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(GIAS).
Una seconda quota dell’intervento finanziario erariale è destinata a supporto del mercato di lavoro e
del sistema delle imprese, in una logica di perseguimento di finalità concorrenti di politica economica.
È la quota di spesa che è destinata al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria, trattamenti speciali di disoccupazione e dell’indennità di mobilità dei
prepensionamenti.
Un’altra particolare forma di partecipazione finanziaria dello stato al sistema della sicurezza sociale
è rappresentata dalla contribuzione figurativa, che rappresenta la modalità con la quale, in particolari
casi di interruzione o sospensione del lavoro, il finanziamento pubblico si sostituisce alla
contribuzione dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.
Inoltre, concorre ad alimentare finanziariamente il sistema, l’apporto della produzione, ovvero
l’apporto dei datori e prestatori di lavoro. Si attua mediante il prelievo di una quota della ricchezza
prodotta, sotto forma di contributi obbligatori. I contributi sono calcolati sulle retribuzioni o sul
reddito da lavoro autonomo (imponibile contributivo).
Costituzione e struttura del rapporto contributivo.
L’obbligazione contributiva sorge automaticamente, all’atto stesso in cui si dà avvio all’attività
lavorativa, e con essa si instaura il rapporto contributivo. Si accompagna all’intrapresa di qualsiasi
attività lavorativa; ma si riscontrano alcune eccezioni.
Non sono soggetti ad obblighi contributivi previdenziali: rapporto di lavoro gratuito (volontariato);
attività lavorativa svolta per diletto (hobby), o quella che sia espressione di una misura di sostegno
sociale.
L’automaticità del rapporto contributivo riguarda solo le attività lavorative produttive di reddito e
destinate al mercato.
Il combinato disposto degli artt. 35 co.1, 38 co.2 e 4, dispone la garanzia di protezione sociale in
funzione della tutela del lavoro e del reddito che da questo si ricava; garanzia che deve operare nei
confronti di quei soggetti che necessitino di assistenza per una menomazione della capacità lavorativa
o reddituale. 12
La legislazione tende a prescindere il titolo e il regime giuridico dell’attività lavorativa, anche
nell’ipotesi in cui essa costituisce fonte di ricchezze indirette: attività assistenziali svolte a titolo
gratuito a favore di soggetti invalidi, attività politico-sindacale, attività del clero secolare.
In alcune situazioni, il legislatore lascia agli interessati la facoltà di dar corso o meno al rapporto, e
dunque di assoggettarsi alla tutela previdenziale: coloro che svolgono il lavoro non retribuito
derivante da responsabilità familiari; i casi in cui la legge prevede un’iscrizione facoltativa al regime
previdenziale proprio della nuova attività che viene intrapresa; o anche quando la legge consente la
prosecuzione volontaria di assicurazione obbligatoria (quando viene meno il rapporto che
l’assicurazione impone) o i riscatti.
In capo ad uno stesso soggetto possono costituirsi rapporti contributivi nei confronti di più enti, ed
ognuno di essi ha ad oggetto obbligazioni contributive distinte, sono soggetti ad autonome vicende e
discipline diverse.
Accedono all’obbligazione contributiva ulteriori obblighi: obblighi accessori, che hanno ad oggetto
atti e comportamenti di vario genere. Per l’imprenditore si tratta dell’obbligo di rendere conoscibili
all’ente previdenziale creditore le circostanze di fatto e di diritto rilevanti ai fini della determinazione
del quantum del proprio debito contributivo. Obblighi accessori ineriscono anche alla posizione
giuridica del lavoratore e concorrono a quel securum facere che è esigenza immanente al rapporto
previdenziale nel suo complesso. Si concretizzano in obblighi di informazione a carico dello stesso
ente previdenziale. Il lavoratore, protetto dalla legge, deve avere costante e piena contezza della
regolarità e dello stato degli adempimenti contributivi che lo riguardano.
Lo stesso rapporto contributivo coinvolge direttamente anche il lavoratore perché esercitando il diritto
di ricongiunzione o il diritto di riscatto o il diritto di proseguire volontariamente l’assicurazione
obbligatoria, assume su di sé l’obbligazione contributiva.
Contributi previdenziali.
L’obbligatorietà è la caratteristica tipica della contribuzione previdenziale. I contributi sono di diverse
tipologie:
- Quelli che rilevano al fine della determinazione dell’importo della prestazione previdenziale.
- Quelli che non incidono sull’importo di detta prestazione.
Proprio per questa varietà tipologica è più difficile definire la natura dei contributi previdenziali. Tra
quelle più accreditate vi sono quelle che considerano i contributi o come premi di assicurazione o
come quota di salario o come tributi. La concezione più accoglibile è l’ultima.
Nette sono poi le differenze tipologiche e funzionali dei contributi:
- Quelli per l’assistenza e la malattia, che non condizionano né l’an, né il quantum della
prestazione;
- Quelli per la pensione di vecchiaia, che condizionano l’entità della prestazione;
- Quelli volontari pagati in prosecuzione di un obbligo non più attuale;
- Quelli figurativi che gravano sulla gestione o addirittura sulla finanza pubblica;
- Quelli aggiuntivi o addizionali, posti a esclusivo carico dell’impresa che in concreto si avvalga
di determinati istituti;
- Quelli correlati a compensazione delle somme erogate da enti o fondi di solidarietà.
