La tutela delle malattie professionali
Il ruolo centrale che nell'odierna società assolve il lavoro nella costruzione e nel mantenimento della salute è ormai indiscutibile. Attraverso il lavoro infatti è possibile costruire ed esprimere la creatività, l'autonomia, l'identità, la vita in comune, la realizzazione sociale. Nel medesimo tempo, le condizioni di lavoro che favoriscono e preservano la salute dei lavoratori, costituiscono anche un elemento importante della salute economica delle aziende.
Ciò nondimeno, l'esercizio di un'attività professionale non è priva di rischi. Purtroppo incidenti e malattie del lavoro restano ancora oggi degli avvenimenti troppo frequenti nonostante nuove regolamentazioni, sforzi di prevenzione e sviluppo della tecnica ne abbiano fatto diminuire il numero e sparire alcune delle malattie professionali classiche come le intossicazioni da piombo. Attualmente il rischio di contrarre una malattia professionale o di subire un infortunio sul lavoro costituisce una dura realtà per milioni di uomini e di donne che lavorano: ogni giorno in Italia 4 lavoratori perdono la vita e 140 rimangono invalidi per un incidente sul lavoro e ogni anno altri 40.000 contraggono una malattia professionale.
Eppure le sofferenze umane e i costi sociali ed economici che ne derivano potrebbero in larga misura essere evitati. Malattie professionali ed infortuni, infatti, non sono una fatalità, ma rappresentano sempre il frutto di scarsa attenzione per le misure di prevenzione e di protezione che obbligatoriamente i datori di lavoro sono tenuti ad adottare nell’impresa per tutelare l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti. Salute e sicurezza sul lavoro costituiscono infatti un diritto fondamentale.
Malattie professionali e infortuni sul lavoro
Un piccolo spunto critico, prima di passare alla trattazione in esame, ci porta a questo punto a considerare come, nonostante il netto spartiacque esistente tra malattie professionali (oggetto del nostro studio) e infortuni sul lavoro, il discorso sulle prime sia in realtà inscindibile da quello sui secondi. Tale spartiacque, infatti, non sempre divide i due versanti senza sbavature: così la medicina legale italiana eccepisce da sempre che le malattie da lavoro di origine infettive o parassitaria sarebbero, in realtà, da collocare nel campo degli infortuni in quanto il contatto con quel preciso agente che introdurrà la malattia nel fisico del lavoratore avverrebbe comunque in un istante, non individuabile forse, ma comunque un tempo brevissimo.
Posto ciò e assodato che è essenziale che ogni lavoratore conosca quali sono i suoi diritti ma anche i suoi doveri per preservarsi dai cosiddetti rischi professionali, definiamo meglio il concetto di malattia professionale: viene reputata tale ai fini giuridici, la malattia contratta dal lavoratore nell’esercizio del proprio lavoro o per la sua presenza in un ambiente in cui altri lavoratori svolgono attività morbigena.
La malattia professionale, o tecnopatia, si differenzia da quella comune per lo stretto rapporto "Causa – Effetto" con l’ambiente di lavoro e dall’infortunio nella causa che la determina; non si tratta infatti di causa violenta, ma di un insieme di fattori che lentamente nel tempo, agiscono sull’organismo procurando la patologia.
Da questa definizione viene subito in primo piano un presupposto in presenza del quale si può parlare di malattia professionale e cioè il nesso di causalità diretta che lega l’evento lesivo (da cui scaturisce il diritto alla prestazione) al lavoro svolto, in modo inscindibile. Il nesso di causalità rappresenta, tra l’altro, il discrimen tra le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro dato che, a proposito di questi ultimi, si parla di "occasione di lavoro" intendendo con ciò, che la legge non richiede affatto che il lavoro sia la causa dell’infortunio.
