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PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Le prestazioni integrative si aggiungono a quelle assicurative e sono dirette alla qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale. Tali prestazioni sono di competenza delle regioni. L'INAIL eroga prestazioni economiche ai grandi invalidi in occasione delle festività di fine anno (i titolari di rendite INAIL non fruiscono di tredicesima). RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE Dal 1° luglio 2000 la rivalutazione delle prestazioni INAIL è annuale e legata alla variazione dei prezzi al consumo (Istat). DELEGA PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE PRESTAZIONI Il lavoratore può riscuotere le prestazioni economiche anche attraverso una delega: - al coniuge, - ad un parente, - ad un affine (ad es. il cognato o la cognata), - ad una delle persone con cui è comune il diritto ad esigere l'indennità. Nel caso di legittimo impedimento, la delegapuò essere rilasciata ad altre persone ma deve essere visitata dal Sindaco o dall'Autorità Consolare Italiana in caso di residenza all'estero. ASSICURAZIONE PER LE CASALINGHE L'assicurazione INAIL copre solo gli infortuni dai quali derivi per le casalinghe una inabilità permanente superiore al 33%; tale assicurazione è comunque obbligatoria. Prestazioni sanitarie: vengono erogate dal servizio sanitario nazionale attraverso le Aziende Sanitarie Locali (ASL). I lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale hanno diritto ad avere gratuitamente le cure occorrenti per la completa guarigione e, tutte le cure utili per il recupero, il più completo possibile, della salute e della capacità lavorativa. Le prestazioni sanitarie erogate sono le seguenti: - pronto soccorso: qualora non siano sufficienti le attrezzature sanitarie aziendali, il lavoratore deve essere trasportato, con spese a carico del datore di lavoro, al più vicino

ospedale opresso i medici o i centri di cura convenzionati;

  • cure mediche: le ulteriori cure mediche, chirurgiche e riabilitative, ambulatoriali o ospedaliere, sono prestate senza limiti di tempo e senza il pagamento dei ticket, finché il lavoratore non sia clinicamente guarito e, anche dopo la guarigione clinica, ove facilitino il recupero della capacità lavorativa;
  • cure mediche: le ulteriori cure mediche, chirurgiche e riabilitative, ambulatoriali o ospedaliere, sono prestate senza limiti di tempo e senza il pagamento dei ticket, finché il lavoratore non sia clinicamente guarito e, anche dopo la guarigione clinica, ove facilitino il recupero della capacità lavorativa;
  • protesi: la fornitura delle protesi è a carico dell'INAIL; esse possono venire periodicamente rinnovate. Il miglioramento funzionale che il lavoratore ottiene con il loro ausilio non può comportare la riduzione del grado di inabilità.
  • Cure termali: si può
fruire di uno o più cicli di cure termali ove ritenuto necessario. Gli oneri delle cure sono a carico del servizio sanitario mentre le spese accessorie (viaggio, diaria, retta alberghiera) sono a carico dell'INAIL. Le cure, solitamente prescritte dal medico di famiglia, sono concesse dal sanitario INAIL se ritenute utili alla guarigione clinica e al recupero della capacità lavorativa, ma anche per stabilizzare le condizioni e per prevenire possibili evoluzioni negative. Discostando ora di poco lo sguardo dall'ambito della tutela assicurativa sul lavoro e considerando un altro settore, che pure è giusto menzionare in questa trattazione, osserviamo come, sottoposto a simile tutela sia anche il "lavoro agonistico". Infatti costituisce oggetto di tutela assicurativa anche le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro contratti dagli sportivi professionisti. L'assicurazione obbligatoria degli sportivi professionisti è stata introdotta dal.D.Lgs n.38del 2000 di riforma dell'INAIL, il cui art. 6, introducendo una presunzione assoluta di pericolosità per lo svolgimento dell'attività sportiva professionistica, estende l'obbligo assicurativo agli sportivi professionisti titolari di rapporto di lavoro dipendente con datori di lavoro, anche nel caso di previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizza privatistica. Precedentemente al suddetto intervento legislativo, l'art. 8 della legge n. 91/81 obbligava le società sportive a stipulare una polizza assicurativa individuale privata, a favore degli sportivi professionisti, oltre che contro il rischio della morte, anche in caso di infortuni suscettibili di pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionale riservando, poi, la definizione dei limiti assicurativi alla negoziazione tra le federazioni stesse e i rappresentanti delle categorie interessate, in relazione all'età ed al contenuto.

patrimoniale del contratto. Sul punto è, peraltro, appena il caso di ricordare che l'art.4, comma 197 della Legge n.350/2003 (Finanziaria 2004), ha introdotto un secondo comma all'art.8 Legge n.91/81, secondo cui le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art.6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38.

