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Il rapporto giuridico previdenziale

La fattispecie del rapporto giuridico previdenziale

La fattispecie da cui deriva il rapporto giuridico previdenziale è una fattispecie complessa a formazione progressiva, nella quale il sorgere del diritto è condizionato dalla preesistenza cronologica di specifici fatti richiesti (nel loro succedersi necessario) dal legislatore. Elementi essenziali di questa fattispecie sono la qualità di produttore di reddito da lavoro (o il sostentamento da quel reddito, laddove il diritto alla prestazione nasca in via derivata) e l’assolvimento (effettivo, figurativo, volontario) dell’obbligo contributivo nello stesso periodo di riferimento nel quale si è prodotto il reddito da lavoro (da cui il permanere del doppio requisito contributivo ed assicurativo).

Il rapporto sorge, quindi, nel momento in cui il produttore di reddito inizia l’attività lavorativa, autonoma o subordinata (con coincidenza dell’obbligo contributivo e della relativa anzianità), nonché si realizzano gli altri presupposti di fatto richiesti dalla legge (ad esempio, esposizione al rischio nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro); e genera, in questa fase, diritti o aspettative, di fatto o di diritto (come nella fattispecie pensionistica sino al maturarsi dei requisiti minimi per il completamento della fattispecie).

Diversità di tutela del bisogno nel rapporto previdenziale e assistenziale

Soggetti dell’obbligazione contributiva: Soggetti attivi del rapporto previdenziale: enti previdenziali, non solo di natura pubblica (vedi infatti le casse dei libero professionisti, privatizzate col d.lgs.n.509/94). Soggetti passivi: datore di lavoro in senso lato. Soggetti obbligati: anche lavoratori dipendenti, autonomi che assumono insieme la figura dell’assicurante e del beneficiario e quindi sono integralmente responsabili per il versamento dei propri contributi. Lavoratori parasubordinati, ove l’obbligo contributivo grava sui committenti per una quota e sugli stessi lavoratori per la parte restante.

Soggetti protetti

  • Tutti i lavoratori subordinati pubblici e privati, i lavoratori autonomi, sia professionisti sia artigiani, piccoli commercianti, lavoratori agricoli autonomi (mezzadri, affittuari, coltivatori diretti)
  • Titolari di rapporti di co.co.co., lavoratori a progetto, nonché gli associati in partecipazione
  • Superstiti dei lavoratori deceduti nei casi previsti dalla legge

Natura dei contributi

  • I contributi avrebbero natura di premio assicurativo
  • I contributi avrebbero natura del c.d. «salario previdenziale», ovvero natura retributiva trattandosi di una quota stornata dalla retribuzione presente e devoluta ai bisogni futuri del lavoratore
  • Sarebbero tributi imposti dalla legge a favore di un ente pubblico, per realizzare un interesse generale, quale è la liberazione dal bisogno

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il contributo assicurativo non è assimilabile né ad un’imposta, né ad una tassa. Secondo Pessi si tratta di una autonoma categoria giuridica, non riconducibile a figure preesistenti, caratterizzandosi per proprie peculiarità e atteggiandosi in maniera diversa in ragione dell’imposizione medesima (la fonte è l’art.38, Cost., co.2 e non l’art.53 Cost., applicabile al diritto tributario).

Tipi di contribuzione

La contribuzione figurativa: quando il rapporto di lavoro rimane sospeso per effetto di determinati eventi (disoccupazione, malattia, maternità, infortunio, servizio militare, CIG, cariche pubbliche elettive, congedi parentali..) la legge dispone che quei periodi si considerino come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla prestazione previdenziale ed alla determinazione della sua misura.

Contribuzione correlata: introdotta dal 1996 (l.n.662 del 1996, l.n.449 del 1997), è a totale carico del datore di lavoro, in quei settori che sprovvisti degli ammortizzatori sociali, li istituiscono attraverso l’autonomia collettiva.

La contribuzione volontaria

La contribuzione volontaria consiste nella possibilità per il soggetto beneficiario di proseguire il versamento dei contributi quando il rapporto di lavoro presupposto sia estinto, al fine di vedere maturare il proprio diritto alla prestazione previdenziale. Per ottenere l'autorizzazione occorre avere almeno cinque anni di contributi effettivi in tutta la vita lavorativa oppure tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda. Solo per alcune categorie di lavoratori (stagionali, part-time, parasubordinati) è sufficiente un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando i contributi versati come lavoratore dipendente e autonomo.

L'importo del contributo volontario viene determinato applicando l'aliquota contributiva, prevista per ciascun anno e per ciascuna categoria, alla retribuzione percepita nelle 52 settimane precedenti la data di presentazione della domanda. La misura del contributo volontario è diversa secondo la data di rilascio dell'autorizzazione: per chi è stato autorizzato entro il 31 dicembre 1995 si applica l'aliquota del 27,87% sulla retribuzione media settimanale imponibile; per chi è stato autorizzato dal 1° gennaio 1996 in poi, l'aliquota applicata è del 30,87%.

