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- CONTRATTO ex art. 1321: accordo tra 2 o + persone x costituire, modificare o estinguere un rapp. giuridico avente carattere patrimoniale. Accordo = autoregolamentazione delle parti.
- PATTO: accessorio a contr. Riguarda elemento particolare.
- CLAUSOLA: frammento di volontà delle parti; collegate tra loro.
- ATTI UNILATERALI: dichiarazioni di volontà provenienti da una parte sola.
- RECETTIZI: efficaci solo quando a conoscenza del suo diretto.
- OGGETTO: elem. essenziale contr. ex 1325. Parte della realtà economica che le parti si tendono a scambiarsi. Ex 1346 deve essere LECITO, POSSIBILE, DETERMINATO o DETERMINABILE.
- CAUSA: elem. essenziale contr. ex 1325. Funz. econ. -socio giurid. del contr. Deve esservi ed essere LECITA ex 1343.
- ACCORDO: elem. essenziale contr. ex 1325. Incontro accordi delle parti deve essere libero e consapevole.
- FORMA: elem. essenziale contr. ex 1325, quando stabilito dalla legge ex 1350 AD SUBSTANTIAM = voluto dalle parti. AD PROBATIONEM rilevante solo ai fini di prova.
- OFFERTA AL PUBBLICO: 1336 idonea una vera e propria proposta contrattuale se ha tutti gli elementi di esso. Disancorata per le regole stesse forma finché non c’è accettazione.
sorge quando att. è eseguito. Beneficiario ne ha dir.
anche se non conosceva.
- CONCLUSIONE CONTR. > 1326 quando proponente è giunto.
- conoscenza accett. accettat.; ex 1335 tale momento si presume quando accett. giunto a suo indirizzo
(TEMPER TO. - può dimostrare non conoscenza provando cause a lui
non imputabili)
- REVOCA ACCETT. > qualsiasi momento prima conclusione anche arrivi prima dell' accettazione Ricettizia
- REVOCA PROPOSTA > revocabile nelle stesse forme prime di eliminare contr. È ricettizia. Indennizzo I accettazione In b. I bde ha iniziato esecuzione contr.
PROP. IRREVOCABILE dett. 1329 si trasmette a eredi o con causa.
Contr. ex 1333 concl. se non c'è rifiuto dell' altro e conoscenza Contr. concluso x fatti concludenti - quando c'è inizio irrevocabile di prestazione
- CONTR. CONSENSUALI > si perfezionano mediante il consenso
- CONTR. REALI -> consenso + traditio
- CONTR ALEATORI -> a esecuzione non sei sa ancora su chi va lo squetaggio
(X NATURA O VOLONTA PARTI), COMMUTATIVI
- CONTR. TIPICI > disciplinati da c.c. ATIPICI
- CONTR UNILATERALI > ex 1333 obblig. in capo al solo, per qui
te BILAT. PLURILAT
- SINALLAGMATICO > a prestaz. corrispettive
- TITOLO ONEROSO -> prevedono corrispettivo, GRATUITI
- DI SCAMBIO -> ASSOCIATIVI
ESECUZ. IMMEDIATA = PERIODICA O CONTINUATIVA
di iscrivere un eventuale incendio. No necessaria prova. Ries. danno sarà poi indennizzato -
- CONTR. A FAVORE DI TERZI - art. 1411 - procuri libere e stipe te suo la posso del contr. Gli eff. di essen in procours sul terzo costruttivamente. Accett. solo per rendere irrev. caoliale se tuttavia ele e dopo mortio stipulante vendaco acc. & test. dopo accett. Eccez. pulsante su contrav.
- CESS. CONTRATTO - 1406 & ss. contr. tristfievale dove o te abierà a comunicario con accett. adelito tutta il cont. liberato solo se colesto ro dichiarato. Pront. deve esser esent conspective nuove ancora del tutto eseguirete.
Eff. ex munic. Pediente deve procurative validità coostr., ademnpimento & se vattitów.
