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Ciò ha ridotto il valore delle pensioni future per molti lavoratori.
Pensione anticipata:
Abolizione della pensione di anzianità (basata su età e contributi) e introduzione della pensione
anticipata, accessibile solo con un certo numero di anni di contributi (42 anni e 1 mese per gli uomini,
41 anni e 1 mese per le donne nel 2012, poi progressivamente aumentati).
In Italia, non esistono istituti specifici creati per tutelare esclusivamente le pensioni d’oro, ma
ci sono enti e meccanismi giuridici che garantiscono la tutela dei diritti pensionistici in
generale, inclusi quelli delle pensioni elevate.
insieme ai strumenti normativi per la tutela delle pensioni appena visto troviamo anche:
1. Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale svolge un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto dei principi
costituzionali in materia pensionistica.
Ha più volte stabilito che le pensioni sono un diritto acquisito e che eventuali tagli devono
rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
2. INPS
Il sistema previdenziale in riferimento alle pensioni consiste in un insieme di norme, istituzioni
e strumenti volti a garantire un reddito ai lavoratori una volta cessata la loro attività lavorativa,
generalmente al raggiungimento di una certa età o in caso di incapacità lavorativa. In Italia, il
sistema previdenziale è gestito principalmente dall'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale) e si basa su contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro durante l'attività
lavorativa.
Questo sistema di tutele è finalizzato a garantire un reddito sostitutivo quando una persona
non è più in grado di lavorare, per motivi legati all'età, alla malattia o ad altri eventi specifici
previsti dalla legge, come nel caso di difficoltà legate a malattia, invalidità, disoccupazione e
altre situazioni.
In generale, il trattamento previdenziale si basa sul principio della solidarietà e
dell'assicurazione sociale
1. Principio di solidarietà: Il principio di solidarietà si basa sull'idea che tutti i membri di una
società contribuiscano collettivamente al benessere di chi si trova in difficoltà. In un sistema
previdenziale, ciò significa che le persone che sono in grado di lavorare e guadagnare (e
quindi di pagare contributi) sostengono quelle che, per vari motivi (come l'età, la malattia o
l'invalidità), non sono più in grado di farlo.
questo principio lo troviamo sancito nell’art 2, 53 e 38 della Costituzione
2. Assicurazione sociale: L'assicurazione sociale è un sistema in cui i cittadini sono obbligati a
versare contributi periodici (ad esempio, sotto forma di imposte o contributi previdenziali) a un
ente pubblico, l'INPS. In cambio, questi contributi garantiscono prestazioni economiche
quando il lavoratore si trova in una situazione di bisogno, come la pensione di vecchiaia,
l'indennità di malattia, la disoccupazione, l'invalidità, e altre forme di assistenza.
Questi principi sono alla base di molti sistemi di welfare, che cercano di garantire una certa
equità e protezione sociale per tutti i cittadini, specialmente nei momenti di vulnerabilità.
ESERCITAZIONE N. 2 INAIL
Gianni che era solito utilizzare la bicicletta per recarsi sul luogo di lavoro, distante 500 m. dalla propria
abitazione. Nel corso di questo tragitto, subisce un incidente e fa domanda all’Inail per il
riconoscimento dell’infortunio in itinere. L’Inail nega la prestazione, rilevando che Gianni non aveva
alcuna necessità di usare il mezzo privato e sottolineando come l'utilizzo della bicicletta in città, in
quanto soggetto ai pericoli del traffico, rappresentasse un aggravamento del rischio rispetto all'andare
a piedi.
sentenza: Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 13 aprile 2016, n. 7313
https://www.101professionisti.it/guida/infortuni-sul-lavoro/sentenze/deve-essere-riconosciuto-l-infortuni
o-in-itinere-al-lavoratore-che-si-reca-sul-posto-di-lavoro-in-4669.aspx?pos=5>
perché INAIL nega la prestazione?? Quali motivazioni/ giustificazione dà per negare il riconoscimento
dell’infortunio in itinere?? Perché dice che Gianni non aveva alcuna necessità di usare il mezzo
privato, sottolineando che l’utilizzo della bicicletta in citta, in quanto soggetto ai pericoli del traffico,
rappresenta un aggravamento del rischio rispetto all’andare a piedi?
la Corte d'Appello di Firenze in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno
respingeva la domanda volta al riconoscimento di aver subito un infortunio in itinere in bicicletta, al
termine del turno mattiniero, stava facendo ritorno a casa in bicicletta, quando veniva colpito da un
motociclo - ed ottenere conseguentemente la condanna dell'INAIL ad erogargli le prestazioni di cui al
Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13.
DOMANDA L’utilizzo della bicicletta costituisce o meno un mezzo necessario e conforme ai criteri
richiesti dalla normativa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL ????
RISPOSTA il lavoratore ha diritto al risarcimento dell’Inail. Perché l’uso della bici è da ritenersi sempre
necessitato, equiparato cioè a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi anche grazie
all’intervento del decreto legislativo 221/2015 che incentiva la mobilità sostenibile
QUANDO L’INFORTUNIO IN ITINERE NON VIENE RICONOSCIUTO DALL’INAIL?? Quindi la
copertura assicurativa Inail non è operante: in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente
L'interruzione o deviazione sono necessitate quando sono
dal lavoro o comunque non necessitata.
dovute a causa di forza maggiore.
