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L'INFORTUNIO IN ITINERE PRIMA DEL DLGS. N.

38 DEL 2000

• Legge delega del 1963 mai attuata per ragioni

economiche.

• L'infortunio in itinere era considerato quale

prolungamento dell'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro, pertanto, era indennizzato solo

se ricorreva il, rischio specifico cioè connesso con

l'attività esercitata, con la conseguenza che erano

tutelati solo i lavoratori rientranti nel campo di

applicazione della medesima.

• Il rischio della strada, di per sé non proteggibile,

diventa tale solo se assurge a rischio diverso e più

grave di quello che incombe sulla generalità degli

utenti della strada.

L’INFORTUNIO IN ITINERE : la nuova disciplina

dettata dall’art. 12 del dlgs. n. 38 del 2000.

• L’Assicurazione comprende gli infortuni occorsi

alle persone assicurate durante il normale

percorso di andata e ritorno dal luogo di

abitazione a quello di lavoro, durante il

normale percorso che collega due luoghi di

lavoro se il lavoratore ha più rapporti di

lavoro, e qualora non sia presente un

servizio di mensa aziendale, durante il

normale percorso di andata e ritorno dal

luogo di lavoro a quello di consumazione

abituale dei pasti.

L’INFORTUNIO IN ITINERE : la nuova disciplina

dettata dall’art. 12 del dlgs. n. 38 del 2000.

• L’assicurazione non comprende gli infortuni

causati da interruzioni o deviazioni del tutto

indipendenti dal lavoro o comunque non

necessitate. Deviazioni necessitate quando

sono dovute a causa di forza maggiore (guasto

meccanico, malore del lavoratore, viabilità

interrotta, prestare soccorso a vittime di incidenti

e assistere minori e incapaci), ad esigenze

essenziali ed improrogabili (incerte da definire) o

all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L’INFORTUNIO IN ITINERE (SEGUE).

• Esclusione della tutela: sono esclusi gli

dall’abuso

infortuni direttamente cagionati di

dall’uso

alcolici e di psicofarmaci o non

terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni e dal

mancato possesso della patente di guida

(perché riconducibili alla figura del rischio

elettivo).

• Dubbi sulla formulazione della disposizione

perché lascerebbe intendere che sarebbe

esclusa la tutela in caso di abuso di psicofarmaci

se assunti per finalità terapeutiche, ed invece

sarebbero comunque indennizzabili gli infortuni

dall’uso

cagionati terapeutico di stupefacenti ed

allucinogeni.

Le malattie professionali

• Malattia professionale, stesso ambito di tutela degli

infortuni ma nesso diverso tra lavoro e inabilità perché

nesso causale diretto, cioè la m. deve essere stata

“nell’esercizio

contratta ed a causa della specifica

lavorazione” indicata dalla legge, ricompresa in elenchi,

c.d. malattie tabellate (58 in industria e 27 in agricoltura).

In tal caso, il lavoratore deve solo dimostrare di essere

stato adibito a quella particolare lavorazione morbigena

cui la tabella riconnette la malattia della quale è rimasto

affetto e che la stessa sia insorta nel periodo max di

indennizzabilità (nesso causale presunto).

• La C C. sent. n. 179/88 ha riconosciuto il diritto alla

prestazione anche alle malattie non tabellate (c.d.

sistema misto) a condizione che venga provata la loro

natura professionale. In tal caso, il lavoratore deve

provare la derivazione causale diretta e determinante

della malattia dalla att.lav. con più difficoltà.

(Segue)

• Causa lenta e non violenta che determina la

malattia.

• Eccezioni al nesso causale diretto solo per

asbestosi e silicosi per le quali è sufficiente che

nell’esercizio

siano contratte della lavorazione.

• Novità del d.lgs. n. 38 del 2000 che prevede

aggiornamento e revisione periodica delle

malattie tabellate e non (Art. 10).

DANNO BIOLOGICO

•Rappresenta all’integrità

la lesione psicofisica,

suscettibile di valutazione medico legale, della

persona. Prima del d.lgs.n. 38 del 2000, veniva

indennizzato solo e nella misura in cui veniva ad

sull’attitudine

incidere al lavoro del soggetto protetto.

Es. danno estetico.

•Ora, rientra nella copertura assicurativa Inail, pertanto

è indennizzabile anche laddove non abbia ridotto la

capacità lavorativa del singolo.

(Segue):

•Le dell’integrità

menomazioni conseguenti alla lesione “Tabella

psicofisica sono valutate in base a specifica

menomazioni”(che

delle contempla i vari quadri

menomativi derivanti da lesioni e/o da malattie).

L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o

superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in

capitale, dal 16% è erogato in rendita in base alla

“tabella biologico”

indennizzo danno (che contiene le

misure del ristoro economico del danno). L'indennizzo è

aredittuale, cioè prescinde dalla retribuzione

dell'assicurato, varia in funzione della gravità

dell’età

menomazione, e del sesso.

