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Le fonti
Tra le fonti troviamo:
- Lloyd's di Londra 1600 e Gambling Act del 1774;
- R.D: del 1925 n. 63 concernente l'esercizio delle assicurazioni private che approva il r.d.l. del 1923 in materia di esercizio delle assicurazioni private e testo che risulta parzialmente abrogato ma non eliminato dal TU delle Assicurazioni Private dpr n. 449 del 1959;
- 70-80 maggiore organicità dei testi normativi;
- La l. 12 agosto 1982 n. 576 che riforma la vigilanza sulle Ass. private introduce l'ISVAP;
- La l. del 1991 n. 20 che modifica la l. 576 del 1982 ha introdotto un sistema di controllo delle partecipazioni in altre imprese;
- 7 febbraio 1979 n. 48 disciplina l'attività degli agenti di assicurazione e 28 novembre 1984 n. 792 disciplina l'attività dei brokers.
Il sistema delle fonti è importante, in particolar modo, in riferimento alle direttive comunitarie 88/357 e 90/619 che hanno introdotto la libertà di
prestazione di servizi da parte delle imprese comunitarie negli stati della UE e la terza direttiva che ha introdotto il principio della home country control. Questi 3 provvedimenti rilevano a livello internazionale. Importante è anche il decreto legislativo 209 del 2005 che istituisce il CAP e che va a disciplinare nello specifico questo settore, mentre norme generali sul diritto assicurativo si possono trovare nel Codice civile. Si ha poi il d.lgs. del 26 maggio 1997, che ha attuato la direttiva 674/1991 il quale ha dettato una disciplina organica in tema di bilancio, in particolare per le riserve tecniche. Infine, vi sono poi delle fonti convenzionali che richiamano il codice del consumo (articoli da 33 a 38) in relazione a polizze assicurative, specialmente inerenti alla disciplina delle clausole vessatorie. La disciplina delle fonti non è omogenea, vi sono delle fonti convenzionali, fonti legali, fonti internazionali, ma manca una disciplina che inquadri la materia del.Il diritto delle assicurazioni internazionali ad oggi è regolato in maniera frammentaria, senza una disciplina organica. Nel settore logistico, il diritto delle assicurazioni internazionali risulta molto utile, ad esempio per il problema delle assicurazioni nel caso del trasporto merci.
BILANCIO DELL'IMPRESA ASSICURATIVA
Come già accennato, il d.lgs. del 26/05/1997 ha stabilito una disciplina organica in tema di bilancio, in particolare per le riserve tecniche. La normativa sul bilancio ci impone di prestare attenzione alle riserve tecniche e al margine di solvibilità.
Le riserve comuni sono accantonamenti presenti nel patrimonio netto, mentre le riserve tecniche sono gli accantonamenti dei premi. La parte di premio accantonata è detta premio puro o premio netto, mentre le spese relative alla provvigione sono dette caricamento. Le riserve tecniche si differenziano da altre riserve in quanto non accantonano utili derivanti dalla gestione dell'impresa.
maaccantonano parte dei ricavi che l'impresa assicurativa riscuote anticipatamente rispetto alla gestione. Perciò esse non costituiscono poste ideali ma poste reali di bilancio a cui già corrispondono beni specificatamente individuati e di proprietà dell'impresa. Nella riserva tecnica, quindi, è già individuata la fonte da cui provengono determinati beni. Dunque, potremmo dire che le poste attive che andranno a copertura delle riserve tecniche costituiscono un patrimonio di destinazione, potendo cioè essere impiegate solo per far fronte alle obbligazioni assunte dall'ente assicurativo, inoltre, a tale scopo, sono vincolate. Le riserve tecniche si trovano nel passivo dello Stato Patrimoniale; nel Conto Economico si trovano i conti tecnici che invece elencano le voci relative alla gestione assicurativa (premi, rendite erogate, sinistri...). Guardando all'articolo 42 del CAP vediamo la norma che regola le riserve tecniche:
“L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.”
