DIRITTO DELLE SOCIETÀ
(2) Mercoledì 27/02
Nella s.r.l. a capitale ridotto benché sia stata consentita questa possibilità di cominciare l’attività
di impresa con capitale sociale inferiore a 10.000 euro (inferiore al minimo), in realtà questa
modifica per il modo in cui è stata introdotta e disciplinata non tocca la regola secondo la quale
nella s.r.l. il capitale sociale minimo sia pari a 10.000 euro.
In realtà questo porta a volte confusioni e a questioni molto “gravi”. A questo punto come si fa a
dire che nella s.r.l. oggi nonostante sia possibile la costituzione di una società a capitale ridotto il
minimo continua a rimanere pari a 10.000 euro, questo ha conseguenze pratiche molto
importanti, perché se si ritiene vero che il capitale minimo sia inferiore ai 10.000 allora vuol dire
che durante la vita della società il capitale non possa scendere al di sotto di questa soglie e quindi
nell’ambito di una s.r.l. a capitale ridotto non sono ammesse operazioni di riduzione del capitale
sociale ma soltanto operazioni di aumento dello stesso (sempre che sia vero il postulato dalla
quale siamo partiti, cioè che comunque il capitale sociale minimo rimane di 10.000 euro). Per
capire se questo è vero vanno ricordate due norme riguardanti la disciplina sulle operazioni sul
capitale sociale dalle quali si può evincere, che nonostante l’introduzione della variante della s.r.l.
a capitale ridotto, il minimo rimane per tutte le società pari a 10.000 euro. Le norme in
riferimento sono gli articoli 2482 c.c. (primo comma) e 2482-ter c.c. (primo comma), di fatto
permettono di sostenere con fondamento normativo l’affermazione. Entrambe di fatto attendono
alla disciplina della riduzione del capitale sociale*.
*Il capitale sociale è il patrimonio che i soci vogliono vincolare nell’impresa. Il diritto della
società è il diritto dell’impresa e quindi riguarda regole di comportamento, cioè modalità
attraverso cui due o più soggetti, o solo uno in alcuni casi, devono applicare per raggiungere
l’oggetto sociale (regole di comportamento per lo svolgimento collettivo dell’impresa). Il capitale
sociale rappresenta quindi una delle tante regole di comportamento nel diritto delle società: di
fatto i soci decidono di lasciare una parte del patrimonio equivalente alla cifra del capitale sociale
per finanziare l’impresa, sono quindi una parte dei mezzi propri che i soci decidono di lasciare
stabilmente destinata al servizio dell’impresa (di fatto il fabbisogno finanziario è sempre
soddisfatto da mezzi propri e mezzi di terzi, trovando un mix perfetto).
Il capitale non è più ne meno che un numero e lo si trova nell’atto costitutivo o nello statuto,
come tutte le regole di organizzazione della società. Con questo numero dicono a loro stessi e poi
ai terzi che si impegnano a mantenere una cifra equivalente del patrimonio (non del denaro)
all’interno della società, quindi a finanziamento dell’impresa che viene esercitata. Questa cifra
poi deve avere alcune caratteristiche, soprattutto dell’effettività . ma importante è sapere che il
capitale sociale è un vincolo sul valore del patrimonio (cioè il valore del patrimonio netto della
società deve essere almeno pari al valore del capitale sociale, può essere maggiore ma mai
inferiore, se lo fosse ci sarebbe qualcosa che non va bene). In questo modo, in qualunque
momento la società dovrebbe essere in grado di far fronte al passivo con il suo attivo.
Tornando alle due norme relative al capitale sociale, esse trovano corrispondenza esatta in norme
del diritto azionario.
