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SEBC
la disciplina del , che prevede come componenti del
governatori
Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea i
delle banche centrali nazionali . Le deliberazioni sono adottate a
prevale il voto del
maggioranza ma, in caso di parità,
Governatore . La carica del Governatore, al pari di quella dei
termine di sei anni
membri del Direttorio, è sottoposta a , con la
un solo rinnovo
possibilità di del mandato. In precedenza la
carica non era sottoposta a termine; vigeva la prassi di
presentare le dimissioni dopo 10 anni, prassi non seguita dal
precedente governatore.
procedura di nomina del Governatore
- la è radicalmente
modificata. Non origina più da una designazione interna
all’Istituto, ma dal Governo. E’ infatti disposta con decreto del
Presidente del Consiglio, formulata in base a deliberazione del
Consiglio dei ministri e raccolto il parere del Consiglio superiore
della Banca d’Italia.
Gli altri componenti del Direttorio sono nominati dal Consiglio
Superiore della Banca con atto soggetto ad approvazione
governativa (decreto del Presidente della Repubblica promosso
dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro
dell’Economia, sentito il consiglio dei Ministri).
- modificato è il volto del Consiglio Superiore che, espressione
della proprietà, aveva nel precedente regime limitati compiti di
amministrazione. La legge risparmio prevede ora che il nuovo
Statuto della Banca d’Italia amplii i compiti dell’organismo, con
funzioni di vigilanza e controllo interno dell’Istituto.
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L’indefinita attribuzione di poteri potenzialmente penetranti al
Consiglio superiore pare collegata all’intervento sull’assetto
proprietario dell’Istituto che, nonostante la natura di istituto di
diritto pubblico, ha forma organizzativa di società per azioni, la
cui composita proprietà, con prevalenza di banche, deriva dalla
genesi della banca centrale.
La legge di risparmio delega ad un regolamento di modificare
tale assetto realizzando entro tre anni la concentrazione della
proprietà nelle mani dello stato o di enti pubblici. Ad oggi, il
regolamento non è stato emanato.
Le finalità dell’azione di vigilanza:
il TU si caratterizza per una legificazione delle finalità di
articolo 5 le autorità creditizie
vigilanza, ai sensi del quale “
esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente
decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente
gestione degli enti vigilati, alla stabilità complessiva, alla
efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché
all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia ”.
le autorità creditizie
Inoltre ai sensi dell’articolo 6 TU,
esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni
comunitarie .
Il segreto d’ufficio e la collaborazione fra autorità di vigilanza:
nello svolgimento dell’attività di vigilanza, la Banca d’Italia
acquisisce una corposa massa di informazioni. Dove si
concentrano le informazioni si pone il problema della tutela del
articolo 7 TU tutti i dati raccolti nell’esercizio
loro uso, , dove,
dell’attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio che
investe la totalità delle competenze informative, ispettive e di
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controllo assegnato dal TU alla Banca d’Italia . Si includono tutti
i casi in cui ricorre un obbligo speciale di informazione all’organo
di vigilanza.
Il segreto d’ufficio può essere opposto a chiunque, anche ad altre
amministrazioni dello Stato, salvo i casi di espressa deroga, due
articolo 7 Ministro
dei quali menzionati dal nuovo : il
dell’Economia Presidente del CICR
, .
La segretazione opera direttamente nell’ordinamento, senza che
sia necessaria l’emanazione di regolamenti dell’amministrazione
destinati ad individuare le categorie di documenti sottratti al
diritto di accesso di cui articolo 24 della legge 241/1990.
Si esclude il diritto di accesso per i documenti coperti da segreto
di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
altrimenti previsti nell’ordinamento.
comma 2 dell’articolo 7
Al , i dipendenti della Banca d’Italia
hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le
irregolarità constate, anche quando appaiono integrare estremi
di reato.
Da questa norma si evince che il funzionario della Banca d’Italia
non è tenuto a rivolgersi all’autorità giudiziaria, ma al
Governatore della Banca d’Italia. Non si dice che cosa debba fare
il Governatore, se è tenuto ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. a
notitia criminis
comunicare la all’autorità giudiziaria oppure
quella dell’articolo 331 c.p.p. è una deroga piena? (articolo 331
c.p.p. derogato per il singolo funzionario)
Pare che sia diffusa la tesi secondo cui il Governatore non deve
immediatamente riferire all’autorità giudiziaria, perché
sull’interesse pubblico alla persecuzione del reato nelle forme
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proprie prevale quello di salvaguardare la stabilità del sistema
bancario. notitia criminis
Dato che la può gettare panico sul mercato, la si
tiene in qualche misura riservata, interessando il soggetto che
istituzionalmente assume le responsabilità proprie di tutto
l’Istituto, cioè il Governatore.
