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GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI
La scelta degli strumenti più appropriati per gestire la crisi di una banca deve seguire un ordine
cronologico.
Prima vi è la dichiarazione dell’autorità di vigilanza dello stato di dissesto o di rischio di dissesto
della banca.
A questo punto, la prima strada che deve essere percorsa dalle autorità di risoluzione è quella di
valutare se la riduzione o la conversione di azioni e di altri strumenti di capitale della banca possa
rimediare lo stato di dissesto.
Tale riduzione o conversione è simile al bail-in, ma si differenzia per due aspetti: riguarda solo
azionisti e altri portatori di strumenti di capitale, con esclusione dei creditori; deve essere attuata
solo se essa consente di risolvere il dissesto della banca.
Questo strumento, infatti, viene chiamato “write down risolutivo” e serve a ricapitalizzare la banca
in misura sufficiente per ripristinare le condizioni per l’autorizzazione.
Il write down permette di incidere sui diritti degli azionisti e dei creditori subordinati in una fase
precedente alla vera e propria risoluzione; per questo, può essere attuato solo dopo la valutazione
di un esperto indipendente.
Se non è possibile attuare il write down, le autorità di risoluzione devono verificare la sussistenza
di alcuni presupposti, oltre che la dichiarazione di dissesto o di rischio di dissesto. Tali
presupposti sono principalmente due:
- non ci sono soluzioni alternative per impedire il fallimento in tempi ragionevoli attraverso
intervento di soggetti privati o delle autorità di vigilanza, compreso il write down risolutivo;
- la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico. 115 di 122
Il diritto delle banche
Verificati tali presupposti, le autorità possono scegliere la strada più adeguata per la gestione
della crisi fra la risoluzione o le procedure ordinarie di insolvenza (come la liquidazione coatta nel
nostro ordinamento).
Gli strumenti di risoluzione vengono applicati solo in via residuale, quando sono insufficienti gli
strumenti ordinari previsti dai singoli ordinamenti nazionali. Per attivare le procedure di risoluzione,
le autorità di vigilanza devono valutare quali siano gli strumenti più efficaci soprattutto per evitare
crisi sistemiche.
Le procedure di risoluzione
La valutazione dei presupposti per attivare le procedure di risoluzione spetta all’autorità di
vigilanza competere: le autorità nazionali per le banche meno significative e la Bce per le banche
significative.
In realtà, la valutazione della situazione di dissesto o di rischio di dissesto spetta alla Bce, senza
distinzione fra la banche significative e le banche meno significative; poi, la Bce deve consultare il
Comitato (per la banca significative) o la Banca d’Italia (per la banca meno significativa).
Dopo la dichiarazione della Bce è necessaria una valutazione equa, prudente e realistica delle
attività e passività della banca da parte di un esperto indipendente.
Il procedimento decisionale nell’ambito del Mru prevede l’intervento di più autorità e questo lo
rende lungo e difficilmente compatibile con le esigenze tradizionali di gestione della crisi delle
banche.
Il Comitato, se ritiene che ci sia un rischio sistemico e non ci sono soluzioni alternative, adotta un
programma di risoluzione, il quale dovrà essere rigettato o approvato da parte della Commissione
europea e da parte del Consiglio europeo.
Questi organi possono anche obiettare e il Comitato dovrà proporre delle modifiche al
programma.
Nell’ordinamento italiano, l’avvio della risoluzione di una banca meno significativa spetta alla
Banca d’Italia, previa approvazione del ministro dell’Economia e delle Finanze.
Per l’attuazione del programma, la Banca d’Italia può nominare dei commissari speciali, ma può
farlo anche prevedendo provvedimenti diretti agli organi sociali; in questo caso, gli organi sociali
non si sostituiscono.
Invece, quando vengono nominati i commissari speciali o vengono previsti atti di autorità in
sostituzione agli organi sociali, sono sospesi anche i diritti di voto in assemblea di azionisti e altri
partecipanti al capitale. I commissari speciali acquistano i poteri degli azionisti e degli organi di
amministrazione e, a fianco a loro, è nominato un comitato di sorveglianza, che esercita il
controllo interno.
Nel caso in cui la banca si trova in una situazione di insolvenza, il tribunale competente dichiara lo
stato di insolvenza e si prevede la liquidazione coatta amministrativa. 116 di 122
Il diritto delle banche
Gli strumenti per la risoluzione
Gli strumenti d risoluzione sono 4:
- vendita dell’attività di impresa;
- creazione di un ente ponte;
- separazione delle attività;
- bail-in.
Con la vendita dell’attività di impresa, l’autorità di risoluzione procede alla vendita della banca
nella sua totalità o di una parte dell’attività a condizioni di mercato, senza il consenso degli
azionisti e senza che debbano essere soddisfatti altri requisiti procedurali altrimenti applicabili.
Quindi, la particolarità è data dal fatto che vi é un’ingerenza da parte del Comitato per la
risoluzione sulla sorte di una banca.
