Diritto della previdenza sociale
Capitolo I – L'evoluzione della previdenza sociale e le fonti
Percorso storico
La nascita e lo sviluppo di quel complesso di regole che va sotto il nome di previdenza sociale sono legati a filo doppio con le vicende che hanno condotto all'affermarsi di stato sociale. Lo stato sociale è lo stato che si caratterizza per l'azione dei pubblici poteri diretta a promuovere il benessere dei cittadini mediante un intervento programmato ed esteso nelle attività economico-sociali e nel campo della protezione sociale (assumendo tra i propri fini la libertà dallo stato di bisogno dei propri cittadini). Lo stato sociale è quello che eleva i valori fondamentali in diritti sociali.
Inizialmente le forme di tutela previdenziale erano limitate ai datori di lavoro e ai lavoratori. Tutte le forme di tutela previdenziale sono state istituite prima e durante il periodo corporativo (nei 50 anni della legislazione liberale si sono poste le basi per lo stato sociale moderno). Al momento della loro istituzione costituivano espressione di una solidarietà limitata (datori di lavoro e lavoratori). La Costituzione ora, invece, considera la tutela previdenziale come espressione di una solidarietà estesa a tutti i cittadini, cui realizzazione corrisponde alla soddisfazione di un interesse di tutta la collettività. Secondo i principi costituzionali, il titolo per avere diritto alle prestazioni previdenziali risiede soltanto nell’essere cittadini e i livelli di quelle prestazioni debbono essere determinati soltanto in funzione alle scelte politiche che ispirano il legislatore nella valutazione e nella individuazione delle esigenze di liberazione dal bisogno alle quali occorre dare soddisfazione.
Origine della previdenza sociale dall'Unità d'Italia alla Repubblica
- L.n. 80/1898 (tutela di nuovi rischi)
- Assicurazione obbligatoria
- Carta del lavoro
- Istituzione della Cassa nazionale di previdenza sociale
Durante il liberalismo (dall'Unità d'Italia fino al fascismo, prende il nome di legislazione liberale) vennero considerati i problemi sociali del lavoro e si riteneva che alla loro soluzione dovessero provvedere direttamente i lavoratori. Una prima manifestazione di quella che poi sarà la previdenza sociale fu determinata dalla spontanea iniziativa dei lavoratori interessati: associazioni volontarie di lavoratori (metà del 1700).
Società di mutuo soccorso
La L.n. 80/1898 segna la nascita della previdenza sociale italiana. In realtà, questa legge si limita a rendere obbligatoria un’assicurazione privata per la responsabilità civile del datore di lavoro. Questa legge obbliga i datori di lavoro a provvedere all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Quell’assicurazione non era limitata agli infortuni determinati da colpa del datore di lavoro, ma era estesa anche agli infortuni determinati da caso fortuito, forza maggiore o addirittura da colpa non grave del lavoratore.
Nello stesso periodo (1898) fu istituita la Cassa nazionale per vecchiaia e invalidità (antecedente all'INPS). Questa gestisce inizialmente un’assicurazione solo volontaria, ma verrà ampliata e resa obbligatoria nel 1919 introducendo per la prima volta lo stato di finanziamento.
Durante questo periodo vi è la previdenza sociale nel periodo corporativo (fascismo 1922-1943): una rapida evoluzione della previdenza sociale. La tutela è affidata ad enti pubblici istituiti appositamente ma rimane limitata ai lavoratori subordinati. Lo stato si limita a dar vita a nuovi istituti ma raramente interviene finanziariamente. Durante il periodo corporativo il sistema delle assicurazioni sociali viene completato con la previsione della tutela di nuovi rischi (malattia professionale, tubercolosi, malattie comuni).
Solidarietà corporativa: tra datori di lavoro e prestatori di lavoro ispirata alla realizzazione dell’interesse pubblico (assicurazione contro le malattie prof.). Essa consentì l’estensione della tutela prev. estendendola anche a rischi che non sono connessi con l’attività lavorativa.