(Segue):

• Le menomazioni di grado pari o superiore al 16%

danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota

di rendita, in aggiunta a quella erogata per

l'indennizzo del danno biologico, volta a ristorare

anche le conseguenze patrimoniali della

menomazione. E' commisurata al grado della

menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e

al coefficiente che rappresenta l'indice di

determinazione della percentuale della

“tabella

retribuzione da considerare (c.d. dei

coefficienti”). (SEGUE):

• L'ulteriore quota di rendita è inoltre

commisurata all'incidenza della

menomazione sulla categoria di attività

lavorativa di appartenenza dell'assicurato e

sulla ricollocabilità dello stesso, quindi sulla

capacità di continuare a produrre reddito,

ciò che determina una personalizzazione

dell'indennizzo.

Pluralismo previdenziale (1/3)

Il rapporto giuridico previdenziale per l’invalidità, vecchiaia e

superstiti è gestito:

• per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e per la

maggioranza dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,

dall’INPS

co.co.pro., associati in partecipazione) e prende il nome

di Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)

• per i liberi professionisti provvedono appositi enti privatizzati ad

opera del d.lgs. n. 509/1994 (Casse di previdenza)

• dell’AGO

persistono altri regimi speciali per categorie specifiche di

lavoratori, volti ad assicurare un trattamento previdenziale più

favorevole, suddivisi in:

Pluralismo previdenziale (2/3)

a) regimi sostitutivi (I.N.P.D.A.I., Fondo addetti ai pubblici servizi di trasporto,

Fondo telefonici, Fondo elettrici, Fondo ferrovie dello Stato s.p.a.,, Fondo

Volo, ora soppressi, INPGI).

b) regimi esclusivi, per i lavoratori pubblici (impiegati civili e operai dello

Stato, magistrati ordinari ed amministrativi, insegnati, militari delle forze

l’INPDAP;

armate e corpi di polizia, dipendenti degli enti locali) come

“forme

c) regimi esonerativi, di previdenza aziendali” appartenenti al settore

dell’assicurazione,

del credito e che gestiscono autonomamente e direttamente

il trattamento di previdenza per i propri dipendenti, attraverso appositi fondi e

casse aziendali ;

d) regimi integrativi, istituiti allo scopo di prelevare contributi per effettuare

dell’assicurazione

prestazioni aggiuntive ed integrative generale obbligatoria,

in favore di specifiche categorie di lavoratori (ad es. Fondo esattoriali e Fondo

dipendenti da aziende private del gas).

Pluralismo previdenziale (3/3)

I vari enti previdenziali furono costituiti e conformati come

autosufficienti ed auto-referenti, infatti, non era prevista la

possibilità di un riconoscimento reciproco dei periodi di anzianità

maturati presso ciascuno di essi, restando così inutilizzabili le

contribuzioni versate dagli assicurati presso un determinato ente

in caso di passaggio ad altro, a seguito di un mutamento di

lavoro.

La incomunicabilità pressoché assoluta tra le diverse gestioni

assicurative costituiva un grave pregiudizio non solo al processo

di unificazione del sistema, ma alla stessa tutela previdenziale,

dall’articolo

estesa 38 della Costituzione a tutti i lavoratori, sia

dipendenti che autonomi o libero-professionisti.

Norme di raccordo tra enti

Al fine di eliminare la disparità di trattamento in cui versa un

lavoratore con anzianità contributiva pluriregime rispetto a chi

un’unica

maturi il diritto a pensione presso gestione,

l’ordinamento l’esigenza

ha recepito di introdurre norme di

“criteri collegamento”

raccordo, di fra le varie gestioni

pensionistiche, approntando una serie di meccanismi, veri e

propri percorsi di riunificazione della fattispecie, volti a garantire

quest’ultima

il completamento di nei casi di frammentazione del

rapporto presso più regimi.

Legge n.322 del 1958

Il primo provvedimento volto a porre rimedio a tale situazione di

ineffettività fu adottato nel 1958 con la legge n. 322, che

dell’attrazione.

introdusse la disciplina Questa legge è

importante perché ha una funzione strutturale essenziale

nell’ambito dell’ordinamento previdenziale in quanto individua

nell’assicurazione generale obbligatoria la forma di tutela alla

quale devono confluire tutte le posizioni contributive alternative,

quando viene a cessare il rapporto che ha dato luogo

all’iscrizione l’iscritto

senza che maturi contestualmente il diritto

a pensione. Quindi sebbene il lavoratore abbia contribuito a

forme esclusive o sostitutive per il tempo astrattamente

necessario a perfezionare il requisito contributivo ma poi viene

meno la ragione giustificativa della tutela speciale o esclusiva, il

un’unica

lavoratore deve necessariamente costituirsi posizione

l’assicurazione

assicurativa presso generale obbligatoria .

Legge n.29 del 1979

La legge n.29 del 1979 ha introdotto nel nostro

ordinamento previdenziale il principio della

“multidirezionale”,

ricongiunzione essendo riconosciuta

al lavoratore la possibilità di trasferire, a domanda, i

propri periodi assicurativi dal regime speciale a quello

generale e viceversa, indipendentemente dalla loro

sufficienza o meno a dar diritto ad un trattamento

autonomo. “materiale&rdquo

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
110 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale315 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della previdenza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Battisti Anna Maria.