La creazione di un ente ponte è un’istituzione che permette all’autorità per la risoluzione di
trasferire tutta o parte dell’attività di una banca a un’entità posseduta o controllata da una o più
autorità pubbliche oppure da fondo di risoluzione.
Non ci si rivolge al mercato, ma vengono trasferire le attività a un ente.
L’operatività di questo ente ponte é temporanea, infatti il suo scopo è quello di gestire i beni e i
rapporti giuridici con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali svolte dalla
banca e poi di vendere le attività al mercato qualora le condizioni di mercato lo rendono possibile.
Se non vi é la possibilità di trasferire le attività ad un soggetto privato, l’ente ponte viene posto in
liquidazione coatta amministrativa.
La separazione delle attività è uno strumento che non può mai operare da solo, ma deve essere
necessariamente utilizzato congiuntamente ad un altro strumento di risoluzione.
Questo strumento comporta il trasferimento delle attività deterioriate o in sofferenza, quindi i
crediti che non riescono ad essere soddisfatti, ad un veicolo di gestione che dovrà gestire questi
crediti e queste attività, cercando di massimizzarne il valore, quindi di recuperarli.
Per ridurre eventuali azzardi morali degli esponenti del veicolo di gestione, secondo la direttiva
europea questo strumento deve essere accompagnato da un altro strumento di risoluzione.
Il bail-in prevede la riduzione del valore nominale del credito ovvero la conversione forzosa in
azioni.
Il bail-in mira alla ricapitalizzazione della banca (uno o più commissari speciali redigono un piano
di riorganizzazione aziendale), cercando di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali e di
ristabilire la fiducia del mercato, ma non permette di generare liquidità perché si incide sui requisiti
prudenziali.
L’obiettivo di rafforzare la solidità patrimoniale dell’ente è dimostrato anche da disposizioni che
impongono alla banca un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, che possono
essere soggette a svalutazione o a conversione, senza alcun rischio legale in caso di applicazione
delle disposizioni sul bail-in. 117 di 122
Il diritto delle banche
Per la determinazione dell’importo del bail-in, la valutazione ex ante delle attività e delle passività
della banca soggetta a risoluzione è rimessa ad un esperto indipendente dall’autorità di
risoluzione. Si tratta di una valutazione complessa, infatti la direttiva prevede la possibilità di
correzione ex post.
La conversione deve essere effettuata per una quota tale da consentire di diluire fortemente la
partecipazione degli azionisti e da compensare adeguatamente i creditori interessati. I creditori,
quindi, devono avere un ristoro almeno pari a quello che avrebbero ricevuto in una procedura
concorsuale.
Chi rispondono sono gli azionisti e i creditori, ma sono escluse alcune categorie di crediti, come i
depositi entro il limite di 100000€, le obbligazioni garantite, i crediti che vantano i dipendenti per i
propri stipendi e i crediti che vanta l’amministrazione finanziaria, quindi lo Stato.
Il bail-in, che é lo strumento più incisivo rispetto agli altri in quanto si incide direttamente sulla
sfera patrimoniale degli azionisti e de creditori, è stato criticato perché si è vista la possibilità di
ridurre i diritti dei creditori e degli azionisti al di fuori di una procedura di insolvenza e, quindi, al di
fuori dall’applicazione della disciplina fallimentare.
Viene criticato perché si determina una conversione forzata in azioni o una riduzione del valore
nominale dei crediti dovuta da una scelta di un soggetto terzo e da una scelta degli azionisti e dei
creditori che decidono di ridurre o convertire. In particolare, si sono sollevati dubbi di legittimità
costituzionale, perché si va ad incidere su due principi costituzionali, cioè la tutela del risparmio e
il diritto di proprietà.
Infatti, vi é un soggetto, l’autorità di risoluzione, che incide sulla sfera patrimoniale degli azionisti e
dei creditori senza un consenso di quest’ultimi.
Questo strumento comunque opera nel nostro ordinamento e fa si che gli azionisti e i creditori
diventano dei veri e propri investitori, che sono tutelati non più dal sistema bancario, ma dalle
norme che regolano il mercato mobiliare.
L’acquisto di obbligazioni bancarie diventa un acquisto rischioso, quindi, da un lato, scoraggia le
attività di investimento con la banca e potrebbe creare una maggiore preoccupazione perché vi
potrebbe essere da un momento all’altro l’autorità di risoluzione che impone determinate scelte;
dall’altro, conferma la possibilità di applicare discipline che non riguardano il settore bancario.
Queste novità potrebbero comportare cambiamenti rilevanti nel mercato delle obbligazioni e delle
altre passività non protette delle banche, producendo un innalzamento dei costi della raccolta.
Inoltre, gran parte dei portatori di obbligazioni bancarie sono piccoli risparmiatori, quindi, per
evitare che essi possano non essere sufficientemente avvertiti dei rischi del loro investimento,
devono essere rafforzate le norme di trasparenza e gli obblighi di comunicazione.
La liquidazione coatta amministrativa
La liquidazione coatta amministra