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Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali i premi che il
datore deve pagare sono rapportati al rischio, secondo criteri aggiornati in relazione al numero di
infortuni e malattie verificatesi in concreto nell’azienda interessata.
Per i contributi di solidarietà invece il versamento resta improduttivo di effetti pensionistici per i
soggetti obbligati o in relazione ai quali essi vengono versati, perché destinati ad ambiti esterni,
ovvero a vantaggio della collettività o regimi previdenziali diversi da quelli cui appartengono i
contribuenti.
La normativa in materia sconta l’influenza di due diverse concezioni:
- Quella che giustifica il contributo in ragione della sua corrispondenza con le prestazioni
previdenziali;
- Quella che considera tale contributo indipendente dalle prestazioni e lo fa operare in funzione
parafiscale.
La concezione più accoglibile è quella di riconoscere ai contributi previdenziali natura e caratteri
specifici. La misura dell’obbligazione contributiva.
La determinazione dell’importo dei contributi è in relazione all’importo delle retribuzioni (lavoro
subordinato) o all’importo del reddito di lavoro (lavoro autonomo o associato). Esso rappresenta
dunque la base imponibile. Nella realtà però la retribuzione che viene presa in considerazione è quella
imponibile, quale convenzionalmente fissata dalla legge in una prospettiva che privilegia gli aspetti
funzionali; dunque la base imponibile viene in realtà calcolata in relazione al rapporto di lavoro in
denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, salva l’esenzione di alcune voci ex lege (art. 12 l.
153/1969).
L’obbligazione contributiva di legge resta insensibile all’eventuale inadempimento retributivo del
datore di lavoro o all’eventuale rinuncia del lavoratore ai propri crediti retributivi.
La legge comunque impone un minimale contributivo e ha introdotto una sorta di guarentigia a favore
dell’autonomia collettiva: il concetto di retribuzione dovuta ai fini previdenziali non coincide con il
concetto di retribuzione dovuta in senso civilistico: con le intuibili conseguenze pratiche.
Tutta la retribuzione resta soggetta a contribuzione. È stato soltanto per effetto della riforma
pensionistica del 1995 che è stato stabilito a favore dei lavoratori privi di anzianità contributiva alla
data del 1 gennaio 1996, un massimale annuo rivalutabile della base contributiva, e pensionabile.
L’imponibile contributivo subisce forme di flessibilizzazione: ad esempio nei casi in cui alla PA è
riconosciuta la facoltà di individuare ed escludere dalla imposizione contributiva i corrispettivi di
determinati servizi predisposti a favore dei lavoratori. Ex art. 23 cost. l’obbligazione contributiva non
può essere imposta tramite atto amministrativo, ma la riserva di legge deve ritenersi rispettata quando
rinvia alle valutazioni tecniche della PA. Nel vigente ordinamento, attraverso la delegificazione,
questo compito è destinato agli enti interessati.
La contribuzione previdenziale oggi non è uguale per tutti: ci sono delle modulazioni, anche sensibili,
dell’aliquota contributiva ordinaria, a seconda della natura dell’attività d’impresa, dal settore della
suddetta e dal numero dei dipendenti, ma anche la qualifica di quest’ultimi: mediamente i contributi
per gli operai sono di entità diversa da quelli per gli impiegati, o per i dirigenti.
Particolari riduzioni dell’aliquota ordinaria interessano anche numerose categorie di lavoratori.
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La modulazione del tasso contributivo serve per controbilanciare le disfunzioni provocate dagli
squilibri demografici, economici e sociali diffusi nel territorio nazionale; oppure per sostenere e
promuovere determinate attività produttive o zone geografiche sfavorite, ma anche l’occupazione di
determinate fasce di lavoratori.
Comunemente per sgravi contributivi s’intendono le riduzioni degli oneri contributivi dovuti alle
varie gestioni dell’INPS dalle aziende industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno. La
fiscalizzazione degli oneri sociali rappresenta misura di politica economica, attraverso la quale i
contributi obbligatori o parte di essi viene finanziata con risorse provenienti dal bilancio dello stato.
Serve a rendere le imprese più competitive. Il legislatore ha poi introdotto un efficacie incentivo per
una più generalizzata applicazione del contratto collettivo, a beneficio del trattamento retributivo dei
lavoratori, in virtù del divario contributivo tra lavoro subordinato e quello autonomo. Questo perché
si parla di fuga dal lavoro subordinato, e si tende ad alimentare le spinte a preferire quello autonomo.
Il regime giuridico dell’obbligazione contributiva.
I soggetti tenuti al pagamento dei contributi obbligatori sono: i lavoratori autonomi e i professionisti,
per le loro personali assicurazioni; i datori di lavoro subordinato per la posizione assicurativa dei loro
dipendenti.
Il datore di lavoro è responsabile nei confronti dell’ente previdenziale del pagamento anche della
quota di contribuzio