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Diritto delle prove penali

Capitolo 1: Prova e modelli di processo

  • Prova → in senso esteso: il complesso dell'operazione probatoria; l'operazione volta ad accertare come vera o falsa una proposizione.
  • In senso ristretto: una parte dell'operazione probatoria (le premesse probatorie, le prove in senso proprio).

Prova in senso esteso → Composizione triadica:

  • Premesse probatorie (è anche il significato ristretto di "prova", queste premesse possiamo chiamarle "prove"), o proposizioni probatorie: i mezzi potenzialmente idonei a provare. Ad es. una testimonianza, tracce del reato, arma omicida ritrovata, ecc. I mezzi di prova sono raffigurati ed esposti con il linguaggio.
  • Proposizione da provare (diventerà "provato"/"non provato"): l'oggetto o il tema della prova, costituito da un enunciato vero o falso.
  • Meccanismo (il criterio o la regola di giudizio) che ci consente, partendo dalle premesse probatorie, di ritenere provata la premessa da provare. La regola adottata nel processo penale è quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Una certa proposizione può essere provata in termini deduttivi >< abduttivi/induttivi.

  • Deduzione: si ha nelle scienze formali (matematica, geometria...), dove la conclusione è già contenuta nelle premesse (non c'è arricchimento di conoscenza). Le premesse determinano la conclusione, la conclusione è vera oltre ogni dubbio.
  • Abduzione/Induzione: nelle scienze umane (ed anche nel processo penale), le premesse descrivono qualcosa di diverso dalla conclusione. La proposizione non è provata oltre ogni dubbio, c'è sempre la possibilità che le premesse siano vere, ma che la conclusione sia falsa (nell'ambito deduttivo ciò non avviene). Le premesse sotto-determinano la conclusione, non possono mai raggiungere la sicurezza assoluta. C'è un arricchimento della conoscenza, la conclusione aggiunge qualcosa di nuovo alle premesse, non è contenuta nelle stesse. Questo arricchimento lo "pago" con l'incertezza della conclusione, che è provata oltre ogni ragionevole dubbio. Ciò che è "ragionevole", però, è molto soggettivo.

Fattispecie = requisiti sufficienti e necessari perché un atto produca i suoi effetti tipici e possa, quindi, dirsi valido (= idoneo a produrre gli effetti tipici). Nel nostro ordinamento, non tutti i requisiti hanno la stessa rilevanza. → Art. 177, c.p.: "L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge". Quindi l'assenza dei requisiti per i quali non sia espressamente prevista la nullità non pregiudica la validità dell'atto, ma produce una semplice irregolarità che potrà esporre a sanzioni il responsabile di essa, ma non impedirà che si producano gli effetti dell'atto.

Situazioni soggettive = implicano un rapporto tra un soggetto del processo e una determinata condotta, che può essere attribuita a titolo di potere, dovere, facoltà o onere.

  • Potere = quando l'ordinamento attribuisce alla condotta di un soggetto gli effetti a cui è preordinata. L'esercizio di un potere genera effetti giuridici che consistono in una nuova situazione soggettiva di potere o di dovere. Esempio: l'imputato o il PM sono titolari del potere di impugnare la sentenza, da cui nasce il dovere del giudice di pronunciarsi sui motivi addotti dalle parti. In assenza del potere, l'atto compiuto è giuridicamente inesistente, non produce gli effetti a cui mirava.
  • Dovere = quando la condotta forma oggetti di una valutazione positiva da parte dell'ordinamento, indipendentemente dalla circostanza che la violazione del dovere sia o no sanzionata. La violazione di un dovere non è incompatibile con l'esercizio di un potere. Esempio: la sentenza emessa da un giudice incompetente, se non impugnata e divenuta irrevocabile, produce appieno i suoi effetti; il giudice ha esercitato un potere (la giurisdizione) pur avendo violato un dovere (astenersi dal giudicare i reati non di sua competenza).
  • Facoltà = una condotta per cui non esiste un obbligo o un dovere. Esempio: facoltà dell'imputato di avvalersi del diritto al silenzio, perché non c'è l'obbligo di rispondere all'interrogatorio. Le facoltà competono per lo più alle parti private, per gli organi pubblici si tratta più che altro di doveri discrezionali, non definiti tassativamente ma affidati a una valutazione discrezionale: ad es., il PM non ha la facoltà di impugnare la sentenza, ma il dovere di farlo ogni qual volta la ritenga ingiusta (ampia discrezionalità del concetto di ingiustizia).
  • Onere = condotta dalla quale dipende un effetto favorevole per una parte processuale. Definibile nei termini di un potere dal cui mancato esercizio deriva (o può derivare) una conseguenza negativa per il titolare del potere. Esempio: il PM ha l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato, altrimenti rischia la conseguenza negativa della sua assoluzione per la mancata produzione di prove a carico.

