giovedì 30 settembre 2021
Diritto della sicurezza del lavoro
Testo unico del 2008, ci interesserà la prima parte, i primi 50/60 articoli che dettano
i principi generali e comuni al sistema di prevenzione. La restante parte si
preoccupa di applicare i principi generali nei diversi settori produttivi.
l’UE ha raggiunto in questo ambito settoriale il livello più alto di armonizzazione,
vuol dire che nei diversi paesi europei le discipline in materia di prevenzione del
lavoro hanno la stessa base e sono molto simili al nostro ordinamento. GRANDE
UNIFORMITà. Gli strumenti normativi sono molto stringenti e i paesi europei hanno
dovuto adeguarsi e uniformarsi alla normativa europea.
Il quadro normativo europeo
- 1 fase: 1970/90 - costruzione quadro normativo europeo in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. All’ora la comunità europea ha adottato molti
provvedimenti legislativi in questo ambito senza che il legislatore italiano se ne
preoccupasse.
- 2 fase: 1990/2010 - fase di consolidamento della politica sociale europea.
Istituzioni hanno adottato strategie di attuazione del quadro normativo. Ruolo
importante della Corte di giustizia europea.
- 3 fase: 2011 a oggi - cambio di indirizzo della normativa europea verso l’uso
della soft law, abbandonando la hard law. Hanno puntato su normative meno
vincolanti ma che tentano di usare l’arma di persuasione. C’è la tendenza ad
attuare un nuovo cambiamento di rotta ad oggi.
La 1 fase: principali tappe della normazione europea
Parte con la risoluzione del consiglio europeo nel 74 e un primo programma di
azione nel 78. Il secondo nel 84 e il terzo nel 87.
1980 direttiva n. 1107 che prende in considerazione tre tipologie di rischio:
prevenzione di rischio chimico, fisico e biologico.
Dal 1980 al 89 altri provvedimenti tra cui la direttiva quadro del 1989 n. 391: si
chiama quadro perché definisce quadro generale delle regole di prevenzione in tutti
i quadro di lavoro. Principi generali del TU del 2008.
Un’altra direttiva del 1991 sul miglioramento di salute e sicurezza nel rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e interinale.
Le statistiche dicono che nei rapporti di lavoro flessibili si ritrovano gli incidenti più
frequenti nei luoghi di lavoro.
1 giovedì 30 settembre 2021
Nel 1994, 5 anni dopo la direttiva, il legislatore italiano ha attuato la direttiva quadro
e fino al 2008. La direttiva quadro è stata accompagnata all’inizio da 7 direttive
specifiche, che si son poi moltiplicate nel corso del tempo al fine di specificare il
quadro generale specificando singoli settori produttivi.
La 2 fase: consolidamento politica sociale
Il consolidamento della politica sociale europea è avvenuta perché la corte di
giustizia ha dato una mano nella interpretazione delle direttive e con una serie di
condanne ha stimolato i legislatori nazionali a dare attuazione alla direttiva quadro.
modello della
Il modello di protezione della direttiva quadro è stato battezzato
protezione integrale del lavoratore: per la prima volta si prende in considerazione
la persone che lavora nella sua integrità e tutti i rischi di ogni tipologia, un sistema di
protezione a 360 gradi.
Europa fissa obiettivi e finanzia i paesi affinché attuassero gli obiettivi.
La giurisprudenza europea
La corte di giustizia ha precisato che le nozioni contenute nelle direttive europee
vanno interpretate in modo ampio.
La direttiva il Tu del 2008 dettano delle definizioni e la giurisprudenza della corte di
giustizia dell’UE definisce che queste siano inclusive, che rendano applicabili le
direttive in modo ampio.
L’attuazione delle direttive deve essere integrale (condannata l’Italia per
applicazione ristretta delle norme europee)
Non sono giustificati ritardi nell’attuazione delle direttive europee.
Le direttive europee devono essere attuate attraverso strumenti giuridici che
vincolano i datori di lavoro e le imprese.
Se i contratti collettivi non hanno efficacia generalizzata, lo strumento di
trasposizione è insufficiente. I sindacati possono essere delegati nei paesi dove i
contratti collettivi hanno efficacia generalizzata.
Le direttive prevedono una disciplina minima e va rispettata la clausola di non
regresso, che implica che i governanti più avanzati si attestano al livello di
prevenzione superiore, non si torna indietro. Obiettivo di portare i paesi europei ad
un livello minimo.
