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Y, R2(20) con socio Z;
- Scissione Inversa:
o A(100) con soci X e Y al 50%; A controlla al 100% B(60);
o post scissione avremo A(40) e B(60); in entrambe le società X e Y sono soci
al 50%;
- Scissione Negativa in società preesistente:
o A(100), di cui R1(140) e R2(-40) con soci X e Y; B(60) con Z unico socio;
o post scissione avremo A(140) con soci X e Y; B(20), di cui R1(60) con Z
unico socio, R2(-40) con soci X e Y;
- Scissione Parziale Doppia:
o A(60) con soci X e Y al 50%; B(60) con Z unico socio; C(60) controllata al
50% da A e al 50% da B;
o post scissione avremo A(30) con soci X e Y; B(30) con Z unico socio; C(60)
con Z che detiene il 50% e X e Y che detengono il 25% ciascuno;
Procedimento
- Progetto di scissione:
o deve essere redatto in concerto dagli organi di gestione delle società
partecipanti alla fusione;
o deve indicare e descrivere gli elementi patrimoniali della scissa da trasferire a
ciascuna delle società beneficiarie;
o deve indicare i criteri e le metodologie seguite dagli amministratori per
l’assegnazione ai soci della scissa delle partecipazioni nelle società
beneficiarie;
o nel caso in cui si riscontrano attività o passività non indicate nel progetto,
occorre verificare se la loro destinazione è implicitamente desumibile dal
progetto stesso; qualora ciò non sia possibile:
▪ gli elementi dell’attivo:
• se scissione totale, devono essere ripartiti tra le beneficiarie in
misura proporzionale alla quota di patrimonio della scissa
trasferita a ciascuna di esse;
• se scissione parziale, rimangono in capo alla scissa;
▪ gli elementi del passivo:
• se scissione totale, le beneficiarie sono solidalmente responsabili
nei confronti dei terzi;
• se scissione parziale, scissa e beneficiarie sono solidalmente
responsabili vs terzi;
- Situazione Patrimoniale (vedi fusione);
- Relazione degli amministratori:
o deve indicare i criteri e le metodologie utilizzate per determinare il rapporto di
cambio, nonché le eventuali difficolta riscontrate nella determinazione;
o deve indicare il valore contabile del patrimonio della scissa trasferito alle
beneficiarie, nonché quello rimasto in capo alla scissa;
o deve indicare i criteri seguiti per la distribuzione delle azioni o quote;
Relazione giurata dell’esperto (vedi fusione)
- o non è dovuta:
▪ nella scissione mediante costituzione di una o più new-co;
▪ vi rinunciano all’unanimità;
quando i soci
▪ quando la scissa controlla la beneficiaria al 100% o al 90%;
▪ nel caso in cui una società trasferisce parte del suo patrimonio
(scissione parziale) ad una società beneficiaria che controlla la scissa al
100% (in tal caso non vi è concambio e di conseguenza non è richiesta
nemmeno la relazione degli amministratori);
▪ nel caso in cui una società trasferisce parte del suo patrimonio ad una
società beneficiaria che controlla la scissa al 90%, purché venga
concesso ai soci minoritari di far acquistare le proprie azioni o quote ad
un prezzo determinato con gli stessi criteri utilizzati per il recesso del
socio;
Fase Assembleare
- progetto di fusione, situazione patrimoniale, relazione degli amministratori, relazione
ultimi 3 bilanci d’esercizio di ciascuna delle società partecipanti
giurata degli esperti,
alla scissione (comprese le relazioni sulla gestione, le relazioni degli organi di
controllo e le eventuali relazioni di revisione), devono essere depositati per
l’iscrizione presso il pubblico registro delle imprese del luogo ove ciascuna delle
società ha sede, almeno 30 gg prima dell’assemblea straordinaria convocata per
deliberare in ordine alla scissione;
- la scissione va deliberata mediante approvazione del relativo progetto e si osservano
le stesse maggioranze previste per la fusione;
la delibera di scissione con relativo verbale va depositata per l’iscrizione presso il
- registro delle imprese del luogo ove hanno sede ciascuna delle società partecipanti;
- soggetti legittimati ad opporsi alla scissione (vedi fusione);
Atto di Scissione
deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico autenticato dal notaio, con la
- presenza di almeno un amministratore per ciascuna delle società partecipanti
all’operazione; di 30 giorni, per l’iscrizione nel pubblico registro
- deve essere depositato, nel termine
delle imprese del luogo ove hanno sede ciascuna delle società partecipanti (con
precedenza per l’iscrizione della scissa);
- la scissione ha efficacia reale alla data in corrispondenza della quale viene effettuata
l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel registro delle imprese
(successivamente a tale data l’invalidità della scissione non può più essere
pronunciata, salvo il diritto dei soci e di terzi di chiedere il risarcimento dei danni);
può essere stabilita una data di efficacia reale successiva, salvo nel caso di scissione
mediante costituzione di new-co;
- in tutte le forme di scissione può essere stabilità una data di efficacia anteriore per
quanto concerne:
o la data a partire dalla quale i soci hanno diritto al godimento delle azioni o
quote;
