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DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA
L'ammontare dell'obbligazione si determina o in cifra fissa o in cifra percentuale. La percentuale si applica:
- alla retribuzione imponibile,
- al reddito professionale.
Nella cifra percentuale il tasso applicato è un tasso variabile stabilito:
- con un DPR,
- con un atto interno dell'istituto previdenziale.
Tuttavia, l'art. 23 della Costituzione afferma che: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Perciò, il fatto di stabilire il tasso con un atto dello stesso ente previdenziale sembra essere in contrasto con tale principio. In realtà non vi è alcuna illegittimità costituzionale, perché è sempre la legge che fissa i criteri e i principi sulla base dei quali determinare il tasso.
La legge pone inoltre degli oneri a carico dei contribuenti. I datori di lavoro, infatti, devono comunicare
mensilmente all'ente previdenziale le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti. A questo punto occorre dare una definizione di retribuzione assoggettabile (o imponibile) ai fini previdenziali. La vecchia normativa si basava sull'art. 12 della legge 153/1969 che considerava retribuzione assoggettabile tutto ciò che il lavoratore riceveva dal datore di lavoro indipendenza dello stesso rapporto di lavoro e non soltanto a titolo di corrispettivo (cosiddetta nozione omnicomprensiva della retribuzione), con la sola esclusione di determinati compensi tassativamente elencati dallo stesso art. 12. La nuova disciplina si basa sul d.lgs. 314/1997 che, per la definizione di retribuzione imponibile, rinvia all'art. 46 del TUIR il quale afferma che la retribuzione assoggettabile è la stessa ai fini fiscali e previdenziali. Dunque, la nuova disciplina considera come retribuzione assoggettabile, o meglio come reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali, tutto
ciò che il lavoratore ha percepito in relazione al rapporto di lavoro con tassativa esclusione di alcune voci che non rientrano nella definizione di retribuzione, come:- il rimborso spese,
- l'indennità di trasferta,
- i buoni pasto, ecc.
La retribuzione minimale è una retribuzione convenzionale che opera anche per i coltivatori diretti, i lavoratori autonomi, ecc.
Rientrano nei minimali:
- le ferie non godute
- le mensilità aggiuntive
- gli straordinari, ecc.
TIPOLOGIE DI CONTRIBUZIONI.
Il finanziamento del sistema previdenziale avviene attraverso diverse tipologie di contributi:
- obbligatori o effettivi: dovuti in conseguenza dell'attività lavorativa.
- figurativi: riguarda tutti quei casi di interruzione legale di attività lavorativa (come ad esempio l'infortunio, la gravidanza, ecc.). Per tutto il periodo di inattività, il datore di lavoro non è obbligato a versare i contributi perché non c'è attività lavorativa. Per questo motivo lo Stato si accolla il pagamento dei contributi in nome del principio di solidarietà col quale si vuol evitare un pregiudizio ai soggetti protetti.
- da
riscatto: consentono di regolarizzare, in modo oneroso, periodi lavorativi non coperti da contribuzione o periodi nei quali non è stata svolta alcuna attività lavorativa, ma per i quali la legge prevede il riscatto a fini previdenziali.
volontari: versati dal soggetto che in assenza di attività lavorativa vuole proseguire la contribuzione al fine di maturare il diritto alla prestazione.
aggiuntivi o addizionali: dovuti in conseguenza dell'utilizzo di prestazioni determinate.
di solidarietà: dovuti per finalità di solidarietà.
impropri: dovuti dal beneficiario delle prestazioni. Si trattano di riduzioni dell'importo delle prestazioni stesse per necessità di bilancio.
SANZIONI PER OMISSIONI CONTRIBUTIVE.
La norma che si occupa dell'apparato sanzionatorio è l'art. 16 della legge 388/2000.
I casi di omissione sono:
- mancato o ritardato pagamento dei contributi;
- mancato o ritardato pagamento dei contributi
per incertezze amministrative ogiurisprudenziali;
evasione contributiva legata a registrazioni o denunce obbligatorie omesse onon conformi al vero;
evasione contributiva con ravvedimento consistente nella denuncia spontaneadel contribuente prima dell’accertamento dell’autorità.
Nel primo caso è prevista una sanzione civile pari al tasso ufficiale maggiorato di 5.5punti. La sanzione non può superare il 40%.
Nel secondo caso si applica la stessa sanzione.
Stessa sanzione si applica pure nel quarto caso, purché il versamento avvenga entro 30giorni dall’autodenuncia.
Infine, sanzioni penali sono previste nel caso di:
- false registrazioni,
- omissioni di denunce obbligatorie,
- mancato versamento da parte del datore di lavoro di quanto trattenuto a titolo disostituto d’imposta.