Onere perfetto = l'esito favorevole può derivare solo dalla condotta dell'interessato ed è impedito dalla sua inerzia (ad es. costituirsi parte civile per avere un risarcimento).

Onere imperfetto = l'effetto può realizzarsi anche altrimenti (ad es. le prove di colpevolezza non prodotte dal PM possono essere assunte d'ufficio dal giudice).

Tema del processo (proposizioni da provare): la colpevolezza dell'imputato (la condanna richiede la prova della colpevolezza, l'assoluzione non richiede prova di innocenza) + proposizioni incidentali (es. fumus boni iuris e pericula libertatis nei provvedimenti cautelari). Il fatto che solo la colpevolezza costituisca il tema del processo non esclude che l'innocenza possa occasionalmente riuscire provata nella sentenza. Tre situazioni di mancata prova della colpevolezza:

  • Mancanza di qualsiasi prova a carico;
  • Insufficienza delle prove a carico;
  • Presenza di prove da cui risulti l'innocenza.

Il processo penale si conclude con l'emissione di una sentenza. Se si tratta di una sentenza di colpevolezza, si usa la formula "Io ti dichiaro colpevole", che è per metà esercizio di un potere e per metà uso di un sapere. Se fosse solo sapere, questo potrebbe sempre essere contestato e confutato e la discussione proseguirebbe all'infinito. Se fosse solo potere, la sentenza sarebbe puro atto di forza. La sentenza che accerta o nega la colpevolezza è formata da due componenti: una conoscitiva o cognitiva, basata sul sapere ("Io ti ho conosciuto come colpevole"), ed una autoritativa, basata sul potere ("dichiaro").

Nella parte del sapere, l'azione si muove dalla realtà verso il giudice (la realtà influenza il giudice); questa componente è espressa dalla motivazione della sentenza. Nella componente di potere, la direzione è dal giudice verso la realtà, che trasforma la realtà, creando una "realtà virtuale" (tu diventi innocente o colpevole a prescindere da ciò che sei veramente); questa componente emerge dal dispositivo del giudice, ossia dall'atto con cui egli condanna o assolve l'imputato.

Regole regolative (disciplinano l'attività conoscitiva) >< Regole costitutive (disciplinano l'attività autoritativa)

  • Regole regolative = si limitano a disciplinare un comportamento che può sussistere indipendentemente da esse.
  • Regole costitutive = istituiscono, creano la possibilità stessa del comportamento che regolano.

Modelli di processo

Il processo ideale è quello in cui la componente "cognitiva" (il sapere) sia al massimo grado. Un processo risulta cognitivo a tre condizioni:

  • Completezza dell'accertamento: indagine a tutto campo sul reato.
  • Giudice terzo e imparziale.
  • Colpevolezza provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Nella storia abbiamo avuto tanti processi, che possono essere raggruppati in tre gruppi:

  • Processo inquisitorio
  • Processo accusatorio
  • Processo misto
  • Giustizia negoziata: si giunge alla sentenza attraverso reciproche concessioni, l'accordo delle parti, la negoziazione (attraverso un "mercato").

Differenza tra processo accusatorio e inquisitorio/misto: la prova dichiarativa. Non c'è molta differenza tra processo accusatorio e inquisitorio nella presentazione delle prove, la differenza si ha nelle dichiarazioni.

