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TFUE).
Il Mediatore europeo
Il Trattato di Maastricht ha introdotto la figura del Mediatore europeo. Questo ruolo
può essere paragonato a quello del defensor civitatis o, in termini più moderni e
conosciuti, all'Ombudsman della tradizione scandinava, che storicamente svolge
funzioni di controllo sull'esecutivo e difende gli interessi dei cittadini contro le
autorità in situazioni che non possono essere risolte tramite azioni giudiziarie. Questa
figura esiste da tempo anche a livello regionale in Italia, dove è conosciuta come
Difensore civico.
Il Mediatore europeo, nominato dal Parlamento per la durata della legislatura e con
mandato rinnovabile, è chiaramente un organo indipendente. Riceve le denunce di
qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica residente o
avente sede in uno Stato membro, relative a casi di cattiva amministrazione da parte
delle istituzioni dell'Unione (ad esempio, irregolarità amministrative,
discriminazione, abuso di potere, rifiuto di accesso alle informazioni, ritardi
ingiustificati), con l'eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale nell'esercizio
delle loro funzioni giurisdizionali. In molti casi, questo rimedio rappresenta l'unica
opzione disponibile per il cittadino, data la stringente normativa sulla legittimazione
attiva per adire gli organi giurisdizionali dell'Unione.
Agenzie
Esistono diverse agenzie con competenze principalmente tecniche e/o di supporto
informativo per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione Europea. La creazione di
queste agenzie segue una logica di decentralizzazione sia funzionale che territoriale.
Esse assumono compiti delegati dalle istituzioni europee e sono distribuite su tutto il
territorio degli Stati membri. Le agenzie generalmente dipendono dalla Commissione,
che mantiene la responsabilità finanziaria.
Gli scopi delle agenzie dell'Unione sono molteplici. Alcune forniscono informazioni
e coordinamento, mentre altre hanno il potere di adottare decisioni vincolanti o di
emettere raccomandazioni.
Eurojust e la Procura europea
Nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, è importante menzionare
Eurojust, l'Unità europea di cooperazione giudiziaria, introdotta dal Trattato di Nizza
e regolamentata ulteriormente dal Trattato di Lisbona (art. 85 TFUE). Questa
istituzione ha competenze nella lotta contro la criminalità organizzata, con l'obiettivo
di rafforzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti
degli Stati membri responsabili dell'azione penale. Eurojust facilita la cooperazione
con la Rete giudiziaria europea nell'esecuzione delle rogatorie e delle richieste di
estradizione (art. 85, comma 2, lett. c), TFUE).
Per combattere specificamente i reati che danneggiano gli interessi finanziari
dell'Unione, il regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017 ha istituito la
Procura europea (EPPO - European Public Prosecutor Office), organizzata su due
livelli: uno centrale e uno decentrato. Questo organo unico dell'UE conduce indagini,
esercita l'azione penale e svolge le funzioni di pubblico ministero davanti agli organi
giurisdizionali competenti degli Stati membri.
L’Europol
Tra gli organismi dell'Unione va menzionato anche Europol, il cui scopo è supportare
e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati
dell'applicazione della legge degli Stati membri, promuovendo la collaborazione
reciproca nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che coinvolge due
o più Stati membri, il terrorismo e altre forme di criminalità che minacciano un
interesse comune oggetto di una politica dell'Unione (art. 88 TFUE). Tuttavia, il
Trattato specifica che qualsiasi azione operativa di Europol deve essere svolta in
collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri
coinvolti, e che l'applicazione delle misure coercitive rimane di competenza esclusiva
delle autorità nazionali.
Disposizioni normative di riferimento:
Articolo 285 (ex articolo 246 del TCE)
La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell’Unione. Essa è composta da un
cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in
piena indipendenza, nell'interesse generale dell’Unione.
Articolo 287 (ex articolo 248 del TCE)
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione.
Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o
organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda
tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la
regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni
specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione.
2. 2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle
spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa
riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità. Il controllo delle entrate si
effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione. Il
controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti. Tali
controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio
di bilancio considerato.