Il riscatto

Con il riscatto il soggetto beneficiario recupera alcuni periodi che non rientrerebbero nella copertura previdenziale ritenuti meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento (università, formazione).

Laurea riscattabile

  • I corsi legali di laurea riscattabili sono i seguenti: i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre); i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni); i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni
  • I dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
  • I titoli accademici introdotti dal decreto n. 509 del 1999, cioè la laurea con corso di durata triennale e Laurea specialistica, al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea triennale

Diplomi di alta formazione artistica e musicale

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici – secondo le vigenti disposizioni in materia – i nuovi corsi attivati dal 2005 che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di diploma di specializzazione e di diploma accademico di formazione alla ricerca.

Riscatto di due lauree

A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Ma ovviamente in questo caso, ci sarà una contribuzione più onerosa essendo richiesto il riscatto di più anni, di due corsi legali di laurea.

Esempio di riscatto di laurea

Se un lavoratore ha conseguito la laurea dopo il 1995, ed esattamente il corso di laurea è stato dal 2000 al 2004, avremo 4 anni da riscattare con riferimento al reddito degli ultimi 12 mesi, ad esempio 30.000 euro. La domanda è presentata nel 2011, l’aliquota è del 33%, il calcolo sarà pari al 33% di 30.000 moltiplicato per i 4 anni per un onere di riscatto da versare pari a 39.600 euro. In questo caso saranno quattro gli anni recuperati nel proprio estratto conto contributivo dell’Inps.

Riscatto laurea richiesto da soggetti inoccupati

Dal 2008 in poi, la facoltà di riscatto è esercitabile anche da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata, e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero. I versamenti sono interamente deducibili dal reddito e possono essere rateizzati in dieci anni. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato; nel caso di soggetto inoccupato i contributi sono detraibili dall’imposta dovuta dalle persone da cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori) nella misura del 19% dell’importo stesso.

L’onere di riscatto per i soggetti inoccupati

In questo caso l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria, vigente nell’anno di presentazione della domanda.

Calcolo sul contributo per artigiani e commercianti. Per l’anno 2012 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.930,00, importo sul quale va applicata l’aliquota del 33%. Quindi, chi volesse riscattare il periodo di laurea come inoccupato presentando domanda nel corso del 2012 dovrebbe pagare, per un anno di corso, un importo pari a € 4.926,90.

Riscatto e riforma Fornero

L’allungamento della vita lavorativa previsto dalla riforma Fornero cambia lo scenario per chi vuole riscattare gli anni di laurea. L’aumento varia in funzione dell’età, del genere e della categoria professionale. Un trentenne che si è laureato in corso e ha iniziato a lavorare a ventidue potrà uscire dal mercato del lavoro tre anni e mezzo prima, a 65 anni e mezzo anziché a 69. Se invece ha cominciato a venticinque, come è più probabile, il riscatto non gli permetterà di anticipare il pensionamento.

Così, per esempio, per un dipendente quarantenne con inizio della contribuzione a venticinque anni e riscatto di quattro anni di laurea, aumenterà del 12% la somma di tutti i vitalizi incassati dal momento del pensionamento sino alla vita media attesa. Per un autonomo della stessa età e anzianità contributiva, invece, l’incremento sarà solo del 6%.

Pertanto, il riscatto conviene soltanto se consente di far rientrare il contribuente nel novero di chi potrà calcolare la pensione col sistema interamente retributivo, quindi 18 anni di contributi al 31.12.1995. Per gli altri, ha più una valenza finanziaria che previdenziale, nel senso che non permette di velocizzare l’uscita dal mercato del lavoro, ma consente soltanto un piccolo aumento dell’ammontare del vitalizio. In alternativa, per diversificare, si potrebbero utilizzare altri strumenti, come i fondi pensione o altre forme assicurative, oppure investimenti finanziari o immobiliari.

Caratteri dell’obbligazione contributiva

Inderogabile, perché l’obbligazione contributiva nasce direttamente dalla legge (art.23 Cost.) che ne determina l’ammontare con criteri variabili a seconda delle categorie, dei soggetti e dei rischi protetti. In altri termini, l’obbligo sorge all’atto del verificarsi delle condizioni previste dalla legge che sono le stesse che determinano la nascita del rapporto previdenziale e si connota come obbligatorio o volontario in ragione dello stesso atteggiarsi della disciplina legislativa che può perfino determinarne l’esistenza «virtuale» (contribuzione figurativa).

