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L'INFORTUNIO IN ITINERE PRIMA DEL DLGS. N.
38 DEL 2000
• Legge delega del 1963 mai attuata per ragioni
economiche.
• L'infortunio in itinere era considerato quale
prolungamento dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro, pertanto, era indennizzato solo
se ricorreva il, rischio specifico cioè connesso con
l'attività esercitata, con la conseguenza che erano
tutelati solo i lavoratori rientranti nel campo di
applicazione della medesima.
• Il rischio della strada, di per sé non proteggibile,
diventa tale solo se assurge a rischio diverso e più
grave di quello che incombe sulla generalità degli
utenti della strada.
L’INFORTUNIO IN ITINERE : la nuova disciplina
dettata dall’art. 12 del dlgs. n. 38 del 2000.
• L’Assicurazione comprende gli infortuni occorsi
alle persone assicurate durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, durante il
normale percorso che collega due luoghi di
lavoro se il lavoratore ha più rapporti di
lavoro, e qualora non sia presente un
servizio di mensa aziendale, durante il
normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti.
L’INFORTUNIO IN ITINERE : la nuova disciplina
dettata dall’art. 12 del dlgs. n. 38 del 2000.
• L’assicurazione non comprende gli infortuni
causati da interruzioni o deviazioni del tutto
indipendenti dal lavoro o comunque non
necessitate. Deviazioni necessitate quando
sono dovute a causa di forza maggiore (guasto
meccanico, malore del lavoratore, viabilità
interrotta, prestare soccorso a vittime di incidenti
e assistere minori e incapaci), ad esigenze
essenziali ed improrogabili (incerte da definire) o
all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L’INFORTUNIO IN ITINERE (SEGUE).
• Esclusione della tutela: sono esclusi gli
dall’abuso
infortuni direttamente cagionati di
dall’uso
alcolici e di psicofarmaci o non
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni e dal
mancato possesso della patente di guida
(perché riconducibili alla figura del rischio
elettivo).
• Dubbi sulla formulazione della disposizione
perché lascerebbe intendere che sarebbe
esclusa la tutela in caso di abuso di psicofarmaci
se assunti per finalità terapeutiche, ed invece
sarebbero comunque indennizzabili gli infortuni
dall’uso
cagionati terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni.
Le malattie professionali
• Malattia professionale, stesso ambito di tutela degli
infortuni ma nesso diverso tra lavoro e inabilità perché
nesso causale diretto, cioè la m. deve essere stata
“nell’esercizio
contratta ed a causa della specifica
lavorazione” indicata dalla legge, ricompresa in elenchi,
c.d. malattie tabellate (58 in industria e 27 in agricoltura).
In tal caso, il lavoratore deve solo dimostrare di essere
stato adibito a quella particolare lavorazione morbigena
cui la tabella riconnette la malattia della quale è rimasto
affetto e che la stessa sia insorta nel periodo max di
indennizzabilità (nesso causale presunto).
• La C C. sent. n. 179/88 ha riconosciuto il diritto alla
prestazione anche alle malattie non tabellate (c.d.
sistema misto) a condizione che venga provata la loro
natura professionale. In tal caso, il lavoratore deve
provare la derivazione causale diretta e determinante
della malattia dalla att.lav. con più difficoltà.
(Segue)
• Causa lenta e non violenta che determina la
malattia.
• Eccezioni al nesso causale diretto solo per
asbestosi e silicosi per le quali è sufficiente che
nell’esercizio
siano contratte della lavorazione.
• Novità del d.lgs. n. 38 del 2000 che prevede
aggiornamento e revisione periodica delle
malattie tabellate e non (Art. 10).
DANNO BIOLOGICO
•Rappresenta all’integrità
la lesione psicofisica,
suscettibile di valutazione medico legale, della
persona. Prima del d.lgs.n. 38 del 2000, veniva
indennizzato solo e nella misura in cui veniva ad
sull’attitudine
incidere al lavoro del soggetto protetto.
Es. danno estetico.
•Ora, rientra nella copertura assicurativa Inail, pertanto
è indennizzabile anche laddove non abbia ridotto la
capacità lavorativa del singolo.
(Segue):
•Le dell’integrità
menomazioni conseguenti alla lesione “Tabella
psicofisica sono valutate in base a specifica
menomazioni”(che
delle contempla i vari quadri
menomativi derivanti da lesioni e/o da malattie).
L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o
superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in
capitale, dal 16% è erogato in rendita in base alla
“tabella biologico”
indennizzo danno (che contiene le
misure del ristoro economico del danno). L'indennizzo è
aredittuale, cioè prescinde dalla retribuzione
dell'assicurato, varia in funzione della gravità
dell’età
menomazione, e del sesso.
