Diritto delle assicurazioni internazionali
Questa materia guarda al prodotto assicurativo sia in un’ottica nazionale, che in un’ottica internazionale. Un contratto d’assicurazione ha ad oggetto un’operazione di assicurazione che è regolata in modo diverso nei vari ordinamenti vista la diversa cultura giuridica e imprenditoriale che connota i singoli stati. Parleremo da un lato dell’atto assicurativo, ossia del contratto d’assicurazione, dall’altro lato dell’attività assicurativa, cioè dell’impresa d’assicurazione, la quale esercita una determinata attività. Il fatto che un’attività assicurativa sia esercitata da una determinata impresa assicurativa rileva sia in senso oggettivo che in senso soggettivo, dei doveri che sorgono in capo all’imprenditore, interni alla propria impresa ma anche esterni. Quindi i due profili, ossia quelli del prodotto assicurativo e quelli dell’impresa di assicurazione, presentano alcune connessioni.
Vi è la possibilità di costituire imprese assicurative che poi vadano a commercializzare il proprio prodotto in una pluralità di stati diversi da quello nazionale, inoltre, un’impresa assicurativa può costituire la sua sede in una pluralità di stati, con conseguenti problematiche derivanti dall’organo di controllo (che in Italia era l’ISVAP, poi IVASS); per finire poi parleremo anche delle problematiche derivanti dalle varie pratiche commerciali connesse alla diffusione del prodotto assicurativo che possono definirsi come pratiche commerciali scorrette. L’attività di assicurazione è un’attività d’IMPRESA. Si può definire come attività commerciale.
Il contratto assicurativo
Il contratto di assicurazione nasce per la soddisfazione di bisogni futuri, al contrario di altri contratti che invece nascono per soddisfare bisogni attuali. Il bisogno futuro si traduce nella necessità di avere preventivamente mezzi economici per far fronte ad esigenze future. Attraverso l'assicurazione si trasferisce l'eventualità che si verifichi il bisogno futuro concreto, il cosiddetto rischio, dall'assicurato all'assicuratore, il quale lo assume impegnandosi a corrispondere una somma di denaro. Quindi, il rischio passa dall'assicurato all'assicuratore dietro il pagamento di questa somma di denaro, detta premio, e in cambio l'assicuratore si obbliga a corrispondere una somma di denaro, detta indennità, al verificarsi dell’evento produttivo del bisogno.
Tutti gli assicurati quindi, attraverso i premi, contribuiscono alla creazione di una provvista, che poi verrà usata solo da colui che subisce la situazione di bisogno. Quindi, potremmo dire che tutta questa operazione, che viene cristallizzata in un contratto assicurativo, assume i contorni di un'operazione mutualistica. L'attività assicurativa, infatti, viene definita dal codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 numero 209 all’articolo 1 lettera c, come “l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione”. L’attività assicurativa, quindi, è posta in essere da un soggetto che è necessariamente un’impresa di assicurazione. Inoltre, all’articolo 11 del CAP troviamo che: “l’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione”.
Ovviamente, se nessun evento va a generare quel bisogno futuro l’indennità non è dovuta. L'impresa di assicurazione deve essere organizzata ai sensi dell’articolo 2082 del Codice civile. L'impresa assicurativa è un po’ diversa dalle altre imprese, nel senso che essa deve essere organizzata in modo tale per cui la raccolta e l'impiego dei premi garantisca comunque un elevato margine di affidabilità rispetto alla possibilità di dover pagare gli assicurati al verificarsi del bisogno futuro. In altri termini, la raccolta e l'impiego dei premi deve garantire, con un elevato margine di probabilità, che quell’impresa abbia poi la capacità finanziaria o, più semplicemente, la liquidità per poter pagare gli assicurati quando si verifica l'evento stabilito in contratto e quando si origina cioè quel bisogno futuro.
Questa differenza organizzativa la si apprezza perché nella disciplina del diritto assicurativo la legge impone la costituzione di particolari riserve, che vengono costituite secondo criteri ben precisi e che permettono all'impresa di adempiere al verificarsi di quel bisogno futuro. Sostanzialmente, il legislatore cerca di oggettivizzare sempre di più il grado di diligenza imponendo dei particolari doveri in capo a quell’imprenditore assicurativo, ossia imponendogli di dover organizzare la propria impresa con una determinata struttura finanziaria e con una struttura organizzativa tale da assicurare la più efficiente gestione dei rischi possibile. Un'impresa assicurativa ha una struttura organizzativa per certi versi più complessa e ha anche una struttura finanziaria. Il rispetto delle varie regole sulla struttura organizzativa e finanziaria è essenziale affinché l'impresa possa qualificarsi come impresa assicurativa ed esercitare l’attività assicurativa.
Un’attività di impresa assicurativa è un'attività di raccolta di contratti in massa che può essere svolta solo da imprese di assicurazione. Il semplice imprenditore, che fa un solo contratto isolato con le medesime caratteristiche, quindi non raccoglie contratti in massa ma ne stipula uno in maniera isolata, non potrà mai denominare quel contratto quale contratto di assicurazione ma sarà un mero contratto a prestazioni corrispettive. Se non integra nessuno di questi due rapporti perché, in realtà, non è un’impresa assicurativa, si possono avere due ipotesi: o il contratto posto in essere è configurabile come altro contratto rispetto al contratto assicurativo oppure viene predisposta la nullità del contratto. Dunque, è prevista la nullità del contratto stipulato da un’impresa che non è un’impresa assicurativa.
L’articolo 167 del CAP parla di nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate. “È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari. La nullità può essere fatta valere dal contraente o dall’assicurato (laddove la figura del contraente sia diversa da quella dell’assicurato). La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati.” In sintesi, la nullità è un’ipotesi eccezionale, che opera solo in un particolare caso.
I soggetti
L’impresa deve ricadere tra quelle comprese nell’articolo 2195 c.c. Le imprese sono le sole deputate all’attività assicurativa, nello specifico ce ne parla l’articolo 2195. Il codice delle assicurazioni private prevede, più nello specifico, che solo alcuni soggetti che esercitano l’impresa in forma collettiva possono essere definiti “imprese di assicurazione”. L’articolo 2195 aggiunge qualcosa rispetto alla nozione generica dell’articolo 2082 del Codice civile, il quale definisce l’imprenditore come “colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Affinché un’attività produttiva sia annoverata nella categoria di impresa (che per il suo oggetto è un’impresa commerciale), deve soddisfare uno dei due requisiti posti ai numeri 1 e 2 nell’articolo 2195, ossia quello dell’industrialità, cioè deve essere un’attività industriale volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, e quello dell’intermediazione, ossia deve essere un’attività intermediaria nello scambio di beni o servizi. Per “attività industriale” si intendono quelle attività che, in negativo, non possono definirsi come attività agricole; invece, per “attività intermediaria” si intende un’attività di scambio, volta cioè a favorire l’incontro tra domanda e offerta di mercato. Le attività assicurative sono elencate nei numeri successivi alle prime due: abbiamo le attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; le attività bancarie o assicurative e altre attività, ausiliarie delle precedenti (tra le quali rientra anche l’attività dei broker).
L’attività assicurativa, come le altre due in elenco, è un’attività che può essere ricondotta in una delle suddette macroaree (industrialità e intermediazione). L’attività assicurativa è definibile come un’attività industriale volta alla produzione di un servizio (che è il servizio assicurativo). L’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria è un’attività volta alla circolazione, quindi si interpone tra le due macroaree.
Il CAP specifica, all’articolo 14, le imprese qualificabili come imprese assicurative, cioè spiega come l’autorità che controlla il settore assicurativo, che è l’IVASS (vecchio ISVAP) rilasci l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa quando ricorrono determinate condizioni. Illustra oltretutto quale tipologia societaria possa costituire un’impresa assicurativa. Art. 14: “L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003;”
Dunque, un’impresa assicurativa può essere:
- Una SpA
- Una società cooperativa
- Una società di mutua assicurazione
- Società europea
- Società cooperativa europea
Una SpA è un particolare tipo di società di capitali, la cui partecipazione da parte dei soci è rappresentata da azioni e che, inoltre, è soggetta ad una autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che delle obbligazioni sociali, che possono essere generate anche da un contratto assicurativo, risponde solo la società con il suo patrimonio ma mai anche i soci con il proprio patrimonio personale.
Quando si parla di società cooperativa bisogna specificare il fatto che questa deve adottare il modello organizzativo societario tipico di una SpA. Si parla della società cooperativa intendendo un tipo societario ascrivibile alle società con fini mutualistici, poiché il loro fine è mutualistico e non lucrativo: ha il fine cioè di produrre un vantaggio economico diretto nei confronti dei soci, ma si differenzia dal fine tipico delle società lucrative, il quale è invece volto alla produzione di un utile e alla sua ripartizione in capo ai soci. La società cooperativa è regolata da norme ad hoc e, in generale, prevede la necessaria adozione delle norme organizzative tipiche previste per le SpA o previste per le Srl. L’articolo 14 del CAP, invece, risulta più specifico e fa riferimento solo alle società cooperative assimilabili alle SpA. I soci possono stabilire il rinvio delle norme delle SpA oppure, ex lege (in forza della legge), la cooperativa deve essere organizzata secondo il modello tipico delle SpA quando il numero dei soci cooperatori è superiore a 20. Invece, quando il numero dei soci è inferiore a 20 o l’attivo patrimoniale è inferiore a una determinata somma l’atto costitutivo dei soci può rinviare alle norme sulla Srl. Le norme organizzative della SpA vanno a dettare una struttura finanziaria (ma ancor prima una struttura organizzativa) più complessa rispetto al modello dell’Srl, in cui cioè alcuni organi sociali potrebbero mancare. La cooperativa organizzata nella forma di SpA (cooperativa pA) consente, non solo di assicurare una capacità finanziaria dell’impresa, ma anche di organizzare una corretta organizzazione interna che permetta una corretta ed efficiente gestione del rischio di impresa, gestione quindi dei rischi assicurativi che l’impresa va a raccogliere. Le società cooperative pA possono stipulare contratti di assicurazione sia con i propri soci (prima era la cosiddetta gestione di servizio), a condizioni più vantaggiose, sia con soggetti terzi, perché l’attività mutualistica di una società cooperativa può essere svolta nei confronti dei soci ma anche nei confronti di soggetti terzi.
La società di mutua assicurazione è anch’essa una società a scopo mutualistico però è un po’ sui generis, perché, in questo caso, la qualifica di socio è legata alla qualifica di assicurato. In altri termini, dove si perde la qualifica di assicurato si perde anche lo status di socio. Anche le mutue assicurative devono avere partecipazioni sociali rappresentate da azioni. Le società di mutua assicurazione si distinguono tra quelle di piccole e quelle di grandi dimensioni in base al livello di contributi riscossi. Tendenzialmente, se una determinata mutua assicuratrice ha contributi annui inferiori ad una determinata somma è da considerarsi di piccole dimensioni, viceversa viene considerata di grandi dimensioni. Troviamo questi riferimenti dall’articolo 52 al 56 del CAP.
Successivamente, sul tema è intervenuta una modifica del decreto legislativo 74 del 12/05/2015, che ha lasciato invariati i requisiti dimensionali e la necessaria autorizzazione da parte dell’IVASS, ma ha specificato che lo status di mutua assicuratrice deve permanere per tutta la vita della società. I limiti dimensionali si trovano ai commi 2 e 3 dell’articolo 52: “2. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila. 3. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.” Se questi limiti vengono superati mediante 3 esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio l’impresa cessa di essere qualificata come particolare mutua assicuratrice.
Se l’impresa, quale mutua assicuratrice, è di piccole dimensioni ha delle agevolazioni che, chiaramente, quella di grandi dimensioni non ha. Infatti, all’articolo 56 possiamo vedere come le mutue assicuratrici piccole sono destinatarie di un particolare regime applicabile, meno rigido di quello previsto per la mutua assicuratrice grande; tant’è che alla mutua assicuratrice piccola non si applicano determinate norme del Codice civile.
La società europea, introdotta dal regolamento della CE 2157 del 2001, ha la funzione di consentire l’esercizio dell’impresa in più stati; è proprio la disciplina che la regola che non prevede la sua costituzione in un solo stato membro. Questo tipo di società, che potremmo definire come società universale, si adatta alle varie fenomenologie imprenditoriali dei vari stati e consente l’esercizio dell’attività d’impresa mediante una forma societaria riconosciuta e accettata dai vari stati membri. La società europea può costituirsi in vari modi: per fusione; si può costituire una società con funzione di controllo (una holding) che controlla delle società controllate dette eterodirette; oppure, all’inverso, può costituirsi una società europea controllata da società controllanti che hanno la propria sede legale in vari stati membri; infine, la società europea può costituirsi mediante un’operazione di trasformazione da SpA a società europea e, quest’ultima ipotesi è ammissibile solo se la SpA è stata, per almeno 2 anni, una holding di una società avente sede principale e legge applicabile in uno stato membro. La società europea deve scegliere un modello di amministrazione e di controllo e deve garantire alcuni poteri di gestione ai lavoratori.
L’organizzazione interna dell’impresa assicurativa prende spunto dall’articolo 2381 c.c. che è mutuato dalla disciplina del diritto azionario. La norma spiega che la funzione amministrativa può essere esercitata dagli amministratori, i quali si distinguono in deleganti e delegati. I delegati hanno l’obbligo di predisporre degli assetti d’impresa adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa stessa. Per “assetti adeguati” si intendono gli assetti amministrativi, organizzativi e contabili di un’impresa, quindi, tutte quelle procedure e quei protocolli interni che rilevano dal lato amministrativo, organizzativo e contabile. Dal lato organizzativo rileva molto la gestione dei rischi. Tali assetti devono essere adeguati a gestire il particolare rischio assicurativo. L’articolo 30 del CAP descrive il sistema di gestione dei rischi, in particolare sono dettate le procedure e i protocolli di gestione di rischio che sono specifici e procedimentalizzati. Questo articolo parla della governance della società assicurativa e di una gestione, che deve essere sana e prudente.
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