Alternative decisorie
Quindi una volta stabilita la struttura triadica della prova, la scelta del giudice si basa su dei paradigmi che costituiscono la sua alternativa decisoria, nella quale possiamo distinguere:
- Termine marcato -> veicola le proposizioni da provare, cioè il tema del processo
- Termine opposto -> consegue alla mancata prova del termine marcato.
Condanna/assoluzione
- Termine marcato: prova della colpevolezza
- Termine opposto: proscioglimento consequenziale alla prova della mancata colpevolezza
Giudizi abbreviati
- Termine marcato: prova della colpevolezza
- Termine opposto: rigetto della richiesta dell’applicazione della pena
Provvedimenti cautelari
- Termine marcato: applicazione misura cautelare
- Termine opposto: rigetto della richiesta
Gravi indizi di colpevolezza
- Termine marcato: prova della colpevolezza sulla base del più probabile che non.
L’atto da provare è regolato dall’oltre ogni ragionevole dubbio. (così come i pericula libertatis -> reiterazione, fuga, pericolosità sociale)
Archiviazione
- Termine marcato: provvedimento di archiviazione
- Termine opposto: rigetto, ordine di formare imputazione, disposizione di nuove indagini
Sentenza di non luogo a procedere/cit. a giudizio
- Termine marcato: termine negativo della insostenibilità dell’accusa
- Termine opposto: rinvio a giudizio ogni qual volta non ci siano i presupposti del non luogo a procedere
Circolazione probatoria
Nel sistema vigente si applica il contraddittorio in senso forte, la prova viene così vincolata sotto due punti di vista:
- Se è stata assunta in incidente probatorio o dibattimento prevale rispetto a quella raccolta nelle indagini preliminari; la prova nelle indagini preliminari può essere utilizzata solo se a favore;
- La prova presa in presenza del difensore (non vale per procedimenti con imputati connessi o collegati laddove la prova non sia a favore dell’imputato): l’utilizzo della prova viene fatto anche in sede civile o altri contesti.
Queste due condizioni garantiscono che questa prova sia genuina, valida e forte, garantiscono un’ulteriore garanzia. Un altro tipo di prova oltre quelle delle due condizioni, è quella della sentenza passata in giudicato (238) -> non vuol dire che la sentenza sia veritiera. Può essere nulla o fatta sulla base di prove non calcolate in maniera oggettiva. Viene criticata per due ragioni:
- Viene attribuito valore probatorio ad un atto che valore non ne ha, nel senso che le prove sono solo quelle stabilite dal cpp (teste, esame diretto, mezzi di prova e ricerca), le sentenze non possono essere utilizzate per fondare le decisioni di un nuovo processo.
- Dicendo che la sentenza fa prova, è come se si coprisse il giudizio e si andasse a provare il fatto, ma in realtà la sentenza non è una prova, bensì il frutto di una serie di prove che hanno portato il giudice ad emanarla.
CTP
Può essere nominato dalle parti affinché possa partecipare ad una perizia già disposta, oppure al di fuori della perizia. Il consulente può svolgere investigazioni difensive per ricercare, individuare elementi di prova e visionare previa autorizzazione il materiale posto sotto sequestro; poi il difensore della parte privata può scegliere se presentare o meno al giudice gli elementi di prova raccolti. I CTP non possono essere in numero superiore a quello dei periti. A differenza dei PT, i CT non devono essere iscritti in appositi albi, basta che abbiano le competenze necessarie. Possono assistere al conferimento dell’incarico e presentare richieste, osservazioni, e riserve e assistere allo svolgimento della perizia proponendo ulteriori specifiche indagini.
Se vengono nominati dopo la perizia, possono chiedere al giudice di avere conoscenza della relazione ed essere autorizzati ad esaminare persone, cose, luoghi oggetto di perizia. Oggetto di perizia e ct è uguale ma la loro disciplina è differente:
- Perito: svolge indagini e acquisisce risultati probatori per conto del giudice che poi confluiscono direttamente nel dibattimento e utilizzabili per la decisione;
- Ct: propone valutazioni tecniche come parere esposto oralmente o in memorie scritte.
A differenza del pt, il CT non ha obbligo di dire la verità durante l’esame incrociato in dibattimento al quale viene sottoposto anche il pt. In merito alla valutazione della perizia o ct il giudice deve assumere le vesti di peritus peritorum e motivare razionalmente le scelte di determinate prove, piuttosto che altre contrarie. E deve verificare che il risultato della prova scientifica sia compatibile con quello delle altre raccolte nel procedimento.
