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SEBC

la disciplina del , che prevede come componenti del

governatori

Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea i

delle banche centrali nazionali . Le deliberazioni sono adottate a

prevale il voto del

maggioranza ma, in caso di parità,

Governatore . La carica del Governatore, al pari di quella dei

termine di sei anni

membri del Direttorio, è sottoposta a , con la

un solo rinnovo

possibilità di del mandato. In precedenza la

carica non era sottoposta a termine; vigeva la prassi di

presentare le dimissioni dopo 10 anni, prassi non seguita dal

precedente governatore.

procedura di nomina del Governatore

- la è radicalmente

modificata. Non origina più da una designazione interna

all’Istituto, ma dal Governo. E’ infatti disposta con decreto del

Presidente del Consiglio, formulata in base a deliberazione del

Consiglio dei ministri e raccolto il parere del Consiglio superiore

della Banca d’Italia.

Gli altri componenti del Direttorio sono nominati dal Consiglio

Superiore della Banca con atto soggetto ad approvazione

governativa (decreto del Presidente della Repubblica promosso

dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro

dell’Economia, sentito il consiglio dei Ministri).

- modificato è il volto del Consiglio Superiore che, espressione

della proprietà, aveva nel precedente regime limitati compiti di

amministrazione. La legge risparmio prevede ora che il nuovo

Statuto della Banca d’Italia amplii i compiti dell’organismo, con

funzioni di vigilanza e controllo interno dell’Istituto.

17

L’indefinita attribuzione di poteri potenzialmente penetranti al

Consiglio superiore pare collegata all’intervento sull’assetto

proprietario dell’Istituto che, nonostante la natura di istituto di

diritto pubblico, ha forma organizzativa di società per azioni, la

cui composita proprietà, con prevalenza di banche, deriva dalla

genesi della banca centrale.

La legge di risparmio delega ad un regolamento di modificare

tale assetto realizzando entro tre anni la concentrazione della

proprietà nelle mani dello stato o di enti pubblici. Ad oggi, il

regolamento non è stato emanato.

Le finalità dell’azione di vigilanza:

il TU si caratterizza per una legificazione delle finalità di

articolo 5 le autorità creditizie

vigilanza, ai sensi del quale “

esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente

decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente

gestione degli enti vigilati, alla stabilità complessiva, alla

efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché

all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia ”.

le autorità creditizie

Inoltre ai sensi dell’articolo 6 TU,

esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni

comunitarie .

Il segreto d’ufficio e la collaborazione fra autorità di vigilanza:

nello svolgimento dell’attività di vigilanza, la Banca d’Italia

acquisisce una corposa massa di informazioni. Dove si

concentrano le informazioni si pone il problema della tutela del

articolo 7 TU tutti i dati raccolti nell’esercizio

loro uso, , dove,

dell’attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio che

investe la totalità delle competenze informative, ispettive e di

18

controllo assegnato dal TU alla Banca d’Italia . Si includono tutti

i casi in cui ricorre un obbligo speciale di informazione all’organo

di vigilanza.

Il segreto d’ufficio può essere opposto a chiunque, anche ad altre

amministrazioni dello Stato, salvo i casi di espressa deroga, due

articolo 7 Ministro

dei quali menzionati dal nuovo : il

dell’Economia Presidente del CICR

, .

La segretazione opera direttamente nell’ordinamento, senza che

sia necessaria l’emanazione di regolamenti dell’amministrazione

destinati ad individuare le categorie di documenti sottratti al

diritto di accesso di cui articolo 24 della legge 241/1990.

Si esclude il diritto di accesso per i documenti coperti da segreto

di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione

altrimenti previsti nell’ordinamento.

comma 2 dell’articolo 7

Al , i dipendenti della Banca d’Italia

hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le

irregolarità constate, anche quando appaiono integrare estremi

di reato.

Da questa norma si evince che il funzionario della Banca d’Italia

non è tenuto a rivolgersi all’autorità giudiziaria, ma al

Governatore della Banca d’Italia. Non si dice che cosa debba fare

il Governatore, se è tenuto ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. a

notitia criminis

comunicare la all’autorità giudiziaria oppure

quella dell’articolo 331 c.p.p. è una deroga piena? (articolo 331

c.p.p. derogato per il singolo funzionario)

Pare che sia diffusa la tesi secondo cui il Governatore non deve

immediatamente riferire all’autorità giudiziaria, perché

sull’interesse pubblico alla persecuzione del reato nelle forme

19

proprie prevale quello di salvaguardare la stabilità del sistema

bancario. notitia criminis

Dato che la può gettare panico sul mercato, la si

tiene in qualche misura riservata, interessando il soggetto che

istituzionalmente assume le responsabilità proprie di tutto

l’Istituto, cioè il Governatore.