  • Nel processo accusatorio la prova è rappresentata da ciò che i testimoni dicono nella sede dove sono presenti il giudice e le due parti; la prova è solo ciò che si forma nel dibattimento, la prova testimoniale sarà formata solo dalle domande che le parti rivolgono al testimone (contraddittorio nella formazione della prova). Ciò non significa che l'accusatore e il difensore non possono parlare con i testimoni prima del dibattimento, possono farlo privatamente ma ciò non costituisce prova, è la ricerca della prova, è un'indagine, la prova c'è solo quando il teste sarà interrogato durante il dibattimento. Se il teste dice qualcosa di diverso rispetto a quanto dichiarato precedentemente, il giudice potrà credergli o dichiararlo inattendibile (non potrà mai credere a quanto era stato detto fuori dalla sede del dibattimento, può solo non prendere in considerazione la testimonianza).
  • Nel processo misto/inquisitorio, il testimone è interrogato prima dal giudice istruttore e questo costituisce una prova. Ma poi il testimone comparirà anche davanti all'accusa e alla difesa e potrà verificarsi che faccia dichiarazioni contrastanti con le precedenti; il giudice in questo caso potrà credere ad entrambe le cose. È considerato prova anche ciò che non è formato in dibattimento (contraddittorio sulla prova). Di solito quando c'è una difformità, il giudice è portato a credere alla dichiarazione precedente, poiché più vicina alla commissione del fatto, per cui la dichiarazione successiva sembra meno credibile.

Giustizia negoziata: procedimenti alternativi fondati sul consenso dell'imputato o sull'accordo delle parti (applicazione della pena su richiesta delle parti - patteggiamento o giudizio abbreviato). L'esempio tipico è il patteggiamento che ha origine soprattutto nell'ordinamento americano; lì si usa chiedere all'imputato, prima del dibattimento, se si dichiara colpevole o no: l'imputato può accordarsi con l'accusa e accettare di dichiararsi colpevole in cambio di un vantaggio, come la riduzione del titolo di reato o della durata della pena. Nel nostro ordinamento la contrattazione può avvenire solo sulla pena, non è possibile accordarsi per la colpevolezza di un reato diverso da quello che dovrebbe essere. L'imputato rinuncia al contraddittorio, rinuncia all'accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; è un procedimento anticognitivo, specie quando si realizza nel corso dell'indagine preliminare, fondato non su un "sapere" ma su un "potere", esercitato neppure dall'imputato stesso ma più che altro dal suo difensore (l'imputato è oggetto della contrattazione tra il suo difensore e il PM).

È ragionevole supporre che a patteggiare siano i colpevoli, ma non è sempre così: può darsi che un imputato rinunci perché non ha i soldi per le spese del processo, per coprire qualcun altro, perché non ha fiducia nella giustizia, perché è circondato da massicce prove nonostante la consapevolezza della sua innocenza, ecc.

Nel patteggiamento, l'imputato chiede direttamente la pena, con una riduzione che è il corrispettivo per il mancato accertamento della responsabilità; nel giudizio abbreviato, lo sconto di un terzo è il prezzo della rinuncia all'oralità e al contraddittorio.

Diritto delle prove penali

Nemo tenetur se detegere = diritto a non auto incriminarsi dell'imputato. Diritto al silenzio.

  • Damaška → nuova divisione dei processi in due gruppi:
  1. Processo che ha come scopo l'attuazione del diritto penale sostanziale e delle scelte politiche di cui quest'ultimo è espressione. La decisione di quali comportamenti punire è determinata da scelte politiche. → Simile al processo inquisitorio: un processo dove, in nome della verità, si forzano le regole ed entrano anche prove illegittimamente acquisite. Il diritto processuale segue fedelmente il diritto sostanziale, che a sua volta segue fedelmente gli orientamenti dello Stato.
  2. Processo che ha come scopo di risolvere un conflitto tra le parti, di giungere alla soluzione di un contrasto (pacificando o determinando la vittoria di uno dei due contendenti). → Simile al processo accusatorio e alla giustizia negoziata (che invece andrebbero distinti).