12 LEZIONE N° 513 aprile ‘05
IL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE.
Il rapporto giuridico previdenziale è il rapporto che intercorre tra gli
enti previdenziali e i soggetti protetti. L'oggetto del rapporto giuridico previdenziale è il diritto del soggetto protetto a ottenere la prestazione previdenziale. Secondo la dottrina dominante all'inizio del secolo scorso, il rapporto giuridico previdenziale nasceva nello stesso momento in cui nasceva il rapporto giuridico contributivo. In realtà così non è perché il rapporto giuridico previdenziale non è un rapporto unitario, ma è un rapporto complesso e che comprende in sé lo stesso rapporto giuridico contributivo. Il rapporto giuridico previdenziale, infatti, nasce: - in presenza di particolari eventi che comportano lo stato di bisogno, - in presenza di un'attività lavorativa autonoma o subordinata. A dimostrazione di questa netta separazione sta l'assenza di simultaneità tra i due diversi rapporti. Infatti, nel rapporto giuridico contributivo, al verificarsi di determinate circostanze.(svolgimento di attività lavorativa, iscrizione negli elenchi previdenziali, ecc.), nasce per l'ente il diritto di ricevere il versamento dei contributi. Nel rapporto giuridico previdenziale, invece, al verificarsi di particolari eventi, nasce per il soggetto protetto il diritto di ricevere dall'ente la prestazione previdenziale, sempre che sussistano le condizioni necessarie. Abbiamo già detto che il rapporto giuridico previdenziale nasce in presenza di particolari eventi, stabiliti dalla legge, dai quali ne consegue lo stato di bisogno. A tali eventi devono aggiungersi determinati requisiti costanti ed essenziali. È necessario, infatti, che: 1. il soggetto protetto, che versa in stato di bisogno, viva del proprio lavoro; 2. si sia verificato l'evento che la legge reputa essere generatore del bisogno. Possono poi esistere, in circostanze particolari, ulteriori requisiti che non sono necessari, ma che permettono di completare la fattispecie, come ad esempio.l'età ed il versamento del numero minimo di contributi. Nel momento in cui sussistono tali requisiti (necessari più eventuali), nasce il diritto del soggetto protetto nei confronti dell'ente previdenziale. Tale diritto costituisce una posizione attiva che ha per oggetto la prestazione previdenziale. Tuttavia, nonostante che ci sia questa posizione attiva del beneficiario, non nasce ancora per l'ente l'obbligo di erogazione. Esistono, infatti, degli obblighi preliminari: 1. obbligo dell'ente di collaborare con il datore di lavoro e con il lavoratore; 2. obbligo di iscrizione in opportune liste speciali; 3. obbligo dell'ente di inviare periodicamente l'estratto conto dei contributi versati dal soggetto protetto. Tali obblighi sono strumentali e di natura tecnico-amministrativa e fanno nascere solo il diritto alla posizione contributiva nei confronti dell'ente, e non l'obbligo di erogazione. L'ente, da parte sua, per effetto diquesto diritto, deve evitare la prescrizione dei contributi non versati ed impegnarsi, quindi, a recuperare tali somme. Nel momento in cui si verifica l'evento che la legge reputa come generatore dello stato di bisogno, ancora non nasce il diritto a ricevere la prestazione, ma sorge il diritto all'ammissione al godimento. Sul soggetto protetto, infatti, incombe l'onere di presentare la domanda per ottenere la prestazione. Tale domanda coinvolge l'ente, che dovrà valutare se accogliere o meno la domanda all'ammissione. Verificati tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, l'ente trasforma tale diritto al godimento attraverso l'atto di ammissione, che è un atto interno, (di amministrazione), col quale si accerta la presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge. Con l'atto di ammissione si costituisce il diritto del soggetto protetto di ottenere la prestazione previdenziale. Al soggetto protetto è data, in ogni caso, lapossibilità di ricorrere al giudice ordinario. La tipologia delle prestazioni. Le prestazioni previdenziali sono stabilite dalla legge e, in relazione al singolo evento, possono essere di due tipologie: 1. Prestazione economica consistente in un'erogazione in denaro temporanea, una tantum, o erogata sotto forma di pensione o di rendita vitalizia. Essa soddisfa un duplice interesse: - interesse del lavoratore, - interesse pubblico. I due interessi sono accomunati dall'obiettivo della liberazione dallo stato di bisogno cui versa il soggetto protetto. Per questo motivo le prestazioni economiche vengono erogate in proporzione al danno subito. Le prestazioni economiche sono incedibili, impignorabili ed indisponibili. 2. Prestazione sanitaria che ha ad oggetto: l'assistenza medica, le prestazioni ambulatoriali, l'assistenza farmaceutica, la fornitura di protesi, ecc. Anche