Il Governatore è investito della questione in quanto rientra nelle

sue responsabilità istituzionali intervenire in maniera tale che

notitia

l’indicato rischio di panico, dato dalla diffusione della

criminis

, venga arginato con provvedimenti idonei. Non appena

il Governatore abbia provveduto, sorge in capo al medesimo

notitia

l’obbligo di rendere nota all’autorità giudiziaria la

criminis

.

La collaborazione tra le autorità di vigilanza è quindi un

elemento indispensabile del sistema finanziario per garantire un

più efficace raggiungimento dell’obiettivo della trasparenza di

quei soggetti nei confronti delle diverse autorità di vigilanza

interessate, tutte dotate di omologhi poteri conoscitivi.

La pubblicità dei provvedimenti delle autorità creditizie:

articolo 8 TU , prevede due canali di pubblicità per i

provvedimenti delle autorità creditizie:

Bollettino

- Gazzetta Ufficiale

-

La Banca d’Italia pubblica un Bollettino contenente i

provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità

creditizie, nonché altri provvedimenti relativi ai soggetti

20

sottoposti a vigilanza; es: variazione nell’albo delle banche o

l’assunzione di un provvedimento in vigore. secondo mese

I provvedimenti devono essere pubblicati entro il

successivo a quello della loro adozione.

Sulla Gazzetta Ufficiale va replicata la pubblicazione delle

delibere del CICR, dei provvedimenti di carattere generale del

Ministro dell’Economia, nonché dei provvedimenti di carattere

generale della Banca d’Italia quando le disposizioni in essi

contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli

sottoposti a vigilanza.

Tale pubblicazione è forma tipica di pubblicità legale, per cui non

è ammessa l’ignoranza di ciò che è così pubblicato.

Quanto all’efficacia della pubblicità attuata mediante la

pubblicazione sul Bollettino della Banca d’Italia è da escludere

che essa abbia i medesimi effetti, dato che la legge non ve li

collega. Si ritiene che il Bollettino adempia ad una mera

funzione di pubblicità-notizia, interpretazione confermata dal

fatto che i provvedimenti di carattere generale sono pubblicati

anche in Gazzetta Ufficiale, derivandone il comune effetto legale.

La vincolatività dei provvedimenti nei confronti dei soggetti

vigilati trova, invece origine nelle norme che conferiscono i

diversi poteri di vigilanza e non necessità di pubblicità legale.

Le competenze regionali:

nel nostro ordinamento sono presenti competenze regionali in

materia creditizia. Infatti, alle risalenti competenze delle regioni

a statuto speciale, si accompagnano quelle attribuite nel 2001

alle regioni a statuto ordinario nel quadro di un riforma

21

costituzionale che ha modificato la scelta centralista compiuta

dalla Costituzione per garantire l’unitarietà sia della politica

monetaria che della politica creditizia, centralmente governata

secondo una logica di sostanziale pianificazione.

Regioni a statuto speciale:

Esistono statuti speciali che si riferiscono a cinque Regioni:

presentano forme e condizioni particolari di autonomia per il

carattere storico, politico e geografico di ciascuna di esse.

Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e la

Valle d'Aosta . Per tali regioni la valutazione di vigilanza è

riservata alla Banca d’Italia. Viene ribadita l’unitarietà

dell’apparato di vigilanza e l’omogeneità delle valutazioni di

vigilanza su tutto il territorio nazionale. La garanzia di

unitarietà si esprime con una sorta di supervisione affidata alla

Banca d’Italia per tutti i provvedimenti tipicamente di vigilanza,

dall’autorizzazione all’accesso; qualora essi siano attribuiti alla

competenza regionale, comunque la Banca d’Italia esprime un

parere vincolante, sempre ai fini di vigilanza.

Le regioni che hanno autonomi poteri normativi sono anch’esse

vincolate alle prescrizioni comunitarie.

Regioni a statuto ordinario:

Esistono statuti ordinari che si riferiscono alle restanti regioni.

Le province autonome di Trento e Bolzano (Trentino Alto Adige)

hanno un'autonomia più ampia di quella riconosciuta alle altre

Province.

legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

La , di modifica del

Titolo V capo II della Cost. , rapporti tra enti locali, ha inciso

sulle materie che qui interessano per almeno due profili.

22

La costituzione prevede tutte le materie in cui lo Stato ha

legislazione esclusiva, cioè soltanto lui può intervenire (es:

sistema della difesa e delle forze armate, in materia di

cittadinanza, in materia di previdenza sociale,tutela

dell'ambiente ecc..)

Ogni altra materia non espressamente elencata nella

costituzione (art. 117 cost) è di competenza della Regione. Prima

della riforma costituzionale del 2001, l'elenco della legislazione

esclusiva delle Regioni.

La Costituzione quindi conferisce alle Regioni, un'ampia potestà

legislativa: l'articolo 117 cost, infatti, come

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A.A. 2015-2016
91 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher izco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle banche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Antonucci Antonella.