Il quadro normativo
L’art. 29 del decreto n. 626/1994 attribuisce a INAIL e ISPESL, la competenza per la raccolta, l’elaborazione, l’informazione, su dati relativi a rischi professionali, nonché sulle proposte tecniche e normative di prevenzione. Un efficace strumento del settore industriale, è il registro degli esposti a rischio che nel decreto 626/1994 è previsto all’art. 70 (rischio agenti cancerogeni) e all’art. 87 (rischio agenti biologici) come già il DPR 277/1991 aveva previsto per il rischio rumore, amianto, piombo. Copie di tali registri sono inviate a ISPESL, ISS, USL e sono a disposizione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza.
Fondamentale ai fini tutelari è poi il T.U. n. 1124 del 1965 che disciplina la materia sotto il profilo assicurativo, prescrivendo l’obbligo di assicurazione, da parte del datore di lavoro per tutti i lavoratori che operino o presenzino in determinati ambienti lavorativi. Tale tutela si attua, attualmente, con una duplice modalità a seconda se si è in presenza di cosiddette malattie “tabellate” o “non tabellate”. In passato si ritenevano invece meritevoli di tutela solo le malattie previste nella tabella di cui all’art. 1 del T.U. n. 1124/1965. Con sentenza n. 179/1988 la Corte Costituzionale ha poi introdotto il cosiddetto “sistema misto” che prevede il risarcimento anche per le tecnopatie non contemplate nella tabella di legge, purché se ne dimostri lo stretto legame causa – effetto con l’ambiente di lavoro.
Dal fatto che la legge presume che una certa malattia sia causata da una certa lavorazione discende poi la conseguenza che il lavoratore non ha l’obbligo di dimostrare che la malattia da cui è colpito dipende dal lavoro svolto. Incombe invece al datore di lavoro l’onere di fornire la prova contraria. Esistono poi malattie professionali “non tabellate”, le quali impongono al lavoratore di esibire le prove sia dell’effettiva esistenza della malattia, sia del legame di questa con l’attività lavorativa svolta.
Sostanzialmente dunque vige la regola generale che in presenza di malattie “non tabellate” è l’assicurato che deve produrre la documentazione idonea a dimostrare il legame tra questa e l’attività lavorativa svolta, tuttavia in alcuni casi determinati, con particolare riferimento al mobbing, si suole considerare malattie “non tabellate” alla stregua di quelle “tabellate”. In un circolare infatti l’INAIL sostiene che “poiché…l’esperienza… ha dimostrato che non sempre sono producibili…prove documentali sufficienti…è necessario procedere a indagini ispettive…allo scopo di…integrare gli elementi probatori prodotti dall’assicurato”.
Per concludere il discorso sulle tabelle, dobbiamo infine aggiungere che per garantire il costante allineamento all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie lavorative, il legislatore ha affidato ad una commissione scientifica il compito di rivederle annualmente. Relativamente all’assicurazione possiamo dire che anche questa è gestita dall’INAIL e che è regolata dalle norme contenute: nel Testo Unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali del 1965, nel Decreto legislativo n. 38/2000 e nelle disposizioni speciali. L’assicurazione INAIL si applica ai lavoratori dipendenti, autonomi, ai lavoratori italiani all’estero e alle casalinghe.
Tipologie di lavoratori assicurati
Lavoratori dipendenti
- Gli operai
- Gli impiegati che svolgono di fatto un’attività che li esponga al rischio di infortunio e di malattia professionale
- I sovrintendenti al lavoro anche se non partecipano materialmente ad esso, purché operino nelle stesse condizioni previste per gli operai
- Gli apprendisti
- Gli alunni e gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzioni di qualsiasi ordine e grado che svolgano esercitazioni pratiche, le quali ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con l’ausilio di macchine elettriche e di lavoro
- Gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o di riqualificazione professionale, anche aziendali o dei cantieri scuola
- Il coniuge, i figli o gli altri parenti del datore di lavoro che prestano opera manuale nell’impresa, anche senza retribuzione
- I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società che prestano opera manuale
- I lavoratori a domicilio
- I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e ai servizi di riassetto e pulizia dei locali
- I ricoverati in case di cura, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza che svolgono, per il servizio interno o attività occupazionale, lavori protetti nonché i loro istruttori e sovrintendenti
- I sacerdoti, i religiosi e le religiose
- I detenuti in stabilimenti di pena quando svolgono lavori, nonché i loro istruttori e sovrintendenti
- I componenti di equipaggi, per la navigazione e la pesca, delle navi o galleggianti, anche se esercitati a scopo di diporto
- I lavoratori dipendenti dell’area dirigenziale
- Gli sportivi professionisti
- I lavoratori parasubordinati
Lavoratori autonomi
- Gli artigiani che svolgono attività manuale nelle loro imprese
- Gli assuntori di stazione di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie e tranvie esercitate in regime di concessione
Lavoratori italiani all’estero
Sono assicurati se prestano attività all’estero in qualità di dipendenti di imprese italiane.