2 giovedì 30 settembre 2021
La 3 fase: cambio di indirizzo
Abbandono della direttiva e utilizzo di una normazione leggera, stimolare imprese
ad adottare livelli alti di prevenzione.
Attualmente l’unione europea sta adottando una nuova strategia annunciata per il
2023.
Alcuni documenti europei: l’istituzione europea che si occupa di salute e sicurezza è
l’agenzia europea per salute e sicurezza sul lavoro - EU-OSHA. Pubblica documenti
officiali di report. Etichetta rischi nuovi ed emergenti, in particolare rischi non ben
identificati collegati anche al rischio tecnologico e allo sviluppo dei processi
produttivi: risoluzione del parlamenti europeo del 21 gennaio 2021 in materia di
diritto alla disconnessione alle tecnologie (proposta di direttiva in allegato).
MODELLO EUROPEO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - direttiva quadro 89/391
Modello della tutela integrale nell’art. 5 della
- il focus del modello giuridico è
direttiva:
Il principio di responsabilità del datore di lavoro - l’obbligo di garantire la salute e
sicurezza del lavoratore esiste in tutti gli aspetti connessi al lavoro.
Il datore di lavoro utilizza servizi, collaboratori per dare attuazione concreta alla
normativa europea e nazionale. Ciò non lo libera dalla sua responsabilità giuridica e
non c’è alcuna delega di compiti ad altri, ma solo supporto produttivo.
Un altro principio nuovo è che la persona tutelata è il lavoratore, ma non è un
soggetto solo passivo, ma deve cooperare per proteggersi dai rischi lavorativi e
professionali, però non diminuisce la responsabilità del datore di lavoro. Il concorso
di colpa del lavoratore deve essere valutato con molta attenzione e non pesa molto
sull’accertamento della responsabilità del datore di lavoro.
Questo principio di responsabilità è talmente intenso che è stato battezzato con la
massima sicurezza tecnologicamente possibile.
formula della
Nella direttiva del 1980 il legislatore aveva introdotto un principio di riduzione del
rischio al livello più basso ragionevolmente praticabile.
C’è stata una grande evoluzione a livello legislativo, passando a uno standard più
severo.
3 giovedì 30 settembre 2021
Limiti al modello europeo?
La direttiva del 89 paragrafo 4 articolo 5 è da interpretare.
Gli stati membri possono diminuire o escludere la responsabilità del datore per fatti
dovuti a circostanze eccezionali ed imprevedibili le cui conseguenze sarebbero
state inevitabili malgrado la sua diligenza. Il datore non risponde per ciò che è
imprevedibile, caso fortuito, ma fino a quel limite l’obbligo sussiste.
NOZIONI GENERALI
art. 2 del d.lgs 81/2008: norma lunga con molte definizioni. Le nozioni giuridiche
sono diverse da quelle utilizzate nel diritto del lavoro generale, sono specifiche
applicabili in questo settore normativo e hanno valenza rilevante per la
comprensione del testo unico.
Legge che si applica a tutti in tutti i settori produttivi, a tutti i lavoratori, a tutte le
attività, anche all’estero.
PREVENZIONE - comma1 lettera n: complesso di disposizioni o misure necessarie,
anche secondo particolarità del lavoro, esperienza e tecnica, per evitare e diminuire
i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e integrità
dell’ambiente esterno.
Fare tutto ciò che è necessario, l’idea della massima sicurezza possibile, tenendo
conto della particolarità del lavoro del lavoratore, l’esperienza del datore di lavoro e
la tecnica, la tecnologia anche. La prevenzione deve tener conto di quello che un
lavoratore fa. L’esperienza è la diligenza del buon padre di famiglia, regole scritte e
non scritte. La tecnica è la tecnologia, strumenti di prevenzione che bisogna
utilizzare.
La prevenzione ha un riferimento alla salute della popolazione e dell’ambiente
esterno, soprattutto in epoca di pandemia. Quando il rischio pandemico è
scoppiato, si è innescato il dibattito giurisprudenziale sul fatto se il datore fosse
tenuto a prendere in considerazione in rischio pandemico. I datori devono tener
conto del rischio da pandemia, è stata integrata questa prevenzione attraverso i
protocolli e accordi anti-contagio.
