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MENDAMENTI AGLI ATTI ISTITUTIVI

È evidente che quando ci si trova di fronte a trattati che vengono conclusi per un

periodo di tempo indeterminato, ognuno di questi disporrà di un meccanismo attraverso il

quale si potrà emendare ai contenuti di essi. Ciò al fine di adattare l’atto istitutivo alle

nuove esigenze che possono presentarsi nella vita di un’organizzazione internazionale,

anche allargare lo spettro delle competenze. I meccanismi attraverso i quali emendare ad

un atto istitutivo possono essere diversi e queste regole sfuggono al principio generale di

diritto internazionale secondo cui gli emendamenti da apportare debbono essere

approvati da tutti gli Stati membri. Con riferimento agli enti internazionali vige il

normativo» in base al quale un emendamento può essere approvato dalla

«principio

maggioranza degli Stati e questo produce effetti nei confronti di tutti gli Stati

erga omnes

membri. Ciò consente di applicare gli emendamenti con maggiore facilità, altrimenti si

dovrebbe richiedere l’assenso di tutti gli Stati parte all’organizzazione e questo può

rappresentare un problema soprattutto in organizzazioni a vocazione universale con una

membership elevata, come ad esempio le Nazioni Unite.

Ci sono due procedimenti attraverso i quali è possibile apportare delle modifiche agli

atti istitutivi. Uno di questi procedimenti è il cosiddetto organico», al

«procedimento

termine del quale l’atto che viene adottato è un atto complesso, perché si ha una duplice

manifestazione di volontà: dell’ente e degli Stati. Nel procedimento organico l’atto viene

prima approvato dall’organizzazione, il quale deve essere poi accettato dagli Stati

attraverso lo strumento delle ratifiche. Un esempio è dato dall’art. 108 della Carta delle

Nazioni Unite, il quale disciplina l’emendamento della Carta e prevede appunto che

2

l’emendamento debba essere approvato dai dei membri dell’Assemblea Generale

3 2

dell’Onu, e su esso si dovranno poi esprimere gli Stati con una maggioranza dei dei

3

membri delle Nazioni Unite, tra i quali dovranno essere compresi i cinque membri

permanenti. Un procedimento simile è previsto anche nell’ambito del Consiglio d’Europa

di cui all’art. 41.

Esiste anche un altro procedimento, il cosiddetto esterno»,

«procedimento

denominato così perché il ruolo dell’organizzazione risulta essere piuttosto marginale,

limitandosi a convocare la conferenza internazionale di Stati che è poi chiamata ad

approvare l’eventuale emendamento all’atto istitutivo.

Le fasi di stipulazione di un emendamento sono tre:

14 − La presentazione;

− L’adozione;

− L’entrata in vigore.

La presentazione è il momento in cui gli Stati membri o un organo dell’ente

formulano una proposta di emendamento. Per chiedere la presentazione talvolta gli atti

istitutivi degli enti internazionali possono prevedere dei limiti:

− talvolta ci possono essere degli atti istitutivi di

Ratione temporis:

organizzazioni internazionali in cui si prevede che non è possibile modificare

l’atto istitutivo se non dopo un certo periodo di tempo da quando quell’atto

ha iniziato a produrre effetti giuridici. Questo è il caso ad esempio della

NATO, che prevede che non è possibile apportare emendamenti se non dopo

dieci anni dal momento in cui il trattato ha iniziato a produrre i suoi effetti;

− talvolta l’atto istitutivo può prevedere che determinate

Ratione materiae:

disposizioni contenute in esso non siano suscettibili di emendamenti al pari

delle altre;

− riguarda i soggetti che possono presentare una proposta di

Ratione personae:

emendamento. Talvolta l’atto istitutivo prevede che la proposta può essere

formulata da un solo Stato, da un organo, ovvero congiuntamente da due

Stati. In caso di mancata osservanza di questo limite la proposta non verrà

vagliata.

Quando si arriva ad adottare un emendamento a maggioranza, ossia secondo il

principio normativo, e magari uno Stato non è d’accordo al riguardo, esso può decidere

eventualmente di recedere dall’organizzazione, svincolandosi dagli obblighi previsti

nell’atto istitutivo, magari invocando il cosiddetto delle circostanze» che è

«mutamento

ovviamente intervenuto a seguito dell’adozione dell’emendamento. Per esempio l’atto

istitutivo della AIEA (Agenzia Internazionale Energia Atomica) prevede espressamente

che qualora uno Stato non sia d’accordo con gli emendamenti approvati, possa esercitare

la facoltà di recesso, cioè un atto unilaterale col quale lo Stato dichiara di non voler più

continuare a far parte di quella determinata organizzazione internazionale. Nel caso

dell’ICAO (International Civil Aviation Organization), invece, qualora ci sia disaccordo

sull’emendamento approvato è prevista l’espulsione.

T , , E .

RASFORMAZIONE SUCCESSIONE STINZIONE

Come uno Stato nasce e si può estinguere, allo stesso modo un’organizzazione nasce,

può subire delle trasformazioni e si può estinguere.

