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Diritto dei trasporti

Nozione ristretta

Diritto dei trasporti → nozione ristretta, essa deriva dal contratto di trasporto e dalla sua regolamentazione generale che rinveniamo all’interno del Codice Civile, ma che ha una lunga tradizione che parte dal diritto romano e arriva fino a noi. Tale nozione è composta innanzitutto dalla definizione di contratto di trasporto, il trasferimento di persone o cose mediante un mezzo dato, quale obbligazione principale di un contratto di trasporto. E in secondo luogo dal mezzo utilizzato, che può essere un trasporto marittimo, un trasporto per via aerea o un trasporto stradale che al suo interno ricomprende anche quello ferroviario.

La differenza di mezzi utilizzati può dar luogo a situazioni giuridiche differenti; questo in particolare lo riscontriamo in primis nel diritto marittimo, cioè quello che ha per oggetto il trasporto di persone o cose per mare ovvero per acque interne.

Nozione ampia

Diritto dei trasporti → nozione ampia (più difficile delimitare la materia e gestire le fonti), perché fa riferimento al trasporto attuato con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo; non solo i rapporti di tipo privatistico quindi, infatti in questo contenitore vi facciamo rientrare anche il diritto della navigazione e i rapporti di tipo pubblicistico (in particolare l’organizzazione e gestione delle infrastrutture che servono per l’effettiva realizzazione del fenomeno trasporto e anche i poteri di tipo pubblicistico attribuiti a determinati soggetti, anche privati, sempre allo scopo di regolare il fenomeno del trasporto, vedi ad esempio le mansioni del gestore aeroportuale).

È una nozione ampia, perché il diritto dei trasporti ha anche una vocazione internazionalistica: il fenomeno del diritto dei trasporti non è solo italiano, mentre ad esempio il diritto della navigazione ha solo natura nazionalistica.

Composizione del diritto dei trasporti

È composto dal diritto marittimo e da quello aeronautico. È il diritto marittimo il fulcro di riferimento, dal quale poi si è formato e sviluppato quello aeronautico (si guardi il termine spedizione ad esempio). Il diritto marittimo ha una tradizione secolare, mentre quello aeronautico si è sviluppato più recentemente ma sul modello di quello marittimo, anche se dalla metà 1900 ad oggi si è sempre più distaccato ed ha acquisito maggiore autonomia rispetto all’impostazione originaria datagli dal legislatore del ’42.

Diritto della navigazione

È quella parte del diritto positivo che disciplina la materia della navigazione nel suo complesso, sia via acqua che via aria, quindi tratta soltanto il trasporto aereo e quello marittimo. Quest’ultimo è la tipologia di trasporto in assoluto più antica e quindi anche la disciplina più antica del contratto di trasporto, in seguito si è poi disciplinato quello aereo, infatti il diritto dell’aeronautica è nato sul modello del diritto marittimo, estendendo gli istituti di tale diritto alla navigazione aerea, in quanto si presentano delle situazioni di fatto e dei rapporti identici.

Considerazione più banale da fare è che: il diritto dei trasporti comprende il diritto della navigazione, quindi il diritto dei trasporti è un insieme più grande che contiene quello più piccolo del diritto della navigazione. Inoltre, così come il diritto della navigazione non comprende soltanto la regolamentazione dei contratti che fanno riferimento alla disponibilità e all’utilizzo del mezzo, così anche il diritto dei trasporti si spinge a regolare tutti i trasporti che possono essere ricondotti al trasporto dal punto di vista della regolamentazione (rapporti giuridici dei soggetti coinvolti, infrastrutture, ecc).

Oggetto del diritto dei trasporti

  • In relazione al mezzo utilizzato
  • In relazione all’ambiente considerato
  • In relazione ai rapporti giuridici tra i soggetti coinvolti
  • In relazione alle infrastrutture

QUINDI, parliamo di diritto dei trasporti piuttosto che considerare i diritti delle singole tipologie di trasporti (un particolarismo non attuale, nemmeno dal punto di vista normativo).