Casalinghe
Sono ricompresi nella categoria calinghe, gli uomini e le donne in età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgano, in via esclusiva, attività di lavoro in ambito domestico.
L'INAIL inoltre tutela i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro (infortunio in itere) e, anche nel caso in cui il lavoratore non sia stato assicurato dal suo datore di lavoro e contragga una malattia professionale o si infortuni sul lavoro, ha ugualmente diritto ad usufruire delle prestazioni INAIL.
Il ruolo del garante per la Privacy
Particolarmente meritevole di attenzione, in questo contesto, è anche la posizione del Garante per la Privacy laddove, in risposta al quesito giuridico che chiedeva di verificare la legittimità, rispetto appunto alla normativa sulla privacy, della trasmissione direttamente da parte dei medici all’Istituto assicuratore delle denunce di alcune malattie collegate alle attività lavorative dei loro pazienti, ha dichiarato invero legittimo questo comportamento auspicando dunque che i medici che diagnosticano ai loro pazienti malattie che possono essere state provocate da determinate attività lavorative potenzialmente nocive, possano trasmettere direttamente all’INAIL la denuncia della diagnosi.
Generalmente la denuncia dell’insorgenza di malattie professionali, corredata del certificato medico contenente il domicilio dell’ammalato, il luogo in cui è ricoverato e una relazione sulla sintomatologia accusata dal paziente e una su quella rilevata dal medico certificatore, viene trasmessa dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia (art. 53 del DPR. N, 1124 1965), con l’obbligo per il medico, qualora l’INAIL le richieda, di fornire tutte le notizie ritenute necessarie all’espletamento della causa.
Rispetto ad alcune malattie professionali elencate in un decreto, vige tuttavia nell’attuale ordinamento giuridico l’obbligo – per il medico che venga a conoscenza nell’esercizio delle sue attività di determinate malattie professionali – di denuncia, oltre che all’azienda sanitaria locale, anche alla sede dell’Istituto assicuratore competente per territorio (art. 139 DPR 1124/1965 e art. 10 del dlgs n. 38/2000). Va ricordato, a tale proposito, che la pertinente normativa stabilisce che l’elenco delle malattie professionali contenga anche una lista di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini dell’eventuale revisione dell’elenco.
Allo scopo di coadiuvare i medici nell’individuazione dell’origine professionale delle malattie, in rapporto con le esperienze dei lavoratori, nasce il sistema informativo TST-MP (Tecnologia - salute - tutela delle malattie di origine professionale). TST-MP è un sistema orientato a fornire informazioni a sostegno di un’indagine che ha l’obiettivo di esplicitare l’eventuale nesso causale tra un lavoro ed una malattia; trattasi nella sostanza di un database contenente un archivio di schede, un insieme di testi e ipertesti e un sistema di indici.
Da un punto di vista prettamente tecnico gli indici servono per selezionare le schede sulla base di parole chiave. Le schede contengono testi e ipertesti che forniscono specifiche informazioni sui fattori di rischio. I collegamenti ipertestuali supportano la navigazione consentendo di richiamare altre schede a partire da una scheda data.
Nuovo elenco delle malattie professionali
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 aprile 2004 è stato approvato il nuovo elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia da parte del primo medico che ne riconosca l’esistenza ai sensi dell’art. 139 del T.U. n. 1124/1965. Esso è stato elaborato dalla commissione scientifica presieduta dal rappresentante dell’INAIL e composta da 11 membri indicati dagli enti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISPESL, Istituto Italiano di Medicina Sociale, INPS, IPSEMA e USL.