(Segue):
• Le menomazioni di grado pari o superiore al 16%
danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota
di rendita, in aggiunta a quella erogata per
l'indennizzo del danno biologico, volta a ristorare
anche le conseguenze patrimoniali della
menomazione. E' commisurata al grado della
menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e
al coefficiente che rappresenta l'indice di
determinazione della percentuale della
“tabella
retribuzione da considerare (c.d. dei
coefficienti”). (SEGUE):
• L'ulteriore quota di rendita è inoltre
commisurata all'incidenza della
menomazione sulla categoria di attività
lavorativa di appartenenza dell'assicurato e
sulla ricollocabilità dello stesso, quindi sulla
capacità di continuare a produrre reddito,
ciò che determina una personalizzazione
dell'indennizzo.
Pluralismo previdenziale (1/3)
Il rapporto giuridico previdenziale per l’invalidità, vecchiaia e
superstiti è gestito:
• per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e per la
maggioranza dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
dall’INPS
co.co.pro., associati in partecipazione) e prende il nome
di Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
• per i liberi professionisti provvedono appositi enti privatizzati ad
opera del d.lgs. n. 509/1994 (Casse di previdenza)
• dell’AGO
persistono altri regimi speciali per categorie specifiche di
lavoratori, volti ad assicurare un trattamento previdenziale più
favorevole, suddivisi in:
Pluralismo previdenziale (2/3)
a) regimi sostitutivi (I.N.P.D.A.I., Fondo addetti ai pubblici servizi di trasporto,
Fondo telefonici, Fondo elettrici, Fondo ferrovie dello Stato s.p.a.,, Fondo
Volo, ora soppressi, INPGI).
b) regimi esclusivi, per i lavoratori pubblici (impiegati civili e operai dello
Stato, magistrati ordinari ed amministrativi, insegnati, militari delle forze
l’INPDAP;
armate e corpi di polizia, dipendenti degli enti locali) come
“forme
c) regimi esonerativi, di previdenza aziendali” appartenenti al settore
dell’assicurazione,
del credito e che gestiscono autonomamente e direttamente
il trattamento di previdenza per i propri dipendenti, attraverso appositi fondi e
casse aziendali ;
d) regimi integrativi, istituiti allo scopo di prelevare contributi per effettuare
dell’assicurazione
prestazioni aggiuntive ed integrative generale obbligatoria,
in favore di specifiche categorie di lavoratori (ad es. Fondo esattoriali e Fondo
dipendenti da aziende private del gas).
Pluralismo previdenziale (3/3)
I vari enti previdenziali furono costituiti e conformati come
autosufficienti ed auto-referenti, infatti, non era prevista la
possibilità di un riconoscimento reciproco dei periodi di anzianità
maturati presso ciascuno di essi, restando così inutilizzabili le
contribuzioni versate dagli assicurati presso un determinato ente
in caso di passaggio ad altro, a seguito di un mutamento di
lavoro.
La incomunicabilità pressoché assoluta tra le diverse gestioni
assicurative costituiva un grave pregiudizio non solo al processo
di unificazione del sistema, ma alla stessa tutela previdenziale,
dall’articolo
estesa 38 della Costituzione a tutti i lavoratori, sia
dipendenti che autonomi o libero-professionisti.
Norme di raccordo tra enti
Al fine di eliminare la disparità di trattamento in cui versa un
lavoratore con anzianità contributiva pluriregime rispetto a chi
un’unica
maturi il diritto a pensione presso gestione,
l’ordinamento l’esigenza
ha recepito di introdurre norme di
“criteri collegamento”
raccordo, di fra le varie gestioni
pensionistiche, approntando una serie di meccanismi, veri e
propri percorsi di riunificazione della fattispecie, volti a garantire
quest’ultima
il completamento di nei casi di frammentazione del
rapporto presso più regimi.
Legge n.322 del 1958
Il primo provvedimento volto a porre rimedio a tale situazione di
ineffettività fu adottato nel 1958 con la legge n. 322, che
dell’attrazione.
introdusse la disciplina Questa legge è
importante perché ha una funzione strutturale essenziale
nell’ambito dell’ordinamento previdenziale in quanto individua
nell’assicurazione generale obbligatoria la forma di tutela alla
quale devono confluire tutte le posizioni contributive alternative,
quando viene a cessare il rapporto che ha dato luogo
all’iscrizione l’iscritto
senza che maturi contestualmente il diritto
a pensione. Quindi sebbene il lavoratore abbia contribuito a
forme esclusive o sostitutive per il tempo astrattamente
necessario a perfezionare il requisito contributivo ma poi viene
meno la ragione giustificativa della tutela speciale o esclusiva, il
un’unica
lavoratore deve necessariamente costituirsi posizione
l’assicurazione
assicurativa presso generale obbligatoria .
Legge n.29 del 1979
La legge n.29 del 1979 ha introdotto nel nostro
ordinamento previdenziale il principio della
“multidirezionale”,
ricongiunzione essendo riconosciuta
al lavoratore la possibilità di trasferire, a domanda, i
propri periodi assicurativi dal regime speciale a quello
generale e viceversa, indipendentemente dalla loro
sufficienza o meno a dar diritto ad un trattamento
autonomo. “materiale&rdquo