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I MODI DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA

Per essere organizzati in funzione dell’esercizio dell’attività i singoli beni aziendali devono

appartenere al titolare dell’impresa: occorre un titolo giuridico per poter imprimere a ogni singolo

bene aziendale la predetta destinazione economica. Tali sicuramente è il diritto di proprietà. Ma

anche la titolarità di diritti reali parziari(superficie, usufrutto, servitù) o personali di godimento può

consentire l’inclusione del bene nel complesso aziendale.

Ciò che la proprietà dell’azienda nel suo insieme denota, rispetto alla semplice titolarità dei diritti

sui singoli beni aziendali, è piuttosto da ravvisare nella signoria( piena ed esclusiva decisione e

controllo) dei legami organizzativi tra i differenti beni aziendali e dei tempi e modi del loro

asservimento all’esercizio dell’impresa.

Parallelamente è da ricostruire il fenomeno della comunione di azienda, da intendersi quale

signoria piena, sebbene condivisa tra più soggetti, del complesso organizzato e delle sue sorti. Si

tratta di una situazione alla quale in genere si perviene al momento della morte dell’imprenditore-

persona fisica con successione, nella proprietà dell’azienda, di una pluralità di eredi.

Lo sfruttamento del complesso aziendale può essere assicurato anche dall’attribuzione di facoltà

minori rispetto a quelle riassunte nel diritto di proprietà: i contratti che hanno per oggetto il

godimento dell’azienda come l’usufrutto e l’affitto di azienda.

Al titolare del diritto di godimento spetta, in misura non piena rispetto a quanto avviene per il

proprietario, la facoltà(ma anche il dovere) di gestire l’azienda coordinando i beni mutevoli che la

compongono per il perseguimento dell’attività a cui essa risulta destinata: e ciò indipendentemente

dal soggetto a cui spetti la proprietà dei singoli beni aziendali.

!

! 57

Benché la legge non li preveda espressamente, è possibile la costituzione di diritti reali di

garanzia(pegno, ipoteca) su singoli beni aziendali a seconda della loro natura, si può concepire

anche il pegno sull’intera azienda o su di un suo ramo, con esclusione dei beni immobili e mobili

registrati che vi fanno parte(sui quali potrebbe costituirsi un’ipoteca), sempre che tale esclusione

non comprometta la funzionalità del complesso di beni dati in pegno. Più frequente è la riserva di

proprietà dell’azienda ceduta, a favore dell’alienante, a garanzia dell’intero pagamento del

corrispettivo pattuito(l’acquirente acquista la proprietà dell’azienda in seguito al pagamento

dell’ultima rata). La riserva di proprietà dell’azienda si traduce in una posizione giuridica di

garanzia reale che non ostacola la gestione dell’azienda e l’esercizio dell’attività da parte

dell’acquirente, limitandosi ad assicurarne il recupero da parte dell’alienante.

!

CIRCOLAZIONE E CONFLITTI DI APPARTENENZA

Dall’art. 2556 si desume che il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda può essere

oggetto di contratti. Molto diffusi sono i contratti di vendita, con o senza riserva di proprietà, di

donazione e di affitto di aziende e rami aziendali. Di più recenti sono i patti di famiglia, finalizzati

alla trasmissione dell’azienda in favore di uno o più discendenti dell’imprenditore(impedisce future

pretese da parte dei legittimari). Assai frequente è il conferimento dell’azienda in società, al

momento della costituzione o in sede di aumento del capitale sociale. Meno frequente è

l’assegnazione dell’azienda dalla società a uno dei soci, o al socio unico, al termine della

liquidazione. Il trasferimento dell’azienda può verificarsi per successione a causa di morte, a favore

dell’erede, legittimo o testamentario, o del legatario che con testamento fosse di ciò beneficiato. A

fattispecie particolari danno luogo alcune operazioni societarie straordinarie, come la

trasformazione eterogenea, la fusione e la scissione.

Oggetto dei più vari contratti può essere anche il trasferimento della proprietà o il godimento di

singoli beni aziendali. È necessario tenere ben distinti:

Il trasferimento dell’intera azienda o di un suo ramo aziendale. In questo caso alla disciplina tipica

dell’atto giuridico che realizza il trasferimento e a quella connessa alla tipologia dei diritti e dei beni

trasferiti, si aggiunge la disciplina contenuta negli artt. 2556 ss.;

Il trasferimento di singoli beni aziendali che complessivamente considerati non costituiscono

un’azienda o un ramo aziendale. In questo caso la disciplina applicabile si esaurisce in quella tipica

dell’atto giuridico concluso e dell’oggetto del trasferimento, senza che venga in considerazione la

normativa specificamente dedicata alla concessione di azienda.

Soltanto nel caso in cui oggetto di circolazione sia un’azienda o un suo ramo(ipotesi 1) si

presentano come meritevoli di protezione alcuni interessi: l’interesse di tutti i terzi all’informazione

su di un rilevante fatto della vita dell’impresa; l’interesse dei terzi che sono già in rapporti giuridici

con l’alienante a non subire alcun tipo di pregiudizio; l’interesse dell’alienante a realizzare

integralmente il valore dell’azienda e del suo avviamento.

