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Ambito di applicazione tutela INAIL

Si fa riferimento alle attività pericolose. (C'è stata una estensione tutela INAIL, quindi ci sono entrati dei lavori che prima non erano tutelati.) Sono suddivise in alcuni gruppi le attività pericolose secondo alcuni criteri. Se facciamo riferimento alle attività pericolose e meritevoli di protezione dall'INAIL i criteri usati dal legislatore nel TU 1965 sono 2: 1. Considerare la pericolosità dell'attività lavorativa che deriva dall'attività svolta e dall'ambiente in cui l'attività è svolta. Art. 1c.1 -> è obbligatoria l'assicurazione ai lavoratori che sono addetti a macchine mosse non dalla persona che le usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi ad impianti elettrici o termici" = la pericolosità della macchina è dovuta al fatto che il funzionamento della macchina sfugge al lavoratore. L'art continua ->

obbligatoria l'assicurazione anche delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o ambienti organizzati per lavori che comportano l'uso di tali apparecchi o impianti."

La pericolosità deriva anche dall'ambiente in cui l'attività è svolta. Prima norma rilevante che si riferisce alla pericolosità delle lavorazioni e precisa che la pericolosità deriva sia dall'attività svolta sia dall'ambiente dove si svolge l'attività. Art.1 c.4e5si precisa anche come sono lavori pericolosi quei lavori svolti da coloro che sono addetti a lavori complementari e sussidiari rispetto a coloro che usano la macchina. Rispecchiano la pericolosità lavorazione svolta e la tutela accordata a queste lavorazioni pericolose in virtù dell'attività svolta, dell'ambiente lavoro dove si svolge l'attività, e anche x le persone che svolgono mansioni complementari a quelli che

usano la macchina. Rispecchiano quegli del del 1965 nella parte in cui si individua la pericolosità dellalavorazione svolta secondo il criterio che la pericolosità deriva dall’attività svolta e dal luogo dovesi svolge.
  1. Pericolosità del lavoro indipendentemente dall’uso di macchine.

Si guarda sempre l’1, però c.3 elenco tassativo di 28 lavorazioni che sono pericolose sulla base dell’esperienza, dei dati e documenti statistici, cioè sulla base di informazioni raccolte. C’è un elenco individuato dalla legge di alcuni lavori sono considerati pericolosi ex la legge tutelati dall’inail. (es: costruzione, manutenzione, riparazioni, demolizione opere edili, lavori di scavo etc…).

Le attività elencate nell’1c.3 per loro natura presentano un elevato grado di pericolosità, anche se svolte senza l’uso di macchine e impianti x la quale c’è presunzione di

rischio.ART.4 TU 1965

Si prosegue nella selezione di persone protette dalla tutela inail. C'è un elenco di persone che sono considerate dall'inail, tutelate. Non tutti i lavoratori e categorie di lavoratori, sono protette dall'inail.

Ambito di applicazione soggettiva inail:

  • lavoratori subordinati: "coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze o sotto la direzione altrui opera manuale retribuita qualunque sia la forma di retribuzione". Riferimento alle dipendenze e sotto la direzione altrui = definizione lavoro subordinato.
  • altre categorie di lavoratori, estendendo la tutela oltre l'area del lavoro subordinato dal punto di vista di essere inclusi anche gli artigiani, apprendisti e altre categorie di lavoro. Questo elenco non è tassativo, ma è esemplificativo anche perché la corte cost ha dichiarato in alcune occasioni l'illegittimità costituzionale in contrasto con art.3 cost laddove non
c'è tutela INAIL di lavoratori che erano da assimilare a quelli protetti. (es: estensione alcune categorie protette). C'è stato un primo chiarimento dalla giurisprudenza per interpretare la forma "opera manuale -> retribuita" = cosa si intende? si fa riferimento all'art.3 e 38 cost. Dove c'è incertezza per l'interpretazione norma interviene la giuria/corte cost, interpretando l'articolo che ha alcune ambiguità. L'art.38c.2 "estende la protezione assicurativa anche ai lavoratori intellettuali costretti a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose" (Cass. 14 aprile/1994 n.3476). Persone protette = lavoratori subordinati MA è stata anche estesa ad altri lavoratori subordinati, ma anche al lavoro autonomo: - Nella tutela infortunistica è stata ricompresa la categoria del lavoro parasubordinato = i cococo sono una categoria di collaboratori che si qualificano come autonomi mache presentano una assonanza rispetto ai lavoratori subordinati e ricevono tutela infortunistica ma anche di vecchiaia e invalidità. Essi, pur essendo autonomi, prestano il loro lavoro e hanno alcuni tratti affini ai lavoratori subordinati, ma l'obbligazione contributiva è assimilata al lavoro subordinato, il che consente di estendere tutele previdenziali. La tutela inail è estesa ai lavoratori autonomi (decreto 30/2000), grazie all'intervento di integrazione del tu 1965. I lavoratori autonomi sono meritevoli di protezione infortuni a condizione che siano addetti a lavori pericolosi. L'Inail determina le condizioni che non possono essere superate. Nella tutela infortunistica, l'Inail ha incluso anche la categoria di lavoro occasionale (l.96/2017), la più recente legge che ha riscritto la fattispecie del lavoro occasionale. Anche per questa forma di lavoro, che ha la caratteristica di essere prestata occasionalmente per un determinato periodo di tempo e non oltre un determinato importo, è prevista una forma di tutela.