Una riduzione del capitale sociale può avvenire: 1
- ipotesi di riduzione volontaria del capitale sociale: i soci decidono volontariamente/liberamente di
ridurre il capitale sociale, modificando la clausola del capitale sociale all’interno dell’atto
costitutivo, sostituendo il valore precedente con un valore più basso. I soci di fatto decidono di
ridurre il capitale sociale per la parte di patrimonio indisponibile (liberano una parte del
patrimonio dall’indisponibilità per renderla disponibile, ma non è necessario che venga
portata via dall’impresa dopo tale operazione, nulla esclude che possa rimanere a patrimonio
netto e distribuita in un secondo momento). Questa decisione è una delle poche che non
produce effetti immediati, ma li produce nel momento in cui la decisione, redatta per atto
pubblico, viene iscritta nel registro delle imprese e quindi resa pubblica e siccome l’iscrizione
ha efficacia normativa da quel momento si applicano gli effetti delle modifiche. E’ uno dei
pochi casi di modifica dell’atto costituivo che non ha effetto immediato, infatti ha effetto solo 3
mesi dopo, perché si deve aspettare questo periodo prima di rendere disponibile quella parte
di patrimonio liberata. Questo periodo di “3 mesi” trova ragione del fatto che i creditori
possano fare ricorso qualora pensino che il loro diritto risulti leso. Il creditore in questo caso
di rivolge ad un giudice che incarica un esperto per rispondere all’opposizione e tale risposta
può essere di accoglimento o di rigetto. Se viene accolta, quindi il giudice ritiene fondato il
timore del creditore opponente, la decisione presa dai soci non può aver luogo. Se invece viene
respinta il giudice da via libera ai soci di ridurre il capitale. Tuttavia la norma stabilisce che i
soci possono decidere la riduzione del capitale sociale, ma nei limiti nel numero 4 dell’articolo
2463 c.c., cioè posso ridurre il capitale sociale, ma questo deve essere almeno pari a 10.000
euro. E’ chiaro allora che se c’è una società a capitale ridotto, tale operazione è preclusa;
- ipotesi di riduzione del capitale sociale imposta dall’andamento dell’impresa, cioè riguarda il caso in
cui il reddito abbia segno negativo. Il fatto che si verifichi una perdita, eccedenza di costi
rispetto a ricavi, in sé non comporta alcun adempimento/conseguenza rispetto al diritto delle
società, ma rappresenta soltanto un vincolo sugli utili futuri, cioè che non possono essere
distribuiti fintanto che non viene coperta la perdita (utile non effettivo). Il discorso però
cambia se la perdita è rilevante (rilevante rispetto alle norme, quando riduce il patrimonio
netto al di sotto di un terzo del capitale sociale), le norme, al verificarsi si queste eventualità
impongono dei comportamenti: prima di tutto quello di convocare l’assemblea senza indugio e
i soci riuniti (i quali devono essere dettagliatamente informati dagli amministratori) devono
assumere dei provvedimenti. Questi provvedimenti che i soci possono decidere di adottare
dipendono molto dal fatto che la perdita abbia ridotto al di sotto del minimo il capitale sociale
oppure che il PN si sia ridotto di più di un terzo del capitale, ma non scenda al di sotto del
minimo. (1) In questo ultimo caso i provvedimenti sono liberi, cioè la scelta di questi è lasciata
ai soci possono decidere di rinviare la perdita o di intervenire subito, ma non necessariamente
devono operare sul capitale. Nell’ordinamento italiano, a differenza degli altri ordinamenti
europei, se la perdita rimane al di sopra del terzo del capitale sociale anche nell’esercizio
successivo allora si deve procedere a ridurre il capitale per coprire la perdita; quindi lo
sfasamento tra capitale e patrimonio è sopportato dall’ordinamento italiano, per un solo anno
(i soci possono temporeggiare sino all’esercizio successivo, se anche l’anno dopo la perdita è
rilevate, l’ordinamento italiano impone la copertura della perdita con la riduzione del capitale
sociale). Il tempo di un anno, si allunga sino a due anni, nel caso in cui la società abbia chiesto
ammissione al concordato preventivo (una delle procedure per risolvere la crisi di impresa),
quindi la perdita rilevante può essere tenuta per due anni, in deroga alle disposizioni
ordinarie. (2) Nel caso in cui la perdita non solo sia rilevante ma lo sia da ridurre il capitale al
2
di sotto del minimo del capitale sociale, il tempo di scelta di un anno non c’è più, quindi i soci
non hanno libertà di scelta, ma devono immediatamente ridurre il capitale sociale per la
perdita e subito aumentarlo sino a portarlo ad un livello pari al minimo. Se i soci non fossero
d’accordo a fare nuovi conferimenti per riportare il capitale sociale al livello minimo, allora si
presenta una causa di scioglimento e la società viene posta in stato di liquidazione.