SALUTE - lettera o: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non
consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.
Concetto molto più ampio, rischio di qualsiasi carattere anche relazionale, psichico.
VALUTAZIONE DEI RISCHI - lettera q: valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza, finalizzata ad individuare le adeguate misure di
4 giovedì 30 settembre 2021
prevenzione e protezione, ed elaborare un programma per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Bisogna ricercare anche i rischi potenziali che possono creare una situazione di
criticità e pericolosità, che sono tipologie di rischio che non si vedono.
È finalizzata a fare un monitoraggio della pericolosità del posto di lavoro, finalizzata
ad un programma di miglioramento del benessere lavorativo nel corso del tempo.
SISTEMA ISTITUZIONALE DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
I datori di lavoro non sono soli, ma esiste una rete di soggetti istituzionali pubblici,
preposti non solo al controllo, ma invece al supporto e sostegno delle imprese per
favorire il miglioramento dei sistemi di sicurezza.
Comitato di indirizzo presso il Ministero del lavoro: orienta l’attività dei datori
Commissione consultiva permanente presso il Ministero del lavoro: offrono
strumenti per linee guida e protocolli di sicurezza per mettere in pratica le misure di
sicurezza da parte dei datori di lavoro.
Comitati regionali di coordinamento.
Sistema informativo nazionale per la prevenzione: banca dati che rileva tutti i dati
relativi all’intervento infortunistico in tutto il paese e forniscono informazioni
importanti.
Enti pubblici in materia di prevenzione e sicurezza: INAIL, ISS.
5 venerdì 1 ottobre 2021
Diritto della sicurezza del lavoro
Principali fonti di produzioni di regole di prevenzione - art. 2 d. lgs. n. 81/2008
- Norma legislativa: legge nazionale e leggi regionali. Competenza legislativa
concorrente dall’art. 117 cost, quindi il legislatore regionale può intervenire.
- Norma tecnica: specifica tecnica approvata e pubblicata da un organismo
internazionale, europeo o nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria.
- Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa e
adottate volontariamente, elaborate e raccolte da Regioni, INAIL, organismi
paritetici, validate dalla Commissione consultiva permanente.
- Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa
predisposti da Ministeri, Regioni, INAIL e approvati dalla Conferenza Stato-
Regioni. Ci sono linee guida approvate dalla Conferenza che dicono come può
essere erogata la formazione continua in materia di salute e sicurezza, disciplina
molto dettagliata, e si tratta di linee guida in materia di formazione. Quando
queste linee guida vengono adottate com questa modalità, diventano obbligatorie
solamente però seguendo il procedimento dettato dalla Conferenza Stato-
Regioni. Non hanno matrice legislativa, ma diventano obbligatorie quando il
legislatore richiede le linee guida. Integrano la regola generale e specificano la
formazione in materia di sicurezza a norma di legge.
I protocolli anti contagio sono un’altra fonte di regole di prevenzione e precauzione
per gestire il rischio pandemico: sono accordi che vengono resi vincolanti dal datore
di lavoro. Non sono contemplati nell’art. 2.
Queste disciplina prevenzionistica non può essere affidata alla norma di legge,
perché è caratterizzata da una generalità e astrattezza che non si addice a questo
tipo di prevenzione mirata. La capacità di gestire le situazioni concrete non può farlo
la norma di legge, ma solo dettare principi generali e comuni, ma all’interno dei vari
settori dobbiamo fare i cinti con fondi di produzione di regole prevenzionistiche più
dettagliate, come norme tecniche, linee guida ecc.
1 venerdì 1 ottobre 2021
I SOGGETTI
Definiti dall’art. 2.
- Il lavoratore: è una persona che presta lavoro nell’ambito dell’organizzazione di
un datore pubblico o privato (con o senza retribuzione, a prescindere dal tipo
contrattuale), anche per finalità formative. È lavoratore anche se non percepisce
alcuna retribuzione!! È irrilevante il tipo di lavoro, sono inclusi anche i soggetti che
svolgono attività formative teorico-pratiche. AL RISCHIO.
Qual è l’elemento che unifica?? l’ESPOSIZIONE
- Sono “equiparati” ai lavoratori:
• soci di lavoro di cooperative e nelle società di persone.
• tirocinanti, stagisti.