copertura assicurativa inail.-riders= vi è stata una recente normativa (2019) che ha regolato la categoria riders. Sono lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna beni x conto altrui con l'uso di velocipedi o bici tramite l'uso di piattaforme digitali. Questa categoria dal 2020, sono tutelati dall'inail e sono destinatari dell'obbligo assicurativo sono le imprese di delivery, di consegna che usano piattaforme digitali che usano riders.

lavoro agile (smart-working) = è stato regolato nel 2017, ed è una modalità flex ma è subordinato. La flex del lavoro riguarda orario e luogo lavoro. si tratta di un lavoro svolto in parte al di fuori dei locali aziendali e in parte dentro ai locali aziendali, senza una postazione fissa. Per questa forma di lavoro, è intervenuta una circolare dell'inail (81/2017) che ha voluto chiarire la problematica obbligo assicurativo nell'ambito del lavoro agile: si precisa come i lavoratori

agili devono essere assicurati presso INAIL se per lo svolgimento della loro attività lavorativa sono esposti alle fonti di rischio dalla legge previste (art.1 tu.1965). Ne rientra il rischio elettrico (pc).

Sono lavoratori assicurati e si applica la tutela e protezione sociale che si applica agli altri lavoratori subordinati: parità di trattamento per i lavoratori agili rispetto ai lavoratori assunti che svolgono attività lavorativa all'interno dell'impresa.

Infortuni occorsi mentre il lavoratore presta l'attività di lavoro fuori dai locali laddove c'è un rischio legato al lavoro svolto; riceve tutela anche quando affrontano un percorso legato ad esigenze lavorative e alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle di lavoro - infortunio in itinere a partire dal 2000.

EVENTI PROTETTI

Quali sono? C'è una distinzione tra:

  • infortunio sul lavoro
  • malattia professionale.

Sono differenti perché se parliamo di

in itinere infortunio= deve essere un infortunio sul lavoro: deve avere i requisiti dell'infortunio sul lavoro.

INFORTUNIO SUL LAVORO

Infortunio avvenuto per "causa violenta e in occasione di lavoro" (i due requisiti che distinguono la malattia dall'infortunio).

Causa violenta: intesa come sforzo fisico, concentrato in un breve arco di tempo (es: stress emotivo). Caratteristiche: rapidità, concentrazione azione.

Occasione di lavoro: concetto cambiato nel tempo. Si sono avute molte teorie e dibattiti; nel tempo si è voluto capire ed individuare quale fosse la relazione fra lavoro e infortunio.

Lettura più tradizionale: infortunio provocato da un rischio collegato dallo svolgimento dell'attività lavoro.

Poi -> giurisprudenza dice che sono tutelati eventi imprevedibili e funzionali all'adempimento dell'attività lavorativa; evento prodotto in coincidenza col lavoro.

Si può dire oggi che

lavorativa non è la causa ma l'occasione -> è una occasione, legamemediato e in diretto fra l'evento e il lavoro. Molte sentenze hanno stabilito che l'infortunio è qualunque evento occasionato dal lavoro, riconducibile a una attività strumentale o accessoria collegata all'attività di lavoro. Infortunio in itinere ha come caratteristica l'occasionalità che non significa essere strettamente legati allo svolgimento delle mansioni, ma si riconduce all'attività che è accessoria all'attività di lavoro. (il tragitto x recarsi al lavoro può portare a infortunio = indennizzato dall'inail se è riconducibile a una attività strumentale all'attività lavorativa, perché mi sto recando a lavoro quindi non sto svolgendo la mia attività lavorativa).-MALATTIE PROFESSIONALIMalattie professionali "contrattenell'esercizio e a causa del lavoro svolto. "Causa lenta= malattia che ha inciso sulla salute del lavoratore, ma la genesi della malattia è unacausa lenta che si prolunga nel tempo. Non ha un impatto immediato e violento, ma sorge dopo undeterminato periodo di tempo (Asbestosi= malattia dovuta a causa dell'amianto, la malattia sorgedopo 30/40 anni all'esposizione al rischio).Condizioni della malattia professionale: causalità= nesso diretto che non è l'occasione ma è unnesso diretto. È imprescindibile perché le malattie professionali, x essere indennizzabili, devonoavere questa caratteristica.OGGETTO ASSICURAZIONE (art. 2 tu)"Assicurazione inail comprende tutti i casi di infortunio che sono avvenuti x causa violenta, inoccasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta oparziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che determinil'astensione del lavoro per più di 3 giorni". Sono le lesioni che conseguono dagli eventi protette e che fanno sì che a causa dei danni.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
58 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saracapone14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della previdenza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Vincieri Martina.