Gli attivi sono cioè destinati all’esclusivo adempimento delle obbligazioni assunte da un’impresa con i contratti assicurativi e costituiscono un patrimonio separato. In caso di
insufficienza delle riserve si pone un problema in relazione all'adempimento delle obbligazioni che derivano da un contratto assicurativo. Il margine di solvibilità è disciplinato da Reg. ISVAP 14 marzo 2008 n. 19 ed è un indice patrimoniale che misura il patrimonio libero di un'impresa la cui riduzione rappresenta un segnale di crisi. Il margine di solvibilità di un'impresa si calcola in maniera differente a seconda che un settore assicurativo sia relativo a eventi del ramo danni o a eventi del ramo vita. Esso è costituito (in riferimento alla legge per l'esercizio di un'attività assicurativa) dal netto patrimoniale e comprende il capitale sociale versato; il fondo di garanzia (nel caso di mutua assicuratrice (svolge lo stesso compito del capitale sociale)); riserve legali e statutarie; gli utili effettivamente utilizzati e risultanti dall'ultimo bilancio. In un gruppo è previsto un margine disolvibilità cosiddetto consolidato o di gruppo, nel senso che questo indice va parametrato alla realtà imprenditoriale di gruppo; tale riferimento si trova all'articolo 210: declinato all'interno di un gruppo il margine di solvibilità farà riferimento alla situazione patrimoniale del gruppo in sé considerato. Quando quindi si ha un'impresa controllante e una controllata si ha la vigilanza dell'IVASS, che dovrà controllare il rispetto del margine di solvibilità richiesto. Se questo scende ad un livello inferiore ad un terzo, di ciò che è richiesto dalla legge quale garanzia dello stato di salute della società, rileva una crisi patrimoniale. Pertanto, il margine di solvibilità viene cristallizzato in un documento, in un prospetto. Le imprese di assicurazione e quelle di riassicurazione, come qualsiasi impresa, prevedono la redazione di un bilancio. Anche nella redazione del bilancioBisognerà tener conto della specialità dell'attività assicurativa, la quale dovrà rispettare i principi di cui al 2423 c.c. che, per le imprese di assicurazioni, dovrà essere arricchito da un rendiconto finanziario ai sensi dell'articolo 4 del regolamento ISVAP ed è compito degli amministratori redigere questo rendiconto finanziario e poi approvarlo entro il 30/04 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Questo rendiconto terrà conto dell'attività assicurativa esercitata. Guardare articoli 88 e seguenti del CAP, tenendo conto che se l'impresa assicurativa ha poi emesso strumenti finanziari in mercati regolamentati da altri stati diversi dall'Italia (comprese nell'UE) è tenuta comunque a redigere il bilancio rispettando l'articolo 91 del CAP: "Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali."
L'articolo 90 evidenzia che "l'IVASS determina con regolamento gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, le modalità di calcolo, ai fini della redazione di bilancio di cui ai capi 2 e 3, delle riserve tecniche e le modalità di calcolo, ai fini della redazione di bilancio di cui ai capi 2 e 3, delle altre voci di bilancio. L'IVASS, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale [...]. L'IVASS può altresì stabilire la documentazione
necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento. I poteri dell'IVASS sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'IVASS può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'IVASS ne richiede la.collaborazione.”Le operazioni con parti correlate sono quelle in cui c’è un conflitto di interessi in atto, ossia tra un interesse sociale e l’organo competente a porre in essere queste operazioni. In altri termini, sono quelle operazioni la cui correttezza è posta a rischio da un potenziale conflitto di interessi.
Leggendo gli articoli 88 e 90, rispetto ad un bilancio di un’impresa che non esercita attività assicurativa, si nota come essi riprendano la disciplina del bilancio comune ma presentino caratteristiche in più, come la presenza dell’IVASS; se la società è sottoposta a vigilanza da un’altra autorità (nazionale o di un altro stato) l’IVASS ne richiede la collaborazione.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, se emettono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di altri stati membri redigono necessariamente il bilancio di esercizio in conformità ai
principicontabili internazionali. In genere, l’esercizio sociale ha inizio l’1/1 e termina il 31/12 e il bilancio redattodall’organo gestorio deve poi essere approvato dall’assemblea. Il termine per l’approvazione può essereprorogato dall’impresa assicurativa, solo se previsto