Lezioni di Diritto delle società e delle procedure concorsuali – A.A. 2008/2009
DIRITTO DELLE SOCIETA’ E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.
LEZIONE 1 (Giannelli) 7 ottobre 2008.
Il sistema delle fonti.
Noi siamo abituati a ragionare per schemi formali. Abbiamo come riferimento il Codice Civile, ma
in tema di borsa c’è il TUF. Quando trattiamo il tema delle società quotate e mercati finanziari,
vediamo che la legge non basta più; la legge ha una funzione di legge quadro che poi viene riempita
da norma di rango secondario; queste norme di rango secondario di natura regolamentare sono le
deliberazioni che i regolamenti dell’autorità preposta ai controlli sul mercato finanziario (Consob).
Quindi abbiamo la legge (cod. civ. e tuf del 1998); poi ci sono le norme di rango secondario, come i
regolamenti, i quali non possono evidentemente sovrapporsi alla legge in quanto sono norme di
”serie B”, ma rientrano in quegli spazi nei quali la legge espressamente demanda alle autorità
preposte la disciplina di detentatio.
Volendo fare una considerazione di carattere generale, una volta le leggi le faceva il Parlamento. Il
governo aveva delle situazioni di urgenza ed emanava dei Decreti legge che venivano convertiti in
legge; più di rado il parlamento emanava delle leggi delega e poi era il governo che emanava i
cosiddetti decreti delegati o Decreti legislativi. Questo fenomeno è diventato sempre più frequente e
assistiamo ad uno svuotamento sempre più marcato dell’asse nomopoietico nel senso di produzione
legislativa, cioè di fare leggi (dal greco nomos = legge e poiei = fare) dal parlamento al governo.
Non è soltanto un fatto politico, cioè non c’entrano i vari presidenti del consiglio, è un tendenza che
non è soltanto italiana, riscontrandosi anche in altri paesi; probabilmente è anche giustificata
dall’elevato tecnicismo della borsa. Il governo cosa fa?... Demanda alle autorità di settore: queste
sono la Banca d’Italia per quanto riguarda il settore del debito e la Consob per il settore dei mercati
finanziari. Ma c’è l’Isvap (assicurazioni), c’è l’autorità dell’energia, l’autorità garante delle
concorrenza, l’autorità garante della privacy, ecc. Queste attività “indipendenti”, perché hanno certi
requisiti di indipendenza, hanno anche una funzione normativa, se vogliamo, di terzo grado.
L’esempio più eclatante è il Tuf: il Parlamento adotta una legge quadro cioè una legge delega, in
forza di questa delega il governo vara un Testo Unico (che è decreto legislativo); ma lo stesso
discorso è avvenuto per la riforma del Codice Civile del 2003: il Parlamento aveva fatto una legge
delega nel 2001 (366/2001) e il governo poi ha adottato il decreto legislativo n. 6/2003. Però il
governo a sua volta ha lasciato degli spazi, soprattutto nei mercati finanziari. Infatti, per certi
argomenti demanda alla Consob la disciplina particolare di quei fatti.
Quindi fino a mo abbiamo: la legge, la norma del governo e i regolamenti della Consob. Ma non è
sufficiente. Perché nell’ambito dei mercati finanziari ampio spazio è lasciato ai Codici di
Autodisciplina. Cosa sono? Sono forme di autoregolamentazione che si danno o le associazioni di
determinate imprese o le imprese stesse all’interno della propria struttura organizzativa.