Lezione 10: Altri organi, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza
Introduzione:
L'alto rappresentante (AR):
• Forma e guida lo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune (PESC)
dell'UE, inclusa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)
• Presiede il Consiglio Affari Esteri
• é capo dell'Agenzia europea per la difesa ed è uno dei vice presidenti della
Commisione europea
In materia di affari esteri, l'AR assume le funzioni precedentemente svolte dalla
presidenza a rotazione semestrale, dell'AR PESC e dal Commisario europeo per le
relazioni esterne.
Conformemente agli articoli 18 e 27 del TUE, l'AR:
• guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione;
• Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di questa politica, la attua in
qualità di mandatario del Consiglio e assicura l'attuazione delle decisioni
adottate in materia;
• Presiede il Consiglio "Affari esteri"
• è uno dei vicepresidenti della Commisione. Vigila sulla coerenza dell'azione
esterna dell'Unione e, all'interno della Commissione, è responsabile delle
relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna
dell'unione.
• È capo del Servizio europeo per l'azione esterna e delle delegazioni dell'Unione
nei paesi terzi e presso organizzazioni internazionali.
Prima del trattato di Lisbona: il precedente incarico di AR per la politica estera e di
sicurezza comune è stato creato nel 1999 con il trattato di Amsterdam. Javier Solana è
stato il primo a ricoprire questo ruolo assistendo il consiglio in materia di politica
estera e contribuendo alla formulazione, elaborazione e attuazione delle decisioni
politiche. Solana aveva anche la responsabilità di rappresentare il Consiglio nel
dialogo politico con i terzi. La presidenza a rotazione semestrale presiedeva il
Consiglio "Relazioni esterne", rappresentava l'Unione per quando riguarda la PESC,
attuava le decisioni adottate ed esprimeva la posizione dell'UE a livello
internazionale.
L'AR per la politica estera e di sicurezza comune
Il Trattato di Lisbona ha introdotto una nuova figura istituzionale: l'Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Questo ruolo
comporta un compito delicato per via del cosiddetto “doppio cappello” (double
hatting) che è chiamato a indossare, rivestendo una posizione particolare all'interno di
due diverse istituzioni. nfatti, oltre ad essere Presidente del Consiglio “affari esteri”,
I
l'Alto rappresentante è anche uno dei Vicepresidenti della Commissione.
La decisione di unificare due mandati in una sola persona, mantenendoli però
rigorosamente separati, nasce da un compromesso volto a valorizzare il ruolo politico
di rappresentanza di questa figura, liberandola in parte dai rigidi meccanismi che
governano il funzionamento delle istituzioni europee. In pratica, l'Alto rappresentante
deve seguire le procedure che regolano l'esercizio delle competenze della
Commissione solo quando agisce come Vicepresidente di quest'ultima. La natura
“ibrida” di questa figura si riflette sia nella procedura di nomina che nelle
competenze e nel loro esercizio.
La nomina dell'Alto rappresentante spetta al Consiglio europeo con delibera a
maggioranza qualificata e con il consenso del Presidente della Commissione. La
stessa procedura viene seguita per porre fine al suo mandato. Inoltre, in quanto
Vicepresidente della Commissione, l’Alto rappresentante è soggetto al voto del
Parlamento europeo durante l'approvazione collettiva della Commissione.
Per quanto riguarda le funzioni, l’Alto rappresentante funge da ponte tra i diversi
centri decisionali, al fine di garantire una maggiore coesione dell'Unione sulla scena
internazionale. In ambito PESC, da un lato, ha funzioni di guida e di proposta,
contribuendo all'elaborazione di tale politica; dall'altro, rappresenta l'Unione per la
PESC nei confronti dei Paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.
In qualità di Vicepresidente della Commissione, l'Alto rappresentante è incaricato di
gestire le relazioni esterne, garantendo un coordinamento efficace e stabile con la
PESC. Va specificato, tuttavia, che in questo ruolo non è esattamente equiparato agli
altri membri dell'esecutivo, poiché, come rappresentante del Consiglio, non è
soggetto al divieto di sollecitare o accettare istruzioni da parte di altre istituzioni,
organi o organismi.
È in questo duplice ruolo che l’Alto rappresentante è chiamato a bilanciare le diverse
esigenze e a garantirne la coerenza, assicurando unità e coerenza nell'azione esterna
dell’Unione. In questa prospettiva, l'Alto rappresentante, come elemento chiave per il
raccordo tra Consiglio e Commissione, può essere incaricato di condurre negoziati
per la conclusione di accordi di carattere trasversale. Allo stesso modo, nell'ese