Ogni ordinamento è sempre in trasformazione
Ogni ordinamento giuridico esistente, quale manifestazione sociale espressione della società, è destinato a subire, unitamente all’ordinamento costituzionale, cambiamenti rilevanti nel corso del tempo, al variare della società stessa. Circa l’ordinamento costituzionale, non necessariamente questo avrà effetto sul testo scritto della costituzione: ciò dipenderà dalla flessibilità della stessa e cioè alla suscettibilità ad interpretazioni tale da permettere l’adeguamento al successivo ed inevitabile mutamento della società nonché dei valori prevalenti.
Ponendo che la costituzione perda la sua funzione, per una eventuale limitata flessibilità del testo e/o la profondità dei cambiamenti avvenuti, sorge l’esigenza di una modificazione della stessa, che può sostanziarsi in:
- Revisione della costituzione: se la modificazione riguarda aspetti non essenziali dell’ordinamento costituzionale, cioè non riguarda principi e valori di fondo, si procede ad una revisione costituzionale.
- Mutamento della costituzione: se la modificazione riguarda aspetti essenziali dell’ordinamento costituzionale, cioè riguarda principi e valori di fondo, si procede ad un mutamento costituzionale, che può avvenire in forma non violenta tramite procedure legali o in forma violenta/traumatica.
Origini dell’ordinamento italiano: lo Statuto Albertino
I sostenitori della teoria della continuità, ad oggi supportati da svariati dati formali e sociologici, indicano che la costituzione del Regno d’Italia sia il frutto di una progressiva incorporazione di ordinamenti statuali prima indipendenti nel Regno di Sardegna; teoria che si contrappone a quella costituzione ex novo.
L’ordinamento giuridico sardo fu progressivamente esteso a tutto il futuro territorio italiano man mano che questo veniva acquisito e la casa Savoia, sostenitrice in primis della teoria della continuità, fu legittimata al trono; in tema di legislature, per la prima tesi, continuarono la numerazione avviata l’8 maggio 1848, sì che la legislatura letta fra gennaio-febbraio del 1861 non fu la I ma la VIII.
La prima carta fondamentale dell’Italia unita fu allora lo Statuto c.d. Albertino concesso dal re Carlo Alberto nel marzo 1848, i cui punti di riferimento al momento della stesura furono quelli politico-istituzionali francesi: modello dello statuto fu la c.d. Charte francese del 1814, per la prima legge elettorale sempre quella francese del sistema uninominale a doppio turno e così lo stesso regolamento della Camera dei deputati.
Caratteristiche essenziali dello Statuto
- Delineamento di una monarchia costituzionale nella quale il potere esecutivo fosse in modo predominante in mano al sovrano, quello legislativo condiviso ancora dal re e da due Camere, una rappresentativa (Camera dei deputati) e una di nomina regia vitalizia (il c.d. Senato del Regno) e infine la giustizia emanazione dal re e amministrata in suo nome.
- Responsabilità dei ministri del re ambigua, in quanto non si specificava di fronte a chi.
- Diritti e doveri dei cittadini non di molto dissimili a quanto previsti dalla Costituzione e codice civile attuale.
- Proclamazione del cattolicesimo romano come religione di stato, garantendo agli altri culti “tolleranza”.
- Statuto come costituzione sostanzialmente flessibile, data l’assenza di un meccanismo di modificazione aggravato o altra forma di controllo della conformità della legge rispetto ad esso, sì che non vi erano limiti alla legislazione successiva allo statuto di abrogare lo stesso, il che di fatti accadde con il fascismo. In termini formali tuttavia si prospettava come costituzione rigida, in quanto lo Statuto stesso abrogava nell’art. 81 ogni legge ad esso contraria, sì che appunto fu solo di prassi flessibile.
Evoluzione dell’ordinamento statutario
Periodo antecedente all’avvento del regime fascista
Sebbene preordinato per una monarchia costituzionale, ancor prima dell’estensione al Regno di Italia, lo Statuto fu interpretato conforme al progressiva responsabilità degli esecutivi nei confronti delle assemblee rappresentative (elette, non di nomina regia) e quindi si passò presto da una monarchia costituzionale ad una parlamentare, caratterizzata questa da:
- Debole rappresentanza parlamentare da parte della popolazione (elettori di circa 8% nel 1909), migliorata dalla introduzione nel 1912 e poi ampliamento nel 1919 del suffragio universale maschile.
- Nonostante il passaggio sopracitato si registrarono periodicamente nelle fasi critiche della vita statale tendenze dualistiche tra re e parlamento nel ruolo di indirizzo politico.
- Il Senato del regno non assunse mai ruolo di equilibrio tra re e Camera o di bilanciare il potere della Camera, anche perché il governo si appropriò presto la capacità di nomina di nuovi senatori, riuscendo così a controllarlo.
- L’assenza di partiti condizionò decisamente il ruolo e la durata dei vari governi, i quali fecero largo uso dei poteri amministrativi per consolidare il proprio consenso parlamentare e non solo; si registrò un largo uso di pratiche trasformiste dei parlamentari.
- La magistratura godeva di una indipendenza relativa: i magistrati dell’accusa dipendevano dal governo e i giudici erano tutelati e inamovibili solo dopo 3 anni di servizio.
- Un certo grado di tutela era assicurato ai cittadini, salvo durante i frequenti ricorsi agli stati di assedio.
- Progressiva organizzazione delle masse popolari in partiti politici strutturati, repubblicani e socialisti.
- Verso la fine dell’800 registriamo la nascita di un regime di tutela giurisdizionale del cittadino verso gli atti di pubblica amministrazione, tramite la istituzione di sezioni del Consiglio di Stato.
Periodo successivo all’avvento del regime fascista
La fine dei ’20 e i ’30 sono anni di fioritura di stati totalitari in Europa (Portogallo).
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