o la data a partire dalla quale le operazioni compiute dalla scissa vengono
imputate nel bilancio delle beneficiarie;
ciascuna delle società partecipanti all’operazione:
- o è responsabile in solido dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui
fanno carico/sono stati trasferiti;
o nei limiti del valore contabile di patrimonio trasferito alle società beneficiarie
o rimasto in capo alla scissa;
o la società chiamata a rispondere dei debiti potrà successivamente rivalersi
sulle altre società per la parte di debito eccedente;
Differenze di Scissione
- Differenza da annullamento:
o Avanzo da annullamento:
▪ la beneficiaria è una società preesistente che possiede una
partecipazione nel capitale della scissa;
▪ il valore effettivo contabile del patrimonio trasferito dalla scissa alla
beneficiaria è superiore rispetto al valore contabile della partecipazione
iscritta nel bilancio della beneficiaria;
▪ l’avanzo da annullamento va imputato a riserva di PN, piuttosto che a
fondo rischi in caso di previsione di risultati economici reddituali
negativi;
o Disavanzo da annullamento:
▪ La beneficiaria è una società preesistente che possiede una
partecipazione nel capitale della scissa;
▪ Il valore effettivo contabile del patrimonio trasferito dalla scissa alla
beneficiaria è inferiore rispetto alla partecipazione iscritta nel bilancio
della beneficiaria;
▪ Il disavanzo da annullamento deve essere ripartito tra gli elementi
l’eccedenza va
patrimoniali trasferiti (per quanto possibile), mentre
imputata ad avviamento negativo ed ammortizzata; se ciò non è
possibile il disavanzo va imputato a conto economico come
componente negativo di reddito straordinario;
- Differenza da concambio:
o Avanzo da concambio:
▪ L’aumento di capitale della beneficiaria è inferiore al valore contabile
di patrimonio della scissa trasferito alla beneficiaria;
▪ L’avanzo da concambio va imputato a riserva da sovrapprezzo;
o Disavanzo da concambio:
▪ L’aumento di capitale della beneficiaria è superiore al valore contabile
del patrimonio della scissa trasferito;
▪ Tale disavanzo è utilizzabile solamente se i plus-valori degli elementi
patrimoniali trasferiti sono attestati da esperti;
Nazionalità delle società e sede sociale
Le società e gli altri enti sono disciplinati dalla legge dello stato nel cui territorio è stato
perfezionato il procedimento di costituzione: si applica la legge italiana se la società è stata
costituita e quindi ha sede legale in Italia; tuttavia, si applica la legge italiana anche se la
sede dell’amministrazione della società è situata in Italia, ovvero se l’oggetto principale di
tale società si trova/è perseguito in Italia: non è sufficiente, invece, che la sede legale della
società sia situata in Italia se originariamente essa era all’estero.
La normativa europea dispone che le società hanno la nazionalità dello Stato UE in cui è
stato perfezionato il procedimento di costituzione: la nazionalità originaria si perde nel
momento in cui la società in questione perde ogni legame formale e sostanziale con il paese
UE in cui è stata originariamente costituita.
Trasferimento all’estero (in paesi UE) della sede legale: vale la regola generale di libertà di
stabilimento; come le persone fisiche, anche le società possono esercitare la propria attività
o trasferirsi liberamente nell’ambito della Comunità Europea; è addirittura ammesso che
una volta costituita in uno Stato membro, la società possa esercitare la propria attività o
trasferire la propria sede legale in un altro Stato mantenendo la cittadinanza originaria, il
proprio statuto, nonché le regole originarie di funzionamento.
Fusione Transfrontaliera
Per fusione transfrontaliera o intracomunitaria si intende la fusione tra società appartenenti a
diversi ordinamenti UE; per fusione internazionale si intende, invece, la fusione in cui
partecipano società extra UE.
Per quanto concerne la fusione transfrontaliera, ciascuna delle società partecipanti
all’operazione è disciplinata dal proprio diritto nazionale: qualora le leggi applicabili alle
singole società abbiano punti di conflitto, prevale la legge vigente nel paese in cui ha sede
legale la società risultante dalla fusione o la società incorporante.
Adempimenti:
almeno 30 gg prima dell’assemblea convocata per deliberare in ordine alla fusione
- transfrontaliera, devono essere pubblicati, per ciascuna delle società partecipanti,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana le seguenti informazioni:
o tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice;
o il registro delle imprese nel quale è iscritta la società e il numero di iscrizione;
o le modalità di esercizio dei diritti vantati dai creditori dai soci di minoranza;
- approvato il progetto di fusione, ciascuna delle società partecipanti deve ottenere da
un notaio un certificato preliminare, il quale deve attestare che tutti gli atti e le
formalità preliminari alla realizzazione della fusione sono stati adempiuti
regolarmente e in conformità alla legge;
- entro 6 mesi dalla delibera assembleare ciascuna delle società partecipanti deve
trasmettere il certificato preliminare all’