Obiezione del prof: se esiste un diritto penale sostanziale, se ci sono dei reati, come posso negare che il processo non abbia uno scopo di accertare questi reati e quindi di accertare in qualche modo la verità? Risolvere un conflitto tra le parti può essere uno strumento per accertare la verità, non si può dire che questo tipo di processo non abbia lo scopo di accertare la verità, seppure una verità molto limitata (se l'imputato sia colpevole o meno). Il processo per risolvere un conflitto tra le parti non può dire di disinteressarsi della verità. Quello che distingue i processi non è lo scopo, che è sempre accertare la verità, bensì il metodo con cui si tenta di raggiungere lo scopo: metodo del contraddittorio (metodo dialettico del processo accusatorio) e metodo dell'inquisitorio (ricerca individuale della verità, anche con molte pressioni fatte all'imputato). Se c'è un diritto penale sostanziale, chi è che lo può attenuare se non il processo? Tutti i processi hanno questo scopo. L'attuazione del diritto sostanziale è un genere di tutti i processi, non è tipica di un solo modello processuale.

È sbagliato supporre che il rispetto del contraddittorio e delle libertà fondamentali sia incompatibile con un processo volto alla ricerca della verità, lasciando al processo inquisitorio il perseguimento di quel fine.

  • Se il processo cercasse qualcosa di materiale, sarebbe sensata la diffidenza verso il metodo del contraddittorio (ad es. con la "tortura" è più facile ottenere delle informazioni da un imputato), poiché il processo accusatorio può fornire solo una verità formale, frutto di una "costruzione". Ma il processo cerca qualcosa che non esiste più, che appartiene al passato; non vi è una "scoperta" della verità, ma una ri-costruzione del passato da parte del giudice attraverso i fatti del presente. L'esito della ricerca è un'elaborazione concettuale e non l'apprensione di qualcosa di esistente, ma è un'elaborazione collegata a qualcosa che fu "reale". Vi è una pretesa di verità: le proposizioni relative al passato sono vere o false. → Quindi non ha senso distinguere verità materiale >< verità formale, ogni verità relativa al passato è "formale", perché frutto di un'elaborazione che non si può confrontare in maniera diretta con i fatti del passato.

Il metodo migliore per un'attività ri-costruttiva è quello dialettico: poiché l'ipotesi da verificare non si può paragonare in modo diretto alla realtà e nulla può garantire la sua reale corrispondenza con ciò che è stato, il mezzo più affidabile è sottoporta sul piano argomentativo ai più severi tentativi di falsificazione. → Contraddittorio.

Il metodo migliore per "scoprire" la verità (ad es. un oggetto), invece, è svolgere le investigazioni dirette come si fa nell'indagine preliminare in cui si cercano le fonti di prova.

Processo giusto

Deve produrre una decisione giusta → Può definirsi tale se rispetta quattro condizioni:

  • Una disciplina legale del processo che garantisca requisiti minimi di equità (terzietà del giudice, durata ragionevole, ecc...).
  • Osservanza in concreto delle forme e delle regole procedurali fissate dalla legge.
  • Corretta qualificazione giuridica del fatto.
  • Congruenza nella ricostruzione del fatto rispetto alle prove legittimamente acquisite (condanna solo oltre ogni ragionevole dubbio).

Non basta rispettare queste condizioni perché una decisione presa nel processo possa definirsi "giusta" (dell'ultima condizione non si ottiene mai certezza definitiva). Il processo è un tipo di giustizia imperfetta.

John Rawls → Classificazione della giustizia procedurale in tre categorie:

  1. Giustizia procedurale pura: non esiste un criterio di giustizia diverso dall'osservanza delle regole. Un risultato è giusto purché si osservino le regole, devo solo domandarmi se le regole sono state rispettate (ad es. tutti i giochi e le scommesse). Certe volte i sostenitori del processo penale sostengono che esso sia un esempio della giustizia procedurale pura: l'importante è che si rispettino le regole.
  2. Giustizia procedurale perfetta: c'è un criterio esterno all'osservanza delle regole, in base al quale io giudico o no corretto (giusto) il risultato. La procedura è il mezzo per arrivare al fine di giustizia definito dal criterio esterno e in questo caso le regole garantiscono sistematicamente il fine esterno.
  3. Giustizia procedurale imperfetta:
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher californiancrawl di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle prove penali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ferrua Paolo.
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