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INAIL
Assicura i lavoratori contro il rischio specifico di infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Ha competenza generale e si occupa dei lavoratori del settore pubblico e privato (poche eccezioni).
Funzioni:
- Liquidazione delle prestazioni (principale);
- Procedere agli accertamenti e ad ogni altra prestazione medico-legale (cura e riabilitazione) sui lavoratori infortunati o che hanno contratto una malattia professionale;
- Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (ha assorbito enti che si occupavano di ciò).
È strutturato in linea di massima come l'INPS ed è soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro.
L'INAIL è stata oggetto di progressiva centralizzazione: dal 2010 sono state attribuite le funzioni e ulteriori competenze di enti progressivamente soppressi (es INSPEMA per aviatori, che riguarda anche malattia e maternità + ha acquisito le funzioni di attività di ricerca, sperimentazione e alta formazione in
materia di infortuni sul lavoro, prima in capo ad un altro ente). Soggetti protetti Tra le costanti dell'evoluzione del sistema della previdenza sociale, vi è la progressiva estensione soggettiva della tutela (in casi l'ampliamento è stato molto lento). Non è possibile fare una elencazione dei soggetti protetti ma grazie alla nascita e sviluppo del SNN è aumentata la tutela della malattia per lavoratori subordinati ma anche autonomi e parasubordinati. Anche soggetti estranei al lavoro svolto possono essere destinatari di tutela (es familiari di superstite della pensione di caso di morte del destinatario stesso allargamento della tutela dei soggetti bisognosi ma esclusi dal rapporto lavorativi). Negli ultimi anni si è cercato di allargare le prestazioni legate soprattutto al rischio di disoccupazione verso categorie scoperte (ciò non ha portato all'uniformazione dei trattamenti che rimangono distinti, ma ci sono maggior soggetti.tutelati prima esclusi).I soggetti protetti sono titolari di un diritto soggettivo perfetto alle prestazioni previdenziali (quandovengono soddisfatti i requisiti per ciascuna condizione prevista dalla legge). Ciò non impedisce cheil legislatore sia libero di intervenire, anche con provvedimento di segno restrittivo, per utilizzare al meglio le risorse finanziarie disponibili a partire dalla metà degli anni 80 la Corte Cost. si èpronunciata nel senso di consentire in presenza di determinate condizioni modifiche legislative peggiorative di trattamenti spettanti a determinate categorie. C. Cost. n. 349/1985: la Corte era statachiamata a pronunciarsi circa l'incostituzionalità di una norma approvata per corregge il meccanismo di adeguamento al variare del costo della vita relativo a pensioni erogate da gestioni specialisostitutive del regime generale (permetteva un meccanismo di adeguamento più favorevole rispetto alla generalità dei lavoratori).
La norma intendeva omogeneizzare il meccanismo di adeguamento all'inflazione, al fine di evitare grandi sperequazioni e il lievitare di queste pensioni. La Corte afferma che "nel nostro sistema costituzionale non è vietato al legislatore emanare disposizioni che modificino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata (=pensioni), anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti". Se c'è un'inderogabile esigenza (evitare notevoli disparità tra categorie di pensionati e conseguenti tensioni sociali), il legislatore può modificare l'assetto nel rispetto del principio di ragionevolezza. Non c'è violazione di norme costituzionali. La posizione giuridica degli enti previdenziali e dello Stato è passiva, in virtù dell'obbligo costituzionale di integrare gli istituti predisposti per l'erogazione delle prestazioni rapporto strumentale: lo stato può intervenire se.ritiene che gli enti non siano stati in grado di erogare un servizio. Inoltre, se non ci fossero risorse sufficienti per erogare un servizio, lo Stato dovrebbe intervenire. La prestazione previdenziale Qual è l'oggetto del rapporto giuridico previdenziale? Per prestazione previdenziale si intendono le prestazioni economiche individualizzate, prestazioni sanitarie (erogate da SSN e INAIL) e servizio vantaggi di vario genere (accredito dei contributi figurativi in caso di malattia, maternità, disoccupazione...). Tutti questi elementi vanno presi in considerazione per valutare se costituiscono l'adeguata protezione o meno richiesta dalla Cost (art. 38 co. 2). Si è discusso molto di quale sia il fondamento della prestazione previdenziale e la risposta data ha risentito del contrasto teorico tra tesi dualistica e tesi unitaria: 18- Secondo la concezione unitaria (o universalista), la funzione della previdenza sociale è la reazione ad una situazione diBisogno socialmente rilevante
Secondo l'impostazione dualistica, la funzione della previdenza sociale è sostanzialmente indennitaria (eliminare un danno che si è prodotto).
Qual è la posizione della Corte cost? Le risposte sono state mutevoli. Se pensiamo alla sentenza della Corte costituzionale ove si afferma la legittimità di regole anticumulo (ad es. tra reddito da lavoro e pensione oggi è possibile) e di discipline che prevedono limiti di reddito per l'accesso a determinate prestazioni, prevale come fondamento il bisogno.