Se nel caso di s.r.l. a capitale ridotto si verificasse una perdita rilevante, siamo già nell’eventualità
di cui all’articolo 2482-ter c.c., quindi si deve procedere a convocare l’assemblea e ad una
riduzione del capitale sociale e contestuale aumento sino alla soglia di 10.000; tale articolo non fa
distinzione che si tratti di società ordinaria o a capitale ridotto, ma si riferisce a tutte le s.r.l. e
conferma il fatto che in questo contesto il limite del capitale sociale rimanga a 10.000 euro.
Di fatto nella società a capitale ridotto si da la possibilità di aumentare il capitale per effetto della
gestione, ma se poi il reddito non fosse quello sperato, allora tale possibilità viene meno perché si
impone di procedere alla capitalizzazione della società almeno alla cifra del minimo.
Il capitale sociale minimo rappresenta uno dei costi della società per utilizzare la forma giuridica
della s.r.l.; il notaio che fa l’atto pubblico deve accertare, tra le altre cose, che i soci abbiamo
vincolato il 25% del capitale sociale minimo.
La questione che talvolta si pone in questi termini è “è sufficiente il capitale sociale minimo?
oppure è solo un costo di accesso a tale forma giuridica?”, cioè ci si chiede se il livello minimo
debba essere adeguato alla tipologia di società/attività che viene esercita; in altri termini, una
volta adempiuto il capitale sociale minimo e ogni altro obbligo di capitalizzazione della società, è
buona cosa che la società di grandi dimensioni si limiti a tali soglie benché la sua attività richieda
livelli di capitalizzazione maggiore. Quindi si parla di capitale minimo e di capitale sociale
adeguato all’oggetto sociale.
Ma parlare di capitale sociale adeguato significa dire “adeguato alle esigenze economico
finanziarie e patrimoniali dell’attività che viene esercitata”, come qualunque attività infatti
impone degli investimenti e questi devono essere coperti con finanziamenti.
E’ un po’ una questione che riguarda il mix tra capitale proprio e capitale di terzi: ci si chiede
quale sia la combinazione giusta tra le due forme di finanziamento - esiste un trade off tra i due
capitali e normalmente si tiene in considerazione principalmente il costo dei due. Infatti il
capitale proprio ha un costo più elevato, perché sconta un rischio maggiore (MMI). In concreto
non esiste nessuna struttura finanziaria realistica formata da solo capitale proprio, ma nemmeno
è plausibile una struttura completamente formata da capitale di debito, perché in questo caso
l’impresa sarebbe di proprietà dei creditori. Di fatto in un’impresa si può dire che ci sia sempre
una combinazione tra le due e questo giusto equilibrio di fatto non c’è a livello teorico.
La finanza da degli indici segnaletici di massima, guardando i quali si può dire che se il rapporto
è di un certo tipo, entro determinati valori, allora si può dire che sia una struttura equilibrata.
Comunque non sono verità assolute, ma sono indizi per esprimere un giudizio ragionevole. Ma se
la finanza non è in grado di trovare un equilibrio a livello generale, ne consegue che in diritto
non si possa affermare un obbligo di adeguatezza del capitale (sul piano normativo non può
affermare l’esistenza di un obbligo di adeguatezza del capitale sociale).
Considerando sempre però che la finanza da parametri per verificare l’attitudine all’equilibrio
dell’impresa, accanto al diritto si può affermare, tutto sommato, un divieto di manifesta
3
inadeguatezza (palesemente sotto capitalizzato rispetto all’attività che si svolge), divieto cioè un
obbligo in senso negativo.
In particolare si fa riferimento all’articolo 2484 c.c. (comma primo - numero 2): la società si
scioglie per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, salvo che l’assemblea
non deliberi le opportune modifiche statutarie.
Quindi quando i mezzi propri sono manifestamente insufficienti, non si può conseguire l’oggetto
sociale e così sopraggiunge una causa che impedisce il raggiungimento del capitale sociale.
Il compito di far osservare questo divieto e accertare la congruità del capitale sociale rispetto
all’attività sociale ricade in capo agli amministratori [soprattutto agli amministratori delle s.p.a.
devono gestire con la diligenza del professionista (non quella del buon padre di famiglia, come in
s.r.l.)]e quando accertano questa eventualità devono convocare l’assemblea dei soci e metterli
dinnanzi alla scelta: capitalizzare o liquidare.
Nessuno può obbligare i soci a fare nuovi conferimenti - fuori da quelli che si sono impegnati a
fare in sede di costituzione - e qualora non volessero ricapitalizzare la società allora si sceglie per
la liquidazione, passando quindi alla fase della nomina dei liquidatori.
