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RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE:
- Assomiglia molto al concordato minore, ma non c’è il voto, per questo viene chiamato
“concordato coattivo”.
- Si passa dalla proposta fatta dal debitore, sempre con l’assistenza dell’OCC, che va
all’omologazione del giudice.
- Cessione del quinto dello stipendio, che è una modalità per accedere, da parte del
consumatore, a finanziamenti. Questi danno in garanzia alla banca la cessione di crediti futuri
che a mano a mano accumuleranno. Prima del codice della crisi non sapevamo rispondere a
questa domanda “Quando fai il piano del consumatore, ma sei uno che ha fatto la cessione di un
quinto dello stipendio, devo fare i conti senza questo quinto?” Salta questa cessione del quinto e
può essere rimessa in discussione dentro il piano del consumatore.
- Se il mutuo per l'acquisto della casa è in corso di pagamento e sono regolarmente pagate le rate
del mutuo, si può proseguire in quel piano di ammortamento tenendolo fuori dal piano del
consumatore.
- In una situazione dove i creditori non votano, tutto è affidato alla valutazione del giudice che
omologa o no sulla base dei requisiti di meritevolezza (ti libero se davvero ti è capitato una
situazione di sovraindebitamento che non hai in nessun modo, nè tu nè i tuoi creditori,
provocato in un modo sconsiderato, leggero).
- Non può opporsi all’omologazione del piano proprio quel creditore che, secondo la
ricostruzione dei fatti fornita dall’OCC, potrebbe aver avuto un ruolo di aggravamento nella
causazione della situazione di sovraindebitamento.
Sia il piano sia il concordato se hanno qualche patologia scivolano verso la liquidazione controllata.
Le opposizioni che si fanno al piano del consumatore o al concordato minore si basano: su cose
materiali/tecniche (sbagliato a contare i voti), di solito quello che contesti è la convenienza (il
giudice fa il confronto di come andrebbe se si facesse la liq. control.).
OCC
L’organismo di composizione della crisi è istituito presso ogni tribunale, è composto da avvocati o
commercialisti. Il debitore sovraindebitato si rivolge a questo organismo che poi con un criterio di
40
rotazione assegna ogni posizione ad una persona fisica che è il gestore di una certa procedura.
Funzioni del gestore:
- assistono il sovraindebitato nella redazione del piano e della proposta
- però allo stesso tempo hanno una funzione di garanzia per i creditori
- funzione di ausilio del giudice, per lo stato passivo, la rilevazione del voto e soprattutto c’è la
relazione che serve molto al giudice per prendere una decisione. Questa relazione deve
indicare: le cause del sovraindebitamento, la meritevolezza del debitore, il ruolo del creditore
nell’aggravamento del sovraindebitato, gli atti straordinari compiuti negli ultimi 5 anni (questo
perchè nemmeno se fai la liq. contro. ci sono le revocatorie e quindi l’OCC segnala prima).
L’OCC collabora con il giudice, supporta e aiuta il debitore ed è garante del funzionamento della
procedura davanti ai creditori.
LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
Ce l’abbiamo dal 2021, tutto è finito dentro al cod. della crisi.
Si tratta di un percorso di mediazione, cioè un tavolo di trattative avviate spontaneamente dal
debitore avvalendosi del supporto fornito dalle camere di commercio. Stanno pian piano
aumentando le composizioni negoziali. Sono per lo più srl con una dimensione di fatturato entro i
10 milioni annui e circa la metà hanno meno di 9 addetti. Soltanto il 17% hanno avuto un esito
favorevole.
Servivano degli strumenti di allerta precoce che devono prevedere:
a) meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di
pagamento;
b) servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;
c) incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul
debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al
debitore gli andamenti negativi.
Il quadro di ristrutturazione preventiva previsto dalla presente direttiva può consistere in una o più
procedure, misure o disposizioni, alcune delle quali possono realizzarsi in sede extragiudiziale, fatti
salvi altri eventuali quadri di ristrutturazione previsti dal diritto nazionale.
Quindi è un procedimento spontaneo, stragiudiziale (non si va davanti al giudice), che ha
l'incentivo di poter restare riservato/confidenziale (la composizione può restare riservata finchè
non si ha bisogno di andare davanti al giudice).
Questa non è una procedura concorsuale (Procedura: c’è la presenza del giudice. Concorsuale: c’è
un patrimonio responsabile del debitore che viene individuato, regole di distribuzione del valore.
Riguarda tutti i creditori e prendendo tutto il patrimonio del debitore). Non è nemmeno uno
strumento di composizione della crisi e dell’insolvenza (queste sono le manovre di salvataggio che
servono per evitare la lg, quello che c’è fra la composizione negoziata e la lg). Ma è il percorso che
può precedere tutto questo. Questo percorso è sempre volontario, anche se c’è un meccanismo di
campanelli d’allarme. I destinatari di questa allerta sono coloro che poi devono dire di andare in
composizione negoziata, cioè gli amministratori. Questi ricevono segnalazioni (per iscritto): 41
- dall’organo di controllo
- dall’agenzia delle entrate, INAIL, INPS, che vedono la presenza di particolari indici di
inadempimento
- dalle banche, quando sono costrette a prendere misure di autotutela davanti ad un cliente
inaffidabile
Chi va in composizione negoziata? (presupposto oggettivo)
Chi si trova in una situazione economico finanziario che rende probabile la crisi (la quale è a sua
volta una probabile insolvenza) o l'insolvenza (quindi sono 3 i momenti).