Il Governatore è investito della questione in quanto rientra nelle
sue responsabilità istituzionali intervenire in maniera tale che
notitia
l’indicato rischio di panico, dato dalla diffusione della
criminis
, venga arginato con provvedimenti idonei. Non appena
il Governatore abbia provveduto, sorge in capo al medesimo
notitia
l’obbligo di rendere nota all’autorità giudiziaria la
criminis
.
La collaborazione tra le autorità di vigilanza è quindi un
elemento indispensabile del sistema finanziario per garantire un
più efficace raggiungimento dell’obiettivo della trasparenza di
quei soggetti nei confronti delle diverse autorità di vigilanza
interessate, tutte dotate di omologhi poteri conoscitivi.
La pubblicità dei provvedimenti delle autorità creditizie:
articolo 8 TU , prevede due canali di pubblicità per i
provvedimenti delle autorità creditizie:
Bollettino
- Gazzetta Ufficiale
-
La Banca d’Italia pubblica un Bollettino contenente i
provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità
creditizie, nonché altri provvedimenti relativi ai soggetti
20
sottoposti a vigilanza; es: variazione nell’albo delle banche o
l’assunzione di un provvedimento in vigore. secondo mese
I provvedimenti devono essere pubblicati entro il
successivo a quello della loro adozione.
Sulla Gazzetta Ufficiale va replicata la pubblicazione delle
delibere del CICR, dei provvedimenti di carattere generale del
Ministro dell’Economia, nonché dei provvedimenti di carattere
generale della Banca d’Italia quando le disposizioni in essi
contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli
sottoposti a vigilanza.
Tale pubblicazione è forma tipica di pubblicità legale, per cui non
è ammessa l’ignoranza di ciò che è così pubblicato.
Quanto all’efficacia della pubblicità attuata mediante la
pubblicazione sul Bollettino della Banca d’Italia è da escludere
che essa abbia i medesimi effetti, dato che la legge non ve li
collega. Si ritiene che il Bollettino adempia ad una mera
funzione di pubblicità-notizia, interpretazione confermata dal
fatto che i provvedimenti di carattere generale sono pubblicati
anche in Gazzetta Ufficiale, derivandone il comune effetto legale.
La vincolatività dei provvedimenti nei confronti dei soggetti
vigilati trova, invece origine nelle norme che conferiscono i
diversi poteri di vigilanza e non necessità di pubblicità legale.
Le competenze regionali:
nel nostro ordinamento sono presenti competenze regionali in
materia creditizia. Infatti, alle risalenti competenze delle regioni
a statuto speciale, si accompagnano quelle attribuite nel 2001
alle regioni a statuto ordinario nel quadro di un riforma
21
costituzionale che ha modificato la scelta centralista compiuta
dalla Costituzione per garantire l’unitarietà sia della politica
monetaria che della politica creditizia, centralmente governata
secondo una logica di sostanziale pianificazione.
Regioni a statuto speciale:
Esistono statuti speciali che si riferiscono a cinque Regioni:
presentano forme e condizioni particolari di autonomia per il
carattere storico, politico e geografico di ciascuna di esse.
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e la
Valle d'Aosta . Per tali regioni la valutazione di vigilanza è
riservata alla Banca d’Italia. Viene ribadita l’unitarietà
dell’apparato di vigilanza e l’omogeneità delle valutazioni di
vigilanza su tutto il territorio nazionale. La garanzia di
unitarietà si esprime con una sorta di supervisione affidata alla
Banca d’Italia per tutti i provvedimenti tipicamente di vigilanza,
dall’autorizzazione all’accesso; qualora essi siano attribuiti alla
competenza regionale, comunque la Banca d’Italia esprime un
parere vincolante, sempre ai fini di vigilanza.
Le regioni che hanno autonomi poteri normativi sono anch’esse
vincolate alle prescrizioni comunitarie.
Regioni a statuto ordinario:
Esistono statuti ordinari che si riferiscono alle restanti regioni.
Le province autonome di Trento e Bolzano (Trentino Alto Adige)
hanno un'autonomia più ampia di quella riconosciuta alle altre
Province.
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
La , di modifica del
Titolo V capo II della Cost. , rapporti tra enti locali, ha inciso
sulle materie che qui interessano per almeno due profili.
22
La costituzione prevede tutte le materie in cui lo Stato ha
legislazione esclusiva, cioè soltanto lui può intervenire (es:
sistema della difesa e delle forze armate, in materia di
cittadinanza, in materia di previdenza sociale,tutela
dell'ambiente ecc..)
Ogni altra materia non espressamente elencata nella
costituzione (art. 117 cost) è di competenza della Regione. Prima
della riforma costituzionale del 2001, l'elenco della legislazione
esclusiva delle Regioni.
La Costituzione quindi conferisce alle Regioni, un'ampia potestà
legislativa: l'articolo 117 cost, infatti, come