Cominciamo col dire che non sono fonti di legge. E uno dei più tipici è quello delle società
regolamentate (Codice Preda, dal nome del suo stesore). Questi codici sono delle regole che si
danno gli imprenditori che aderiscono a una certa categoria. Quindi sono regole che vengono
adottate su base negoziale, vengono recepite da una certa categoria di imprese o da certe
associazioni o da chiunque intenda aderire. Tanto per fare un esempio, esiste il codice di
autodisciplina delle imprese bancarie, redatto dall’Abi (Associazione bancaria italiana) che ha una
funzione di coordinamento delle imprese bancarie. Molto spesso l’Abi dà indicazione alle banche in
base al loro comportamento. Ad esempio se c’è da strutturare un sistema di amministrazione e
controllo dualistico, l’Abi propone il suo modello. Questo rappresenta una forma di risparmio di
costi. Ma questo modello non deve essere necessariamente recepito da tutti: è un modello, una
proposta che fa l’Abi. Consideriamo ad esempio, le banche di credito cooperativo, che molto spesso
sono banche caratterizzate da pochi soci e da fondi e patrimoni limitati che magari non possono
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permettersi dei consulenti fissi o degli studi di settore, però c’è la federazione delle banche di
credito cooperative che ha un ufficio studi e che cerca di uniformare ad esempio questi casi. Quindi
se c’è da adottare un determinato modello di mappatura dei rischi è la federazione che ci pensa e
propone quel modello alle banche di credito cooperativo. Ora di solito il recepimento di queste
indicazioni è di carattere volontario, cioè sono libero se aderire oppure no, e lo stesso discorso vale
per le società quotate. Le società quotate, non sono tenute a recepire i modelli di organizzazione
predisposti dalle loro associazioni. Si può verificare il caso in cui i sia un associazione particolare di
società quotate e che si dice pure che tutte le aderenti sono tenute ad adottare il modello. Allora c’è
un obbligo di adottare il modello suggerito. Altre volte non sussiste un obbligo, ma si tratta di
consigli o di raccomandazione. Tutto questo avviene su base negoziale: è come se io fossi socio di
un circolo della vela e il regolamento di tale circolo prevede che la sera per poter accedere al circolo
devo essere in giacca e cravatta, oppure devo portare una cravatta con i colori del club. Io posso
pure dire che non la indosso, ma siccome faccio parte di un’associazione ne rispetto le regole anche
se tali regole possano essere strane. Quindi noi abbiamo un apparato di regole che non sono di
derivazione statale non sono di fonte parlamentare né di fonte governativa e nemmeno di fonte di
autorità preposte alla vigilanza e al controllo. Sono in sostanza delle regole di diritto privato, e
queste regole di diritto privato però non sono soltanto codici di comportamento, ma sono anche
delle regole che vanno a incidere sugli assetti organizzativi delle società. Quindi queste regole di
diritto privato possono imporre dei codici di comportamento e possono anziché imporre dei codici
di comportamento possono addirittura creare delle organizzazione di governo societario che le
società devono recepire. Cioè, delle organizzazioni che si aggiungono a quello che sono disciplinate
dal codice civile o dal Tuf, il che significa che la società si deve dare oltre a rispettare le regole
previste dalla legge è tenuta a rispettare eventualmente anche queste altre regole di comportamento
o di governance. Siccome però si tratta di regole di diritto privato, non è prevista la sanzione
legislativa. Se la legge mi dice che una società quotata non può per 3 anni avere come propri
amministratori componenti dell’organi di controllo o dirigenti in posizione apicale (cioè direttore
generale, per intenderci) chi ha fatto la revisione dei bilanci (cioè in altre parole,se io sono stato
revisore di una società quotata non posso poi dimettermi dalla società di revisione e andare a fare
l’amministratore o il sindaco: la legge me lo impedisce). Quindi se io me ne infischio di questo
divieto, incorro in una sanzione che va da 100.000 a 500.000 euro. Quindi la sanzione è posta per la
violazione di una norma di legge. Se io invece non recepisco un codice etico o non recepisco il
modello di organizzazione che mi viene dato per esempio dall’Assonime (che è l’associazione delle
società quotate), non vado incontro a sanzioni di tipo amministrativo o disciplinare; io laddove dove
queste regole mi sono imposte, potrei essere escluso dall’associazione, ma per la verità nella
maggior parte dei casi, la sanzione non è di carattere pecuniario o disciplinare, ma è una sanzione
che riguarda invece lo stare sul mercato, cioè la mia immagine sul mercato. Mi spiego con un
esempio. Si fa un gran parlare dei codici etici, anche l’università ne ha adottato uno. In teoria non è
detto che una società quotata si debba per forza dotare di un codice etico, potrebbe anche farne a
meno. Però, molto spesso questi codici etici sono ne più e ne meno che una raccolta di nuove
invenzioni. O molto spesso vanno a dire delle cose abbastanza scontate, un po’ banali, per certi
versi di carattere penale: per esempio, quando si dice che non bisogna corrompere un pubblico
funzionario, è ovvio che lo dice la legge penale. Certe volte si muovono su un’area di continuità col
diritto penale, cioè vanno a colpire delle zone d’ombra. Nei codici etici di molte società del settore
degli appalti pubblici, si dispone ad esempio il divieto di fare regali o regalie agli amministratori
pubblici che non possano essere regali d’uso (intendendo per questi ultimi l’agenda o il
calendario..); ma il regalo all’amministratore non può essere considerato necessariamente
corruzione. Ci troviamo in una zona abbastanza d’ombra: se io regalo un pacco di pasta a natale o
una bottiglia di spumante ai funzionari di una determinata amministrazione, questa non è
probabilmente corruzione; però se regalo il rolex forse le cose cambiano. Però i codici etici vanno a
vietare questo tipo di comportamenti. A chi interessa che la società quotata in borsa si sia dotata di
un codice etico? Interessa molto al mercato, perché il fatto che una soceitò si sia dotata di un codice
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etico costituisce anche un modo positivo di porsi nei confronti degli investitori e dei risparmiatori.
