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I SINISTRI NELLE ASSICURAZIONI DELLE RESPONSABILITÀ ARMATORIALI ED EQUIPARATE
La "Protection & Indemnity Insurance" nasce per ampliare la copertura assicurativa a cui è già sottoposta una nave regolarmente iscritta al club e coperta già da un'assicurazione corpi. La P&I non copre i rischi già coperti dall'assicurazione corpi, ma è un'assicurazione di responsabilità, tra l'altro illimitata, ossia non pone né un valore di assicurazione né un massimale di copertura assicurativa.
Tale assicurazione, però, pone alcuni problemi che vanno risolti adoperando l'ordinamento del luogo dove risiede il club al quale la nave è iscritta: nell'ambito del P&I prendiamo in considerazione l'ordinamento inglese. Se la nave provoca un danno a terzi, i clubs intervengono nella lite e si accollano tutte le spese del caso, pagando il debito a terzi e rifacendosi sull'assicurato.
Il terzo non potrà in alcun modo rifarsi direttamente sull'ente assicuratore, tranne in caso di insolvenza dell'assicurato. La regola è quindi quella del "PAY TO BE PAID", ossia del pagare per essere pagato, ossia l'assicuratore è tenuto al rimborso, da parte dell'assicurato, di quanto direttamente pagato al terzo danneggiato. Va tenuto in considerazione che OGNI NAVE È CONSIDERATA COME UN'ENTITÀ AUTONOMA, il che non esclude che il proprietario della nave che sia anche proprietario delle merci possa reclamare i danni che le merci abbiano subito. Ovviamente dalla somma d'indennizzo verrà sottratto il quantum corrisposto dall'assicuratore delle merci. È sparita, inoltre, la distinzione nei rischi delle classi PROTECTION, che riguardava i rischi e le responsabilità connesse all'utilizzo della nave (ownership) ed INDEMNITY, che riguardava l'impiego commerciale della stessa.I SINISTRI COPERTI sono:
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RESPONSABILITÀ PER RISARCIMENTO DI DANNI PER MORTE, LESIONI O MALATTIA E CONSEGUENTI SPESE:
- Di marittimi imbarcati sulla nave assicurata;
- Di passeggeri della nave;
- Di portuali;
- Di terzi occasionalmente a bordo o nelle vicinanze della nave;
- Di terzi passeggeri di altra nave.
La responsabilità dell'armatore nei confronti dei portuali a bordo è equiparata alla responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. Per questo motivo l'armatore rimborserà l'assicurazione obbligatoria pagata dalla compagnia portuale contro gli infortuni sul lavoro. Si tratta, invece, di RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE dell'armatore se riguarda infortuni a "terzi occasionalmente a bordo, nelle vicinanze della nave o persone a bordo di altra nave".
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SPESE DI RIMPATRIO DI MARITTIMI PER MALATTIA O DANNI MAGGIORI ALLA NAVE E SPESE PER I RELATIVI SOSTITUTI DA IMBARCARE;
INDENNITÀ DI NAUFRAGIO AI MARITTIMI, INDENNITÀ PER PERDITA DI STRUMENTI NAUTICI ED EFFETTI PERSONALI, PAGHE PER PERIODI DI DEGENZA ALL'ESTERO;
4. SPESE PER PASSEGGERI CLANDESTINI O PER IMBARCO DI RIFUGIATI POLITICI;
5. COMPENSO PER SALVATAGGIO DI VITE UMANE, SE ASSIEME ALLE PERSONE VENGONO SALVATE LE COSE IN RISCHIO DURANTE LA SPEDIZIONE;
6. RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE AD URTO, NON COPERTA DA POLIZZA CORPI E COPERTA NEI LIMITI DEI ¾.
CONCLUSIONE, DOCUMENTAZIONE, CIRCOLAZIONE DELL'ASSICURATORE
Bisogna distinguere due figure: quella del CONTRAENTE, ossia colui che stipula il contratto di assicurazione, l'ASSICURATO, ossia colui che ne beneficia, che ha diritto all'indennizzo in quanto titolare di un interesse al momento del sinistro. L'interesse coperto è quello del proprietario o quello primario/di sostanza. Nel caso in cui si tratti di interesse concorrente (tra proprietario e creditore) occorre una pattuizione apposita. Quando, invece,
Il contraente è diverso dall'assicurato si adopera un contratto PER CONTO DI CHI SPETTA, proprioper identificare il titolare dell'interesse in nome e per conto del quale il contraente sta stipulando l'assicurazione. L'assicurazione per conto di chi spetta esiste sin dal XV secolo, anche se nei traffici marittimi era posto l'obbligo di indicare il titolare dell'interesse. Si è diffusa anche in altri campi assicurativi (è il caso delle assicurazioni sulla vita). Tra l'altro va sottolineato come i rapporti interni tra contraente ed assicurato non rilevano per l'assicuratore. Nel nostro codice l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta è disciplinata all'interno dell'art.1891, il quale impone al contraente di adempiere tutti gli obblighi scaturenti dal contratto, primo fra tutti il pagamento del premio assicurativo, salvo quelli che per loro natura devono essere adempiuti.
