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I MODI DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA
Per essere organizzati in funzione dell’esercizio dell’attività i singoli beni aziendali devono
appartenere al titolare dell’impresa: occorre un titolo giuridico per poter imprimere a ogni singolo
bene aziendale la predetta destinazione economica. Tali sicuramente è il diritto di proprietà. Ma
anche la titolarità di diritti reali parziari(superficie, usufrutto, servitù) o personali di godimento può
consentire l’inclusione del bene nel complesso aziendale.
Ciò che la proprietà dell’azienda nel suo insieme denota, rispetto alla semplice titolarità dei diritti
sui singoli beni aziendali, è piuttosto da ravvisare nella signoria( piena ed esclusiva decisione e
controllo) dei legami organizzativi tra i differenti beni aziendali e dei tempi e modi del loro
asservimento all’esercizio dell’impresa.
Parallelamente è da ricostruire il fenomeno della comunione di azienda, da intendersi quale
signoria piena, sebbene condivisa tra più soggetti, del complesso organizzato e delle sue sorti. Si
tratta di una situazione alla quale in genere si perviene al momento della morte dell’imprenditore-
persona fisica con successione, nella proprietà dell’azienda, di una pluralità di eredi.
Lo sfruttamento del complesso aziendale può essere assicurato anche dall’attribuzione di facoltà
minori rispetto a quelle riassunte nel diritto di proprietà: i contratti che hanno per oggetto il
godimento dell’azienda come l’usufrutto e l’affitto di azienda.
Al titolare del diritto di godimento spetta, in misura non piena rispetto a quanto avviene per il
proprietario, la facoltà(ma anche il dovere) di gestire l’azienda coordinando i beni mutevoli che la
compongono per il perseguimento dell’attività a cui essa risulta destinata: e ciò indipendentemente
dal soggetto a cui spetti la proprietà dei singoli beni aziendali.
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Benché la legge non li preveda espressamente, è possibile la costituzione di diritti reali di
garanzia(pegno, ipoteca) su singoli beni aziendali a seconda della loro natura, si può concepire
anche il pegno sull’intera azienda o su di un suo ramo, con esclusione dei beni immobili e mobili
registrati che vi fanno parte(sui quali potrebbe costituirsi un’ipoteca), sempre che tale esclusione
non comprometta la funzionalità del complesso di beni dati in pegno. Più frequente è la riserva di
proprietà dell’azienda ceduta, a favore dell’alienante, a garanzia dell’intero pagamento del
corrispettivo pattuito(l’acquirente acquista la proprietà dell’azienda in seguito al pagamento
dell’ultima rata). La riserva di proprietà dell’azienda si traduce in una posizione giuridica di
garanzia reale che non ostacola la gestione dell’azienda e l’esercizio dell’attività da parte
dell’acquirente, limitandosi ad assicurarne il recupero da parte dell’alienante.
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CIRCOLAZIONE E CONFLITTI DI APPARTENENZA
Dall’art. 2556 si desume che il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda può essere
oggetto di contratti. Molto diffusi sono i contratti di vendita, con o senza riserva di proprietà, di
donazione e di affitto di aziende e rami aziendali. Di più recenti sono i patti di famiglia, finalizzati
alla trasmissione dell’azienda in favore di uno o più discendenti dell’imprenditore(impedisce future
pretese da parte dei legittimari). Assai frequente è il conferimento dell’azienda in società, al
momento della costituzione o in sede di aumento del capitale sociale. Meno frequente è
l’assegnazione dell’azienda dalla società a uno dei soci, o al socio unico, al termine della
liquidazione. Il trasferimento dell’azienda può verificarsi per successione a causa di morte, a favore
dell’erede, legittimo o testamentario, o del legatario che con testamento fosse di ciò beneficiato. A
fattispecie particolari danno luogo alcune operazioni societarie straordinarie, come la
trasformazione eterogenea, la fusione e la scissione.
Oggetto dei più vari contratti può essere anche il trasferimento della proprietà o il godimento di
singoli beni aziendali. È necessario tenere ben distinti:
Il trasferimento dell’intera azienda o di un suo ramo aziendale. In questo caso alla disciplina tipica
dell’atto giuridico che realizza il trasferimento e a quella connessa alla tipologia dei diritti e dei beni
trasferiti, si aggiunge la disciplina contenuta negli artt. 2556 ss.;
Il trasferimento di singoli beni aziendali che complessivamente considerati non costituiscono
un’azienda o un ramo aziendale. In questo caso la disciplina applicabile si esaurisce in quella tipica
dell’atto giuridico concluso e dell’oggetto del trasferimento, senza che venga in considerazione la
normativa specificamente dedicata alla concessione di azienda.
Soltanto nel caso in cui oggetto di circolazione sia un’azienda o un suo ramo(ipotesi 1) si
presentano come meritevoli di protezione alcuni interessi: l’interesse di tutti i terzi all’informazione
su di un rilevante fatto della vita dell’impresa; l’interesse dei terzi che sono già in rapporti giuridici
con l’alienante a non subire alcun tipo di pregiudizio; l’interesse dell’alienante a realizzare
integralmente il valore dell’azienda e del suo avviamento.
