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EVOLUZIONE DELL’ORDINAMENTO STATUTARIO
Volendo per comodità dividere la storia dell’ordinamento statutario in due fasi distinguiamo:
- Periodo antecedente all’avvento del regime fascista: sebbene preordinato per una monarchia
costituzionale, ancor prima dell’estensione al Regno di Italia, lo Statuto fu interpretato conforme al
progressiva responsabilità degli esecutivi nei confronti delle assemblee rappresentative (elette, non di
nomina regia) e quindi si passò presto da una monarchia costituzionale ad una parlamentare,
caratterizzata questa da:
Debole rappresentanza parlamentare da parte della popolazione (elettori di circa 8% nel 1909),
o migliorata dalla introduzione nel 1912 e poi ampliamento nel 1919 del suffragio universale
maschile.
Nonostante il passaggio sopracitato si registrarono periodicamente nelle fasi critiche della vita
o statale tendenze dualistiche tra re e parlamento nel ruolo di indirizzo politico.
Il Senato del regno non assunse mai ruolo di equilibrio tra re e Camera o di bilanciare il potere della
o Camera, anche perché il governo si appropriò presto la capacità di nomina di nuovi senatori,
riuscendo così a controllarlo.
L’assenza di partiti condizionò decisamente il ruolo e la durata dei vari governi, i quali fecero largo
o uso dei poteri amministrativi per consolidare il proprio consenso parlamentare e non solo; si
registrò un largo uso di pratiche trasformiste dei parlamentari.
La magistratura godeva di una indipendenza relativa: i magistrati dell’accusa dipendevano dal
o governo e i giudici erano tutelati e inamovibili solo dopo 3 anni di servizio.
Un certo grado di tutela era assicurato ai cittadini, salvo durante i frequenti ricorsi agli stati di
o assedio.
Progressiva organizzazione delle masse popolari in partiti politici strutturati, repubblicani e
o socialisti.
Verso la fine dell’800 registriamo la nascita di un regime di tutela giurisdizionale del cittadino verso
o gli atti di pubblica amministrazione, tramite la istituzione di sezioni del Consiglio di Stato.
- Periodo successivo all’avvento del regime fascista: la fine dei ’20 e i ’30 sono anni di fioritura di stati
totalitari in Europa (Portogallo, Polonia, Ungheria, Germania, Austria, Grecia, Cecoslovacchia e Romania,
Spagna) frutto secondo storici in primo momento degli sconvolgimenti poliedrici determinati dalla Prima
guerra mondiale, che misero a dura prova le non robuste democrazie liberali europee, evidentemente non
preparate a dare risposta alla travolgente domanda di lavoro, prestazioni servizi, sicurezza dei ceti popolari
e non solo. Rispetto a questi paesi, la crisi del regime parlamentare fu in Italia anticipata: primo segno di
squilibrio fu la marcia su Roma di Mussolini nel ’22 e la decisione del re di non dichiarare lo stato
d’assedio, la nomina di Mussolini come presidente del Consiglio, ecc. Tuttavia tra le cause scatenanti
dell’avvento fascista si deve evidenziare la incapacità delle forse politiche alla Camera di esprimere una
maggioranza tale da guidare il paese e fronteggiare i problemi del dopoguerra.
Se il governo Mussolini inizialmente non si distinse dai precedenti, le cose cominciarono a cambiare dal
1922 con l’istituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, la limitazione nel 1923 della libertà
di stampa, l’uccisione del deputato Matteotti nel 1924, fino ad arrivare nel 1925 a dichiara l’intenzione di
costituire un vero regime (possibilità garantita dalla legge elettorale Acerbo, con la quale egli si assicurava
oltre il 70% dei voti alla Camera. Da qui seguì la fascistizzazione dello ordinamento italiano:
Legge di rafforzamento del ruolo del presidente del Consiglio facendone assumere quello di “capo
o dello stato” e sopprimendo il rapporto fiduciario governo –parlamento(1925).
Trasformazione degli enti locali in autarchici e istituzione del ruolo di podestà (1926).
o Istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1926).
o Scioglimento dei partiti politici e di altre associazioni (1926).
o Produzione carta del lavoro e leggi corporative le quali vietavano sciopero e serrata, imponevano
o contrati validi erga omnes stipulati da sindacati riconosciuti dallo Stato al fine di superare la lotta di
classe.
Costituzionalizzazione del Gran consiglio del fascismo tramite l’attribuzione di funzioni statali ad un
o organo di partito, le cui funzioni divenivano allora la proposta del presidente del Consiglio al re.
Emanazione di nuova legge elettorale che affidava la scelta dei membri della Camera al Gran
o Consiglio, determinando una lista unica che gli elettori potevano solo approvare (1928).
Riconoscimento alla Chiesa cattolica tramite i Patti lateranensi una serie di privilegi tramite i quali il
o regime fascista annunciò la conciliazione fra Stato e Chiesa (1929).
Produzione di nuovi codici di pubblica sicurezza, sia penale e di procedura penale, quel il codice
o Rocco (1930).
Produzione leggi razziali di discriminazione, isolamento e privazione dei lord diritti i cittadini di
o origine ebraica (1938).
Soppressione della Camera dei deputati e sostituzione con la Camera dei fasci e delle
o corporazioni).
Tutto questo fino al luglio del 1943 avvennee senza che il re si muovesse minimamente nel esercitare di
quei potere che avrebbe potuto invocare, sì che questo atteggiamento costò lo svuotamento dello Statuto
Albertino e la mancata reviviscenza dello stesso.