Successivamente alla riforma del 2000, è intervenuto il decreto legislativo n. 79 del 13 marzo 2002, recante alcune disposizioni integrative al predetto decreto di riforma dell'Inail in materia d'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti.

In particolare, il decreto aggiunge il comma 1 bis all'art. 6 del d.lgs. n. 38/2000, stabilendo che dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo per gli sportivi professionisti (16 marzo 2000), le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del

premio Inail valgono anche ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera d'inabilità temporanea assoluta. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio d'assicurazione è quella stessa erogata dai rispettivi datori di lavoro agli sportivi, comunque entro i limiti previsti dall'art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 1124/65 (Testo unico sugli infortuni), da valere, pertanto, anche ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Con delibera n. 560 del 2001, peraltro, il Consiglio di Amministrazione dell'Inail aveva già provveduto ad istituire, con effetto dal 16 marzo 2000, il sottogruppo "0590 - Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici)" nell'ambito della "Tariffa Industria", stabilendo altresì un tasso medio nazionale, mediante il quale determinare il premio assicurativo,

Del 79 per mille. All'obbligo assicurativo in esame sono tenute le società destinatarie delle prestazioni sportive, e cioè le Società professionistiche operanti nell'ambito delle discipline sportive professionistiche.

Si ricorda che, per obbligo di legge, le suddette società devono essere costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ed ottenere, prima del deposito dell'atto costitutivo, l'affiliazione ad una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.

I datori di lavoro debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle attività, la natura delle attività stesse per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio.

diassicurazione.Quando per la natura dei lavori o per la necessità dei loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della dal servizio dello sportivo professionista non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare della società, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.Relativamente ai rapporti assicurativi e ai pagamenti dei premi, in assenza di specifica disciplina

Introdotta dal D.Lgs. n.38/2000, l'Inail ritiene confermate le disposizioni impartite dagli artt.28 e 44 del testo unico. In particolare, i premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

Mentre relativamente alle prestazioni assicurative, la novità certamente più rilevante introdotta dal D.Lgs n.38/2000, come modificato dal D.Lgs. n.79/2002, è rappresentata dalla modalità di calcolo dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta. Dal 16 marzo 2000, data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo, infatti,

Le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della prestazione. In particolare, viene presa in considerazione la retribuzione effettiva nei limiti del minimale e del massimale di rendita (fissati con decreto ministeriale per il calcolo del premio).

Per finire, un doveroso accenno in materia, bisogna farlo dal punto di vista Comunitario. Con la Raccomandazione del 19.09.2003 (2003/670/CE su G.U.C.E. del 25.09.2003) la Commissione Europea istituisce un primo elenco europeo delle malattie professionali. Nello stesso testo viene "raccomandato" agli stati membri, entro il 31 dicembre 2006 di:

  1. Recepire nelle loro "disposizioni legislative, regolamentari o amministrative" l'elenco europeo delle malattie professionali dell'allegato I.
  2. Introdurre nelle loro "disposizioni legislative, regolamentari o amministrative" norme che garantiscano il diritto all'indennizzo per malattia.
egolamentazione, è vietato licenziare il lavoratore senza giusta causa o motivazione valida. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a fornire le necessarie accomodazioni ragionevoli per consentire al lavoratore di svolgere le sue mansioni nel modo più efficace possibile. In caso di discriminazione o violazione dei diritti del lavoratore affetto da patologia non contenuta nell'allegato I, è possibile presentare un reclamo presso le autorità competenti o rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto del lavoro per ottenere assistenza legale. È importante sottolineare che ogni paese può avere leggi e regolamenti specifici in materia di tutela dei lavoratori con patologie non contenute nell'allegato I. Pertanto, è consigliabile consultare le leggi e le normative del proprio paese per ottenere informazioni precise e aggiornate.
Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della previdenza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Vianello Riccardo.