Personale, anche se l’obbligato è individuato dalla legge, così può essere lo stesso produttore di reddito da lavoro e/o congiuntamente o in via esclusiva, il fruitore della prestazione lavorativa (datore di lavoro, committente). Indivisibile: impossibile frazionare il pagamento dovuto per il periodo di riferimento, necessità di considerare unitaria l’obbligazione ove riferita a più periodi temporali o a più soggetti. Privilegiata: infatti, l’art.2753 c.c. indica tra i crediti assistiti dal privilegio sui mobili quelli derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti, fondi speciali, che gestiscono IVS. Modulabile (ad esempio, sgravi contributivi).

Obblighi accessori

Obbligazione principale e obblighi accessori del datore di lavoro nei confronti degli enti assicuratori, attraverso denunce o atti di iscrizione del lavoratore all’ente previdenziale. Pertanto, se tali adempimenti non sono stati assolti dal datore di lavoro, l’obbligo contributivo sussiste in ogni caso, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni previste dall’ordinamento in caso di mancanza o falsità di denunce o registrazioni obbligatorie.

L’inadempimento contributivo nei confronti degli enti previdenziali

Il datore di lavoro è responsabile per la quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. L’omessa o irregolare contribuzione da parte del datore di lavoro può dar luogo ad una responsabilità: penale, civile e amministrativa verso l’ente previdenziale.

Responsabilità penale

A seguito della c.d. depenalizzazione (legge.689 del 1981, leggi n.499 e 561 del 1993) residuano due casi di responsabilità penale del datore di lavoro:

  • Evasione contributiva (condotta diretta intenzionalmente a non pagare contributi ad es., omissione di registrazioni obbligatorie, omissione di denunce annuali o mensili, che prevede la reclusione sino a 2 anni);
  • Mancato versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori (che prevede la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a € 1.032,00).

Responsabilità civile

  • Oltre ai contributi non versati è, solitamente, dovuta una “somma aggiuntiva che, per i crediti accertati al 30 settembre 2000, ammonta a:
  • 40% dell’ammontare dei contributi omessi, nel caso di mera omissione contributiva (mancato o tardato pagamento, ma in presenza di documenti aziendali regolarmente tenuti),
  • 60% dell’ammontare dei contributi omessi, nel caso di evasione contributiva (omessa o infedele registrazione contabile).

Responsabilità amministrativa

  • Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere annullate o ridotte nei casi in cui il ritardo nell’adempimento del datore di lavoro sia limitato nel tempo.
  • Sono previste sanzioni amministrative anche nel caso di violazione di obblighi accessori (estratto conto-annuo da consegnare al lavoratore).
  • Finanziaria 2007: sanzioni amministrative quintuplicate.

Novità Riforma Fornero (legge n.214/2011)

Minimale contributivo

Minimale di retribuzione imponibile stabilito dall’art.1, D.L.n.338/89, convertito nella legge n.389/89: ha stabilito che l’importo della retribuzione da assumere a base del calcolo del contributo previdenziale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle OO.SS, più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, anche quando il datore di lavoro non aderisce alle OO.SS.stipulanti, è tenuto al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dai contratti collettivi. Fine: combattere la contrattazione collettiva pirata.

Di conseguenza, non possono essere versati all'INPS contributi al di sotto di determinati limiti annui stabiliti dalla legge, i cosiddetti minimali. Essi cambiano di anno in anno in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita. Per il 2012, minimale retributivo giornaliero (pari ad Euro 45,70).

Massimale contributivo

Il massimale è il limite di retribuzione oltre il quale i contributi non sono più dovuti. Esiste solo per i lavoratori a cui si applica il sistema contributivo ai sensi dell’art.2, l. n. 335 del 1995 (perché nel sistema redistributivo della legge n.153 del 1969 tutta la retribuzione era base imponibile e, poi, si prevedeva il tetto pensionistico) cioè coloro:

  • che si sono iscritti per la prima volta all'INPS a partire dal 1° gennaio 1996;
  • che, pur essendo iscritti all'INPS prima del 1996, scelgono di andare in pensione con il sistema contributivo.

Il massimale cambia di anno in anno in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita (Per il 2012 euro 96.149,00).

Altre volte, il legislatore assume come retribuzione di riferimento una retribuzione media convenzionale, in quanto determinata annualmente dal Ministro del Lavoro (così, per i lavoratori italiani all’estero). Invece, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, la base di computo è il reddito annuo dichiarato ai fini IRPEF e relativo all’attività lavorativa da cui sorge il rapporto previdenziale. Anche in queste ipotesi, sono previsti massimali che rilevano sia ai fini dell’obbligo che della prestazione.

Retribuzione imponibile

L’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche è stata garantita dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969, che rappresenta, sotto il profilo della tecnica legislativa, quanto di meglio poteva escogitarsi per impedire l’elusione contributiva e garantire prestazioni adeguate al tenore di vita raggiunto in prossimità del pensionamento.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale315 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della previdenza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Battisti Anna Maria.
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