Motivo del rifiuto da parte dell'INAIL:
L'INAIL nega la prestazione sostenendo che il signor Gianni non ha utilizzato un mezzo di trasporto
"necessario" o "inevitabile" per recarsi al lavoro, come richiesto dalla normativa sull'infortunio in
itinere. L'ente ritiene che l'utilizzo della bicicletta non sia giustificato rispetto ad altre modalità di
trasporto come mezzi pubblici o altri mezzi considerati più sicuri o razionali, sottolineando come
l’utilizzo della bicicletta in città, in quanto soggetto ai pericoli del traffico, rappresenta un mezzo
potenzialmente più pericoloso rispetto ad altre alternative e quindi non corrispondente ai requisiti di
normalità e necessità previsti dalla normativa in materia, come la circolare 12 del 2000 che dice che
la bicicletta è ammessa, ma con valutazione delle specifiche circostanze come appunto il rischio del
percorso.
su quali altre circolari basa per negare la prestazione???
n. 35 del 2005 precisano che l'indennizzo può essere escluso se il mezzo scelto dal lavoratore non
rispetta criteri di necessità, normalità o ragionevolezza in relazione alle condizioni del tragitto, per
ragionevolezza si intende che l’uso del mezzo non deve aumentare in modo irragionevole il rischio
dell’incidente, come invece è accaduto al signor Gianni, in quanto la bicicletta in città è considerata
dall’INAIL mezzo poco sicuro a causa del traffico e quindi l’ente interpreta l’aumento del rischio come
elemento per escludere la copertura assicurativa.
In particolare INAIL riferimento alla circolare 39 del 2005 dove viene ribadito che l'INAIL può negare il
riconoscimento dell'infortunio se il mezzo scelto non è considerato “normale” e sicuro per il tipo di
percorso (ad esempio, se il lavoratore usa la bicicletta in contesti dove esistono alternative più sicure
o comode come i mezzi pubblici come nel caso di Gianni).
con normalità si intende che il mezzo deve essere comunemente utilizzato per quel tragitto (in
considerazione della distanza e delle condizioni del percorso)
Circolare n. 20 del 2011 In questa circolare si ribadisce il concetto che l'infortunio in itinere è
riconosciuto anche nel caso di incidenti avvenuti durante l'uso di un mezzo proprio, come la bicicletta,
sempre che non vi siano elementi che facciano ritenere irragionevole o pericoloso il mezzo scelto.
Circolare n. 26 del 10 giugno 2016 stabilisce che l'INAIL può rifiutare l'indennizzo se il mezzo scelto
non è idoneo o se il percorso è considerato irragionevolmente pericoloso per la situazione specifica
del lavoratore.
la normativa a cui INAIL fa riferimento è il decreto legislativo 38/2000 più precisamente art 12 e 13: in
cui ci si sofferma sull’utilizzo di mezzi di trasporto privati o pubblici, chiarendo che l’uso di un mezzo
proprio come auto, bicicletta, moto è riconosciuto solo quando, non esiste un mezzo pubblico idoneo
a coprire il tragitto o per esigenze personali.
rappresenta un aggravamento del rischio rispetto all’andare a piedi, o usare mezzi pubblici.
Inoltre, l'INAIL considerava il tragitto in bicicletta potenzialmente più rischioso rispetto ad altre
alternative, e quindi non rispondente ai requisiti di "normalità" e "necessità" previsti dalla normativa in
materia.
Gianni non aveva alcuna necessità di usare il mezzo privato e sottolineando come l'utilizzo della
bicicletta in città, in quanto soggetto ai pericoli del traffico, rappresentasse un aggravamento del
rischio rispetto all'andare a piedi.
Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 e 12
art 12: amplia e specifica la disciplina del Testo Unico INAIL soffermandosi sull’utilizzo di mezzi di
trasporto privati o pubblici.
chiarisce che l’uso di un mezzo proprio come auto, bicicletta, moto è riconosciuto solo quando: non
esiste un mezzo pubblico idoneo a coprire il tragitto.
L'utilizzo del mezzo privato risulta strettamente necessario per esigenze personali o organizzative (ad
esempio, orari non compatibili con i trasporti pubblici).
Le circolari applicative dell'INAIL precisano ulteriormente che: L'uso della bicicletta è ammesso e
riconosciuto come mezzo idoneo, specialmente in ambiti urbani o quando non siano disponibili mezzi
pubblici. L'indennizzo può essere escluso se il mezzo scelto dal lavoratore non rispetta criteri di
necessità, normalità o ragionevolezza in relazione alle condizioni del tragitto.
Perché un infortunio in itinere sia riconosciuto, il mezzo utilizzato deve rispettare i seguenti requisiti:
- Necessità: il mezzo deve essere necessario in relazione alle circostanze (assenza di mezzi
pubblici o incompatibilità di orari)
- Normalità: il mezzo deve essere comunemente utilizzato per quel tragitto, in considerazione
della distanza e delle condizioni del percorso.
- Ragionevolezza: l'uso del mez