Disposizione 26 della Carta del Lavoro del 1927: la previdenza è un’altra manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro è il prestatore d’opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo stato si occupa di coordinare e unificare il sistema degli istituti di previdenza. Creazione di grandi enti previdenziali: INFPS e INFAIL.
Codice civile del 1942: vengono affermati i principi che ancora oggi tutelano la previdenza sociale.
Dalla Costituzione a oggi
La Costituzione italiana (1948): L’evoluzione della previdenza sociale avviene nell’immediato dopoguerra. La Costituzione segna una svolta: riconosce e garantisce a tutti i cittadini i diritti sociali, e tra questi i diritti previdenziali (art.2,3,4,32,36,37,38 Cost.). Essa deve essere posta in relazione con l’affermarsi dell’idea di sicurezza sociale. Questa idea esprime l’esigenza che venga garantita a tutti i cittadini la libertà dal bisogno, in quanto questa libertà è ritenuta condizione indispensabile per l’effettivo godimento dei diritti civili e politici. Nella varietà dei modi di attuazione si possono individuare due principi fondamentali:
- Il sempre più determinante intervento dello stato, che assume direttamente tra i suoi fini la realizzazione della tutela previdenziale.
- La progressiva estensione di queste nuove situazioni di bisogno e la nuova categoria di soggetti, anche oltre l’ambito tradizionale del lavoro subordinato.
Principi costituzionali
ART.2: Riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
ART.3: Principio di uguaglianza. L'idea di sicurezza sociale indica che la liberazione dal bisogno corrisponde a un interesse riferibile a tutta la collettività.
ART.4: Il diritto al lavoro per tutti i cittadini. Lo stato deve rendere effettivo questo diritto.
ART.32: Il diritto alla salute come diritto dell’individuo e della collettività. Lo stato provvede a erogare le cure per gli indigenti.
ART.36: Principio di proporzionalità del lavoro. La retribuzione che il lavoratore subordinato riceve deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente per assicurare un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia.
ART.37: Principio a tutela della parità di genere fra uomo e donna.
ART.38: Principio di solidarietà. La tutela di chi si viene a trovare in condizioni di bisogno costituisce un’espressione necessaria della solidarietà di tutta la collettività. La realizzazione dei programmi deve avvenire ad opera dello Stato, tenuto non solo a predisporre gli organi e gli istituti necessari ma anche ad integrarli. L’intervento dello stato deve quindi tendere all’effettiva realizzazione della tutela dei soggetti protetti, realizzazione che costituisce un fine fondamentale dello Stato, nel senso che ad essa corrisponde un interesse pubblico immediato e diretto. Dall’esame dell’art. risulta che tutti i cittadini, in caso di bisogno, hanno diritto ai mezzi necessari per vivere. Questo articolo afferma anche il principio della libertà di previdenza privata come manifestazione di quella specifica solidarietà che si esprime anche nelle formazioni sociali. L’espressione sicurezza sociale non compare esplicitamente nell’articolo, ma è accolta in modo implicito.
Diverse letture dell’art.38
- Concezione dualista (storicamente prevalente): è prevista la divisione tra previdenza e assistenza ma vengono viste come due componenti complementari dello stato di sicurezza sociale.
- Concezione universalista (minoritaria): il servizio previdenziale è visto come sistema pubblico unitario e universale realizzato dallo stato a tutela di tutti i cittadini.
- Norma aperta, che non impone uno specifico modello di protezione sociale.
L’inserimento dei diritti previdenziali tra i valori tutelati dalla Costituzione implica, oltre al loro sostanziale rafforzamento, l’accrescimento del ruolo attivo della Corte costituzionale. La Corte giudica la legittimità o l’illegittimità di una legge. Una questione di legittimità costituzionale deve essere proposta necessariamente tramite un giudice o nel corso di un giudizio.
Il sistema di previdenza sociale supera l’ambito del lavoro subordinato per estendersi a tutte le categorie di lavoratori. Inoltre ha superato anche il carattere territoriale che ne limitava l’attuazione. Attraverso la corte Costituzionale si è estesa la tutela anche ai lavoratori italiani all’estero.