Differenza tra diritto dei trasporti e diritto della navigazione

Da cosa distinguiamo quindi il diritto dei trasporti con quello più specifico della navigazione? Il diritto della navigazione si distingue da quello dei trasporti per il principio di autonomia: se già il diritto dei trasporti contiene un quid di specialità in più rispetto al diritto comune, all’interno del diritto dei trasporti e in particolare nel diritto della navigazione, questo quid è ancora maggiore ed è tanto speciale da essere addirittura autonomo sulla base dell’articolo 1 del Codice della Navigazione e del principio di autonomia in esso contenuto.

Sistema di fonti del diritto dei trasporti

Il sistema di fonti sul quale si erge il diritto dei trasporti, rimane comunque un sistema che deve essere costruito e dove al suo interno bisogna procedere con cautela, perché da un lato si ha un Codice (quello della navigazione), un unicum all’interno dell’ordinamento italiano, dotato di autonomia e caratterizzato da regole peculiari, dall’altro lato abbiamo una legislazione disordinata, composta da parti del Codice Civile, convenzioni internazionali, leggi speciali ecc.

Il Codice della Navigazione italiano, può essere letto come la massima concezione di autonomia della legislazione dei trasporti in Italia. Ma nel tempo si è assistito ad un progressivo venir meno dell’autonomia del diritto della navigazione, infatti il legislatore del Codice della Navigazione del 1942 ha inteso recepire la normativa internazionale con un rinvio non semplice, ma con un rinvio detto “statico”, in quanto le norme di diritto internazionale sono state riportate con delle differenze (alterando alcune parti).

Ma ci sono anche principi regolati da norme speciali che servono, ovviamente, per regolare istituti speciali; infatti, una norma speciale non si trova in contrasto con una norma speciale, perché essa contiene solo una caratterizzazione ulteriore (e se ci dovesse essere un contrasto “vincerebbe” la norma generale). Diverso è il caso della norma eccezionale che è una vera e propria eccezione alla norma generale.

Esempio del contratto di trasporto

Per capire meglio questo concetto si può riportare l’esempio del contratto di trasporto: dal punto di vista descrittivo non è che un appalto speciale, caratterizzato dalla particolare prestazione del vettore che si obbliga a trasferire persone o cose ad altri. Questo viene identificato come il trasporto in generale, ma ci si può anche trovare di fronte a tipologie differenti di trasporto, quale quello marittimo, il trasporto aereo, ferroviario e l’autotrasporto e tutte le norme che regolano tali sottocategorie sono a loro volta speciali, riscontrando diversi gradi di specialità in una stessa disciplina. Se non ci fossero le norme generali si tornerebbe a regolare fattispecie differenti con discipline speciali (mentre nel nostro sistema, nel caso non si incontri una norma speciale per quella fattispecie si può fare più ampio riferimento alla disciplina generale e meno speciale).

Grazie alla presenza di norme speciali in questa materia si sottrae il criterio cronologico tipico della gerarchia delle fonti normative e si instaura il principio secondo il quale una norma generale successiva non abroga una norma speciale precedente, anche se la norma posta da una legge ordinaria successiva potrà abrogare una norma subordinata precedente.

Il diritto dei trasporti è un diritto speciale

Nella materia della navigazione il Codice della Navigazione è espressione massima della dottrina che ha voluto valorizzare la specialità propria del trasporto marittimo e aereo (dando rilevanza al fattore teorico e che tale fenomeno per il solo fatto di svolgersi in un ambiente con rischi suoi propri ha bisogno di un corpo normativo a sé stante).

Il diritto dei trasporti è un diritto autonomo

Ma autonomia non è solo questo. L’autonomia viene riportata anche nella gerarchia delle fonti, all’articolo 1 del Codice della Navigazione, che detta una disciplina unica per la navigazione marittima ed aeronautica. Questo articolo prevede un’elencazione in termini gerarchici di fonti che si discosta parzialmente da quella prevista nell’ambito delle preleggi del Codice Civile. Dice l’articolo 1 del Codice della Navigazione:

“In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad esse relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.” (disposizione che ricorda quelle che incontriamo nelle prime tre leggi all’inizio del Codice Civile).

In questo articolo si nota che solo alla fine dell’elenco si menziona il diritto civile e questo perché il diritto della navigazione è un diritto autonomo proprio perché prevede l’applicazione delle norme della navigazione con prelazione (precedenza) rispetto alle norme generali anche di natura superiore.

