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TFUE).

Il Mediatore europeo

Il Trattato di Maastricht ha introdotto la figura del Mediatore europeo. Questo ruolo

può essere paragonato a quello del defensor civitatis o, in termini più moderni e

conosciuti, all'Ombudsman della tradizione scandinava, che storicamente svolge

funzioni di controllo sull'esecutivo e difende gli interessi dei cittadini contro le

autorità in situazioni che non possono essere risolte tramite azioni giudiziarie. Questa

figura esiste da tempo anche a livello regionale in Italia, dove è conosciuta come

Difensore civico.

Il Mediatore europeo, nominato dal Parlamento per la durata della legislatura e con

mandato rinnovabile, è chiaramente un organo indipendente. Riceve le denunce di

qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica residente o

avente sede in uno Stato membro, relative a casi di cattiva amministrazione da parte

delle istituzioni dell'Unione (ad esempio, irregolarità amministrative,

discriminazione, abuso di potere, rifiuto di accesso alle informazioni, ritardi

ingiustificati), con l'eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale nell'esercizio

delle loro funzioni giurisdizionali. In molti casi, questo rimedio rappresenta l'unica

opzione disponibile per il cittadino, data la stringente normativa sulla legittimazione

attiva per adire gli organi giurisdizionali dell'Unione.

Agenzie

Esistono diverse agenzie con competenze principalmente tecniche e/o di supporto

informativo per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione Europea. La creazione di

queste agenzie segue una logica di decentralizzazione sia funzionale che territoriale.

Esse assumono compiti delegati dalle istituzioni europee e sono distribuite su tutto il

territorio degli Stati membri. Le agenzie generalmente dipendono dalla Commissione,

che mantiene la responsabilità finanziaria.

Gli scopi delle agenzie dell'Unione sono molteplici. Alcune forniscono informazioni

e coordinamento, mentre altre hanno il potere di adottare decisioni vincolanti o di

emettere raccomandazioni.

Eurojust e la Procura europea

Nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, è importante menzionare

Eurojust, l'Unità europea di cooperazione giudiziaria, introdotta dal Trattato di Nizza

e regolamentata ulteriormente dal Trattato di Lisbona (art. 85 TFUE). Questa

istituzione ha competenze nella lotta contro la criminalità organizzata, con l'obiettivo

di rafforzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti

degli Stati membri responsabili dell'azione penale. Eurojust facilita la cooperazione

con la Rete giudiziaria europea nell'esecuzione delle rogatorie e delle richieste di

estradizione (art. 85, comma 2, lett. c), TFUE).

Per combattere specificamente i reati che danneggiano gli interessi finanziari

dell'Unione, il regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017 ha istituito la

Procura europea (EPPO - European Public Prosecutor Office), organizzata su due

livelli: uno centrale e uno decentrato. Questo organo unico dell'UE conduce indagini,

esercita l'azione penale e svolge le funzioni di pubblico ministero davanti agli organi

giurisdizionali competenti degli Stati membri.

L’Europol

Tra gli organismi dell'Unione va menzionato anche Europol, il cui scopo è supportare

e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati

dell'applicazione della legge degli Stati membri, promuovendo la collaborazione

reciproca nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che coinvolge due

o più Stati membri, il terrorismo e altre forme di criminalità che minacciano un

interesse comune oggetto di una politica dell'Unione (art. 88 TFUE). Tuttavia, il

Trattato specifica che qualsiasi azione operativa di Europol deve essere svolta in

collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri

coinvolti, e che l'applicazione delle misure coercitive rimane di competenza esclusiva

delle autorità nazionali.

Disposizioni normative di riferimento:

Articolo 285 (ex articolo 246 del TCE)

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell’Unione. Essa è composta da un

cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in

piena indipendenza, nell'interesse generale dell’Unione.

Articolo 287 (ex articolo 248 del TCE)

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione.

Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o

organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda

tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio

una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la

regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni

specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione.

2. 2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle

spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa

riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità. Il controllo delle entrate si

effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione. Il

controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti. Tali

controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio

di bilancio considerato.

Lezione 10: Altri organi, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari

esteri e la politica di sicurezza

Introduzione:

L'alto rappresentante (AR):

• Forma e guida lo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

dell'UE, inclusa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)

• Presiede il Consiglio Affari Esteri

• é capo dell'Agenzia europea per la difesa ed è uno dei vice presidenti della

Commisione europea

In materia di affari esteri, l'AR assume le funzioni precedentemente svolte dalla

presidenza a rotazione semestrale, dell'AR PESC e dal Commisario europeo per le

relazioni esterne.