Consulente tecnico di PM
Nominato durante udienza preliminare, sia in caso di perizia che al di fuori da parte del pm, rilevato in appositi albi. La differenza con il consulente di parte privata sta nell’interesse pubblico che muove il ct del pm.
Dimensione europea della prova
A livello Europeo, quando ci sono delle norme che contrastano fra di loro, quale prevale? È stato fatto riferimento al 117 della Costituzione per dire che ogni norma ha le sue competenze applicabile a determinate materie. Nella normativa europea le norme sono tantissime, e fra queste abbiamo quelle della CEDU: che posto occupa a livello gerarchico? Ci sono state delle sentenze 348 e 349 del 2007 -> sentenze gemelle (perché hanno detto la stessa cosa): La cedu non può essere equiparata alla costituzione, quindi quando ci sono dei contrasti su diversi giudizi, chi può veramente decidere è la CC. La corte europea deve interpretare le norme della CEDU in conformità alla costituzione (che dice che c’è il reinserimento sociale, princ di non colpevolezza, rieducazione del condannato), quindi la CEDU deve conformarsi alla Costituzione. (ogni interpretazione della cedu deve essere forzata verso una determinata direzione).
Rapporti fra CEDU e COST
La cedu è una norma interposta -> al di sotto della costituzione. Nel caso di difficoltà interpretative, il giudice deve valutare le norme in modo tale che siano conformi all’ordinamento italiano. Se la CEDU contrasta con la COST ci sono due soluzioni:
- Lo stato deve rimuovere al più presto la norma interna contrastante
- La cc deve intervenire
Se ci sono situazioni in cui le prove non siano state acquisite per bene, o dei mutamenti del titolo di reato, o il contraddittorio non si è formato bene, la CEDU dice che bisogna sempre recuperare tutto e mai lasciare nullo niente. L’art.6 (CEDU) e 111 (COST) dicono che il giusto processo si forma nel contraddittorio e se il contraddittorio si basa su situazioni particolari, tipo testimonianza resa male o inutilizzabile, la soluzione è sempre quella di rinnovare la prova testimoniale. Normalmente quando la testimonianza non è fatta correttamente, non si può rinnovare, è inutilizzabile e basta (603). Art.6 e 111 dicevano invece il contrario -> si favoriva la ripetizione di quella prova testimoniale (perché era una prova a favore dell’imputato in quanto favoriva il contraddittorio) ritenuta inutilizzabile, secondo la teoria della rinnovazione della prova testimoniale. Anche la cassazione era a favore della ripetizione della testimonianza. Interviene la dottrina: Ferrua riteneva che così si potesse peggiorare la situazione, perché non tutte le sentenze potevano risultare giuste da questa cosa. Alla fine sono intervenute le due maggiori voci in capitolo:
- Sezioni unite: la cassazione a sezioni unite ha ritenuto opportuno trovare una via di mezzo, cioè riteneva che solo nel caso di prova decisiva si sarebbe dovuta ripetere.
- La cc con le sentenze gemelle: ponendo che la CE ha fatto delle sentenze vincolanti, sono tali perché il giudice decide sulla base di quello che ha visto. La CC ha detto che quando la corte edu si pronuncia su qualsiasi argomento di libertà penale del cittadino europeo, quella pronuncia deve essere rispettata dai successivi giudici che non possono dissentire perché si tratta di pronuncia di precedente vincolante.
La dottrina invece ritiene che se il giudice vuole dissentire da quella legge, lo deve poter fare e dopo tante questioni la CC concorda con questa teoria.
Ispezioni
Osservare e descrivere persone luoghi o cose allo scopo di accertare tracce e altri effetti materiali del reato.
- Ispezione personale: oggetto corpo di essere umano vivente o parti di esso. Prima di procedere l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia purché sia reperibile e idonea ai sensi del 120. Eseguita anche mediante l’intervento di un medico nel rispetto della dignità umana.
- Ispezione di luoghi o cose: la persona che ha disponibilità di essi e imputato hanno diritto ad avere copia del decreto che autorizza l’atto.
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Diritto delle prove penali
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Riassunto esame diritto delle prove penali, prof. Ferrua
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Appunti di Diritto penale
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Diritto penale