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GLI ENTI NON LUCRATIVI POSSONO SVOLGERE UN’ATTIVITÀ ECONOMICA ATTIVITÀ D’IMPRESA?

all’entrata in vigore del decreto legislativo n.117 il cosiddetto ”codice

Si, in seguito del 2017 che disciplina

del terzo settore” e quindi gli enti del terzo settore.

Tale disciplina è posta in una posizione intermedia tra la disciplina degli enti del 1 e del 5 libro perché fa

capire come alcuni enti non lucrativi possono compiere un’attività economica ma a condizioni differenti da

quelli degli enti lucrativi.

Questo codice NON crea dei nuovi modelli aggregativi, ma propone infatti un elenco di modelli che rientra

negli enti del terzo settore e che sono già disciplinati dal codice civile o da leggi speciali (legge 226/91 come

organizzazioni di volontariato o le associazioni di volontariato, legge 383/00) articolo quattro del codice civile.

Disciplina quindi una particolare un particolare modo di essere degli enti non lucrativi senza prevedere nuovi

modelli organizzativi.

SVANTAGGI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: godono di alcuni benefici fiscali e per tanto potendo

svolgere un’attività economica possono beneficiare del modello organizzativo della società anche se a

determinate condizioni, articolo 8 del decreto legislativo 117/2017.

Esempio deve presentare una finalità o uno scopo indicato nell’articolo 5, differenza sostanziale con gli enti

lucrativi impossibilità di dividere gli utili per questi enti, inoltre è prevista l’iscrizione in un registro autonomo,

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (art.11).

La disciplina degli ETF prevede una modalità autonoma di acquisto della personalità giuridica (art. 22 par. 2)

ruolo molto importante del notaio.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Queste trovano il loro paradigma fondamentale nella nozione di diritto soggettivo. Quando

parliamo di questo facciamo riferimento al diritto di agire Che l’ordinamento riconosce ai

soggetti per soddisfare l’interesse giuridico giuridicamente protetto. E’ per questo che, alla

base di ogni situazione giuridica soggettiva, vi è un interesse che deve essere considerato

meritevole dai partiti dell’ordinamento.

A seconda della natura dell’interesse che si trova alla base delle situazioni giuridiche

soggettive distinguiamo diritti soggettivi patrimoniali e non.

Con i primi facciamo riferimento specificamente ai cosiddetti diritti reali ovvero situazioni

reali di godimento il cui paradigma fondamentale è il diritto di proprietà e altri minori come

la schiavitù, l’usufrutto, la superficie) e i diritti di credito (obbligazioni)

Diritti soggettivi non patrimoniali sono i diritti della persona (situazioni esistenziali, ad

esempio Diritto alla salute, alla riservatezza e così via).

Le situazioni soggettive possono essere attive se riconoscono ad un soggetto il potere di agire

per soddisfare un interesse, passive ad esempio nell’ambito delle obbligazioni è la situazione

del debitore, colui è tenuto ad eseguire una prestazione.

La correlazione tra situazioni giuridiche attive e passive la possiamo rinveire in altre tipologie

di situazioni giuridiche soggettive come il DIRITTO POTESTATIVO. Il titolare di quest’ultimo

ha il potere di modificare unilateralmente la sfera giuridica di un terzo. Esempio: il diritto di

recesso. Al diritto potestativo (SGA) si correla la SOGGEZIONE (SGP), situazione in cui si trova

il soggetto che deve subire gli effetti che derivano dall’esercizio del diritto potestativo.

Un’altra tipologia di situazioni soggettive è la POTESTÀ (SGA) che consiste in un potere di

agire che l’ordinamento riconosce, ma in realtà costituisce anche un dovere. Esempio potestà

genitoriale che oggi chiamiamo responsabilità genitoriale.

L’INTERESSE LEGITTIMO (SGA) è invece la posizione in cui si trova il minore nei confronti dei

genitori, ma è anche la posizione del cittadino nei confronti della P.A.

Infine, l’ONERE consiste perlopiù in un obbligo al dev’essere data attuazione nell’interesse

proprio (SGP poiché un obbligo).

Ogni situazione oggettiva ha un oggetto, Ossia se essa è un potere che l'ordinamento

riconosce a chi ne è titolare, questo potere potrà essere esercitato su un qualcosa che

chiameremo definito dall'articolo 810 del codice civile che afferma “sono beni

BENE GIURIDICO,

le cose che possono formare oggetto di diritti” ( 1art. del L.3 del codice civile e quindi il primo

articolo Che disciplina la proprietà)

(SITUAZIONI) REALI DI GODIMENTO

Diritti reali, vengono chiamati coì proprio perché si esercitano sulle cose ( ). Al titolare di

RES

un diritto reale l’ordinamento riconosce un potere che si esercita sulla cosa che forma

oggetto del suo diritto.

Distinzione dei beni (cose) nell’ordinamento:

 BENI IMMOBILI (articolo 812 c.c.) tutto ciò che è incorporato al suolo naturalmente

artificialmente sbarra beni mobili. Tutti gli altri beni sono MOBILI. Nell’ambito dei BM

l’ordinamento distingue i beni mobili iscritti o no in pubblici registri. Se iscritti sono

soggetti ad una disciplina diversa (art. 815 c.c.)

 Beni materiali, Immateriali, Dematerializzati (azioni, valori finanziari non più

incorporati in strumenti cartacei neanche intestabili).