Conformemente agli articoli 18 e 27 del TUE, l'AR:

• guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione;

• Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di questa politica, la attua in

qualità di mandatario del Consiglio e assicura l'attuazione delle decisioni

adottate in materia;

• Presiede il Consiglio "Affari esteri"

• è uno dei vicepresidenti della Commisione. Vigila sulla coerenza dell'azione

esterna dell'Unione e, all'interno della Commissione, è responsabile delle

relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna

dell'unione.

• È capo del Servizio europeo per l'azione esterna e delle delegazioni dell'Unione

nei paesi terzi e presso organizzazioni internazionali.

Prima del trattato di Lisbona: il precedente incarico di AR per la politica estera e di

sicurezza comune è stato creato nel 1999 con il trattato di Amsterdam. Javier Solana è

stato il primo a ricoprire questo ruolo assistendo il consiglio in materia di politica

estera e contribuendo alla formulazione, elaborazione e attuazione delle decisioni

politiche. Solana aveva anche la responsabilità di rappresentare il Consiglio nel

dialogo politico con i terzi. La presidenza a rotazione semestrale presiedeva il

Consiglio "Relazioni esterne", rappresentava l'Unione per quando riguarda la PESC,

attuava le decisioni adottate ed esprimeva la posizione dell'UE a livello

internazionale.

L'AR per la politica estera e di sicurezza comune

Il Trattato di Lisbona ha introdotto una nuova figura istituzionale: l'Alto

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Questo ruolo

comporta un compito delicato per via del cosiddetto “doppio cappello” (double

hatting) che è chiamato a indossare, rivestendo una posizione particolare all'interno di

due diverse istituzioni. nfatti, oltre ad essere Presidente del Consiglio “affari esteri”,

I

l'Alto rappresentante è anche uno dei Vicepresidenti della Commissione.

La decisione di unificare due mandati in una sola persona, mantenendoli però

rigorosamente separati, nasce da un compromesso volto a valorizzare il ruolo politico

di rappresentanza di questa figura, liberandola in parte dai rigidi meccanismi che

governano il funzionamento delle istituzioni europee. In pratica, l'Alto rappresentante

deve seguire le procedure che regolano l'esercizio delle competenze della

Commissione solo quando agisce come Vicepresidente di quest'ultima. La natura

“ibrida” di questa figura si riflette sia nella procedura di nomina che nelle

competenze e nel loro esercizio.

La nomina dell'Alto rappresentante spetta al Consiglio europeo con delibera a

maggioranza qualificata e con il consenso del Presidente della Commissione. La

stessa procedura viene seguita per porre fine al suo mandato. Inoltre, in quanto

Vicepresidente della Commissione, l’Alto rappresentante è soggetto al voto del

Parlamento europeo durante l'approvazione collettiva della Commissione.

Per quanto riguarda le funzioni, l’Alto rappresentante funge da ponte tra i diversi

centri decisionali, al fine di garantire una maggiore coesione dell'Unione sulla scena

internazionale. In ambito PESC, da un lato, ha funzioni di guida e di proposta,

contribuendo all'elaborazione di tale politica; dall'altro, rappresenta l'Unione per la

PESC nei confronti dei Paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.

In qualità di Vicepresidente della Commissione, l'Alto rappresentante è incaricato di

gestire le relazioni esterne, garantendo un coordinamento efficace e stabile con la

PESC. Va specificato, tuttavia, che in questo ruolo non è esattamente equiparato agli

altri membri dell'esecutivo, poiché, come rappresentante del Consiglio, non è

soggetto al divieto di sollecitare o accettare istruzioni da parte di altre istituzioni,

organi o organismi.

È in questo duplice ruolo che l’Alto rappresentante è chiamato a bilanciare le diverse

esigenze e a garantirne la coerenza, assicurando unità e coerenza nell'azione esterna

dell’Unione. In questa prospettiva, l'Alto rappresentante, come elemento chiave per il

raccordo tra Consiglio e Commissione, può essere incaricato di condurre negoziati

per la conclusione di accordi di carattere trasversale. Allo stesso modo, nell'ese

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
116 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pizzardi14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto comunitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Rubino De Ritis Martina.