• studenti di ogni ordine e grado scolastico; partecipanti a corsi di formazione
addetti a laboratori e attrezzature, ICT.
• sono esclusi gli addetti a servizi domestici e famigliari, ai quali spetta solamente il
diritto all’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro.
- Il datore di lavoro DL:
• nel settore privato è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il responsabile
dell’organizzazione dell’impresa o Unità produttiva, in quanto esercita poteri
decisionali e di spesa. La nozione guarda alla sostanza ed è una definizione che
non vale per il diritto del lavoro, ma solo in questo settore.
• nel settore pubblico, nelle PP.AA. il datore di lavoro è il dirigente con i poteri di
gestione o il funzionario senza qualifica dirigenziale, purché proposto ad un ufficio
con antinomia gestionale e con autonomi poteri di spesa. Non tutti i dirigenti
pubblici sono datori in materia di sicurezza. Possiamo dire chi è solamente se si fa
un’analisi accurata dell’ordinamento interno dell’ente pubblico.
In caso di individuazione da parte della P.A., che non sia conforme alla legge, il DL
coincide con l’organo di vertice dell’Amministrazione pubblica.
2 giovedì 7 ottobre 2021
Diritto della sicurezza del lavoro
Datore di lavoro: la difficoltà dipende dal fatto che le p.a. ha un potere di
autoregolamentazione e decide la propria organizzazione interna, ma c’è una
clausola di garanzia nel decreto del 2008 che afferma che se l’ente pubblico
esercita l’autoregolamentazione in modo difforme, allora prevale il tu del 2008.
Occorre individuare il soggetto che il legislatore ritiene responsabile della salute e
della sicurezza nel luogo di lavoro.
- Il dirigente: attua le direttive del DL e vigila sull’attività lavorativa in ragione di
competenze professionali e poteri gerarchico-funzionali adeguati alla natura
dell’incarico. Occupa un ruolo preciso nella catena di comando aziendale, ha
stretto contatto col datore e trasmette ordini di prevenzione e protezione a tutta
l’organizzazione produttiva. Le competenze nel settore della salute e sicurezza
devono essere specifici. Quindi non tutti i dirigenti sono dirigenti ai fini che a noi
interessano. Ai fini della sicurezza se non osserva gli obblighi che il tu prevede è
passibile a livello penale.
- Il preposto: sovrintendente all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive aziendali, controllando la corretta esecuzione delle stesse da parte dei
lavoratori. Si pone tra lavoratore e dirigente. Esso esercita un potere d’iniziativa in
ragione di competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchico-funzionali
adeguati alla natura dell’incarico. Controlla se i lavoratori applicano le misure di
sicurezza e protezione dettate dal datore di lavoro. Ha una competenza
professionale in materia di salute e sicurezza. Ha poteri più ridotti del dirigente.
Può rispondere penalmente di eventuali inosservanze relative al suo compito. In
un reparto ospedaliero di solito il preposto è il caposala, nei laboratori universitari
il tecnico della sicurezza è il preposto.
Ciascuno è tenuto a svolgere i compiti che la legge gli attribuisce secondo le
proprie possibilità e rispondono nei limiti delle attività svolte e nell’ambito di lavoro
che li interessano.
È necessaria una preparazione idonea al compito che si deve svolgere. Per molte
figure il legislatore evidenzia anche il livello minimo per svolgere quel ruolo
specifico. La patente in materia di salute e sicurezza deve essere aggiornata
sempre. figure di garanzia, i garanti della sicurezza —
I soggetti trattati sono le questo
persone fisiche sono investite di compiti e responsabilità direttamente dalla legge, è
il legislatore che chiede loro di assolvere ai compiti che la legge attribuisce a loro
senza una particola investitura da parte del datore di lavoro. In un sistema di
prevenzione aziendale non è necessario che sia il DL a nominare i preposti o i
dirigenti, perché questa nomina, investitura deriva direttamente dalla legge. Sono i
lavoratori che si riconoscono in questi ruoli che sono automaticamente investiti dal
legislatore del ruolo di garanti e hanno per legge i compiti che il tu del 2008
prevede. Il ruolo di garante è intrinseco al ruolo organizzativo che ciascuno dei
soggetti svolge dell’ambito dell’azienda e dell’organizzazione pubblica.
1 giovedì 7 ottobre 2021
299,
C&rsqu
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