La legislazione ordinaria ha dato attuazione ai principi della sicurezza sociale. Dell’evoluzione della previdenza sociale nella legislazione sono espressione:
- L’istituzione del SSN,
- L’intervento finanziario dello stato e l’integrale finanziamento a carico del bilancio dello stato dell’assegno sociale,
- La continua estensione della tutela previdenziale, della malattia,
- Gli interventi a favore dei soggetti dotati di risorse economiche insufficienti.
Area previdenziale
- Impianto assicurativo
- Contributi delle categorie interessate
- Intervento sussidiario dello stato
- ART.38 logica dualista → Mezzi “adeguati” in relazione all’intervento protetto.
- Differenze tra previdenza e assistenza
Area assistenziale
- Servizio pubblico ai cittadini
- Ad esclusivo carico dell’erario
- Prestazioni uniformi tramite il minimo esistenziale
- Verifica dell’inabilità al lavoro
Quando si parla di sicurezza, previdenza e assistenza sociale si devono fare delle distinzioni. La distinzione tra previdenza e assistenza si riduce alla diversità dell’ambito e all’intensità della tutela, giustificata dal diverso modo in cui l’ordinamento ha valutato le esigenze dei cittadini rispetto a quelle dei lavoratori. Significato del tutto diverso assumono le nozioni di previdenza e assistenza sociale, quando vengono utilizzate per distinguere le prestazioni ancora finanziate su base contributiva e quelle finanziate soltanto a carico dello stato.
L’evoluzione del sistema previdenziale è comunque tuttora asimmetrica, irrazionale, con eccessi di legislazione. Nonostante queste mancanze, negli interventi si registrano comunque alcune costanti nello sviluppo del sistema prev. Post costituzione: un processo di progressiva espansione soggettiva del sistema di tutela obbligatoria; l’adozione del criterio della ripartizione, per la gestione delle risorse finanziarie.
L'evoluzione legislativa post-Costituzione
Interventi a favore dell’idea di sicurezza sociale come servizio pubblico (tre principali):
- Prima forma di tutela economica a carattere universale: L.n.335/95 → L’assegno sociale
- Tutela degli invalidi civili (L.n.118/71) garantita ai cittadini a fronte di una riduzione permanente della capacità lavorativa almeno pari al 74%.
- Istituzione del SSN (L.n.833/78): il servizio sanitario nazionale, ART.32 il diritto alla salute: realizza appieno il precetto costituzionale in base al quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività (ART.32). Il SSN venne istituito con la L.n.833/1978. Tale servizio è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, secondo le modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini (principio di eguaglianza).
Interventi di assistenza sanitaria garantiti dal servizio sanitario nazionale risultano efficacemente integrati dagli interventi di servizio sociale realizzati dal sistema integrato di assistenza sociale di cui la legge 328/2000. Riforma dell’assistenza sociale che attribuisce diritti soggettivi alle persone protette. I principi generali e le finalità della legge confermano che la sicurezza sociale, in attuazione dei principi espressi dagli ART.2 e 3 della Costituzione, è destinata ad operare oltre l’ambito tradizionale della previdenza sociale. L’assistenza e la previdenza sono nate con la motivazione politica del mantenimento dell’ordine costituito. I principi accolti nella Costituzione assegnano allo Stato anche il fine di realizzare la garanzia del minimo di sostentamento per ogni cittadino, nonché, sia pure con limitazioni, per i cittadini dell’UE (stranieri, profughi, apolidi). L’interesse da soddisfare è ancora l’interesse pubblico, ma questo non ha più ad oggetto soltanto il mantenimento dell’ordine sociale, né la potenza economica sociale. La soddisfazione dell’interesse pubblico è direttamente e immediatamente connessa alla soddisfazione dell’interesse del singolo che si trovi in condizioni di bisogno, in quanto strumentale all’interesse della collettività.
Misure di contrasto alla povertà: nuove misure di sostegno al reddito per i cittadini con difficoltà nei carichi familiari (es. assegno per il terzo figlio, assegno di maternità).