Forma scritte se richiesta x coostr. Eccez validate su coutrotto.
- CESS. CREDITO - art. 1260 - dir credito per circulate libr morte solo limiti. 1261 condotte patch.
Con. e viziazione in cess. e fatto. avverso. se gratuito so se patuito. Cons. accopapomento solo in acenso se pattuto. Pedotto deve ricevere NOTIFICA O ACCET. Eccez. banana su couti. Pamqueizzione solo x cred. cast. in a notifica, o se accetti senza insena eccez. ceray- a ascezz. conep.
- CONTR. PER PERS. DA NOMINARE - inserencesi pucoluta oil’ casumme obb. e dir. di un coustr. da nuo. alito sogg. Termine stabilito dallo parti. se uno. 3 in gp. Accett. e poodi examined so & eff. si anigucinare.
Eff. necrobattin a recalcescere coostr.
- INTERPOSIZIONE REALE PERS. - nirpresentatute agisce in perq.
MORA DEBENDI - proced. formale dove cred. dichiara e rivaleaka per ha euro ancora interesse ad esigere prestazione. Atto formale ex com. 1219. Effetti: ris. danno soffompra di I moratorn aergaruanimento del l\`insiglio sul dedb. che insap. anche nel caso fortuito elevucher eau peggiode c. enrebbo piente enche c% cred.
INADEMPIMENTO - prest. inue miene esegiuta quando esigibile Deb. \`e responsabile e chere insarcipe il danno. Ara se prova caras a lei eau imputabile. F. MAGGIORE C. FORTUITO tde. carasa deoe essere guarotata oaettivaamente (ress auebe potuto adelepire) - Resp. anche per Terzi di cui si avola e \` adepium. Im termini di \`insarcium, si insarciisce il danno PREVIS e cred. deve provore suo titolo deb. adeup. e caoroc \uimputabil\tSe impossibible quantificare il danno die giuudicc x equita\·
CONFUSIONE - modo saistifatti di estinguiere obbig. deb. sino lo stessa peesona.
COMPENSAZIONE - modo saistifatt ali estinguire obbig eccezione. Tre socp. che vestuano cred. anucouei. re che per estingwuere loa deb. exae enimpan l\`opo cred-al
LEGALE - cred. \uuguere, enigmatici e liquido.
VOLONTARIA - barot annugerute .
GIUDIZIALE - enigmaticite \uanguerevitu. No irlec l\`officio.
Cred. si maique quando i due acred. hannro .iniazio esemtere. Eff. Vetratomi .·
A2. SURROGATORIA - art. 2900. Cred. si sostituisce a nell’esercitare dir. e az. verso terzi.
- Presupposti - cred. deve provare titolarità del suo dir cred. e l’inerzia del deb. e il pregiudizio alle sue ragioni; solo x patrimoniali. Reintegra patrim. deb.
A2. REVOCA - artt. 2901-2904 revoca ineff. di disposizione del deb. che danneggiano significat. ragioni cred. Deb. deve aver contezza conseguenze pregiud. a cred. Se t.i... avverso a terzo.
- Terzi danneggiati se in malafede o a tit. gratuito Prox. 5 anni.
SEQUESTRO CONSERVATIVO - misura cautelare e urge su richiesta da cred. circa atti disp. deb. CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - art. 1470 scambio di cosa contro prezzo.
- Contr. consensuale ad effetti reali e obbligatori; forma solenne x beni immobili e mob. registro, e vendita ereditaria.
- EMPTIO SPEI - contr. aleatorio x volontà delle parti. È vendita di cosa futura.
AZIONI EDILIZIE - inserite a compratore che agito rispetto dele cause; carico a venditore; vizi occulti della cosa. Prescr. 1 anno dalla consegna.
- Vend. responsabile anche se si ignorano; uso se tali vizi erano stati comunicati o potevano essere visti con l’ordinaria diligenza.
- A2. REDIBITORIA - revoca o risoluz. contr.
- A2. QUANTI MINUS - diminuzione prezzo proporz. vizi struttura.