Inoltre deve essere ragionevolmente perseguibile il risanamento (cioè superamento di questa
situazione) dell'impresa, oggettivo o soggettivo (= no mera liquidazione).
Presupposto soggettivo art.12, stiamo considerando tutti e soli gli imprenditori
● imprenditore commerciale o agricolo, senza soglie dimensionali (ma procedimento
semplificato per TUTTI i sottosoglia), ma bisogna essere iscritti nel registro imprese
● no soci di società illim. responsabili; no professionisti; no consumatori; ok procedimento di
“gruppo”
● sì startup ( I 221/2012)
● no imprenditore cessato ( o defunto); società in liquidazione? SI (perchè sei ancora esistente)
● no società irregolari o di fatto
Come si fa a fare?
- Ci rivolgiamo solo agli imprenditori iscritti perchè è tutto un procedimento telematico. Questa
piattaforma contiene una check list (domande sullo stato di salute e indebitamento
dell’impresa) e un test di autovalutazione (per auto diagnosticarsi la condizione di pre-crisi, crisi
o insolvenza e ipotizzare un piano di risanamento). Tramite questa piattaforma di Unioncamere
(parte riservata) si accede in interconnessione ad altre banche dati, tipo Agenzia delle Entrate e
la Centrale dei rischi della Banca d’Italia.
- Fare composizione negoziata vuol dire chiedere che sia nominato un esperto, che è iscritto in un
apposito elenco della Camera di Commercio (formato da avvocati, commercialisti, consulenti
del lavoro…), e deve essere terzo indipendente rispetto alle parti. E’ nominato da una
commissione formata da: un magistrato, un membro designato dalla Camera di commercio e da
un membro di espressione delle prefetture.
- Come può andare a finire? Innanzitutto ha dei tempi molto veloci. La domanda potrebbe essere
subito cestinata se non ci sono i presupposti oggettivi e soggettivi. Se partono i tentativi di
trattative ci sono 180 giorni per chiudere le trattative.
Quindi prima c’è questo test, che è pratico e serve per verificare se ci sono ragionevoli prospettive
di risanamento. Viene chiesto quanto è il debito scaduto, riscadenziato o oggetto di moratorie, gli
investimenti…=Totale. Poi i flussi annui in attivo.
Ci sono anche iniziative di tipo industriale da prendere, cioè anche di tipo aziendale.
- Poi la check list per la redazione del piano di risanamento, dove ci sono una serie di voci che
vanno compilate, sugli assetti organizzativi, contabili e amministrativi. 42
- Poi le strategie di intervento (perché l’imprenditore ha percepito uno stato di crisi o squilibrio
patrimoniale, quali sono le manifestazioni, quali sono le cause?).
- Infine c’è un protocollo su come vanno condotte le trattative.
- Gestione dell’impresa in pendenza di CN.
- Dettaglio su come avviene il dialogo, comunicazione all’esperto.
Ci sono degli strumenti che sono messi in campo per cercare di far riuscire queste trattative:
● si può accedere a nuova finanza, in prededuzione, con l’autorizzazione del giudice. Queste
operazioni diventano fattibili nella misura in cui questi finanziamenti sono previsti in un
business planning (percorso di uscita dalla crisi) e questa nuova finanza diventa prededucibile.
● Sospensione degli obblighi di “ricapitalizza o liquida”. Ci sono dei casi in cui è obbligatorio in una
società ridurre il capitale, ad esempio a causa di perdite. Può darsi che si faccia un falcidia del
debito, quindi non è più vero che abbiamo così tanti debiti che erodono l’attivo, quindi si
riequilibra da sola l’ammontare delle perdite e quindi la copertura del capitale.
● Prima c’era scritto che il giudice poteva modificare i contratti in corso, ora, invece, l’esperto
facilita la rinegoziazione in buona fede dei contratti in corso.
● Le cessioni d’azienda o di rami hanno quegli stessi effetti purgativi che hanno le cessioni in una
liquidazione giudiziale o in una procedura concorsuale. Quando cedi un'azienda o ramo vuol
dire che stai trasferendo insieme ai crediti, debiti e contratti in corso, ma quando è ceduto
dentro ad una procedura concorsuale non passano anche i debiti, i quali rimangono in capo al
cedente che usa i soldi per pagare lui i suoi debiti (è così anche nella composizione negoziata).
● Ci sono una serie di misure premiali in ambito fiscale/tributario (es. interessi sulle sanzioni per
mancato/ritardo pagamento di imposte).
● Poter chiedere al giudice misure protettivi del patrimonio e misure cautelari art. 18. Le misure
protettive “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei
creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte
per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno de