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Diritto della sicurezza sul lavoro

Principi generali in materia di sicurezza sul lavoro

Negli anni '50 è stata introdotta la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro intesa in senso oggettivo. La direttiva madre (389) e le direttive figlie recepite nel decreto 626 del 1994 dall'Italia riguardano invece innanzitutto la sicurezza in senso soggettivo. A questo punto si crea la necessità di un nuovo testo unico emanato con decreto 81 del 2008.

Il tema della sicurezza sul lavoro è innanzitutto un problema penalistico e quindi di legalità. In secondo luogo è un problema di costi economici sia micro che macro, quindi riguarda sia la singola impresa sia l'intero sistema. In terzo luogo ci sono riferimenti al diritto civile e alla procedura civile oltre che al diritto del lavoro e al diritto amministrativo (es. INAIL in materia di sicurezza sul lavoro). Quando parliamo di sicurezza si fa riferimento alla responsabilità sia penale che civile e amministrativa.

Dal 2007 per le lesioni gravi e gravissime è stata introdotta la responsabilità amministrativa da reato degli enti decreto 231, che è il campo di massima applicazione di queste norme. Il prof. consiglia di specializzarsi in questo per evitare il precariato. L'ente diventa responsabile per la politica aziendale adottata. Il nostro testo unico all'articolo 2 ultima lettera prevede anche la responsabilità sociale dell'impresa in materia di ambiente.

ff) "responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Es. Esselunga mette a disposizione uno psicologo del lavoro per due dipendenti a cui hanno ucciso i figli.

Le norme in materia di sicurezza sul lavoro si applicano sia nel lavoro privato che nella pubblica amministrazione. Poi vedremo come nella pubblica amministrazione si individua il datore di lavoro come ad es. il comune di Milano. Lo Stato per la pA prevede delle deroghe e delle norme per l'individuazione del datore di lavoro. Un esempio di deroga riguarda le norme in materia di sicurezza per le carceri.

c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. È una definizione molto ampia in cui rientra anche la presenza occasionale sul luogo di lavoro.

Una costante di quasi tutte le lezioni è il tema dell'organizzazione o politica aziendale e le sue ricadute. Es. caso Tyssen Kryupp la scelta di non investire nell'impianto antincendio causa la morte di alcuni dipendenti. Per il tribunale è dolo eventuale per la corte d'appello è colpa cosciente. Qui lo studio dell'organizzazione si ripercuote sull'analisi delle categorie giuridiche.

Testo unico

Primo titolo inquadramento generale

Norme che dettano finalità e definizioni, delle quali la principale è quella di datore di lavoro. Le definizioni riguardano innanzitutto i soggetti che devono occuparsi di sicurezza. Nei decreti degli anni '50 le persone previste erano il datore di lavoro, il dirigente e il preposto. Oggi vi sono ancora questi soggetti ma ve ne sono anche altri 3: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Datore, dirigente e preposto sono i destinatari, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, dei compiti operativi in materia di sicurezza. Gli altri 3 soggetti hanno compiti consultivi, ovvero di consulenza nei confronti del sistema della sicurezza. Mentre datore e lavoratore sono soggetti necessari non sempre troviamo anche dirigente e preposto.

Datore di lavoro

Nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze => riferimento al principio di effettività e alla responsabilità penale personale. In tutte le organizzazioni complesse ogni soggetto ha una sfera di competenza nel cui ambito ha dei poteri a cui corrispondono degli obblighi. Quando c'è coincidenza tra obblighi e poteri c'è responsabilità. Se vi sono attribuzioni ma non competenze non c'è responsabilità.

Testo in vigore dal: 20-8-2009

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

  • "Lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; ((...)); il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
  • "Datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il problema si crea per identificare il datore di lavoro nell'ambito di un'organizzazione complessa. Innanzitutto bisogna fare riferimento all'organizzazione, alla gerarchia e alla suddivisione delle competenze. La definizione di unità produttiva è data dalla lettera t che la definisce come stabilimento o struttura per la produzione di beni o servizi autonoma da punto di vista finanziario e tecnico funzionale. Quindi colui che ha la responsabilità di organizzazione, ovvero gli obblighi e i poteri, nell'attività produttiva è datore di lavoro. Poi la norma identifica il dominus nell'ambito della sicurezza come colui che decide e può spendere. Si fa riferimento ad un soggetto al di sopra del quale non vi sono altri soggetti dotati di un potere decisionale. Decidere e spendere sono diventati per la legge i predicati dell'organizzazione tant'è che la norma dice "ha la resp. Dell'organizzazione in quanto esercita il potere di decidere e di spendere". Qui sta il fondamento della responsabilità personale e del principio di effettività. È responsabile non in quanto titolare del potere ma in quanto lo esercita in concreto. Non interessa solo la qualifica formale, ma anche quella sostanziale.

La ricerca della responsabilità personale è diventata la ricerca del concreto esercizio del potere decisionale e di spesa. Ma poi sono responsabili sia colui che ha la qualifica formale che colui che ha la qualifica sostanziale? Sì, secondo la giurisprudenza sono responsabili entrambi poiché colui che ha la qualifica normale rinuncia a fare ciò che la legge lo obbligava a fare consentendo che un altro eserciti tale potere.

Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Ratio: la posizione di garanzia grava oltre che sui 3 soggetti (datore dirigente e preposto) anche su chi sprovvisto di tale investitura di fatto esercitava tale potere.