Questo vale anche per le società che hanno a che fare con il settore pubblico o che hanno a che fare
con società partecipate dal settore pubblico. Sostanzialmente è il mercato che richiede questo tipo di
informazioni. Questo per quanto riguarda certi codici di comportamento, ma questi non riguardano
solo gli aspetti etici. Per esempio, sempre più si ha la tendenza nelle società quotate (e non solo) a
stabilirsi a darsi delle regole di comportamento che non sono quelle che la legge disegna. Sono
regolo ulteriori di comportamento, sono codici di comportamento interni. Possono essere regole di
natura organizzativa; tutto questo non è un fatto normativo, è un fatto di organizzazione della
società. Queste procedure possono riguardare il sistema di controllo, possono riguardare la
remunerazione degli amministratori e dei dirigenti posizionati in posizione apicale. E questo è n
grosso problema, che in parte stiamo vivendo sulla nostra pelle per la crisi dei mercati finanziari.
Da dove parte la crisi, le spiegazioni possono essere molteplici. Sostanzialmente si è creato un
sistema di finanza virtuale per cui si danno soldi a chi non li può restituire purchè paghi le
commissioni, o si finanziano gli imprenditori o anche i privati non sulla loro capacità di restituzione
dei soldi, ma su quello che vale ad esempio la banca. In America i finanziamenti vengono dati non
sul valore della casa, ma sul possibile valore di incremento del valore casa: questo significa che se
io ho fatto un mutuo 5 anni fa per comprare casa mia e mi è stato stimato 100 e poi ho bisogno di un
altro mutuo adesso e casa mia ora vale 110, molto spesso la banca mi dà i soldi senza verificare la
mia reale capacità di reddito… Poi il fenomeno è legato alle remunerazioni dei dirigenti perché
questi (amministratori che direttori generali) oltre ad avere le somme derivanti dai loro compensi,
hanno anche dei compensi che sono legati agli utili della società. Allora questi hanno interesse a far
vedere che la società genera reddito e produce utili. Quindi il problema dei dirigenti non è di poco
conto, e soprattutto non è di poco conto il problema della remunerazione di questi dirigenti, perché
si prestano evidentemente a manovre di tipo speculativo. Io per avere di più posso assumere
maggiori rischi o tendo ad una situazione che non è quella reale. Ecco perchè è importante il
monitoraggio sui compensi. Ora la legge qualche indicazione la dà: il compenso è determinato
dall’assemblea. E il legislatore l’ha previsto in quanto ha voluto porre un argine al rischio che gli
amministratori si auto-assegnassero una remunerazione. Il discorso è più complicato, perché è vero
che l’assemblea determina il compenso dei dirigenti, ma è anche vero che tale assemblea (almeno
nelle grandi società) determina il compenso in linea generale o determina i criteri di remunerazione,
ma se l’assemblea dice che gli amministratori hanno diritto ad esempio a vantaggi commisurati
all’attività prestata o agli utili maturati, l’assemblea rimanda a criteri di carattere elastico. Il
problema è capire quali sono questi caratteri. Ci vuole qualcuno che si assuma la responsabilità di
dire “guardate che questi parametri sono giusti/sbagliati o vengono/non vengono rispettati”;
l’assemblea è tendenzialmente il responsabile. Nel senso che si riuniscono 1000 soci e votano un
certo compenso per gli amministratori. Questa attività viene demandata nelle società quotate ad un
comitato di controllo sulla remunerazione. Questa non è una figura istituzionale dell’assetto delle
società; questo è una figura che non troviamo nella legge, però fa parte dell’assetto organizzativo di
una società quotata. Esso deriva da queste regole di diritto privato (di cui sopra). Però la presenza di