Quanto alla forma del contratto traslativo, vige una triplice regola:

Ai fini della validità del contratto, è necessaria la stessa forma richiesta in dipendenza della natura

dei singoli beni inclusi nell’azienda o della natura del contratto con cui l’azienda viene trasferita;

Ai fini della prova relativa alla conclusione e al contenuto del contratto, in ipotesi di lite tra le parti,

si esige la forma scritta;

Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, si esige una particolare forma scritta, l’atto

pubblico o la scrittura privata autentica, affinché il notaio ne curi il deposito entro 30 giorni presso

l’ufficio competente. 58

I contratti che comportano il trasferimento dell’azienda sono soggetti a pubblicità legale mediante

iscrizione nel registro delle imprese.

Per quanto riguarda l’efficacia dell’iscrizione, il trasferimento di azienda resta quasi sempre

attratto dalla regola della pubblicità dichiarativa, fatta eccezione per il caso del piccolo

imprenditore.

In caso di circolazione di azienda trova applicazione la disciplina di diritto comune riguardante il

trasferimento dei singoli beni: le regole della trascrizione quanto agli immobili e ai mobili registrati,

la regola possesso di buona fede vale titolo, quanto ai mobili non registrati ecc.

!

CIRCOLAZIONE E RAPPORTI CON I TERZI

Nell’eventualità che il trasferimento dell’azienda comporti anche la cessione di crediti relativi al

compenso ceduto, il rapporto tra acquirente(cessionario dei crediti) e debitori aziendali viene

regolamentato avendo riguardo a un duplice interesse:

In primo luogo si dà rilievo all’interesse dell’acquirente a far valere i crediti aziendali di cui è

titolare nei confronti dei debitori: l’art. 2559 ricollega l’opponibilità della cessione dei crediti

aziendali all’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese(quando si trasferisce l’azienda

non si possono cedere i crediti aziendali se l’impresa non è iscritta nel registro delle imprese);

In secondo luogo, si da rilievo all’interesse del debitore aziendale ceduto a vedersi liberato dal

proprio obbligo, qualora, nonostante l’avvenuta iscrizione, abbia pagato in buona fede a favore

dell’alienante, salvo il diritto dell’acquirente di rivalersi su quest’ultimo: in tal caso la liberazione

del terzo debitore in buona fede si giustifica in quanto, nonostante l’avvenuta iscrizione nel registro

delle imprese, non è sempre agevole per costui desumere dal contratto di cessione d’azienda se il

corrispondente credito rientri tra quelli oggetto di cessione.

Notevole protezione ricevono i creditori aziendali, vale a dire i soggetti che sono divenuti creditori

dell’alienante per effetto della gestione dell’azienda ceduta. Essi per un verso mantengono intatta la

propria pretesa nei confronti dell’alienante, in seguito al principio generale per il quale il soggetto

debitore non può mutare senza il consenso del creditore; per altro verso godono della responsabilità

dell’acquirente se l’azienda ceduta è relativa a un’impresa commerciale e il loro credito risulta dai

libri contabili obbligatori dell’alienante. La responsabilità dell’acquirente, che conferisce al

creditore aziendale un potere discrezionale di scelta del soggetto da cui esigere la prestazione, è del

tutto indipendente dagli accordi interni tra alienante e acquirente dell’azienda.

A regole diverse vengono assoggettati i rapporti tra alienante e acquirente da un lato, e terzi

debitori-creditori di prestazioni contrattuali non ancora eseguite dall’altro. Deve trattarsi però

di prestazioni oggetto di contratti inerenti all’azienda ceduta che non siano state eseguite da ambo i

lati(es: contratto con un fornitore ancora in corso). In simili casi viene quindi premiato il

presumibile interesse dell’acquirente a subentrare nei rapporti contrattuali in corso in quanto essi

possono incidere sull’organizzazione del complesso acquistato, sull’avviamento e sul valore

economico dell’azienda.

Ne deriva che, per effetto della cessione di azienda e della disapplicazione della regola generale

sulla necessità del consenso del contraente ceduto, la controparte dell’alienante(debitore-creditore

prestazioni in corso) subisce, in quanto creditore di una prestazione contrattuale in corso di

esecuzione, il mutamento del soggetto debitore(il nuovo debitore è l’acquirente) senza il proprio

consenso e, in quanto a sua volta debitore di una prestazione contrattuale in corso di esecuzione, il

mutamento del soggetto creditore della prestazione(il nuovo creditore è l’acquirente) senza

applicazione delle regole sulla cessione dei crediti aziendali. 59

L’interesse del terzo non viene tuttavia trascurato. In primo luogo la successione nel rapporto non si

verifica riguardo ai contratti che abbiano carattere personale della persona alienante. In secondo

luogo, là dove la successione si verifichi, al terzo spetta il diritto di recesso dal contratto per giusta

causa entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento. La giusta causa consente così al terzo di

sciogliere per decisione unilaterale il proprio vincolo contrattuale e di chiedere all’alienante

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A.A. 2018-2019
84 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Doffy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Abriani Niccolò.