L’elenco è costituito da tre liste:
- Lista I – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
- Lista II – Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità
- Lista III – Malattie la cui origine lavorativa è possibile
La Commissione Scientifica ha sottolineato che l’elenco è stato aggiornato rispetto al precedente, adottando criteri innovativi con la revisione e l’inserimento di nuove malattie. In particolare, le principali novità riguardano i tumori professionali, le malattie dell’apparato respiratorio, quelle muscolo-scheletriche e le malattie psico-sociali da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro.
Tumori professionali
Ai fini della nostra trattazione, procediamo qui di seguito ad una sintetica analisi inerente alle più diffuse malattie rientranti nelle categorie di cui sopra, marcandone i tratti salienti. Le patologie più gravi sono causate dall’esposizione all’amianto e al benzene.
Le malattie principali che possono essere provocate dall'asbesto (amianto) sono:
- Asbestosi
- Mesotelioma
- Carcinomi polmonari
- Tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe e di altre sedi
Asbestosi
È una malattia respiratoria cronica legata alle proprietà delle fibre di asbesto di provocare una cicatrizzazione (fibrosi) del tessuto polmonare; ne conseguono irrigidimento e perdita della capacità funzionale. Le fibre di asbesto penetrano con l'aria attraverso la bocca ed il naso, procedendo poi lungo la faringe, la laringe, la trachea e i bronchi fino ad arrivare agli alveoli polmonari. Qui l'aria giunge a stretto contatto con il sangue e, attraverso una sottilissima membrana, cede ossigeno e assorbe anidride carbonica. La superficie totale di scambio è molto estesa e può essere alterata dall'inalazione di polveri non inerti, fra cui la silice e l'asbesto.
I sintomi dell'asbestosi sono simili a quelli delle altre malattie respiratorie croniche: l'affanno, prima da sforzo e poi anche a riposo, la tosse, che spesso è di tipo secco, la debolezza dovuta alla riduzione della quantità di ossigeno che dagli alveoli passa al sangue. La diagnosi si basa innanzitutto sui sintomi riferiti dal lavoratore, sull'auscultazione del torace, che può mettere in evidenza rumori patologici alle basi polmonari, sugli accertamenti radiografici, che possono mostrare la presenza di opacità irregolari, e sulle prove di funzionalità respiratoria, con cui si rileva un deficit di tipo restrittivo.
La malattia insorge dopo un periodo di latenza di molti anni e inizia in modo graduale. Non esiste una terapia specifica per l'asbestosi e non è possibile pertanto una guarigione delle lesioni polmonari: la terapia è essenzialmente mirata a ostacolare le complicanze infettive e a migliorare, nei limiti del possibile, le capacità respiratorie.
Mesotelioma
È un tumore maligno che può colpire le membrane sierose di rivestimento dei polmoni (pleura) e degli organi addominali (peritoneo). I mesoteliomi sono quasi inesistenti nella popolazione non esposta ad asbesto, ma rappresentano il 15% dei tumori che colpiscono persone affette da asbestosi: l'individuazione di mesoteliomi deve pertanto sempre far sospettare un'esposizione ad asbesto.
Sono stati descritti casi di mesotelioma in persone residenti intorno a miniere di asbesto o nelle città sede di insediamenti industriali con lavorazioni dell'amianto, in familiari venuti in contatto con le polveri accumulatesi sulle tute di lavoratori direttamente esposti. L'esistenza di mesoteliomi nei residenti e nei familiari mostra che possono essere pericolose anche esposizioni a basse concentrazioni di asbesto. In genere il tempo di latenza (ovvero il tempo che intercorre tra l'esposizione ad amianto e la comparsa della malattia) è dell'ordine di decenni e può anche superare i 40 anni dall'inizio dell'esposizione.
I sintomi del mesotelioma sono legati ad una compressione dei visceri che sono a contatto con la massa tumorale; per lo più il primo segno nell'acquisizione è...
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