Vi è perciò una deroga all’ordine gerarchico, ordine che cambia all’interno della materia della navigazione.

Gerarchia delle fonti del diritto dei trasporti

  1. Codice della Navigazione e leggi speciali in materia di navigazione
  2. Regolamenti in materia di diritto della navigazione
  3. Usi in materia di navigazione
  4. Qualora non sia stata rinvenuta una norma che sia in grado di disciplinare il caso concreto dovrà farsi ricorso all’analogia interna (analogia legis), prendendo in considerazione norme di diritto della navigazione; anche nel momento in cui questo procedimento non fosse sufficiente si farà riferimento alla analogia iuris vale a dire i principi generali dell’ordinamento in materia di navigazione.

Tutto questo è un recinto, costruito dal legislatore del 1942 per giustificare il principio di autonomia e quindi la possibilità per questo diritto autonomo di pervenire in sé stesso la norma che possa disciplinare qualsiasi caso del diritto della navigazione.

  1. Se anche a questo punto non si è in grado di individuare una norma applicabile allora dovrà farsi ricorso al Diritto Civile, da intendersi come diritto comune, in quanto il codice della navigazione non contiene solo norme di natura privatistica ma anche di natura pubblicistica.

Questa gerarchia delle fonti, però, non tiene in considerazione che alcuni anni dopo è entrata in vigore la Costituzione italiana (1 Gennaio del 1948) e che dal 1957 l’Italia è parte di organismi sovranazionali quali ad esempio la Comunità Europea. Integriamo quindi questa gerarchia:

  1. Costituzione e leggi costituzionali
  2. Regolamenti comunitari
  3. Codice della Navigazione/leggi speciali in materia di navigazione/Convenzioni internazionali → una legge speciale di diritto della navigazione successiva ad una convenzione internazionale va ad abrogare la normativa prevista da questa? Ciascuna convenzione innanzitutto viene ratificata attraverso una legge di ratifica, inoltre la convenzione si caratterizza in termini di specialità rispetto a quelle trattate dalle leggi speciali. Una legge speciale di diritto della navigazione quindi, non abroga una legge che recepisce una convenzione internazionale.
  4. Leggi regionali

Per esaminare il rapporto tra il Codice Civile e il diritto della navigazione, bisogna tornare al problema delle fonti, le quali vengono elencate dal Codice in ordine gerarchico; ci si domanda, quindi, in che rapporto sono le norme contenute nel Codice Civile con quelle del Codice della Navigazione, di modo da capire quale prevale. Autonomia in questo caso che colpisce l’analogia, cioè quella concezione che vuole il diritto della navigazione dotato di una sostanziale compiutezza (di un’effettiva autodeterminazione).

Autonomia e specialità

QUINDI: l’autonomia è ambivalente: consiste nel fatto che il diritto della Navigazione è un autonomo corpo normativo, e che tale diritto trova al suo interno una norma in grado di regolare la fattispecie della navigazione e tale norma prevale sulle norme dell’ordinamento generale, anche se di natura superiore.

Nell’ambito del diritto dei trasporti il problema di coordinamento delle fonti si pone molto semplicemente, infatti basta dire che il diritto civile (da intendersi come diritto comune) non sta all’ultimo posto bensì lo troveremo allo stesso livello del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia di navigazione; MA saranno eventualmente criteri di specialità che andranno a segnare la prevalenza per il Codice della Navigazione o per le leggi speciali in materia di navigazione.

Tale autonomia e specialità non rappresenta nulla di nuovo nel nostro sistema codicistico e giuridico: un diritto autonomo era stato il Codice del Commercio del 1882, poi però tale autonomia venne perduta e si “commercializzò” il diritto civile, cioè la normativa commerciale venne integrata nel Codice Civile del 1942.