Se tutto questo non venisse fatto, cioè i soci non decidono una delle due alternative, gli
amministratori, che ritengono di non poter mandare avanti l’attività di impresa con un capitale
manifestamente inadeguato, devono chiedere al giudice la nomina giudiziaria dei liquidatori e
qualora non lo facessero sono chiamati a rispondere a responsabilità per danni (risarcimento dei
danni che questa condotta negligente/imprudente ha causato). Si discute se accanto agli
amministratori rispondano anche i soci per danni.
In caso in cui i soci, non prendano una decisione delle due previste precedentemente, e dicano
agli amministratori di continuare l’attività di impresa si parla di responsabilità anche dei soci,
nelle s.r.l. Invece nelle s.p.a. manca una norma specifica che preveda questo (di fatto la questione
è ancora aperta e l’orientamento è quello di ritenere anche nella s.p.a. che i soci di controllo
siano responsabili, con l’obiettivo di sanzionare il mancato controllo nell’ambito della società).
C’è la prassi per la quale i soci mettono il capitale necessario alla costituzione del capitale sociale
minimo e poi provvedono a fornire altre forme di finanziamento necessarie alla società con altri
mezzi (forme di finanziamento alternative con cui i soci possono finanziare la società). In questo
caso si verificherebbe una sotto capitalizzazione nominale, cioè il capitale sociale è nominalmente
inferiore/inadeguato a finanziare l’impresa, ma se si guardasse al complesso dei finanziamenti
effettuati dai soci, probabilmente questa inadeguatezza potrebbe non esserci.
Questi ulteriori finanziamenti di fatto potrebbero essere (in alternativa o in aggiunta ai
conferimenti a titolo di conferimento) e sono di due tipologie:
1. Finanziamenti dei soci a titolo di prestito: quando finanziano la società con finanziamenti a
titolo di credito, cioè presta dei soldi alla società ed è a tutti gli effetti un creditore della
società. Il socio soddisfa le esigenze della società prestando del denaro, in luogo di altri
finanziatori terzi.
2. Finanziamenti dei soci a titolo di apporti spontanei: sono effettuati a titolo di capitale proprio
o normalmente dovrebbero essere così. In concreto si deve vedere di cosa si tratta.
I principali tipi di apporti spontanei sono:
- finanziamenti in conto capitale;
- finanziamenti in conto copertura perdite; 4
- finanziamenti in conto aumento capitale;
- finanziamenti in conto futuro aumento capitale.
Normalmente sono finanziamenti a titolo di capitale proprio, ma questa affermazione non è
assoluta, perché poi va verificato in concreto in cosa consiste l’apporto.
Gli apporti a titolo di capitale proprio sono certamente quelli relativi alle prime due categorie
soprastanti, cioè finanziamenti in conto capitale e in conto copertura perdite, fatti per finanziare
genericamente l’impresa, come il conferimento o per coprire un risultato negativo.
L’idea è che il soci effettui queste forma di finanziamento in modo spontaneo, spontaneo perché
gli amministratori non possono imporre questi conferimenti ai soci, nemmeno una delibera di
maggioranza può imporlo, quindi se il socio vuole lo fa, ma se non vuole non lo fa (sono fatti dai
soci che lo vogliono, quindi non necessariamente da tutti i soci).
E’ chiaro che finanziamenti di questo tipo in bilancio si trovano tra le altre riserve del patrimonio
netto.
La domanda che ci si pone ora è se questi finanziamenti possano essere restituiti ai soci: in
questo caso non c’è un diritto del socio a richiedere la restituzione del finanziamento e nemmeno
un obbligo della società al rimborso, perché una volta erogati entrano a fare parte del capitale
proprio dell’impresa. Mancando il diritto al rimborso, tali voci di patrimonio netto possono
essere liberate solo con una decisione della società, benché sia stato un singolo socio ad
effettuare un finanziamento, ma se fatto a questo titolo significa che si rinuncia al diritto di
rimborso.
Si precisa che queste riserve sono disciplinate come se fossero riserve da sovrapprezzo (si
costituisce quando in caso di aumento di capitale, tale aumento non è solo nominale ma
maggiore), si applica per analogia tale disciplina - art. 2431 c.c. La riserva da sovrapprezzo può
essere restituita ai soci solo quando la riser
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.