Queste “cose” beni forniscono delle utilità (economiche o no) a chi ne è titolare. Le utilità

economiche che un bene in grado di fornire si chiamano FRUTTI.

È possibile distinguere in:

 Naturali ovvero quelli che provengono direttamente dalla cosa articolo 820

 Civili derivano dalla cosa come corrispettivo del godimento della stessa da terzi

(rendita, canone d’affitto).

Inoltre i beni sono classificabili in pubblici e privati. Per definire pubblico o privato un bene

si utilizzano due criteri:

Criterio soggettivo Criterio che fa riferimento alla titolarità. (un bene è pubblico se il titolare

dello stesso è un soggetto pubblico).

Criterio oggettivo che analizza le caratteristiche concrete del bene, la qualità, l’utilità e gli

interessi. Problema delle valli da pesca, non rientrano nell’elenco dell’articolo 822 e quindi

non si sa se considerarle beni pubblici o privati.

In base al criterio oggettivo possiamo distinguere la proprietà pubblica e privata. Della

pubblica fanno parte i beni demaniali, i bene del patrimonio indisponibile (art.826 c.c.) e i

bene del P. disponibile (beni di cui gli enti pubblici sono titolari come potrebbero essere

anche un privato).

Della PROPRIETÀ PRIVATA fanno parte i diritti reali che presentano 3 caratteristiche:

assolutezza immediatezza esclusività.

La proprietà è un diritto assoluto: il proprietario del diritto di proprietà di una cosa può far

valere il proprio diritto nei confronti di tutti (erga omnes).

Il titolare del diritto (di proprietà) soddisfa il proprio interesse o utilità esercitando il proprio

potere direttamente ed immediatamente sul bene ad esempio nel diritto di credito

diversamente il creditore soddisfa il proprio interesse soltanto cooperando con il debitore.

Diritto del proprietario di escludere gli altri dal godimento del bene: “ius excluden di onnes

alios”.

Da questa caratteristica si evidenzia la differenza con un bene pubblico. L’art. 832 del c.c. fa

riferimento all’esclusività e ai poteri che il proprietario ha sulla cosa.

Vi sono due modi diversi di intendere il diritto di proprietà: quello tradizionale è un approccio

che considera il diritto del proprietario come un potere astrattamente indefinito e illimitato,

in particolare da quanto stabilito l’articolo 840 dove si fa riferimento all’estensione del potere

del proprietario nonché al sottosuolo e spazio sovrastante al suolo (illimitato nello spazio).

L’art.841 c.c. fa riferimento alla chiusura del fondo (illimitato nel tempo). Questa prospettiva

poteva essere considerata corretta prima della costituzione ma ora è stata superata proprio

grazie ad una rilettura delle norme del codice civile sulla base dei principi costituzionali. Il

problema della proprietà infatti consiste proprio nel capire come è regolamentata

nell’ordinamento la relazione di proprietà fra soggetto giuridico e bene giuridico. Rilettura

dell’articolo 832 C.C. il potere del proprietario non è astrattamente indefinito e vai dal di là

dell’ordinamento. È proprio l’ordinamento invece a disciplinarlo; definire cosa il proprietario

può fare e cosa no.

La legge nel definire lo status proprietario si incentra su 4 aspetti essenziali:

1. Modi d’acquisto: distinti in acquisti a titolo derivativo e originario (articolo 922). A

titolo derivativo: (contratto ) nessuno può trasferire un diritto più o meno ampio di

quello di cui è titolare. A titolo originario acquisto un diritto libero da qualsiasi peso

che gravava sul precedente proprietario. (Esempio è l’acquisto della proprietà per

occupazioni, art.923 c.c.). Esempio nel momento in cui trovo un bene per strada e mi

approprio, sono libero da qualsiasi vincolo lo riguardasse magari un diritto di pegno.

2. Modi di godimento/fruizione: quando si parla di potere di godimento si intende il

potere di trarre un’utilità della cosa stessa. Articolo 832.

3. Modi di gestione e disposizione: regolamentazione del potere di gestione e del potere

di disposizione (quest’ultimo è il potere di trasferire il diritto ad un terzo e di decidere

la destinazione economica della cosa). Esempio proprietario di un suolo… Decidere per

cosa utilizzare il solo: coltivazione o edificarci sopra. Nella maggior parte dei casi il

potere di disposizione si esercita tramite il contratto.

4. Tutela: l’ordinamento riconosce titolare del diritto di proprietà anche delle azioni che

possono tutelare la propria situazione giuridica soggettiva nei confronti dei terzi. Ad

esempio, l’azione di rivendicazione. Tali azioni sono disciplinati dagli art. 948 e seguenti

C.C. (949 azione negatoria)

Differenza tra proprietà, possesso e detenzione. Proprietario: essere titolare di un diritto

reale, di un bene; ha acquistato validamente tale diritto e l’ordinamento consente di

esercitarlo e di agire a tutela di questo. Possessore (art. 1140 c.c.; ultimo degli istituti del libro

terzo). non titolare di un diritto, il possesso non è un diritto, è un potere di fatto che si

manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.

Esempio io proprietario del fondo a confinante ad un solo B abbandonato allora decido Di coltivare B, mi

comporto socialmente dal proprietario anche se non ho a

Dettagli
A.A. 2020-2021
46 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aliceantonio01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Viterbo Francesco.