tale comitato costituisce un certo appeal per gli investitori. Il dirigente preposto ai documenti
contabili è la figura che adesso proviene dalla legge, adesso è recepita dalla legge, ma prima
proveniva dalla prassi delle società. Il comitato di controllo interno è una figura che non è
disciplinata dalla legge: è una parte dell’assetto organizzativo della società preposto al controllo
della società e va a coadiuvare anche i sindaci, ma non è una figura disciplinata dalla legge. Gli
amministratori indipendenti, sono amministratori di maggioranza ma che sono indipendenti rispetto
al management della società, cioè che non hanno per esempio incarichi di natura professionale, cui
sono demandate delle funzioni super partes. L’organismo di vigilanza è disciplinata dalla legge
D.lgs. 231/2001. È un decreto legislativo che ha previsto la responsabilità penale delle società e
degli enti. La società risponde della commissione di determinati tipi di reato che sono commessi da
coloro che sono in posizione apicale, cioè sono ai vertici dell’organizzazione societaria. Questa
situazione fa si che la società dovrebbe attivarsi per prevenire la commissione di reati se c’è il
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rischio che possa essere chiamata a rispondere delle malefatte dei suoi vertici. In passato si diceva
“societas delinquere non potes” (la società non può delinquere) cioè la responsabilità penale è
personale, se però si tratta di andare in galera. Quando però si comincia a toccare la tasca dei
soggetti e dire “no guarda che la società risponde con il suo patrimonio e risponde con pene pesanti
se l’amministratore delegato ha commesso un certo reato e questi reati possono essere del tipo più
diverso (da quello sessuale a reati di tipo finanziario) allora il discorso si complica. È un problema
di carattere pecuniario, finanziario. La società si deve preoccupare di dover rispondere di questi
eventuali reati commessi dai propri amministratori. Come fa la società a non rispondere di questi
reati? Se si è data un adeguato sistema di controllo interno, cioè se ha creato dei meccanismi per
prevenire i reati. Questi meccanismi possono essere, ad esempio, sistemi di monitoraggio dei
dirigenti prevedere ad esempio non possano prendere certe decisioni se non c’è il concorso almeno
di un altro dirigente di un controllore, in maniera tale che per fare le porcherie bisogna essere in 2 o
3..
La società si dà delle regole e tali regole sono menzionate ma non sono descritte nella legge 231.
Cioè la legge 231 parla di un adeguato sistema di controlli interni, ma non spiega com’è e come si
fa. Allora queste regole se le stabilisce la stessa società, ma la società queste regole non se le
inventa: queste regole vengono predisposte dagli esperti di organizzazione aziendale. Perchè poi né
la 231 né il CC né il Tuf né le leggi successive spiegano come devono funzionare questi
meccanismi di controllo. È la società che lo deve fare. Non è obbligo creare un sistema di controlli
interni ai sensi della 231, perché la società potrebbe anche non farlo. Probabilmente, una società di
piccole dimensioni non lo farebbe. Una società quotata invece lo farà. Diventa tutto un discorso di
carattere economico. L’adozione di questi codici di comportamento e di modelli organizzativi è un
costo per l’azienda. È un costo che poche aziende possono permettersi. Quindi si tratta in sostanza
di una scelta che deve fare l’imprenditore, una valutazione tra costi e benefici. Ed inoltre, come
prima accennato, il dotarsi di un organismo di vigilanza e l’adozione di codici di comportamento
può essere int
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