Riforma titolo V della Costituzione (ART.117): lo stato ha competenza esclusiva per la materia della previdenza sociale, per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; le regioni hanno competenza per la tutela della salute, la sicurezza sul lavoro, la previdenza complementare ed integrativa.
La razionalizzazione del sistema pensionistico
L’esigenza di contenere i disavanzi e di realizzare l’equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche ha ispirato numerosi provvedimenti legislativi emanati nel periodo 1992-2001. Questi provvedimenti hanno introdotto numero elementi di razionalizzazione poiché hanno realizzato una omogeneizzazione delle tutele su tutti i fronti. L.n. 335/95 ha introdotto delle modifiche: reintroduzione del sistema di calcolo delle pensioni dal principio di solidarietà a quello della corrispettività tra contributi versati e prestazioni pensionistiche. Questa legge ha introdotto una razionalizzazione riconducendo la funzione del sistema pensionistico alla liberazione delle effettive situazioni di bisogno.
Distinzione tra:
- Pensione retributiva: l’ammontare della pensione è determinato direttamente sulla base delle retribuzioni percepite.
- Pensione contributiva: fa riferimento alla contribuzione previdenziale e all’età di ingresso in pensione
Ulteriore razionalizzazione del sistema pensionistico che concorresse a ristabilire l’equilibrio finanziario delle gestioni: L.n.243/04 ha introdotto nuovi elementi di razionalizzazione. Con tale legge il legislatore ha delegato il governo a emanare norme aventi forza di legge per liberalizzare l’età pensionabile, per eliminare il divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, per sostenere le forme di previdenza complementare.
Capitolo II – Il sistema giuridico della previdenza sociale
La realizzazione della tutela previdenziale è compito dello stato. L’erogazione delle prestazioni è affidata ad enti previdenziali (Istituto nazionale previdenza sociale INPS) i quali reperiscono i mezzi necessari per la realizzazione del loro fine istituzionale dalla contribuzione obbligatoria posta a carico dei soggetti protetti.
I soggetti che intervengono nella realizzazione della tutela previdenziale sono:
- Lo Stato
- Gli enti previdenziali
- I soggetti tenuti al pagamento dei contributi
- I soggetti protetti aventi diritto come tali alle prestazioni previdenziali (soggetti deboli).
Il sistema giuridico previdenziale è l’insieme dei rapporti che intercorrono tra i vari soggetti indicati:
- Stato – enti previdenziali
- Soggetti protetti – enti previdenziali (rapporto giuridico previdenziale)
- Soggetti obbligati alla contribuzione – enti previdenziali (rapporto contributivo). La costituzione di un rapporto previdenziale non si crea in base ad un atto di volontà ma semplicemente dal verificarsi del fatto presupposto dalla legge.
Il rapporto sul quale si incardina tutto il sistema previdenziale è quello intercorrente tra l’istituto di previdenza e i soggetti aventi diritto alle prestazioni. Tale rapporto è definito rapporto giuridico previdenziale (struttura analoga a quello derivante dal contratto di assicurazione privata). Il contratto sarebbe formato dal rapporto intercorrente tra i lavoratori e l’istituto assicuratore e da quello intercorrente tra quest’ultimo e il datore di lavoro (restano quindi esclusi i rapporti con lo Stato).
La relazione intercorrente tra prestazioni e contributi previdenziali
Le parti obbligate non realizzano la composizione del conflitto di interessi ma realizzano un interesse, diverso e superiore: quello pubblico. In realtà un nesso tra le due obbligazioni esiste (pagare i contributi/erogare prestazioni), ma è una relazione di strumentalità. I contributi previdenziali hanno natura di tributo e sono imposti per reperire i mezzi necessari al soddisfacimento dell’interesse pubblico connesso alla realizzazione della tutela previdenziale, (non vi è un principio quindi di corrispettività).
Principio di automaticità delle prestazioni: sta a indicare che le prestazioni previdenziali non sono direttamente correlate ai contributi versati dai singoli, bensì al soddisfacimento dell'interesse pubblico.
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