Che cosa è il bisogno? Per lungo tempo non ci si è interrogati sul bisogno reale, non veniva inteso come uno stato di indigenza accertato e concreto caso per caso, ma si riteneva che uno stato di bisogno conseguisse al verificarsi di uno degli eventi protetti (anche oggi è così: es malattia crea una situazione di bisogno, non si accerta che il bisogno sia concreto ma lo si presume). Da anni 80
si è affermata progressivamente la tendenza (contesto: menorisorse e crisi) ad attribuire situazioni di bisogno reale (concretamente accertate), considerando il reddito a disposizione dl singolo/della famiglia per valutare l'accesso e la misura della prestazione. In quel periodo sono stati lavorati i criteri unificati di valutazione, indicatore della situazione economica (ISEE), con l'obiettivo di valutare il reddito del singolo/del nucleo familiare. Il rilievo del reddito familiare è uno dei paramenti per valutare la pensione dei superstiti. L'utilizzo di questi criteri è sato ritenuto legittimo e coerente dalla corte, causa la scarsità delle finanze statali e la necessità di ridurre le spese. Con il passare del tempo il legislatore ha esteso la tutela previdenziale ad eventi che non sono espressamente nominate nell'art. 38 Cost (es pensione ai superstiti, congedi...). Questa tendenza (anche sotto impulso del legislatore)comunitario) indica che il legislatore vuole farsi interprete di nuovi bisogni sociali: non è l'evento espressamente elencato che gode di garanzia costituzionale (e quindi di necessità di prestazione adeguata), ma è la situazione di bisogno che consegue al suo verificarsi. Quando il legislatore riconosce come socialmente rilevante uno stato di bisogno che consegue alla nascita di un figlio, anche se l'evento non godeva prima di protezione, per il fatto stesso che il bisogno ha acquisito rilevanza nell'ordinamento previdenziale, fa sì che il legislatore futuro non possa ripensare la necessità di quella tutela (salvo che muti la realtà materiale, es. tutela obbligatoria in caso di tubercolosi). Oggi esiste ancora questa assicurazione obbligatoria e per certi versi questa tutela può sembrare superata. Se dovesse venire meno questa tutela, probabilmente non comporrebbe la violazione della Costituzione in quanto è mutata la realtà.realtà materiale). La funzione indennitaria emerge nelle sentenze della Corte sotto forma del principio di corrispettività (proporzionalità) dei contributi versati e misura della pensione. È un principio che vale ancora nell'ordinamento. La prestazione adeguata Tre attori nel dibattito su cosa si intende per adeguatezza della prestazione ex art. 38 co. 2 Cost. a. Dottrina Le risposte date dalla dottrina riflettono la distinzione tra teoria universalista (unitaria) e dualista: - Universalista: i mezzi adeguati dovrebbero coincidere con il minimo essenziale alle esigenze di vita, apprezzato secondo schemi astratti e validi per tutti (senza differenziare); - Dualista: sottolinea il principio di uguaglianza e tende a far coincidere l'adeguatezza con il tenore retributivo (e di vita) raggiunto da chi andrà a percepirla. Entrambe queste impostazioni contengono una contraddizione di fondo: - Dualista: co 2 art 38 è espressione del principio disolidarietà (art. 2) e il criterio attuativo è la parità sostanziale (art. 3 co. 2) quindi può richiedere che l'adeguatezza coincida con la conservazione del tenore di vita raggiunto perché verrebbe contraddetto il principio di solidarietà e redistribuito. Le prestazioni commisurate alla contribuzione è da considerare un obiettivo di secondo grado che travalica la garanzia costituzionale (la Cost non può imporreciò in quanto sarebbe in contradizione con il principio redistributivo/solidaristico)- Universalista: non tiene conto dell'art. 4 che dà rilievo al lavoro e richiede che i lavoratori pensionati che hanno lavorato vengano trattati anche secondo il "merito" maturato durante il loro lavoro.
Legislatore: c'era necessità di trovare un compromesso che collocasse la prestazione adeguata a metà strada tra un minimo previdenziale uguale per tutti e un massimo che prevede il
Il mantenimento del tenore retributivo è stato oggetto di diverse soluzioni da parte del legislatore nel corso del tempo, spesso dettate dalle situazioni contingenti, come ad esempio la situazione delle finanze pubbliche.
Nel 1995 il legislatore ha deciso di cambiare il metodo di calcolo della pensione, passando da un metodo retributivo a un metodo contributivo. Questo nuovo metodo tiene conto del montante contributivo, proporzionale a quanto maturato dalla retribuzione percepita durante il lavoro e dalla maturità. In questo modo, il legislatore si è distaccato dalla concezione di pensione retributiva.
In altri casi, il legislatore ha fissato dei parametri, come ad esempio gli importi massimi mensili per le integrazioni salariali. Questi importi sono proporzionali alla retribuzione persa a causa dell'orario non lavorato. Ad esempio, se non si lavora per un terzo dell'orario, si percepirà un terzo della retribuzione. Attualmente, l'importo massimo mensile è di 1151 euro netti.
Il legislatore ha anche modificato le disposizioni relative alla cumulabilità tra pensioni e reddito da lavoro.
optando per una concezione di prestazione adeguata sulla base dell'impianto assicurativo- Creazione di diversi istituti per assicurare l'effettivi