DALLA CADUTA DEL FASCISMO AL REFERENDUM DEL 2 GIUGNO 1946
Si soffermi su questi decisivi eventi:
- Sfiducia del 25 luglio 1943 da parte del Gran consiglio del fascismo del capo di governo e del partito,
Benito Mussolini, e richiesta al re affinché riassumesse la “suprema iniziativa di decisione” e nomina di
quest’ultimo del generale Badoglio come capo del governo;
- Firma dell’armistizio di Cassibile del settembre 1943;
- Fuga del re e del governo da Roma verso il sud;
- Nascita a nord della Repubblica sociale italiana con a capo Mussolini, liberato e poi sostenuto dai
tedeschi divenuti nemici a seguito della cobelligeranza italiana al fianco delle nazioni unite.
Furono in seguito soppressi gli istituti che avevano caratterizzato il regime fascista (Tribunale speciale per la
difesa dello Stato, Camera dei fasci e delle corporazioni, leggi razziali, ecc.), soppresso il Partito nazionale
fascista e restaurate le condizioni minime di pluralismo politico si delineò il forte contrasto, durato fino alla
abolizione della monarchia, tra corona e forze politiche antifasciste del Comitato di liberazione nazionale del
settembre 1943: la continuità era voluta da casa Savoia e dalle forse interne ed esterne (specie gli inglesi) che
la sostenevano, invece la rottura rispetto all’ordinamento statutario era sostenuta dai partiti antifascisti e dalle
forze interne ed esterne (specie gli americani) che volevano la instaurazione di un nuovo ordinamento.
Tale contrasto trovò in parte soluzione tramite il compromesso istituzionale con il quel Vittorio Emanuele II
rinunciò all’esercizio dei suoi poteri affidandoli al principi ereditario Umberto, nominando luogotenente
generale del regno; fu poi decisa la convocazione di una Assemblea costituente cui affidare tra l’altro la scelta
tra monarchia e repubblica come previsto dal d.lg.lgt. del giugno 1944 n.151 per questo motivo nominato
prima costituzione provvisoria.
Nell’aprile del 1945 fu istituita una assemblea indirettamente rappresentativa, la Consulta nazionale, al fine di
fornire pareri al governo specie per la legge per l’elezione della Costituente; nello stesso anno fu esteso il
diritto di voto.
Con il d.lg.lgt. del 16 marzo 1948 n.88 (c.d. seconda costituzione provvisoria) fu rivista la impostazione presa
con la c.d. 1° costituzione provvisoria e si decise che a scegliere tra monarchia e repubblica sarebbe stato il
corpo elettorale stesso; inoltre si affidava la competenza legislativa generale al governo e non alla Costituente
(riducendo le speranze verso riforme radicali). Nel 2 giugno 1946 il corpo elettorale si espresse con il
referendum istituzionale scegliendo la repubblica e nello stesso referendum eleggendo la Costituente in base
ad una legge elettorale proporzionale. L’Assemblea costituente si insediò il 25 giugno eleggendo giorni dopo
Enrico De Nicola come capo provvisorio dello Stato.
LA COSTITUENTE E LA COSTITUZIONE DEL 1948
La redazione del testo di base fu affidata dalla Costituente ad una apposita Commissione per la Costituzione
composta da 75 membri scelti con criterio proporzionale; la Commissione si divise in 3 sottocommissioni: una
per i “diritti e doveri dei cittadini”, una per “l’ordinamento costituzionale della Repubblica” (a sua volta divisa
nella sezione sul “potere esecutivo” e una sul “potere giudiziario”) e la terza per i “diritti e doveri economico-
sociali”. Inoltre per la redazione del testo che l’Assemblea avrebbe poi approvato su costituito un comitato di
redazione di 18 costituenti, i quali si assunsero evidentemente una grande responsabilità, anche politica.
Il testo base della Costituzione fu presentato in Assemblea nel gennaio 1947 e discusso per 9 mesi, fino a
giungere alla approvazione finale il 22 dicembre 1947.
La carta costituzionale entrò in vigore il 1° gennaio 1948 e si presentò estremamente innovativa (sebbene in
misura minore per la forma di governo); i contenuti più innovativi furono:
a- Previsione di valori e di principi, denominati “principi fondamentali” (art. 1-12), accanto, anzi in maniera
preordinata, alle varie norme organizzative e procedurali.
b- Ampia formulazione dei diritti e dei doveri dei cittadini, specie quelli economico-sociali (art. 13-54),
rispetto a quelli previsti nello Statuto.
c- Previsione di istituti di esercizio diretto della sovranità da parte del popolo, specie il referendum (art. 75,
132, 138).
d- Istituzione delle regioni a statuto ordinario e speciale e riconoscimento di spazio alle autonomie
territoriali, sì da rompere la struttura accentrata dell’ordinamento.
e- Istituzione del Consiglio superiore della magistratura, a composizione mista, al fine di garantire
l’indipendenza della magistratura (art. 104-110).
Tra gli aspetti invece più deludenti:
a- Si instaurò il governo parlamentare prefascista, su spinta dei liberali, privo di efficaci istituti di
razionalizzazione.
b- Delineazione ambigua della figura e funzioni del presidente della Repubblica.
c- Scelta del bicameralismo caratterizzato da due Camere con funzioni identiche.
Come detto, il governo mantenne la generale competenza legislativa fino alle prime elezioni a seguito
dell’entrata in vigore della Costituzione, il che favorì la continuità dell’ordinamento giuridico (si rinunciò ad es.
alla annunciata epurazione, cioè allontanamento dal pubblico impie