Quanto alla forma del contratto traslativo, vige una triplice regola:
Ai fini della validità del contratto, è necessaria la stessa forma richiesta in dipendenza della natura
dei singoli beni inclusi nell’azienda o della natura del contratto con cui l’azienda viene trasferita;
Ai fini della prova relativa alla conclusione e al contenuto del contratto, in ipotesi di lite tra le parti,
si esige la forma scritta;
Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, si esige una particolare forma scritta, l’atto
pubblico o la scrittura privata autentica, affinché il notaio ne curi il deposito entro 30 giorni presso
l’ufficio competente. 58
I contratti che comportano il trasferimento dell’azienda sono soggetti a pubblicità legale mediante
iscrizione nel registro delle imprese.
Per quanto riguarda l’efficacia dell’iscrizione, il trasferimento di azienda resta quasi sempre
attratto dalla regola della pubblicità dichiarativa, fatta eccezione per il caso del piccolo
imprenditore.
In caso di circolazione di azienda trova applicazione la disciplina di diritto comune riguardante il
trasferimento dei singoli beni: le regole della trascrizione quanto agli immobili e ai mobili registrati,
la regola possesso di buona fede vale titolo, quanto ai mobili non registrati ecc.
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CIRCOLAZIONE E RAPPORTI CON I TERZI
Nell’eventualità che il trasferimento dell’azienda comporti anche la cessione di crediti relativi al
compenso ceduto, il rapporto tra acquirente(cessionario dei crediti) e debitori aziendali viene
regolamentato avendo riguardo a un duplice interesse:
In primo luogo si dà rilievo all’interesse dell’acquirente a far valere i crediti aziendali di cui è
titolare nei confronti dei debitori: l’art. 2559 ricollega l’opponibilità della cessione dei crediti
aziendali all’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese(quando si trasferisce l’azienda
non si possono cedere i crediti aziendali se l’impresa non è iscritta nel registro delle imprese);
In secondo luogo, si da rilievo all’interesse del debitore aziendale ceduto a vedersi liberato dal
proprio obbligo, qualora, nonostante l’avvenuta iscrizione, abbia pagato in buona fede a favore
dell’alienante, salvo il diritto dell’acquirente di rivalersi su quest’ultimo: in tal caso la liberazione
del terzo debitore in buona fede si giustifica in quanto, nonostante l’avvenuta iscrizione nel registro
delle imprese, non è sempre agevole per costui desumere dal contratto di cessione d’azienda se il
corrispondente credito rientri tra quelli oggetto di cessione.
Notevole protezione ricevono i creditori aziendali, vale a dire i soggetti che sono divenuti creditori
dell’alienante per effetto della gestione dell’azienda ceduta. Essi per un verso mantengono intatta la
propria pretesa nei confronti dell’alienante, in seguito al principio generale per il quale il soggetto
debitore non può mutare senza il consenso del creditore; per altro verso godono della responsabilità
dell’acquirente se l’azienda ceduta è relativa a un’impresa commerciale e il loro credito risulta dai
libri contabili obbligatori dell’alienante. La responsabilità dell’acquirente, che conferisce al
creditore aziendale un potere discrezionale di scelta del soggetto da cui esigere la prestazione, è del
tutto indipendente dagli accordi interni tra alienante e acquirente dell’azienda.
A regole diverse vengono assoggettati i rapporti tra alienante e acquirente da un lato, e terzi
debitori-creditori di prestazioni contrattuali non ancora eseguite dall’altro. Deve trattarsi però
di prestazioni oggetto di contratti inerenti all’azienda ceduta che non siano state eseguite da ambo i
lati(es: contratto con un fornitore ancora in corso). In simili casi viene quindi premiato il
presumibile interesse dell’acquirente a subentrare nei rapporti contrattuali in corso in quanto essi
possono incidere sull’organizzazione del complesso acquistato, sull’avviamento e sul valore
economico dell’azienda.
Ne deriva che, per effetto della cessione di azienda e della disapplicazione della regola generale
sulla necessità del consenso del contraente ceduto, la controparte dell’alienante(debitore-creditore
prestazioni in corso) subisce, in quanto creditore di una prestazione contrattuale in corso di
esecuzione, il mutamento del soggetto debitore(il nuovo debitore è l’acquirente) senza il proprio
consenso e, in quanto a sua volta debitore di una prestazione contrattuale in corso di esecuzione, il
mutamento del soggetto creditore della prestazione(il nuovo creditore è l’acquirente) senza
applicazione delle regole sulla cessione dei crediti aziendali. 59
L’interesse del terzo non viene tuttavia trascurato. In primo luogo la successione nel rapporto non si
verifica riguardo ai contratti che abbiano carattere personale della persona alienante. In secondo
luogo, là dove la successione si verifichi, al terzo spetta il diritto di recesso dal contratto per giusta
causa entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento. La giusta causa consente così al terzo di
sciogliere per decisione unilaterale il proprio vincolo contrattuale e di chiedere all’alienante