dall'assicurato (denuncia del sinistro e quant'altro). Inoltre l'art.1891 prevede che tutti i diritti nascenti dal contratto possano essere fatti valere solo dall'assicurato e non dal contraente, neanche qualora egli sia in possesso della polizza.
La CLAUSOLA MERCI II limita la copertura solo rispetto alle avarie particolari. La copertura di avaria totale è limitata a 4 casi tipici (INCENDIO, INVESTIMENTO, URTO E SOMMERSIONE) più un quinto caso non circoscritto riguardante operazioni d'imbarco, trasbordo e sbarco nel porto di destinazione. Vengono coperti solo i danni diretti, ossia danni alle merci attribuibili ai casi indicati.
La PERDITA TOTALE DELLA MERCE è coperta solo se CONSEGUENTE AD UN ACCIDENTE DI NAVIGAZIONE. L'assicurato, in tal caso, ai sensi dell'art.541 cod.nav. può abbandonare le merci all'assicuratore e pretendere l'indennità per perdita totale quando la nave è perduta, inabile o la
riparazione per danni raggiunge i ¾ del suo valore assicurabile. Sia per l'avaria particolare che per la perdita totale si applicano condizioni uguali circa e vengono indicati i rischi coperti e quelli esclusi. I rischi coperti si distinguono in tre gruppi. Il primo ed il secondo gruppo trattano la copertura del danno in corrispondenza del rapporto causale tra evento e danno. Per il primo gruppo sono coperti i "danni ragionevolmente attribuibili ad un evento", mentre per il secondo gruppo sono coperti i "danni causati da". Per il primo caso, quindi, l'assicurato non deve dimostrare la causa prossima del danno, ossia non è necessaria una stretta dipendenza tra l'evento ed il danno causato, è sufficiente che sia ragionevolmente attribuibile (in caso di incendio, ad esempio, si può chiedere il risarcimento anche per merci riscaldate, sebbene non arse). Il terzo gruppo comprende i seguenti eventi: PRIMO GRUPPO, Fuoco o Esplosione, chepossono riguardare le sole merci e non la nave. Basta che le merci siano anche solo• riscaldate, quindi marginalmente coinvolte. Le stesse estensioni riguardano l’esplosione, tranne in caso diguerra, che come sappiamo è un rischio escluso;
Investimento, incaglio, affondamento o capovolgimento di nave, che può riguardare la sola nave e non le• merci;
Capovolgimento o deragliamento di veicolo terrestre;• Collisione o contatto della nave/mezzo di trasporto con oggetto esterno (escluso ovviamente il movimento• delle onde marine);
Scaricamento di merci nel porto di rilascio (NON DI DESTINAZIONE) per impossibilità della nave di proseguire• il viaggio e quindi il trasbordo delle merci su altra nave per proseguire;
Terremoto, eruzione vulcanica e fulmini.•
Il di rischi coperti, invece, prevede che vi debba essere un effettivo rapporto tra causa ed effetto:
SECONDO GRUPPO Dal MIA deriva la distinzione tra danno da avaria comune (sacrificio
prodottoSacrificio di avaria generale.
- alla cosa in seguito ad un atto d'avaria comune) e contribuzione di avaria comune (contributo dovuto da tutti i partecipanti alla spedizione) e pone a carico dell'assicuratore l'intero danno, salva la possibilità di quest'ultimo di surrogarsi all'assicurato nei diritti vantati nei confronti degli altri partecipanti alla spedizione.
- Occorre però che il danno dipenda un rischio coperto e non espressamente escluso;
Nel primo caso l'assicurato deve provare che la merce sia caduta fuori bordo, Getto o asporto fuori bordo.
- nel secondo caso che sia stata anche asportata da terzi; nella nave/mezzo di trasporto (è esclusa l'acqua piovana);
Entrata di acqua
- Il COMPRENDE, invece, la sola: TERZO GRUPPO (imballo di merce) o dello stesso durante le operazioni di Perdita totale di un collo caduta fuori bordo;
- carico, scarico o trasbordo. Occorre, però, che ad essere compromessi
Dire che se lo sbarco viene protratto per un periodo di tempo superiore a 30 giorni...