Per si intende un fenomeno di carattere generale che riguarda il

«trasformazione»

passaggio da un ente privo di soggettività internazionale alla creazione di un vero e

proprio soggetto di diritto internazionale. Un esempio di passaggio da un’organizzazione

intergovernativa ad una organizzazione internazionale è l’Organizzazione Mondiale del

Turismo che trae origine da un’organizzazione non governativa con sede a Ginevra che ha

collaborato per lo sviluppo delle politiche turistiche e che nel 1970 adotta il suo statuto e

nel 2003 viene accettata come istituto specializzato dell’Onu. Un ulteriore esempio è

15

rappresentato dal CSCE che poi ad un certo punto è divenuta OSCE (Organizzazione per

la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). La CSCE nasce da una conferenza tenuta ad

Helsinki su impulso dell’Unione Sovietica che voleva avviare un dialogo con i Paesi

occidentali su alcuni punti fondamentali, tra cui anche la materia dei diritti umani. La

conferenza si chiude con l’adozione di un Atto Finale, che non è un trattato, ma un atto

senza effetti giuridici obbligatori e le norme in esso previste richiamano il diritto

internazionale generale. Gli Stati si erano impegnati di riunirsi periodicamente per

monitorare lo stato di applicazione dei principi contenuti nell’Atto Finale del ’75. Nel 1994

a Budapest si è deciso di trasformare questa conferenza in una vera e propria

organizzazione. In realtà su questo ci sono dei dubbi in dottrina, poiché l’OSCE è

caratterizzata dalla mancanza di un atto istitutivo, motivo per cui è definita pseudo

organizzazione internazionale, ancorché presenti il suo apparato istituzionale e anche il

suo centro per la risoluzione delle controversie legali con sede a Vienna. L’OMC

(Organizzazione Mondiale per il Commercio) come l’OSCE nasce da un processo di

trasformazione, però è una vera e propria organizzazione internazionale e soprattutto non

è un istituto specializzato delle Nazioni Unite. È un ente a vocazione universale con un

proprio trattato istitutivo, l’accordo di Marrakech del 1994, ed è provvista di personalità

internazionale anche perché ha stipulato accordi di sede, il quale elemento è sicuramente

espressione della soggettività di un’organizzazione. Quindi l’OMC è dotata di ius

come dimostrano appunto gli accordi di sede, mentre l’OSCE ha

contrahendi,

semplicemente variato il nome, ma la natura giuridica rispetto al CSCE non è variata.

tra organizzazioni internazionali riguarda il caso in cui si ha un

La «successione»

trasferimento di funzioni e competenze da un’organizzazione internazionale provvista di

personalità internazionale, ad un’altra della medesima natura giuridica. È quindi un

fenomeno totalmente diverso da quello della trasformazione. Un esempio è dato

dall’OECE (Organizzazione Europea di Cooperazione Economica), destinata a controllare

la distribuzione degli aiuti del Piano Marshall, che nel 1961 si è trasformata in OCSE

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Anche il passaggio che c’è

stato dalla OUA (Organizzazione dell’Unità Africana) all’UA (Unione Africana) è un

esempio di successione: l’OUA nasce nel 1963 con la Carta di Addis Abeba e nel 2002 si

ritiene che l’UA abbia ereditato le competenze dell’Organizzazione dell’Unità Africana.

Ovviamente l’Unione Africana ha posto in essere nuove norme e nuovi apparati

istituzionali attraverso dei Protocolli aggiuntivi all’atto principale.

La successione è una delle cause di estinzione di un’organizzazione internazionale,

perché è evidente che nel momento in cui si ha un passaggio, ad esempio, dall’OECE

all’OCSE, la prima si estinguerà perché le sue funzioni verranno ad essere esercitate

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

Le cause di estinzione sono diverse e dipendono sostanzialmente dalla volontà degli

Stati. Ci può essere un finale», cioè una data a partire dalla quale il rapporto

«termine

cesserà di produrre effetti giuridici. Questo caso è più l’eccezione che la regola, sulla base

del fatto che generalmente le organizzazioni internazionali vengono istituite per un tempo

16 indeterminato, quindi difficilmente all’interno dell’accordo istitutivo ci sarà un termine

finale, ad eccezione della CECA che fu istituita per cinquant’anni. L’organizzazione

internazionale si estingue a seguito di questo fenomeno, perché gli Stati ritengono di dar

vita ad un nuovo ente, ritenendo che esso possa meglio realizzare gli obiettivi previsti

nella vecchia organizzazione. Ovvero ci può essere anche una risolutiva», per

«condizione

esempio alcune organizzazioni internazionali prevedono la loro estinzione nel caso in cui

la membership dovesse scendere al di sotto di un determinato numero, questo è il caso

dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea).

L’elemento comune che caratterizza questi due strumenti giuridici è che entrambi

fanno riferimento ad eventi futuri. La differenza invece sta nel fatto che il termine è certo,

per cui nel momento in cui si arriverà ad una determinata data si avranno determinati

effetti giuridici, mentre la condizione è ipotetica, quindi qualora si dovesse verif

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A.A. 2010-2011
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AngeloNELLAnebbia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle organizzazioni internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Manca Luigino.