinguono con la morte del debitore in quanto strettamente personali ad es. il lavoro).

Vi sono poi regole specifiche che riguardano i casi frequenti nei quali si verifica da una parte la successione nel debito o nel credito e dall'altra parte non riguarda un unico erede ma due o più coeredi. Problema fondamentale è quello di sapere se tale obbligazione è obbligazione solidale o parziaria.

  • Debiti: regola generale art. 752: debiti del defunto si dividono automaticamente tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote senza vincolo di solidarietà. Il che sta a significare che l'obbligazione per gli eredi del debitore è sempre parziaria. Da qualche anno però la Corte di Cassazione ha affermato un'importante regola di giudizio, cioè che il coerede che sia stato convenuto in giudizio dal creditore per ottenere il pagamento dell'intero credito ha il preciso onere di eccepire al creditore la propria qualità di coobbligato passivo entro il limite della propria quota.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicuz95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Pellegrini Mirella.
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