Nonostante il principio esposto dall’articolo 1 del Codice della Navigazione sia ancora esistente, occorre chiedersi se tale principio è ancora valido o se deve essere ridimensionato. Si più verso la seconda ipotesi, questo perché il Codice della Navigazione non menziona i regolamenti comunitari e tante altre fonti, tra le quali nemmeno la Costituzione, ovviamente tali fonti non erano ancora state formulate nel 1942, ma oggi hanno acquisito sempre più rilevanza giuridica ed è necessario che vengano integrate nel codice del diritto dei trasporti. Il fatto che si tratti di un diritto autonomo non può essere occasione di violazione degli accordi a livello internazionale, ed essi oggi hanno una tutela rafforzata e grazie alle leggi di recepimento tali accordi prevalgono rispetto alle leggi ordinarie e speciali del nostro ordinamento. Ad esempio, nel campo dei trasporti, ci si accorge che le convenzioni internazionali intervengono a regolamentare un trasporto internazionale, quando invece nessun riferimento all’internazionalità è menzionato nel Codice dei trasporti.

Si ha quindi una connotazione oggettiva dell’internazionalità: il trasporto è un trasporto che sfugge alla territorialità propria del Codice Civile e del Codice della Navigazione. Invece tale elemento deve essere valutato sulla base delle norme del diritto internazionale privato, COSÌ le convenzioni si sostituiscono alle norme del diritto internazionale privato e dal punto di vista normativo c’è una lacuna volontaria (anche se non volontaria).

Poi c’è un contrasto esplicito nel diritto dei trasporti: il Codice della Navigazione del 1942 venne emanato poco dopo il Codice Civile, sempre del ’42, e per tale cronologia di emanazione, si nota oggi che ci sono due norme che sembrano essere in contrasto con l’articolo 1 del Codice della Navigazione e sono gli articoli 1680 e 1885 del Codice Civile appunto.

Articoli del Codice Civile

LIBRO IV TITOLO III CAPO VIII (TRASPORTO) Art. 1680 Limiti di applicabilità delle norme

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

Art. 1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti, 446 e seguenti).

Essi ci dicono che le norme che regolano i contratti di trasporto e di assunzione si applicano anche ai trasporti marittimi ed aerei, MA secondo la dottrina e la giurisprudenza tali norme vogliono dire che per questi due trasporti le disposizioni dettate nell’ambito del Codice Civile si applicano subito dopo le norme del Codice della Navigazione → e così si viene a creare una deroga all’ordine gerarchico previsto dall’articolo 1 del Codice della Navigazione, anzi una deroga espressa nei confronti del principio di autonomia della materia; una poco consistente parte della dottrina da un’altra interpretazione di questo fatto, cioè gli articoli del Cod. Civ. tendono solo a richiamare anche l’articolo 1 del Cod. della Nav., senza parlare di deroga. Tuttavia, in realtà, i due articoli sebbene contenuti nel Codice Civile sono anch’essi norme del diritto della navigazione (e quindi si può parlare di deroga).

Questo atteggiamento ha creato rilevanti difficoltà nei rapporti con la normativa internazionale, perché è andato via via a separarsi il diritto della navigazione interno da quello esterno, cioè internazionale. Il Codice della Navigazione conosce delle convenzioni internazionali, anteriori alla sua nascita, tant’è che molte sue norme non sono che una traduzione delle norme di questa convenzione, MA, come spesso accade, la traduzione ha reso le norme diverse all’interno del nostro ordinamento.

Contrasti nel diritto dei trasporti

  • Dal punto di vista normativo (i contrasti tra le norme)
  • Dal punto di vista dell’atteggiamento: per sua natura, il diritto dei trasporti deve essere proteso verso l’internazionalità, devono cioè per forza contemplare il rapporto con altri ordinamenti.

Dalla nascita dei trasporti e la sua conseguente normativa che li regola sono cambiate molte cose:

  • Le innovazioni tecnologiche hanno abbassato i rischi tecnici delle operazioni marittime e aeree, quindi il progresso tecnologico ha limitato o escluso le carenze tecniche
  • Facoltà di licenziamento ad nuntum (articolo 395 Codice della Navigazione): ciò si giustifica con il fatto che il corpo marittimo ha necessità di speditezza e così è necessario modulare l’equipaggio nel modo più opportuno e rapido possibile (tale operatività dell’articolo è stata esclusa grazie alla pronuncia della Corte di Cassazione, che ha discostato i contratti)
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Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iure notes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Vernizzi Simone.
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