Ratio dell'individuazione del responsabile in colui che esercita il potere di spesa: Si trova nel principio costituzionale di cui all'articolo 41 Comma 2 della costituzione secondo cui l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Nel settore pubblico il datore di lavoro si individua quindi in base a criteri diversi rispetto a quelli previsti per il settore privato. Non deve essere il magistrato ad individuare il datore di lavoro ma lo deve fare la stessa pubblica amministrazione. La legge individua l'organo politico che deve individuare il datore di lavoro con l'organo di vertice. L'organo di vertice quindi ha l'onere di individuare un dirigente quale datore di lavoro => ai fini della sicurezza questo dirigente si intende quale datore di lavoro. Lo dobbiamo considerare quale datore di lavoro ai fini dell'applicazione del testo unico. Quindi in primis deve essere scelto tra i dirigenti dotati di potere di gestione.

Qui vi è una differenza ulteriore rispetto al lavoro privato. In realtà il potere di gestione comprende tipizzati poteri di decisione e di spesa. Se non c'è un dirigente ci sono altri soggetti che possono essere individuati quali datori di lavoro. Può essere anche un funzionario purché abbia il potere di gestire ciò che gli viene affidato.

Decreto 242 del 1996 ha introdotto la definizione normativa che riguarda l'individuazione del datore di lavoro da parte dell'obbligo di vertice. La legge non fa riferimento ad un vero e proprio obbligo e questo ha portato ad interpretazioni sbagliate in cui le pA hanno previsto la possibilità di non individuarlo mantenendo tale qualifica. Ma queste interpretazioni sono totalmente sbagliate perché non prevede nessun tipo di discrezionalità ed è precettiva seppur non preveda espressamente un obbligo. Una regione a statuto speciale ha fatto addirittura una legge regionale in cui indicava gli assessori quali datori di lavoro. Questi imbecilli pensavano di accaparrarsi una bella fetta di potere, ma in realtà si erano presi la responsabilità penale di tutto quello che avveniva in violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro.

L'organo di vertice è l'organo in posizione apicale sulla base dello statuto di quell'ente. In realtà non è così semplice. Per esempio nelle ASL il direttore generale è sia organo di vertice che datore di lavoro, quindi ci sono anche dei casi in cui l'organo di vertice può individuare se stesso. Nell'individuazione deve tenere conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici. L'organo di vertice ha dei limiti tecnici funzionali e topografici nell'individuazione. Il legislatore vuole che il datore non sia un organo distante dal settore che deve gestire. Inoltre deve trattarsi di un dirigente che possa occuparsi a livello funzionale della sicurezza di un determinato settore. Non puoi individuare come datore un ingegnere per la sicurezza del settore sanitario.

Nel settore privato, per differenza dal settore pubblico, non c'è obbligo di un atto amministrativo tramite il quale l'organo di vertice individua il datore di lavoro. La legge prevede dei requisiti per l'elaborazione di tale atto e in violazione di tali requisiti l'atto amministrativo sarà illegittimo per violazione di legge. I dirigenti definiti datori di lavoro devono essere dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione si integra la fattispecie di cui all'art. 328 cp omissione in atto d'ufficio, poiché abbiamo il dolo omissivo.

328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Nel secondo caso di non conformità ai criteri indicati dalla legge per l'individuazione la conseguenza sarà la coincidenza tra datore e organo di vertice. Qui per la prima volta dal dirigente non individuato o individuato sulla base di criteri illegittimi la responsabilità torna all'organo di vertice.

Datore di lavoro = organo di vertice. Abbiamo quindi 2 tipologie di datori di lavoro il primo fatto bene e il secondo per cui non è richiesto alcun tipo di requisito. Per l'organo di vertice non vengono previsti requisiti di alcun genere. Bisogna però sempre ricordare l'art. 292 in cui la responsabilità ricade su entrambi, sia sull'organo di vertice che sul datore: questo si verifica quando il datore è stato individuato male ma esercita di fatto le funzioni di datore di lavoro.

L'organo di vertice è un organo collegiale o monocratico. Quando è collegiale avremo un datore di lavoro formato da più soggetti, ma sappiamo che la responsabilità penale è personale. Allora saranno tutti responsabili? Bisogna fare riferimento in primis all'espressione della volontà distinguendo:

  • Chi vota a favore
  • Chi ha votato contro
  • Chi si è astenuto, valutando se la sua astensione ha inciso o meno causalmente sulla realizzazione dell'evento. Perché ci si può anche astenere per abbassare il quorum e far passare la delibera senza prenderne parte attivamente.

Nella sicurezza sul lavoro si risponde sempre per colpa. L'113 cp cooperazione colposa qui è la regola mentre nel diritto penale costituisce l'eccezione. Dove non ci sono fondi sufficienti per mettere una certa misura di sicurezza ci sono obblighi e non potere di spesa e quindi il dirigente non è responsabile. Per la cassazione in questo caso c'è assoluzione per forza maggiore, hai commesso quel reato ma perché per forza maggiore non potevi evitarlo. Ma nei limiti del potere di spesa tu devi dimostrare di aver speso tutti i fondi che ti erano stati dati. È nell'ambito di quel potere di spesa hai una graduazione degli obblighi dal più grave (pericolo di delitti) poi contravvenzioni e poi gli illeciti amministrativi.

  • "Azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
  • "Dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
  • "Preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
  • "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • "Addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
  • "Medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
  • "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
  • "Servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
  • "Sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori.
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della sicurezza del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Giordano Bruno.
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